Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge detta disposizioni in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo nel rispetto del diritto dell'Unione europea, della Costituzione e delle attribuzioni degli enti territoriali e delle autonomie funzionali di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 (Statuto d'autonomia della Lombardia).
Art. 2
(Finalità)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà:
a) attiva politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività intesa come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permette la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi investimenti sul territorio;
b) orienta politiche volte all'innovazione per favorire la crescita competitiva del sistema turistico regionale e locale per il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
c) promuove, qualifica e valorizza, in forma integrata in Italia e all'estero, sia l'immagine unitaria della Lombardia sia le sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
d) individua nelle aggregazioni e reti di impresa, anche nella forma di consorzi e cooperative, uno degli strumenti necessari per la crescita delle imprese e dell'attrattività della Lombardia quale meta turistica;
e) riconosce nella valorizzazione del capitale umano lo strumento chiave per lo sviluppo della competitività delle imprese;
f) favorisce l'educazione, la formazione e la loro integrazione con il mondo del lavoro;
g) attua politiche di semplificazione amministrativa per le imprese del turismo e della filiera dell'attrattività;
h) valorizza il ruolo delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo, commercio, terziario e artigianato, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale, dei consorzi formati da imprese ed eventuali altri soggetti pubblici e privati;
i) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con una pluralità di soggetti tra i quali lo Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e le loro unioni, le università, le fondazioni, i soggetti privati, gli enti e le società per lo sviluppo del turismo e l'attrattività del territorio, le associazioni di categoria, i tour operator, le compagnie aeree e i gestori di trasporti in genere;
j) promuove accordi di valorizzazione turistica del territorio con le regioni confinanti e progetti di cooperazione transnazionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g), in chiave di sviluppo macroregionale;
k) favorisce l'integrazione e l'interoperabilità fra le piattaforme digitali pubbliche e private del settore turistico e dell'attrattività del territorio;
l) promuove la commercializzazione dei servizi turistici con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali;
m) favorisce la fruizione del patrimonio e dei servizi turistici anche attraverso strumenti innovativi quali la carta del turista per la fruizione integrata dei servizi di trasporto pubblico, sanitari e dei luoghi di cultura;
n) promuove l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici e la progressiva eliminazione di barriere architettoniche e senso-percettive, come condizione indispensabile per consentire la fruizione del patrimonio turistico lombardo;
o) orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi all'integrazione necessaria per realizzare un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale e ne promuove la realizzazione;
p) valorizza il turismo per le famiglie sviluppando politiche dedicate alla soddisfazione delle loro particolari esigenze;
q) promuove il turismo religioso riconoscendone il ruolo strategico nello sviluppo economico ed occupazionale valorizzando gli itinerari religiosi del territorio;
r) promuove il turismo ecosostenibile per valorizzare e migliorare la qualità dell'ambiente;
s) sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista a partire dalle modalità di conciliazione paritetica;
t) attiva politiche volte a favorire e incentivare forme di collaborazione con operatori commerciali, turistici, dei trasporti e altri soggetti, per promuovere l'attrattività del territorio lombardo e incrementare i flussi turistici;
u) valorizza il turismo d'affari, congressuale, fieristico, sanitario, industriale, culturale, sportivo ed enogastronomico;
v) favorisce l'offerta di prodotti e servizi turistici idonei all'accoglienza degli animali d'affezione;
w) riconosce il turismo naturista, nel rispetto delle persone, della natura e dell'ambiente circostante, purché praticato in aree, spazi e infrastrutture appositamente destinati, delimitati e segnalati con appositi cartelli o con altri efficaci mezzi di segnalazione.
w bis) riconosce il ruolo dei grandi eventi di elevata risonanza a livello nazionale e internazionale come fattore di incremento dell’attrattività del territorio.(1)
Art. 3
(Valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività)
1. La Regione, al fine di valorizzare il territorio e l'economia lombarda, riconosce il ruolo di tutte le eccellenze territoriali, culturali, artigianali, produttive dell'offerta turistica, favorendone la messa in rete e la promozione con un'immagine coordinata, volta anche all'identificazione con la destinazione 'Lombardia'.
2. La Giunta regionale individua modalità e strumenti affinché, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, le eccellenze territoriali, culturali e di prodotto, di cui al comma 1, promuovano la destinazione 'Lombardia' in particolari e definiti ambiti e iniziative promozionali.
3. La Regione concorre a realizzare, con soggetti pubblici e privati, azioni per la creazione di prodotti turistici tematici, anche mediante lo sviluppo di filiere di prodotto.
4. Nei mercati esteri l'immagine coordinata della Lombardia ed i suoi prodotti di eccellenza che ne fungono da traino, sono di norma affiancati dalla indicazione 'Italia'.
Art. 4
(Turismo accessibile)
1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. E' considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.
Titolo II
Attività e organizzazione
Capo I
Competenze
Art. 5
(Competenze della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e in particolare:
a) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali e verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;
b) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;
c) stabilisce indirizzi, criteri e standard dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;
d) svolge attività di vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla presente legge al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti; prevede premialità per i comuni, le province e la Città metropolitana di Milano che ottemperano agli adempimenti previsti dalla presente legge;
e) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività disciplinate dalla presente legge;
f) individua le procedure per l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
g) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro loco;
h) individua i contrassegni identificativi per valorizzare le risorse del territorio, le sue eccellenze e le strutture ricettive, disciplinandone la gestione e l'uso;
i) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;
j) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale;
k) determina i criteri per la gestione dei beni demaniali regionali e delle loro pertinenze;
l) attua iniziative con gli enti locali al fine di favorire l'utilizzo dell'imposta di soggiorno per progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio;
m) sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista comprese le forme non giudiziali di risoluzione delle controversie, a partire dalle modalità di conciliazione paritetica secondo la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori), e il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori), avanti le Commissioni arbitrali e conciliative delle CCIAA, che hanno compiti istituzionali in materia, sentite le associazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti);
n) valorizza le imprese sociali che promuovono la mobilità delle persone diversamente abili.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), istituisce, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o partecipa a società finalizzate alla promozione del turismo e dell'attrattività, alla valorizzazione del territorio lombardo e alla fornitura di servizi correlati. La rappresentanza regionale in tali societàè stabilita con deliberazione di Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia.(2)
3. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al comma 2, compreso il finanziamento delle spese di funzionamento, sono regolati da un'apposita convenzione, come previsto dall'articolo 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale.(3)
Art. 6
(Competenze delle province e della Città metropolitana di Milano)
1. Le province e la Città metropolitana di Milano concorrono allo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata del territorio di competenza, mediante la realizzazione di specifici progetti concordati con la Giunta regionale.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere coerenti con le priorità e le linee di azione individuate dalla Regione e con quelle previste dal piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività.(4)
3. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano le funzioni relative a:
a) abilitazioni per le professioni turistiche e vigilanza e controllo sull'esercizio delle stesse;
b) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti con regolamento della Giunta regionale e cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla stessa, ai fini della validazione dei dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
c) vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti di classificazione di cui alla lettera b);
d) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;
e) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive;
f) raccolta e redazione di informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;
g) collaborazione e sostegno alle reti di informazione e accoglienza;
h) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni pro loco;
i) raccolta e comunicazione delle segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche.
4. Con riferimento alle funzioni previste al comma 3 si provvede con le risorse individuate nell'ambito dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
5. La provincia di Sondrio, in considerazione delle sue caratteristiche territoriali, gestisce specifici interventi per lo sviluppo della filiera del turismo e dell'attrattività territoriale di montagna.
6. Le province e la Città metropolitana di Milano, d'intesa con la Regione e nel rispetto delle norme previste dalla presente legge, possono avvalersi delle CCIAA per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3.
Art. 7
(Competenze dei comuni)
1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative alla:
a) valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, con facoltà di avvalersi delle associazioni, comprese le pro loco, dei consorzi e di altri organismi associativi presenti sul territorio;
b) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica e integrata del territorio approvati dalla Giunta regionale;
c) attivazione delle procedure amministrative per l'avvio e le trasformazioni delle attività turistiche mediante l'applicazione delle disposizioni relative allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del relativo regolamento attuativo;
d) raccolta e comunicazione, anche tramite le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 6/2003, delle segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche al fine di implementare il Sistema Informativo Regionale di cui al comma 3 dell'articolo 14;
e) vigilanza e controllo, compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture ricettive, comprese case e appartamenti per vacanze, e sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale.
