Legge Regionale 29 aprile 2011 , n. 7

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale

(BURL n. 18, suppl. del 03 Maggio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-04-29;7

Art. 1
(Istituzione del Parco naturale delle Groane)
1. E' istituito il Parco naturale delle Groane, ai sensi dell'articolo 16 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).
2. I confini del Parco naturale delle Groane sono individuati nella planimetria 'Parco delle Groane' in scala 1:10.000, allegata alla presente legge.
Art. 2
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale)
1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(1) sono apportate le seguenti integrazioni:
a) l’articolo 11 è abrogato;
b) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
“Art. 12 bis
(Disposizioni relative all’ampliamento dei confini del parco regionale)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale” ed è approvata secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale”, non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove cave;
b) l’alterazione e la distruzione di zone umide;
c) la costituzione di depositi permanenti o temporanei di rifiuti o materiali dismessi;
d) l’abbandono di rifiuti;
e) l’ammasso anche a carattere temporaneo di materiali di qualsiasi natura all’esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi;
f) la captazione o deviazione di acque o attuazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque;
g) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico, di strade vicinali o consortili, di strade poderali o capezzagne, salvo autorizzazione dell’ente gestore;
h) la trasformazione d’uso dei terreni boscati;
i) l’eliminazione delle siepi boscate;
j) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non nelle aree di pertinenza delle abitazioni e degli insediamenti produttivi o per la tutela di beni di elevato valore economico o ambientale; non possono comunque essere realizzate recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in calcestruzzo e simili;
k) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola e forestale;
l) l’allestimento e l’esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;
m) l'apposizione e il rinnovo delle concessioni per cartelli o manufatti pubblicitari, ad eccezione di quanto relativo alla segnaletica pubblica, compresa quella al servizio del parco, nonché viaria, turistica e indicante edifici, servizi pubblici o aziende agricole;
n) la costruzione di nuovi edifici o di manufatti di natura edilizia.”
;
c) dopo l’articolo 12 bis è inserita la seguente sezione:
“SEZIONE I bis
PARCO NATURALE DELLE GROANE
Art. 12 ter
(Istituzione, finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il Parco naturale delle Groane istituito, ai sensi dell’articolo 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale”, persegue le seguenti finalità:
a) conservare ed incrementare la biodiversità, le potenzialità naturalistiche, ecosistemiche e paesaggistiche del territorio e la funzionalità della rete ecologica;
b) mantenere e migliorare la presenza delle attività forestali ed agricole tradizionali del territorio mediante la migliore integrazione delle funzioni ecologiche, produttive e protettive del bosco e dei coltivi;
c) promuovere la conservazione e la riqualificazione del territorio nei suoi valori naturalistici e culturali e delle attività agricole ad esso correlate;
d) promuovere e disciplinare la fruizione sostenibile dell’area ai fini sociali, culturali, educativi, ricreativi e scientifici;
e) promuovere e concorrere, con i comuni e gli enti gestori di altre aree protette limitrofe, all'individuazione di un sistema integrato di corridoi ecologici.
2. I confini del Parco naturale sono individuati nella planimetria “Parco delle Groane”, in scala 1:10.000, allegata ai corrispondenti atti di cui all’allegato A della presente legge.

Art. 12 quater
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all’articolo 8.

Art. 12 quinquies
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all’articolo 12 ter, affidato all’ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali, nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:
a) alle zone che presentano elementi naturalistici di notevole significato ecologico sia floristico che faunistico;
b) ai complessi boscati;
c) ai complessi agricoli di valore storico e ambientale;
d) all’infrastrutturazione agricola di impianto storico e ai roccoli;
e) ai contenuti dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
2. Il piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco naturale si conforma e si adegua al piano paesaggistico regionale e, in quanto tale, ha valore anche di piano paesaggistico, nonché di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello.

Art. 12 sexies
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983, l’ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente al piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 12 ter e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 12 septies
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale delle Groane sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, introdurre specie vegetali non autoctone che possano alterare l’equilibrio naturale, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-forestali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco, come regolamentati dall’ente gestore;
c) aprire ed esercitare l’attività di cava e miniera, nonché l’asportazione di minerali. Sono consentiti interventi strettamente occorrenti per l’attuazione di progetti di riqualificazione ambientale, idrogeologica e naturalistica approvati dall’ente gestore ivi comprese le vasche di laminazione idraulica;
d) aprire ed esercitare l’attività di discarica, nonché abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d’acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi a fini agricoli autorizzati dall’ente gestore;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani non autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi altro mezzo finalizzato alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto alla lettera a);
h) accendere fuochi all’aperto, se non connessi all’attività agricola o forestale, e ad eccezione di quanto praticato nelle aree destinate alla fruizione e nell’immediata adiacenza dei fabbricati;
i) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per i mezzi di pubblico servizio;
j) realizzare strade, elettrodotti aerei in alta tensione e reti di trasporto di vettori energetici in genere di nuova costruzione. Restano escluse dal divieto la viabilità minore, gli elettrodotti in media e bassa tensione interrati, le reti di distribuzione dei vettori energetici di servizio ad insediamenti esistenti e gli interventi di razionalizzazione e risanamento degli elettrodotti in alta tensione esistenti, comprese le opere di traslazione della linea, finalizzati alla tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici, nonché al miglioramento dell’impatto ambientale, territoriale e paesaggistico. I relativi progetti sono autorizzati dall'ente gestore, verificate le incidenze sugli habitat naturali e sui nuclei vegetazionali di particolare pregio e stabilite le eventuali misure mitigative e compensative locali;
k) esercitare attività sportiva edonistica con uso di motori a combustione interna;
l) non tenere al guinzaglio i cani all’esterno dei recinti attorno alle abitazioni.
2. Il regolamento del parco stabilisce le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 11, comma 4, della legge 394/1991 e dalle finalità del parco naturale di cui all’articolo 12 ter, comma 1.
3. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Art. 12 octies
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale del parco regionale, per gli edifici esistenti nelle aree in ampliamento, ovunque ubicati, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e consolidamento statico, ristrutturazione edilizia senza demolizione.
3. Fino all’approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel piano territoriale di coordinamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2004 n. 18476 e successive modificazioni, nonché i piani di settore ed il regolamento approvati dall’ente parco, se non contrastanti con i divieti di cui all’articolo 12 septies, comma 1.”
;
d) all’ALLEGATO A, in corrispondenza del riferimento al Parco delle Groane, è aggiunta, nella colonna “Leggi di modifica”, l’indicazione “L.r. “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale”, unitamente agli estremi della legge stessa, ed è aggiunta, in fine, la parte:

Groane
L.r. “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e ampliamento dei confini del Parco regionale”


Art. 3
(Planimetria)
1. I confini del parco regionale e del Parco naturale delle Groane sono individuati nella planimetria 'Parco delle Groane', in scala 1:10.000, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria.


Cartografie allegate omesse.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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