Legge Regionale 30 dicembre 2019 , n. 24

Legge di stabilità 2020 - 2022

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-30;24

Art. 1
(Rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)
1. Per il triennio 2020-2022 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa, nonché dalla presente legge, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)).
2. Sono autorizzate per il triennio 2020-2022 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 118/2011).
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 118/2011).
4. Alle spese autorizzate dal presente articolo è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 al progetto di legge regionale 'Bilancio di previsione 2020-2022' recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'.
Art. 2
(Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa)
1. L'ARPA contribuisce alle misure di contenimento della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007), trasferendo a Regione, per ciascun anno del triennio 2020-2022, una somma pari a euro 4.000.000,00 da destinarsi a politiche ambientali. Le relative risorse sono introitate al Titolo 2 'Trasferimenti correnti' - Tipologia 101 'Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2020-2022 e allocate in spesa alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 01 'Difesa del suolo' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
2. Per il conseguimento di condizioni di maggiore efficienza e sicurezza di ponti stradali, loro pertinenze e opere connesse, è autorizzato il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria per una spesa complessiva di euro 54.000.000,00, suddivisa rispettivamente in euro 4.000.000,00 nel 2021 ed euro 10.000.000,00 annui dal 2022 al 2026, da destinarsi a Città metropolitana di Milano e alle province, cui si provvede con le risorse stanziate alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale.
3. La Giunta regionale, con proprio successivo provvedimento, individua criteri e modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 2. Le stesse sono assegnate a titolo di cofinanziamento fino a una percentuale pari al 75 per cento del costo complessivo dell'opera nel caso di strutture insistenti sulla rete viaria classificata di interesse regionale, e fino al 50 per cento negli altri casi.
4. Per il finanziamento di analisi e indagini tecniche finalizzate alla verifica di stabilità delle alzaie e dei manufatti presenti sui Navigli lombardi, da destinarsi al Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 annui dal 2020 al 2025 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 03 'Trasporto per vie d'acqua' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua termini e modalità di erogazione delle risorse stanziate.
5. Al fine di garantire l'adeguata copertura finanziaria degli interventi di valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, nell'ambito dell'Accordo di Programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 850, assicurando una corretta programmazione delle risorse in coerenza con il programma degli interventi e le modalità di finanziamento previste dall'Accordo medesimo e dal relativo atto integrativo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 ottobre 2019, n. 402, è autorizzata la seguente rimodulazione delle risorse pari a euro 20.000.000,00 dagli anni 2025 al 2027.