2. I comuni di Campione d'Italia e di Livigno, in considerazione della specifica situazione di extraterritorialità, possono esercitare parte o tutte le funzioni provinciali, previa intesa con la Regione e le province di appartenenza.
Capo II
Strumenti e organismi di partecipazione
Art. 8
(Soggetti e strumenti del partenariato)
1. Le finalità di cui all'articolo 2 possono essere realizzate anche con la promozione e valorizzazione dello strumento del partenariato, quale modalità che permette la più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati che concorrono all'attrattività del territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere stipulati accordi e convenzioni tra enti pubblici, reti di imprese, consorzi turistici, organizzazioni imprenditoriali, associazioni di categoria, associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale e altri soggetti della filiera dell'attrattività, quali i sistemi turistici, per la valorizzazione di destinazioni turistiche e aree esperienziali quali ambiti dotati di risorse, infrastrutture e prodotti.
3. I soggetti di cui al comma 2, liberamente aggregati, devono dotarsi di un coordinatore, pubblico o privato, al quale la Regione riconosce il ruolo di soggetto capofila per le iniziative previste dal presente articolo.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione competente, in una logica di area vasta, definisce i criteri e le procedure per il riconoscimento dei partenariati di cui al comma 1, quali aggregazioni in grado di valorizzare gli ambiti di cui al comma 2, favorisce la promozione e la realizzazione delle attività e dei prodotti dagli stessi realizzati e valorizza il principio del cofinanziamento.
5. Nell'ambito delle convenzioni e degli accordi di cui al presente articolo, la Regione promuove opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nell'attuazione delle procedure autorizzative e può attribuire lo svolgimento di attività che rivestono anche un interesse pubblico.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, in caso di interventi di particolare complessità, si ricorre allo strumento dell'accordo di programma di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).
Art. 9
(Partenariato con le CCIAA)
1. La Regione e le CCIAA, singole o in forma associata, promuovono e sviluppano progetti e iniziative per l'attrattività turistica e integrata del territorio di riferimento con l'obiettivo del consolidamento e della crescita competitiva e qualitativa delle imprese.
2. La Giunta regionale e le CCIAA, singole o in forma associata, mediante accordi di programma e convenzioni, individuano i progetti e le iniziative di cui al comma 1 e assumono i relativi oneri. Possono, in particolare, essere promosse e sviluppate le seguenti tipologie di progetti e iniziative:
a) progetti di sistema e imprenditorialità a supporto delle micro, piccole e medie imprese;
b) iniziative per la competitività delle imprese;
c) progetti di formazione e aggiornamento degli imprenditori.
Art. 10
(Distretti dell'attrattività del territorio e distretti del commercio)
1. I distretti dell'attrattività del territorio, ai fini della presente legge, sono accordi della Regione con i comuni e con altri soggetti per la realizzazione di interventi e iniziative integrate per l'attrattività territoriale, turistica e commerciale. Gli interventi e le iniziative di cui al primo periodo vengono realizzati dai comuni attraverso partenariati con soggetti pubblici e privati.
2. Concorrono alla valorizzazione del partenariato, di cui all'articolo 8, i distretti dell'attrattività del territorio e i distretti del commercio di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) nella loro articolazione di distretti urbani del commercio e distretti diffusi di rilevanza intercomunale.
Capo III
Organismi di informazione e coordinamento
Art. 11
(Strutture d'informazione e accoglienza turistica)
1. Le attività d'informazione turistica sono svolte secondo criteri d'imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta.
2. Le strutture d'informazione e accoglienza turistica forniscono informazioni e servizi, compresa la vendita di biglietti, finalizzati alla fruizione dell'offerta ricettiva, dei trasporti e della disponibilità complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio. Il regolamento di cui all'articolo 37 definisce la denominazione, le caratteristiche e il logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica.
3. Le strutture d'informazione e accoglienza turistica raccolgono i questionari di gradimento dell'offerta turistica.
4. Le attività d'informazione e accoglienza ai turisti sono svolte da enti pubblici anche associati, da partenariati fra enti pubblici e privati oppure da soggetti privati, ivi comprese le agenzie di viaggio, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5.
5. Con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione competente, vengono stabiliti i criteri per la istituzione delle strutture d'informazione e accoglienza turistica, la programmazione, le modalità di svolgimento dei loro servizi e la loro localizzazione minima necessaria per garantire una adeguata copertura territoriale e i criteri per la redazione del modello unico regionale del questionario di gradimento dell'offerta turistica di cui al comma 3. La direzione competente per materia, in base alla verifica dei criteri di cui al primo periodo, provvede al riconoscimento delle strutture d'informazione e accoglienza turistica.
6. Le strutture di cui al comma 2 possono assegnare, mediante procedure a evidenza pubblica, una parte degli spazi dedicati alla promozione e commercializzazione di prodotti o servizi di soggetti privati sulla base di criteri definiti con la deliberazione di cui al comma 5.
7. Restano riconosciute le strutture istituite in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo adeguamento ai criteri di cui al comma 5 entro il termine di centoventi giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al medesimo comma; in caso di mancato adeguamento la direzione competente per materia dichiara la decadenza del nulla osta precedentemente rilasciato.
8. La Regione e i soggetti di cui al comma 4 definiscono specifiche modalità e accordi finanziari e gestionali per l'istituzione di strutture d'informazione e accoglienza turistica presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie della Lombardia e le principali strutture stradali e autostradali.
Art. 12
(Associazioni pro loco)
1. La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla presente legge e finalizzati all'attrattività del proprio territorio.
2. Sono pro loco le associazioni locali con sede nella regione Lombardia, che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano.
3. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco. Con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate la costituzione e i requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo.
4. La Giunta regionale provvede, tramite la direzione competente per materia, alla gestione dell'albo regionale di cui al comma 3.
5. L'albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato nel portale internet della Regione e annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
6. Le associazioni pro loco possono organizzare escursioni e attività ricreative, culturali e turistiche esclusivamente nell'ambito del proprio territorio comunale e in quelli contigui, ad eccezione delle iniziative attuate con altre associazioni analoghe per favorire reciproci scambi, gemellaggi e collaborazioni. Al di fuori di tali casi le pro loco devono avvalersi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.
Art. 13
(Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività)
1. E' istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività finalizzato ad assicurare il coordinamento tra i soggetti partecipanti per la valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici, nonché per lo sviluppo di specifici strumenti di programmazione negoziata finalizzati all'aumento dell'attrattività della Lombardia.
2. Le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1 e i suoi componenti sono individuati con deliberazione di Giunta regionale, anche sulla base dei criteri di rappresentatività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
Art. 14
(Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività)
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività con compiti di:(5)
a) analisi e valutazione dell'andamento dei flussi turistici in Lombardia, in relazione al trend e all'evoluzione del mercato interno ed internazionale, sulla base di indicatori standard e rispetto ai target di riferimento, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione in carico al Sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi sulle dinamiche del mercato;
b) analisi e valutazione degli impatti degli interventi realizzati a seguito delle politiche regionali sul territorio ai fini della valutazione della loro efficacia;
c) supporto agli indirizzi, alle attività gestionali e amministrative in materia di turismo nelle fasi di impostazione, realizzazione e rimodulazione delle politiche;
d) analisi e valutazione degli aspetti macroeconomici e microeconomici del settore turistico in Lombardia;
e) supporto per misurare l'efficacia delle misure previste dalla presente legge;
f) raccolta ed elaborazione delle motivazioni e delle valutazioni dei turisti.
2. L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione delle CCIAA, di istituti universitari, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turismo, commercio, terziario e artigianato, delle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale, dei consorzi formati da imprese ed eventuali altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.(6)
3. L'Osservatorio nella sua attività tiene conto dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate dal Sistema Informativo Regionale e afferenti ai flussi turistici in Lombardia per destinazione e per provenienza, nonché dei questionari di gradimento dell'offerta turistica, raccolti per il tramite delle strutture d'informazione e accoglienza turistica. L'Osservatorio garantisce, altresì, che i dati e le informazioni siano resi pubblici e liberamente disponibili, in forma aggregata.
4. L' Osservatorio riceve dai comuni le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per le attività ricettive alberghiere e non alberghiere, nonché le comunicazioni relative alle attività ricettive non alberghiere previste dalla presente legge e rende disponibili i relativi dati sotto forma di elenco unico regionale suddiviso per tipologia.
