Legge Regionale 6 giugno 2019 , n. 10

Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021' e dell'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;10

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa, e al documento di indirizzo di cui all'Ordine del giorno n. 01/2019 della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome previsto al punto 2 dell'Intesa. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge si rinvia ai documenti suddetti.
2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, gli assegni vitalizi diretti e indiretti in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto della riduzione temporanea di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 25 (Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio).
Art. 2
(Rideterminazione)
1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste nella nota metodologica parte integrante dell'Intesa.
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa per anno di decorrenza, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.
3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all'Allegato A) alla presente legge individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3.
5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi della presente legge non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente alla rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.
6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati, al momento della prima applicazione della presente legge, sia superiore al limite di spesa di cui alla lett. c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'Allegato A) sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.
7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 4 e 5 non trova applicazione l'Allegato A) di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla l.r. 25/2014.
8. L'assegno indiretto è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.
Art. 3
(Montante contributivo)
1. Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali dei singoli consiglieri e secondo i dati riportati negli Allegati B) e C) alla presente legge, recanti rispettivamente gli importi delle indennità parlamentari, delle indennità consiliari e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari al fine della maturazione del diritto al vitalizio.
2. Le quote di contribuzione volontaria finalizzate al completamento del versamento dei contributi utili al conseguimento al diritto all'assegno vitalizio sono determinate, per ciascuna legislatura, sulla base dell'indennità consiliare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del consigliere vigenti al momento della nomina ovvero al momento della cessazione dalla carica e integrano i contributi trattenuti nell'ultimo anno di carica della legislatura alla quale si riferiscono.
3. Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.
4. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT, come riportato nell'Allegato D) alla presente legge, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, fino all'anno precedente la percezione dell'assegno vitalizio. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione dell'assegno vitalizio.
Art. 4
(Rivalutazione)
1. Gli importi degli assegni vitalizi, derivanti dalla rideterminazione di cui alla presente legge, sono rivalutati sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) fino al 31 dicembre 2018.
2. Gli assegni vitalizi rideterminati sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
3. Con la prima rivalutazione successiva all'applicazione della presente legge, è effettuata la rivalutazione dei vitalizi per il periodo dal 1 gennaio 2019 fino alla data di applicazione della rideterminazione.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
2. I minori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati rispetto ai limiti di spesa di cui alla lettera c) del punto 1. dell'Intesa, costituiscono risparmio sui costi della politica del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 e per gli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).
Art. 6
(Decorrenza degli effetti)
1. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1 luglio 2019.
2. Eventuali conguagli sugli importi degli assegni vitalizi vengono effettuati entro il mese di ottobre 2019.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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