Legge Regionale 27 dicembre 2010 , n. 20

Legge finanziaria 2011

(BURL n. 52, 2° suppl. ord. del 28 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-27;20

Art. 1
(Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa. Modifica alla l.r. 10/2003 concernente riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)
1. Per il triennio 2011/2013 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).
2. Le quote a carico dell'esercizio 2011 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
3. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione contenuta nell'allegata tabella A.
4. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2012 e 2013 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2011/2013.
5. Sono autorizzate per il triennio 2011/2013 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978.
6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978.
7. Regione Lombardia applica le misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in attesa e fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo articolo 6, comma 20, terzo periodo, mediante la riduzione, per l'anno 2011, degli stanziamenti dei seguenti capitoli di bilancio interessati dalle misure medesime:

Capitolo
Descrizione
Previsione 2011
4.1.1.170. 297
Indennità di missione e rimborso per spese di trasporto ai componenti della Giunta o altri soggetti incaricati dal Presidente della Giunta
386.750,00
4.1.1.170. 298
Spese di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale, della delegazione di Roma e dell'ufficio di Bruxelles
0,00
4.1.1.170. 4203
Spese di ospitalità, ricevimenti, rappresentanza e simili per esigenze della Giunta regionale e per le iniziative programmate sul territorio
0,00
4.1.1.170. 5002
Spese per lo svolgimento degli incontri della Giunta, del Presidente e/o degli assessori con i rappresentanti delle istituzioni nazionali, locali e della realtà civile provinciale, nonché per i rapporti tra la Giunta e il Consiglio regionale e per incontri istituzionali
0,00
4.2.1.174. 548
Spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, nonché spese per acquisizioni di beni e servizi strumentali alla formazione, aggiornamento e sviluppo del personale
1.012.500,00
4.2.1.174. 5355
Spese per la scuola di alta amministrazione
305.000,00
4.2.1.184. 322
Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spesa
375.000,00
4.2.1.182.5363
Spese per la gestione del parco automezzi
833.899,08
4.2.1.182. 2756
Noleggio mezzi di trasporto
250.000,00
4.2.2.186.5915
Spese per incarichi di consulenza e per la costituzione di comitati tecnico-scientifici a carattere consultivo
900.000,00

8. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(1), è inserito il seguente:
'Art. 41 bis
(Compartecipazione delle province al gettito della tassa automobilistica)
1. In attuazione del federalismo fiscale, come delineato dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) e, in particolare, dell'articolo 2, comma 2, lett. s), è istituita, in via sperimentale, una compartecipazione delle province al gettito della tassa automobilistica di cui alla presente sezione.
2. Con le modalità di cui al comma 3, la misura della compartecipazione è stabilita con deliberazione della Giunta regionale in modo da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti propri regionali correnti da sopprimere aventi natura permanente e continuativa a favore delle province.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata previa intesa con l'Unione delle Province Lombarde.
4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, è istituito il fondo regionale sperimentale di riequilibrio alimentato dal gettito della compartecipazione di cui al comma 1. La compartecipazione spettante alle province, ai fini della semplificazione degli adempimenti tributari, viene riscossa dalla Regione per conto delle province stesse e assegnata al fondo regionale sperimentale di riequilibrio, la cui ripartizione avviene con le modalità di cui ai successivi commi.
5. La quota di compartecipazione è corrisposta periodicamente alle province con regolazione finale entro il mese di febbraio dell'anno successivo, secondo le modalità individuate con la deliberazione di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dall'articolo 2, comma 2, lett. m), numeri 1 e 2, della legge 42/2009, in materia di costi standard e di perequazione delle capacità fiscali, la compartecipazione viene attribuita tenendo conto dei trasferimenti soppressi in ogni provincia ai sensi della deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Con l'adozione della deliberazione di cui al comma 2 sono apportate al bilancio regionale le variazioni relative rispettivamente all'azzeramento o anche alla riduzione dei capitoli riguardanti i trasferimenti soppressi e al'istituzione del fondo sperimentale di cui al comma 4.'.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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