5. La Giunta regionale con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Assestamento al bilancio 2023-2025 con modifiche di leggi regionali” disciplina la costituzione, la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio. La Giunta regionale definisce altresì i criteri e le modalità di collaborazione di cui al comma 2. La deliberazione di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.(7)
5 bis. Le funzioni statistiche in ambito turistico svolte dall’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Assestamento al bilancio 2023-2025 con modifiche di leggi regionali” continuano a essere esercitate dallo stesso ente tramite l’accesso ai dati, alle SCIA e alle informazioni relative alle strutture ricettive regionali, nonché alle comunicazioni dei flussi turistici gestiti dal sistema informativo regionale.(8)
Capo IV
Programmazione e promozione regionale
Art. 15
(Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività)
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio lombardo con validità triennale, che individua:
a) l'analisi del contesto internazionale e nazionale e i trend del settore;
b) lo stato di fatto delle politiche attivate dalla Regione negli anni precedenti;
c) gli obiettivi e le linee principali di sviluppo e di intervento.
Art. 16
(Piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività)(9)
1. Il Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività del territorio lombardo di cui all'articolo 15, si attua con lo strumento del Piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività, approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell’attrattività, previo parere della commissione consiliare competente.(10)
2. Il piano intermedio di cui al comma 1 individua e determina:(11)
a) interventi per la comunicazione e promozione dell'offerta e per la diffusione dell'immagine e del prodotto turistico della Lombardia in Italia e all'estero;
b) il programma delle proprie iniziative promozionali e delle manifestazioni nazionali e internazionali, nonché delle fiere e delle esposizioni alle quali la Regione partecipa;(12)
c) le modalità della partecipazione alle iniziative regionali delle autonomie locali e funzionali, degli operatori privati e delle associazioni rappresentative delle imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione;
d) le attività innovative e di carattere sperimentale, anche d'intesa con i livelli di governo locale, interregionale e nazionale;
e) i criteri e le modalità per l'individuazione di progetti da attuarsi, anche attraverso apposite convenzioni;
f) gli strumenti per l'attivazione delle sinergie intersettoriali connessi allo sviluppo dell'attrattività del territorio.
Art. 17
(Interventi per l'attrattività del territorio)
1. La Giunta regionale sviluppa progetti con i soggetti di cui agli articoli 8 e 10 per:
a) qualificare l'offerta turistica e rafforzare la sua competitività rispetto al contesto internazionale, attraverso l'innovazione di prodotto e la valorizzazione dei network turistici locali e dell'attrattività;
b) creare e promuovere prodotti turistici finalizzati a valorizzare il territorio e le sue esperienze di offerta turistica integrata;
c) creare reti di imprese e contratti di rete dell'intera filiera dell'attrattività;
d) valorizzare l'attrattività del territorio attraverso azioni di marketing territoriale e di promozione integrata del commercio e dell'artigianato con le eccellenze turistiche e le specificità del settore dei servizi;
e) sostenere forme e canali distributivi digitali e innovativi ad elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico, garantendo l'accessibilità nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
f) favorire lo sviluppo e il consolidamento dei servizi di intermodalità e mobilità sostenibile, in particolare ciclabile, le modalità di condivisione quali il bike-sharing e di metodi sostenibili di distribuzione delle merci;
g) sostenere progetti di cooperazione transregionale e transnazionale nell'ambito dell'attrattività del territorio e del turismo anche in compartecipazione con i programmi dell'Unione europea.
Titolo III
Ricettività turistica
Capo I
Strutture ricettive
Art. 18
(Strutture ricettive)
1. Le strutture ricettive si distinguono in:
a) strutture ricettive alberghiere;
b) strutture ricettive non alberghiere.
2. Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
3. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:
a) alberghi o hotel;
b) residenze turistico-alberghiere;
c) alberghi diffusi;
d) condhotel.
4. Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in:
a) case per ferie;
b) ostelli per la gioventù;
c) foresterie lombarde;
d) locande;
e) case e appartamenti per vacanze;
f) bed & breakfast;
g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi;
h) aziende ricettive all'aria aperta.
5. Le denominazioni individuate con le tipologie di struttura ricettiva indicate nel presente articolo, e per le strutture alberghiere le eventuali denominazioni aggiuntive di cui all'articolo 19, comma 5, possono essere utilizzate esclusivamente per identificare le corrispondenti tipologie ricettive intraprese ai sensi dell'articolo 38, comma 1.
Capo II
Strutture ricettive alberghiere
Art. 19
(Tipologie di strutture ricettive alberghiere)
1. Sono alberghi o hotel le strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.
2. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.
3. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi ed eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di prodotti tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo ambito definito ed omogeneo di comuni co n popolazione non superiore a cinquemila residenti. Per le aree montane nella individuazione dell'ambito definito e omogeneo si tiene conto delle peculiarità del territorio e in particolare della necessità di valorizzazione degli antichi nuclei. Le strutture centrali e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria di albergo.(13)
4. I condhotel sono esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie netta destinata alle camere a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.(14)
5. Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale le strutture alberghiere disciplinate dal presente articolo e caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi, possono assumere una denominazione aggiuntiva rispetto a quella assegnata, che non deve essere ingannevole per il turista e non coincidere con altre denominazioni individuate nella presente legge. Con il regolamento di cui all'articolo 37 vengono individuati i criteri per il riconoscimento delle denominazioni aggiuntive di cui al primo periodo.
Art. 20
(Classificazione delle strutture ricettive)
1. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale. La classificazione per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è rappresentata anche da stelle attribuite sulla base di parametri tecnici e servizi forniti. Le strutture ricettive non alberghiere devono fornire i servizi e rispettare gli standard di qualità previsti dal regolamento di cui all'articolo 37.(15)
2. Con provvedimento della Giunta regionale è approvata una valutazione integrativa delle strutture ricettive che individua i servizi offerti in aggiunta a quelli standard minimi obbligatori che permettono la classificazione. Nella valutazione integrativa deve essere indicata la data della costruzione o dell'ultima ristrutturazione della struttura ricettiva.
3. La classificazione attribuita alla struttura ricettiva deve essere visibile al pubblico sia all'esterno sia all'interno della stessa, mentre la valutazione integrativa con gli eventuali servizi aggiuntivi offerti deve essere esposta al pubblico all'interno della struttura ed eventualmente anche all'esterno. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a dare massima visibilità alla classificazione e alla valutazione integrativa anche con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo utilizzato per la commercializzazione dell'attività.
Art. 21
(Procedure per la classificazione, la dichiarazione dei servizi offerti e il rispetto degli standard qualitativi)
1. Il titolare della struttura ricettiva presenta al comune competente per territorio, contestualmente alla SCIA o alle comunicazioni di cui all'articolo 38, la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione, oppure la dichiarazione dei servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi richiesti per le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge.
2. La provincia competente per territorio o la Città metropolitana di Milano verificano le dichiarazioni di cui al comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e verificano che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell'ambito territoriale delle stesso comune anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive. Tali verifiche sono effettuate secondo le disposizioni previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, la provincia o la Città metropolitana di Milano competente per territorio assegnano un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione di ufficio della classificazione effettivamente posseduta.
4. Qualora, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.
5. I titolari delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che hanno assunto le denominazioni e le classificazioni o che offrono i servizi e rispettano gli standard qualitativi previsti dalle disposizioni previgenti alla presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 37, presentano alla provincia o alla Città metropolitana di Milano la dichiarazione di cui al comma 1. In difetto si applica quanto previsto al comma 3.
6. La provincia o la Città metropolitana di Milano effettuano verifiche a campione sulle strutture ricettive secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) e inviano gli esiti delle stesse alla Regione.
7. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono alla Regione, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività e all'ISTAT gli elenchi delle strutture ricettive distinte per tipologia e livello di classificazione.
Art. 22
(Strumenti di autodisciplina)
1. La Regione favorisce l'elaborazione di codici di autodisciplina finalizzati al controllo degli standard qualitativi riferiti ai servizi offerti dalle imprese associate o aderenti ai consorzi e promuove la collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dei consorzi formati da imprese ed eventuali altri soggetti pubblici e privati.
Capo III
Strutture ricettive non alberghiere
Sezione I
Case per ferie e ostelli per la gioventù
Art. 23
(Definizione delle case per ferie)
1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese.
2. Alle strutture di cui al comma 1, gestite da imprese, possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari.
Art. 24
(Definizione di ostelli per la gioventù)
1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali ed educative.
Art. 25
(Requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù)
1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti tecnici e igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.
3. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare gli ostelli della gioventù, adotta apposito contrassegno identificativo che deve in ogni caso essere esposto all'esterno e all'interno dei locali, nonché utilizzato per ogni riferimento alla struttura, che non può assumere altro tipo di denominazione.
