LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 , N. 33

Legge finanziaria 2003

(BURL n. 52, 1º suppl. ord. del 24 Dicembre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-12-23;33

Art. 1.
Determinazione di aliquote di tributi di competenza regionale, rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa.
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), e successive modificazioni ed integrazioni, l’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta, come stabilito nei medesimi articoli, l’aliquota prevista dall’articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 446/97, maggiorata di un punto percentuale.
2. Sono esenti dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al d.lgs. 446/1997, per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2002, le imprese e le cooperative di produzione e lavoro, purché iscritte nel registro prefettizio, di cui all’art. 13 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e successive modificazioni, che si costituiscono nell’anno 2003 aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della regione Lombardia.
3. Per poter beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 2, le imprese e le cooperative di produzione e lavoro devono essere composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trent’anni ovvero prevalentemente da donne di età compresa tra i diciotto e i quarantacinque anni, che, per le imprese organizzate in forma societaria, abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione.
4. La presente agevolazione opera nei limiti fissati dall’Unione Europea.
5. Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 19 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Per il triennio 2003/2005 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 3, lett. b) della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Le quote a carico dell’esercizio 2003 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
8. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell’art. 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione contenuta nella allegata tabella A.
9. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2004 e 2005, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2003/2005.
10. Sono autorizzate per il triennio 2003/2005 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera c) della l.r. 34/78.
11. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera d) della l.r. 34/78.
Art. 2.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2003


Allegati omessi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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