Sezione II
Case e appartamenti per vacanze
Art. 26
(Definizione e caratteristiche funzionali di case e appartamenti per vacanze)
1. Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell’attività non inferiore a novanta giorni all’anno, anche non continuativi.(17)
3. Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
Sezione III
Foresterie lombarde
Art. 27
(Definizione di foresterie lombarde)
1. Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari).
2. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle foresterie lombarde che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
3. I locali destinati all'esercizio di foresteria lombarda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.
Sezione IV
Locande e bed & breakfast
Art. 28
(Definizione di locande)
1. Le locande sono strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto.
2. L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le pertinenze, dallo stesso titolare previa presentazione di SCIA; qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia soggetta ad autorizzazione, il comune rilascia un'unica autorizzazione per entrambe le attività.
3. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle locande che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
4. I locali destinati all'esercizio di locanda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.
5. I locali di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per le strutture ricettive alberghiere.
Art. 29
(Definizione e caratteristiche di bed & breakfast)
1. Si definisce bed & breakfast l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.
2. L'attività di cui al comma 1è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano.
3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast, secondo quanto previsto dalla normativa statale, non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione.
Art. 30
(Disposizioni per l'attività di bed & breakfast)
1. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed & breakfast che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
2. Per la somministrazione di alimenti e bevande riferita al servizio di prima colazione effettuata dal titolare dell'attività di cui all'articolo 29, non sono necessari i requisiti professionali di cui all'articolo 66 della l.r. 6/2010.
Sezione V
Strutture alpinistiche
Art. 31
(Tipologia)
1. Le strutture alpinistiche si distinguono in:
a) rifugi alpinistici;
b) rifugi escursionistici;
c) bivacchi fissi;
d) viabilità alpina.
Art. 32
(Definizioni)
1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o impianti di risalita, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da tali strade o impianti almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello.(18)
2. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a seicento metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico ordinario o impianti di risalita.(19)
3. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri in base ai quali i rifugi escursionistici, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano all'interno dei centri abitati, possono continuare a mantenere tale tipologia.
4. I bivacchi fissi sono locali di montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 1200 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico ordinario.(20)
5. Per viabilità alpina si intende la rete sentieristica che favorisce il collegamento dal fondovalle ai villaggi alpini, agli alpeggi, ai rifugi e bivacchi, alle mete di interesse escursionistico, alpinistico, storico-culturale, favorendo anche il collegamento tra di loro. Le specifiche caratteristiche delle tipologie di viabilità alpina di cui al presente comma sono definite con deliberazione di Giunta.
Art. 33
(Gestori dei rifugi)
1. Gestore del rifugio è la persona fisica che è proprietaria del rifugio e lo gestisce o che è titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.
2. Qualora il rifugio sia dato in gestione, il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del gestore che deve sottoscrivere per accettazione la SCIA. Il comune accerta che il gestore abbia le conoscenze, le abilità e le competenze stabilite con provvedimento della Giunta regionale.
3. Il gestore del rifugio è assoggettato a un corso di formazione realizzato da enti accreditati presso la Giunta regionale. I contenuti e la durata del corso sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
4. Non è assoggettato al corso di cui al comma 3 il gestore del rifugio che risulta in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) avere esercitato per almeno tre anni l'attività di gestore del rifugio oppure essere stato coadiutore familiare nella gestione di un rifugio, per almeno tre anni;(21)
b) diploma di istruzione professionale o di istruzione tecnica afferente la materia oggetto del presente articolo; l'elenco dei diplomi di cui alla presente lettera è individuato dalla Giunta regionale;
c) diploma di qualifica di istruzione professionale afferente la materia oggetto del presente articolo unitamente allo svolgimento dell'attività di gestore del rifugio di almeno un anno; l'elenco dei diplomi di cui alla presente lettera è individuato dalla Giunta regionale;
d) abilitazione allo svolgimento delle attività professionali di aspirante guida alpina o guida alpina-maestro di alpinismo.
4 bis. Nel rispetto delle normative vigenti in materia di volontariato e in materia igienico sanitaria e di sicurezza, per le attività legate alla gestione del rifugio di cui alla presente legge e previa assunzione di responsabilità, il gestore del rifugio può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di personale volontario purché iscritto a un’associazione o un ente che tra gli scopi statutari abbia un interesse operativo per la montagna.(22)
Art. 34
(Caratteristiche funzionali dei rifugi)
1. I rifugi possiedono strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.
2. I rifugi sono sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Inoltre dispongono di:
a) servizio cucina;
b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti, preferibilmente dotati di aerazione naturale;(23)
d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alle capacità ricettive;
e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura e alle condizioni ambientali;
f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o della protezione civile provinciale;
g) per i rifugi non forniti di allacciamento alla rete nazionale, idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;
h) alloggio riservato per il gestore;
i) attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente.
2 bis. I rifugi alpinistici con apertura non continuativa possono essere dotati, compatibilmente con la quota di ubicazione e con le condizioni ambientali, di un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto e accessibile dall’esterno.(24)
3. Le norme vigenti in materia di accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria, sensoriale e intellettiva incluse quelle afferenti alla distinzione tra rifugi di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione e rifugi esistenti anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, si applicano esclusivamente ai rifugi escursionistici, fatta salva l'impossibilità tecnica di realizzare gli interventi, certificata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato.(25)
4. La Regione favorisce la stipula di accordi e convenzioni tra soggetti pubblici e privati per assolvere a funzioni pubbliche quali la pulizia delle strade al fine di permettere l'accessibilità ai rifugi.
Art. 35
(Elenco regionale dei rifugi)
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei rifugi nel quale, su istanza dei proprietari non gestori o dei gestori di cui all'articolo 33, sono iscritti i rifugi aventi le caratteristiche previste agli articoli 32 e 34, nonché i requisiti strutturali e igienico-sanitari disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 37.(26)
2. La competente direzione generale cura l'aggiornamento dell'elenco sulla base delle segnalazioni fornite dai soggetti di cui al comma 1.(27)
3. La Giunta regionale al fine di valorizzare e qualificare i rifugi adotta il contrassegno identificativo dei rifugi lombardi.
4. L'utilizzo del contrassegno identificativo è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell'elenco di cui al comma 1.
Art. 36
(Agevolazioni e finanziamenti)
1. La Regione può concedere agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, degli immobili per le seguenti iniziative:
a) costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di rifugi;
b) acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione;
c) realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo;
d) realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti alternative di energia nei rifugi;
e) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature per i rifugi;
f) realizzazione di opere per lo smaltimento di rifiuti e reflui.
2. Gli immobili ammessi alle agevolazioni sono vincolati alla specifica destinazione di struttura alpinistica per un periodo di vent'anni, con decorrenza dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori.
3. La Regione può provvedere, attraverso opportune forme di sostegno finanziario e normativo, al supporto delle attività logistiche necessarie per l'esecuzione di trasporti in quota o finalizzati al rifornimento delle strutture alpinistiche.
4. Nel rispetto della normativa vigente, il comune ha facoltà di applicare ai gestori dei rifugi alpinistici una riduzione della tariffa ordinaria di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
5. La Regione può fornire sostegno finanziario e organizzativo alle iniziative volte ad ampliare il periodo di apertura dei rifugi.
6. La Regione può concedere agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare e promuovere il patrimonio alpinistico regionale.
7. La Regione può concedere agli enti, alle associazioni e ai soggetti privati agevolazioni e finanziamenti:
a) per gli interventi di tracciatura o di straordinaria manutenzione dei sentieri;
b) per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione;
c) per la realizzazione di cartografia elettronica dei sentieri con rilevamento satellitare.
8. I soggetti di cui al comma 7 si impegnano, contestualmente alla concessione del beneficio, a controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie ferrate nei termini fissati da specifica convenzione.
9. Il Club alpino italiano Lombardia, l'Associazione nazionale alpini, i gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati, possono concorrere per l'assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, come:
a) manutenzione dei sentieri;
b) tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli esistenti;
c) interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in lingua italiana anche nel dialetto locale;
d) tracciamento o attrezzaggio e verifica annuale di agibilità di vie ferrate.
10. Le agevolazioni previste nel presente articolo operano nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.
Capo IV
Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere
Art. 37
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina:
a) i criteri per il riconoscimento delle denominazioni specifiche delle strutture ricettive alberghiere, nonché di quelle aggiuntive;
b) i livelli di classificazione delle strutture ricettive ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1;
c) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici e accessori all'attività alberghiera;
d) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e i servizi di interesse turistico;
e) gli ambiti di cui all'articolo 19, comma 3;
f) i documenti da allegare alla domanda di classificazione;
g) i contrassegni identificativi delle strutture ricettive che devono essere affissi, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della struttura;
h) i criteri per il mantenimento funzionale delle strutture e dei servizi ai fini della classificazione;
i) l'utilizzo di caserme, scuole e altri edifici pubblici, o parti degli stessi, quali strutture ricettive temporanee legate a particolari eventi; l'uso di detti immobili è subordinato alla preventiva verifica delle idonee condizioni igienico-sanitarie, di abitabilità e di sicurezza da effettuarsi a cura delle autorità preposte;
j) i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie delle case per ferie, ostelli della gioventù, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande e bed & breakfast;
k) i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura minimo dei rifugi alpinistici ed escursionistici;
l) quanto altro necessario per definire e qualificare le strutture ricettive.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori specifiche norme la cui applicazione sia espressamente ed esclusivamente riservata alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni di strutture ricettive. Tali norme non si applicano alle strutture ricettive alberghiere già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione delle strutture i cui progetti sono stati presentati agli uffici competenti entro la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1. In ogni caso assicurando che le strutture precedentemente abilitate possano continuare a operare, eventualmente con diversa classificazione, nel caso in cui le difformità derivino da opere murarie o impiantistiche tecnicamente inattuabili.
3. Il regolamento di cui al comma 1 viene approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 38
(Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere)
1. Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990.
2. La SCIA è presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.
3. Il comune comunica alla provincia, alla Città metropolitana di Milano, all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività e alle strutture d'informazione e accoglienza turistica competenti per territorio, le SCIA, le comunicazioni di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività.
4. I prezzi massimi praticati nell’esercizio devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico.(28)
5. Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.
6. Il titolare delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione al comune.
7. Il periodo di cessazione temporanea dell'attività, fatta eccezione per i rifugi e per le attività ricettive svolte in modo non continuativo, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.
8. Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.(29)
8 bis. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica e di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta delle strutture ricettive di cui alla presente legge, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, devono indicare apposito Codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice coincide con il codice regionale generato dal sistema di gestione dei flussi turistici utilizzato, per la comunicazione degli stessi flussi, dai soggetti di cui al comma 8. La Giunta regionale disciplina il CIR con propria deliberazione. (30)
8 ter. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 8 bis, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.(31)
9. Per le strutture ricettive non alberghiere di cui agli articoli 23, 26, 27, 28 e 29 non è richiesto il cambio di destinazione d'uso per l'esercizio dell'attività e mantengono la destinazione urbanistica-residenziale.
10. I titolari delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
11. La Giunta regionale promuove e favorisce le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che applicano le norme vigenti in materia di accessibilità in base alla categoria urbanistica di appartenenza e che offrono servizi, strutture aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge, per incrementare l'accessibilità e migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive.
12. L'elenco unico regionale delle strutture ricettive suddiviso per tipologia di cui all'articolo 14, comma 4, è pubblicato sul portale internet della Regione.
Art. 39
(Vigilanza e sanzioni di competenza del comune)
1. Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.
2. Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000.
3. Chiunque esercita l'attività di gestore dei rifugi senza avere ottemperato all'obbligo formativo di cui all'articolo 33, comma 3, e non possedendo alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 33, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
3 bis. I soggetti che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui all'articolo 38, commi 8 bis e 8 ter, ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.(32)
4. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e 3 bis, sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività.(33)
5. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
6. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.
Art. 40
(Vigilanza e sanzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano)
1. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera e delle strutture ricettive all'aria aperta, alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, nonché le funzioni relative alla irrogazione delle sanzioni.
2. Le province e la Città metropolitana di Milano inviano annualmente alla Regione una relazione sulla situazione e sugli indicatori di sviluppo delle aziende ricettive alberghiere e non alberghiere. Le comunicazioni delle variazioni rilevanti ai fini dell'informazione turistica sono comunicate entro quarantotto ore.
3. In caso di accertate inadempienze, la Giunta regionale assegna alla provincia o alla Città metropolitana di Milano un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.
4. Il titolare di un'azienda alberghiera o non alberghiera che rifiuta di fornire le informazioni richiestegli, necessarie ai fini della verifica della classificazione o del rispetto dei servizi e degli standard qualitativi, ovvero denuncia elementi non corrispondenti al vero, anche in riferimento alla valutazione integrativa di cui all'articolo 20, comma 2, o non conformi alla classificazione o ai servizi della propria struttura, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000.
5. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera che omette di esporre il contrassegno identificativo della categoria o della classificazione attribuita, ovvero attribuisce al proprio esercizio con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo una denominazione o una classificazione diversa da quella effettivamente posseduta, ovvero afferma la disponibilità di attrezzatura diversa da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000.
6. Il titolare dell'azienda ricettiva all'aria aperta che contravviene agli obblighi di cui all'articolo 43, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000 e con la sospensione dell'attività per un periodo da sei a dodici mesi.
7. Chiunque contravviene all'obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 38, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.
8. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100 a euro 200 per ogni persona in più.
9. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della porzione di alloggio data in locazione per finalità turistiche ai sensi della l. 431/1998, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici ai sensi dell'articolo 38, comma 8.
10. Il titolare di attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché il proprietario dell'alloggio o della porzione di alloggio dato in locazione per finalità turistiche ai sensi della l. 431/1998, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso opposto agli incaricati della provincia o della Città metropolitana di Milano per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono incrementate fino ad un massimo di quattro volte, ferma restando la facoltà della provincia o della Città metropolitana di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione dell'attività non superiore a tre mesi.
11. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.
12. Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città Metropolitana di Milano. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della l. 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.
Art. 41
(Sistema integrato dei controlli)
1. La Giunta regionale promuove, anche mediante la stipulazione di specifiche convenzioni con le autorità amministrative competenti e gli ordini professionali, procedure di coordinamento e programmazione dei controlli sull'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, secondo le previsioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività).
Capo V
Attività ricettive all'aria aperta
Art. 42
(Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta)
1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta.
3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.
4. Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
5. L'appartenenza alla tipologia villaggio turistico o campeggio è determinata dalla prevalenza nel computo delle capacità ricettive tra unità abitative per turisti sprovvisti di mezzi autonomi e piazzole disponibili per turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
6. Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale, le aziende ricettive disciplinate nel presente capo caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi possono assumere ulteriore denominazione, in aggiunta a quella assegnata, che non deve essere ingannevole per il turista e non deve coincidere con altre denominazioni individuate nella presente legge.
7. Al termine del rapporto contrattuale di occupazione della piazzola, i mezzi di pernottamento e gli allestimenti mobili devono essere rimossi.
8. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi, conforme al piano del parco e al relativo regolamento e previo nulla osta dell’ente gestore reso ai sensi e nei termini previsti dall’art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).(34)
9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue.
10. Le aree di sosta di cui al comma 9 sono istituite dal comune e la Regione può programmare la loro localizzazione, disciplinandone le caratteristiche con il regolamento di cui all'articolo 37.
11. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.
Art. 43
(Norme comuni)
1. Gli allestimenti e i mezzi di soggiorno insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:
a) allestimenti fissi realizzati di norma in muratura, di proprietà dell'azienda;
b) allestimenti mobili (case mobili) di norma in proprietà, possesso o leasing o comunque in disponibilità dell'azienda;
c) mezzi mobili di pernottamento, quali tende, camper, roulotte, di norma di proprietà dei turisti.
2. Gli allestimenti mobili e i mezzi mobili di pernottamento possono essere dotati di pre-ingressi, verande o coperture, aventi dimensioni e caratteristiche indicate nel regolamento di cui all'articolo 37.
3. È vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata qualsiasi forma di cessione in godimento che faccia venir meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aria aperta.
4. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari e ospiti dei clienti, pena l'inibizione dell'attività fino alla stipula di adeguata copertura.
5. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative, possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L'uso di tali servizi, impianti e attrezzature non può essere imposto ai turisti.
Art. 44
(Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta)
1. L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree specificamente destinate dallo strumento urbanistico e in conformità con tutte le relative previsioni.
2. Il comune censisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende ricettive all'aria aperta insediate in zone a elevato rischio idrogeologico e adotta ogni provvedimento utile a garantire la pubblica incolumità.
Art. 45
(Titolo abilitativo edilizio)
1. La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive di cui al presente capo è soggetta a permesso di costruire rilasciato dal comune competente per territorio, ovvero a denuncia di inizio attività.
2. Non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistico-edilizi, quindi non richiedono alcun titolo abilitativo edilizio, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali pre-ingressi, roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, per la sosta e il soggiorno dei turisti e conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 37.
Art. 46
(Attrezzature, impianti e arredi)
1. Le attrezzature e gli impianti devono essere in buone condizioni di funzionamento; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione, nonché alle norme di sicurezza.
2. Deve essere assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti, con esclusione delle installazioni igienico-sanitarie riservate.
3. E' obbligatorio il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di accessibilità alle persone con ridotta capacità motoria, sensoriale e intellettiva.
Art. 47
(SCIA per campeggi temporanei)
1. Non sono soggetti agli obblighi del presente capo, ove siano comunque garantite condizioni di sicurezza e sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell'ambiente:
a) i campeggi temporanei, organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;
b) i campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.
2. L'allestimento di tali campeggi è soggetto a SCIA per il periodo determinato dal soggetto che presenta la segnalazione.
3. Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono provvedere a una adeguata copertura assicurativa che costituisce requisito indispensabile per la presentazione della SCIA.
Capo VI
Impianti turistici
Art. 48
(Definizione di impianti turistici)
1. Ai fini della presente legge sono definiti impianti turistici anche quelle strutture, impianti e infrastrutture funzionali all'attrattività del territorio e di attività esperienziali che, per dimensione e caratteristiche, sono attrattori di flussi o funzionali all'attività turistica.
Titolo IV
Guida turistica e accompagnatore turistico
Art. 49
(Caratteristiche delle attività)
1. Il presente titolo stabilisce norme per le professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico a tutela del consumatore.
2. L'attività di guida turistica è caratterizzata da attività professionale di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, con l'illustrazione delle attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche, produttive ed enogastronomiche.
3. L'attività di accompagnatore turistico è caratterizzata da attività di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nei viaggi, curando l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, assistendo i singoli o i gruppi, anche fornendo elementi significativi di conoscenza o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti.
Art. 50
(Accesso alle attività)
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico si ottiene a seguito di superamento di esame di idoneità, anche previo specifico percorso formativo, relativo a ciascuna professione, ai sensi del presente articolo e secondo quanto disposto dalla normativa europea e nazionale.
2. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione è mantenuto visibile sulla persona, nel corso dello svolgimento dell'attività cui l'abilitazione si riferisce.
3. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce per ciascuna professione le competenze specifiche e i requisiti di accesso per i percorsi formativi e per la sessione d'esame, nonché la composizione e il funzionamento della commissione esaminatrice.
4. La deliberazione di cui al comma 3 stabilisce, altresì, le modalità di organizzazione delle sessioni d'esame da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, fissando criteri unitari per la definizione dei rispettivi bandi.
5. La guida turistica e l'accompagnatore turistico già abilitati possono acquisire l'estensione a ulteriori lingue straniere a seguito di uno specifico esame, le cui procedure e modalità sono stabilite nella deliberazione di cui al comma 3.
Art. 51
(Siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico)
1. L'esercizio dell'attività di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico è stabilita dalla normativa nazionale vigente, secondo i decreti attuativi, ivi compreso quello di individuazione dei suddetti siti a livello di ciascuna regione.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione delle sessioni d'esame a livello regionale da parte delle province e della Città metropolitana di Milano, fissando criteri unitari per la definizione dei rispettivi bandi, ferma restando la possibilità dell'accesso per titoli.
Art. 52
(Tesserino ed elenchi)
1. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico è rilasciato dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, secondo le caratteristiche individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 50, comma 3.
2. A meri fini conoscitivi, le province e la Città metropolitana di Milano iscrivono le guide turistiche e gli accompagnatori turistici abilitati in specifici elenchi, pubblicati sul portale regionale.
Art. 53
(Regole di condotta)
1. L'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono svolte nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi e della responsabilità del professionista.
Art. 54
(Agevolazioni per le guide turistiche)
1. Le guide turistiche hanno diritto, ai sensi del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato), all'ingresso gratuito, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali anche per finalità di studio.
Art. 55
(Vigilanza, controllo e sanzioni)
1. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo.
2. L'esercizio dell'attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza il possesso della relativa abilitazione o la violazione delle norme che regolano l'esercizio della professione, comporta l'irrogazione, da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, della sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
3. Le sanzioni sono riscosse dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. Le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.
4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della l. 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11.
Titolo V
Agenzie di viaggio e turismo
Art. 56
(Finalità)
1. Il presente titolo disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e l'organizzazione di viaggi esercitata anche da associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità.
Art. 57
(Agenzie di viaggio e turismo)
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che in via principale forniscono, organizzano, vendono, offrono o agevolano servizi e pacchetti turistici secondo le definizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).(36)
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate anche nella forma virtuale on line.
4. Le agenzie di viaggio e turismo, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, possono svolgere ulteriori attività stabilite con deliberazione di Giunta regionale, ivi comprese attività di incoming e quelle di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 11.
Art. 58
(Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)
1. L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una SCIA, su modello regionale, al comune competente per territorio.
2. Il comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a SCIA autonoma ma a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.
4. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette a tutte le disposizioni del presente titolo e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.
Art. 59
(SCIA e comunicazioni di variazioni)
1. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune la modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nello stesso comune, la sostituzione del direttore tecnico e l'estensione di attività.
2. Deve essere presentata una nuova SCIA per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, per il trasferimento di sede in altro comune, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione.
3. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la SCIA, anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa.
4. La chiusura delle agenzie di viaggio e turismo deve essere comunicata al comune competente.
Art. 60
(Trasferimento di azienda o di suo ramo)
1. La cessione per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo, esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo, è consentita purché tale attività alla data di presentazione della SCIA non sia soggetta a provvedimenti di sospensione o interruzione.
2. Il subentrante deve comunque garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo.
Art. 61
(Garanzie per il viaggiatore)(39)
1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima della presentazione della SCIA, le polizze o le garanzie bancarie o consortili previste dalla normativa statale vigente a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nonché a garanzia del prezzo versato dal viaggiatore nei casi di insolvenza, fallimento o liquidazione giudiziale dell'organizzatore o del venditore.(40)
2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.
3. Le agenzie inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura con le garanzie di cui al comma 1 per le attività da svolgere nell'anno successivo. Con decreto dirigenziale possono essere definite specifiche e differenti modalità con cui assolvere all'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.(41)
Art. 62(42)
Art. 63(43)
(Accesso alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)
1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico che svolge le funzioni indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).
2. L’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al conseguimento dell’abilitazione rilasciata dagli enti di cui al comma 3, previo riconoscimento dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021.
3. L’abilitazione di cui al comma 2è rilasciata dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera a) della presente legge.
4. Rimangono abilitati all’esercizio della professione sul territorio regionale della Lombardia, e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggi, i direttori tecnici inseriti nell’aggiornamento del registro regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021”.
5. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021, le modalità per il riconoscimento, da parte degli enti di cui al comma 3, dei requisiti di cui al comma 2.
Art. 64(44)
Art. 65
(Uffici di biglietteria)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'apertura di uffici da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, se l'attività svolta in tali uffici si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto.
2. Sono altresì escluse dalla presente legge le mere attività di distribuzione dei titoli di viaggio.
3. Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al comma 1, l'impresa esercente ne dà comunicazione alla provincia e alla Città metropolitana di Milano competente per territorio.
Art. 66(45)
Art. 67
(Associazioni)(46)
1. Le associazioni senza fine di lucro di cui all'articolo 5 del d.lgs. 79/2011 che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, laddove agevolino l'offerta o la vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento, agendo occasionalmente, nel limite di due volte l'anno e per un gruppo limitato di viaggiatori senza offerta al pubblico, non sono soggette alle disposizioni del presente titolo.
2. Nel limite dell'occasionalità di cui al comma 1, le associazioni sono comunque tenute a fornire informazioni adeguate ai viaggiatori sul fatto che i pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla disciplina di cui al Titolo VI, Capo I, del d.lgs. 79/2011.
3. Le associazioni di cui al comma 1 sono tenute a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti agli associati e a dare preventiva comunicazione delle attività al comune sede dell'associazione
4. Il comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata l'assicurazione.
5. Le associazioni di cui al comma 1 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.
6. È fatto divieto alle associazioni di cui al comma 1 di effettuare promozione commerciale al di fuori dei propri associati, in qualsiasi forma, le iniziative afferenti all'organizzazione di viaggi.
Art. 67 bis
(Disposizione relativa alle scuole)(47)
1. Le scuole si avvalgono di agenzie di viaggio e turismo per l'organizzazione di pacchetti e servizi turistici collegati, salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, lett. a) del d.lgs. 79/2011.
Art. 68
(Vigilanza)
1. Spettano al comune le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dal presente titolo, anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedure previste dalla l. 689/1981 e dalla l.r. 1/2012.
Art. 69
(Sanzioni)
1. Il comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o, in caso di presentazione della SCIA, adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti richiesti, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute.(48)
2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000:
a) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 57, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione oppure senza aver presentato la SCIA;
b) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non abilitato, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza l'abilitazione.(49)
3. Sono assoggettate alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 le associazioni di cui all'articolo 67 che contravvengono ai limiti e agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo. (50)
3 bis. Sono assoggettate alla sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 le associazioni di cui all'articolo 67 che contravvengono al divieto di cui al comma 7 dello stesso articolo.(51)
4. È soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 il direttore tecnico già iscritto nell’aggiornamento del registro regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale recante ‘Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021’ che presta la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia di viaggio e turismo della quale risulta direttore tecnico.(52)
5. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 chiunque fa uso della denominazione o esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione o presentato la SCIA.
6. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 chiunque usa una denominazione diversa da quella autorizzata o per la quale è stata presentata la SCIA.
7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 3 bis, 4, 5 e 6, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività.(53)
9. Fermo il disposto di cui al comma 2, lettera a), chi esercita l'attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione o SCIA non può avviare l'attività per un periodo di un anno dalla data di accertamento della violazione.
10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 1/2012.
11. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione.
12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della l. 689/1981 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.
12 bis. I riferimenti alle agenzie di viaggio contenuti nei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9 sono da intendersi anche come riferimenti alle associazioni di cui all'articolo 67 che più di due volte l'anno agevolino l'offerta o la vendita di pacchetti turistici e sevizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento.(55)
Titolo VI
Interventi a favore dell'attrattività del territorio
Capo I
Misure di sostegno
Art. 70
(Imprese turistiche e dell'attrattività)
1. Ai fini della presente legge sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi turistici.
2. Sono imprese dell'attrattività territoriale, oltre alle imprese di cui al comma 1, anche le imprese di somministrazione di alimenti e bevande, del tempo libero, dello sport e del benessere, quelle culturali e creative, delle tecnologie digitali, le imprese di valorizzazione della produzione agroalimentare e artigianale regionale e quelle del commercio al dettaglio con particolare riferimento a quelle storiche e di qualità.
3. Sono estesi alle imprese di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le agenzie di viaggio e turismo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme vigenti per le piccole e medie imprese industriali e artigianali.
Art. 71
(Forme di contribuzione)
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie delineate nel piano triennale di cui all'articolo 15, supporta e incentiva le iniziative dei soggetti pubblici e privati previste dalla presente legge, finalizzate ad accrescere l'attrattività del territorio.
2. La Giunta regionale, in conformità agli obiettivi del piano intermedio di cui all'articolo 16, adotta misure di sostegno e di contribuzione diretti alle imprese, alle reti d'impresa o ad altri soggetti che svolgono attività collegate alla presente legge, comprese le pro loco, gli enti locali, le forme di aggregazione e partenariato pubblico e privato.(56)
2 bis. La Giunta regionale definisce i criteri per l’individuazione dei grandi eventi di cui alla lettera w bis) del comma 1 dell’articolo 2, tenuto conto delle loro diverse tipologie e delle specifiche misure di sostegno previste dalle discipline regionali di settore, e ne sostiene la realizzazione attraverso il riconoscimento di contributi e agevolazioni da assegnare con i criteri e le modalità dalla stessa definite.(57)
3. Le forme di contribuzione e di agevolazione per i beneficiari previsti dalla presente legge possono consistere in:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) contributi in conto corrente;
d) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione;
e) agevolazioni per l'accesso al credito;
f) agevolazioni fiscali.
Capo II
Interventi e strumenti di sostegno
Art. 72
(Interventi per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture)
1. La Giunta regionale disciplina la concessione di contributi anche diretti per iniziative riguardanti:
a) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento di immobili da destinarsi alle attività delle imprese di cui all'articolo 70, comprese le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate dalla presente legge e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
b) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento e valorizzazione di strutture e infrastrutture complementari o sussidiarie all'attività turistica e ricettiva e all'attrattività del territorio, compresi beni di elevato valore storico e artistico, anche contemporaneo.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati, anche diversi dai proprietari del bene, purché ne abbiano la disponibilità, i comuni, i consorzi, le unioni di comuni, le province, la Città metropolitana di Milano, le comunità montane, gli enti e le associazioni, le fondazioni senza fini di lucro e le società con partecipazione di capitale pubblico.
3. La Giunta regionale, per le iniziative di cui al comma 1, può concedere forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3.
4. I contributi di cui al comma 1, nel caso i richiedenti siano strutture ricettive alberghiere e non alberghiere ai sensi della presente legge, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.(58)
Art. 73
(Disincentivi del gioco di azzardo lecito)
1. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e contributi economici comunque denominati ai sensi della presente legge, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno delle imprese turistiche e delle imprese dell'attrattività territoriale.
Art. 74
(Interventi per il turismo accessibile)
1. La Giunta regionale per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e accrescere la fruibilità turistica ai soggetti con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, anche di carattere temporaneo, disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3.
Art. 75
(Interventi per il turismo sostenibile)
1. La Regione, al fine di sviluppare l'offerta e la domanda turistica, accrescere la competitività delle imprese, migliorare i livelli qualitativi delle strutture e infrastrutture connesse all'attività turistica, incentivare l'adozione di idonee azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile, promuove iniziative di sviluppo e disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3.
2. La Giunta regionale disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3, a favore di imprese turistiche e dell'attrattività territoriale, per gli interventi destinati a realizzare:
a) azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo idrico e di energia, nonché di ridurre o eliminare i rifiuti, le emissioni in atmosfera e l'inquinamento acustico;
b) interventi per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito da norme nazionali e comunitarie;
c) misure che consentono la produzione di energia, generata tramite processi che si avvalgono prevalentemente di fonti di energia rinnovabile;
d) azioni finalizzate a conseguire certificazioni ambientali in base alle norme comunitarie e nazionali;
e) azioni previste dalla normativa europea per un turismo sostenibile e competitivo;
f) azioni che coinvolgono economicamente, socialmente e culturalmente le comunità locali;
g) azioni e misure atte a favorire l'offerta di prodotti e servizi turistici idonei all'accoglienza degli animali d'affezione.
Art. 76
(Interventi per l'innovazione e la digitalizzazione)
1. La Giunta regionale disciplina le forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3, a favore delle imprese di cui all'articolo 70, al fine di sostenere la competitività del turismo e dell'attrattività territoriale, in coerenza con l'agenda digitale lombarda, attraverso:
a) sistemi per la promozione e commercializzazione di servizi turistici, siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio e turismo;
b) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
c) costituzione e associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio e turismo, uffici di informazione e accoglienza per il turista, al fine di incrementare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;
d) sviluppo di sistemi organizzativi che consentono il conseguimento di una maggiore economicità di gestione e una razionalizzazione delle attività svolte e dei servizi offerti;
e) sistemi di comunicazione avanzata e reti mobili locali;
f) siti web ottimizzati per il sistema mobile, nonché l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici, culturali e di intrattenimento, nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti, anche attraverso lo studio e l'attivazione di nuovi canali di distribuzione;
g) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
h) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 77
(Interventi per la formazione professionale)
1. La Giunta regionale, in coerenza con le strategie e le azioni individuate nel piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività di cui all'articolo 15 e nel piano intermedio di cui all'articolo 16, promuove e sostiene la valorizzazione del capitale umano, la qualificazione delle risorse professionali, l'alta formazione e la formazione continua quali valori ed elementi strategici per la crescita e lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio.(59)
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove interventi di sistema tra le imprese e accordi con enti locali, associazioni di categoria, CCIAA, università, centri di ricerca e altri soggetti qualificati, al fine di attivare e sollecitare iniziative, progetti e forme di collaborazione comuni.
Art. 78
(Interventi per la valorizzazione delle strutture ricettive storiche e di qualità)
1. La Giunta regionale istituisce un premio per la valorizzazione e promozione degli imprenditori e delle strutture ricettive storiche e di qualità.
2. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le procedure per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1.
Art. 79
(Interventi di solidarietà)
1. La Giunta regionale attua politiche per aumentare i flussi turistici a favore di turisti in condizioni socio-economiche disagiate e per promuovere il turismo scolastico.
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le forme di sostegno alle imprese che attivano politiche coerenti con le finalità di cui al comma 1 sotto forma di voucher.
Art. 80
(Fondo per il turismo e l'attrattività territoriale)
1. In relazione alle forme di contribuzione di cui all'articolo 71, comma 3, è istituito presso Finlombarda il fondo per il turismo e l'attrattività territoriale finalizzato al sostegno delle attività e degli interventi della presente legge.
2. La Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente, definisce le condizioni di operatività del fondo, stabilendone le procedure, i termini e i criteri.
Art. 81
(Sviluppo del sistema delle garanzie)
1. La Giunta regionale, al fine di consentire alle imprese turistiche e dell'attrattività territoriale l'accesso agevolato al credito, promuove e favorisce lo sviluppo di un sistema lombardo delle garanzie e del credito, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 11/2014.
Art. 82
(Infrastrutture pubbliche per lo sviluppo dell'attrattività)
1. La Regione, al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dalle province, dalla Città metropolitana di Milano, dai comuni e dagli enti pubblici, concede forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3, per programmi, progetti e iniziative di investimento, per la diversificazione e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate a un utilizzo anche ai fini turistici e dell'attrattività.
Art. 83
(Agevolazioni fiscali)
1. Nell'ambito della legge di stabilità annuale vengono individuate forme e strumenti di agevolazioni fiscali a favore delle imprese di cui all'articolo 70, che attivano programmi e progetti di particolare rilevanza strategica e coerenti con la programmazione regionale.
2. Le agevolazioni previste nel presente articolo operano nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto.
Titolo VII
Disposizioni finali
Art. 84
(Disposizioni transitorie e finali)(60)
1. Restano validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia) e relativi atti attuativi. Ai procedimenti amministrativi pendenti si applicano, fino alla relativa conclusione, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dalla pubblicazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 11/2014, alle attività ricettive alberghiere e non alberghiere di cui all'articolo 18 e alle agenzie di viaggio di cui all'articolo 57 si applica la Comunicazione unica regionale di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 11/2014.
2 bis. Per gli anni 2020 e 2021 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 7 dell’articolo 38. Non trova altresì applicazione l’obbligo di rispettare i periodi di interruzione dell’attività di cui all’articolo 26, comma 2, lettera b), e all’articolo 29, comma 2, rispettivamente per le case e appartamenti per vacanze e per i bed & breakfast.(61)
2 ter. Nelle more del completamento del trasferimento delle funzioni dell’Osservatorio di cui all’articolo 14 alla Giunta regionale, PoliS-Lombardia continua a gestire tali funzioni fino alla data stabilita nella deliberazione di cui al primo periodo del comma 5 di tale articolo.(62)
Art. 85
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni intraprese per favorire lo sviluppo e l'innovazione del turismo e dell'attrattività territoriale della Lombardia. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:(63)
a) gli interventi realizzati, gli strumenti e le modalità applicative utilizzate, i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le azioni di programmazione, di regolazione e di controllo realizzate e i relativi esiti;
c) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
d) gli esiti delle analisi e delle valutazioni condotte dall'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 14.
2. La relazione di cui al comma 1documenta e descrive i risultati degli interventi realizzati in uno o più dei seguenti ambiti:(64)
a) lo sviluppo dell'imprenditorialità e delle professioni turistiche;
b) l'efficientamento dell'accoglienza turistica;
c) l'innovazione e la promozione dell'offerta turistica;
d) la valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività;
e) l'accessibilità e la sostenibilità del turismo.
3. Il Comitato paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale, di concerto con la competente commissione consiliare, segnala all'assessore con delega al turismo i quesiti e le priorità dell'informativa prevista al comma 2.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Art. 86
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia)(65);
b) l'articolo 9, comma 2, della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario)(66);
c) le modifiche all'articolo 8, comma 1, all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 19, comma 1, della l.r. 36/1988 disposte con la tabella A) del comma 23 dell'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione)(67);
d) l'articolo 3, comma 10, della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione)(67);
e) l'articolo 2, comma 15, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978)(68);
f) l'articolo 2, comma 6, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziana regionale - Collegato ordinamentale 2001)(69);
g) l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale)(70);
h) l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, al sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2007)(71);
i) la legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)(72);
j) l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010)(73);
k) la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" - albergo diffuso - bed & breakfast)(74);
l) l'articolo 3, comma 11, della legge regionale 22 febbraio 2010, n. 11 (Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del corpus normativo)(75);
m) gli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 2014, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea". Legge comunitaria regionale 2014 "Legge europea regionale 2014" - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE)(76);
n) il regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 5 (Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici, in attuazione dell'art. 40 quinquies della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo")(77).
Art. 87
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri finanziari di natura corrente, derivanti dall'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c), f), h), i), k), l), m), n), p) e q) e all'articolo 5, comma 3, quantificate in euro 4.215.901,00 per l'anno 2015 e in euro 3.215.900,00 per gli anni 2016 e 2017, si provvede rispettivamente per l'anno 2015 per euro 3.665.901,00 e per gli anni 2016 e 2017 per euro 2.665.900,00 con le risorse disponibili alla missione 07 'Turismo' programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo', e per euro 550.000,00 con le risorse disponibili alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività' programmi 1 'Industria PMI e Artigianato' e 2 'Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio 2015-2017.
2. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), i), k), l), m), n), o) e p) e all'articolo 5, comma 2, quantificate in euro 14.280.580,00 a valere sull'esercizio 2015, si provvede per euro 7.900.000,00 con le risorse complessivamente disponibili alla missione 07 'Turismo' programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' e per euro 6.380.580,00 con le risorse disponibili alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività' programmi 1 'Industria PMI e Artigianato' e 2 'Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio 2015-2017.
3. Alla dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 80, si fa fronte per l'anno 2015 con le risorse già allocate nei fondi istituiti presso Finlombarda, ai sensi delle ll.rr. 36/1988 e 15/2007, finalizzate al turismo e, in quota parte, con le risorse di cui alla l.r. 6/2010, relative all'attrattività del territorio. Eventuali ulteriori risorse possono essere determinate con legge di approvazione del bilancio degli esercizi successivi.
4. Alle spese di gestione del fondo, quantificate in euro 30.000,00, si provvede con le risorse allocate alla missione 7 'Turismo' programma 01 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' del bilancio 2015-2017.
5. Per gli esercizi successivi al 2015 le spese in conto capitale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), i), k), l), m), n), o) e p) e all'articolo 5, comma 2, sono determinate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione degli articoli 39, comma 6, 40, comma 12, e 55, comma 3, confluiscono nell'apposito fondo riservato alla promozione turistica integrata del territorio, istituito al Titolo III 'Entrate Extra-Tributarie', Tipologia 3.0200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti' del bilancio 2015-2017.
NOTE:
1. La lettera è stata aggiunta dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2. Torna al richiamo nota
2. Il comma sarà sostituito dall'art. 4, comma 7, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24. La sostituzione avverrà a seguito del realizzarsi della condizione di cui all'art. 4, comma 4, della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 2, lett. a) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2. Torna al richiamo nota
6. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 2, lett. b) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2. Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato sostituito dall'art. 12, comma 2, lett. c) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2. Torna al richiamo nota
9. La rubrica è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
12. La lettera è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 23 febbraio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato abrogato dall'art. 6, comma 1 della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
17. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
21. La lettera è stata modificata dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
23. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
25. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. c) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
26. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
27. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
28. Il comma è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. c) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
29. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 23 febbraio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 7. Torna al richiamo nota
34. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 23 febbraio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
35. Il comma è stato abrogato dall'art. 8, comma 1 della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
36. Il comma è stato sostituito dall'art. 2 comma 1, lett. b) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
39. La rubrica è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
42. L'articolo è stato abrogato dall'art. 18, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
43. L'articolo è stato sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. Torna al richiamo nota
46. L'articolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. h) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
56. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
58. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 23 febbraio 2016, n. 2. Torna al richiamo nota
59. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
60. La rubrica è stata sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. Torna al richiamo nota
63. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. h) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
64. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
65. Si rinvia alla l.r. 27 giugno 1988, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
66. Si rinvia alla l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
67. Si rinvia alla l.r. 14 gennaio 2000, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
68. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
69. Si rinvia alla l.r. 3 aprile 2001, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
70. Si rinvia alla l.r. 17 dicembre 2001, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
71. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
72. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
73. Si rinvia alla l.r. 5 febbraio 2010, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
74. Si rinvia alla l.r. 9 febbraio 2010, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
75. Si rinvia alla l.r. 22 febbraio 2010, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
76. Si rinvia alla l.r. 3 aprile 2014, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
77. Si rinvia al r.r. 15 febbraio 2010, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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