2025
7.000.000,00
2026
7.000.000,00
2027
6.000.000,00

6. La Giunta regionale è autorizzata al rilascio di apposita garanzia per un importo di euro 10.000.000,00 nell'ambito dell'iniziativa 'Turnaround financing', gestita da Finlombarda S.p.A. e finalizzata a supportare le imprese, con forte potenziale di crescita del business che abbiano già avviato un processo di restructuring, nel portare a termine con successo la riorganizzazione e il rilancio aziendale.
7. Con provvedimento della Giunta sono individuati criteri, modalità e termini per il rilascio della garanzia di cui al comma 6, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
8. La garanzia di cui al comma 6, fino al valore massimo di euro 2.000.000,00, non costituisce indebitamento e trova adeguata copertura nelle risorse proprie stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022. La rimanente somma di euro 8.000.000,00 è inclusa nel calcolo del limite di indebitamento, come riportato alla sezione 'Debito potenziale' dell'Allegato 13 'Limite di indebitamento' del progetto di legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2020-2022'.
9. Per la valorizzazione del patrimonio minerario ed estrattivo dismesso è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 30.000,00 stanziata alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
10. Per l'attuazione dell'Accordo di valorizzazione tra Regione Lombardia, Agenzia del Demanio, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) relativamente all'immobile denominato 'Forte Montecchio Nord', sito nel comune di Colico (LC), in coerenza con il Piano di massima degli interventi di manutenzione straordinaria, programmati su un arco temporale di dieci anni, è autorizzata alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 05 'Gestione dei beni demaniali e patrimoniali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' la complessiva spesa di euro 570.000,00, suddivisa rispettivamente in euro 80.000,00 nel 2020, euro 80.000 nel 2021, euro 85.000,00 nel 2022, euro 50.000,00 nel 2023, euro 200.000,00 nel 2024, euro 20.000,00 nel 2025, euro 20.000,00 nel 2026, euro 15.000,00, nel 2027, euro 10.000,00 nel 2028 ed euro 10.000,00 nel 2029.
11. Alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 a favore delle Agenzie del trasporto pubblico locale per lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, con particolare riguardo alle aree montane, nonché agli ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa. La Giunta regionale, con proprio successivo provvedimento, definisce i criteri, le modalità e i tempi per l'attribuzione di tali risorse.(1)
12. Per la gestione del sistema informativo a supporto delle politiche ambientali, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 175.000,00, stanziata alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
13. Alla missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 02 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 10.000,00 per contribuire all'organizzazione della rievocazione storica della navigazione lungo il tratto del Naviglio di Boffalora sopra Ticino, nel quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci. Con proprio successivo provvedimento la Giunta regionale individua criteri e modalità per l'erogazione del contributo.
14. Nel rispetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e in attuazione del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), la Giunta regionale è autorizzata all'acquisizione delle quote di Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi per la partecipazione totalitaria di Explora S.c.p.a. da parte di Regione. A tal fine, per l'esercizio finanziario 2020, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 alla missione 7 'Turismo', programma 1 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
15. Con proprio successivo provvedimento la Giunta regionale individua le modalità di acquisizione delle suddette partecipazioni.
16. Al fine di valorizzare la qualità e l'efficacia dei collegi universitari lombardi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6) quale sistema peculiare per garantire il diritto allo studio universitario secondo i principi della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 33 (Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario), è riconosciuto per ciascun anno del triennio 2020-2022 alle università che gestiscono l'offerta e l'erogazione dei servizi nei collegi universitari un contributo integrativo di euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse della missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 4 'Istruzione universitaria' - Titolo 1 'Spese correnti', da ripartire tra gli atenei sulla base del numero di posti autorizzati a favore degli studenti.
17. Le disposizioni di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 9 dicembre 1989, n. 69 (Contributo della Regione Lombardia alla 'Fondazione Lombardia per l'Ambiente') si applicano anche per il triennio 2020-2022 e il relativo contributo regionale, finalizzato alle attività della Fondazione Lombardia per l'Ambiente di interesse istituzionale per la Regione ai sensi dello stesso articolo 1 bis, è previsto in euro 400.000,00 per ciascun anno del triennio. Per le attività della Fondazione di cui al presente comma, la Giunta regionale applica, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
18. Alla spesa di cui al comma 17 si provvede, per il triennio 2020-2022, con le risorse allocate con legge di approvazione del bilancio 2020-2022 alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 2 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
19. Per il finanziamento di opere, mezzi e impianti volti a garantire il funzionamento delle funivie e delle funicolari che svolgono servizi di trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.867.000,00 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', suddivisa rispettivamente in euro 477.000,00 nel 2020, euro 1.290.000 nel 2021, euro 1.300.000 nel 2022 ed euro 1.200.000 annui per gli anni dal 2023 al 2026. La Giunta regionale, con propri successivi provvedimenti, individua la tipologia degli interventi finanziabili, il beneficiario, le condizioni, le modalità e i criteri di erogazione delle risorse.
20. Alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l'anno 2020 per il sostegno ai comuni nella realizzazione e/o adeguamento delle aree di sosta per gli spettacoli viaggianti. Con deliberazione della Giunta sono definiti criteri e modalità per il riconoscimento e l'erogazione del beneficio.
21. Per l'anno 2020 è prevista la restituzione delle somme attribuite, ma non utilizzate, alla contabilità speciale del Commissario delegato per la ricostruzione post-sisma Mantova 2012 in attuazione della legge regionale 31 luglio 2013, n. 5 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e finalizzate a massimizzare l'efficacia degli interventi co-finanziati con il Fondo di Solidarietà dell'Unione europea pari a euro 2.428.999,00.
22. Le somme di cui al comma 21 sono introitate nell'esercizio finanziario 2020 al titolo 4 'Entrate in conto capitale' - Tipologia 0200 'Contributi agli investimenti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022 e allocate in spesa, rispettivamente per euro 250.000,00 alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', per euro 250.000,00 alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 2 'Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', per euro 1.928.999,00 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
23. Per garantire la riattivazione della funivia di Ponte di Piero - Monteviasco è concesso un contributo al comune di Curiglia per l'importo massimo di euro 275.000,00 nel 2020. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 52.000,00 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 1 'Spese correnti' e di euro 223.000,00 alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua le modalità e i criteri di erogazione delle risorse che possono coprire interamente i costi.
24. Il contributo di funzionamento destinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, lettera a), punto 1), della legge regionale 6 agosto 2010, n. 14 (Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale), a PoliS-Lombardia è rideterminato, in attuazione dei commi 7 e 9 dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali), rispettivamente in euro 9.535.686,00 nel 2020, euro 9.602.811,00 nel 2021 ed euro 9.606.029,00 nel 2022. A tal fine è autorizzata la corrispondente spesa alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
25. Al fine di contribuire al miglioramento della qualità dei servizi erogati dal comune di Brescia, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di euro 5.000.000,00 alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.
26. I risparmi, calcolati sulla base della spesa storica degli enti sanitari, generati dalle gare centralizzate effettuate da ARIA S.p.A. per conto del servizio socio-sanitario regionale, possono essere finalizzati, per un importo non superiore a 15 milioni di euro annui, a ulteriori servizi a favore del servizio socio-sanitario regionale, in coerenza con il piano industriale di Aria S.p.A.
27. Alla riallocazione delle risorse di cui al comma 26 si provvede ai sensi della normativa vigente.
28. Per l'anno 2020 è autorizzata alla missione 7 'Turismo', programma 1 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, la spesa di euro 341,693,00 al fine di anticipare detta somma al comune di S. Caterina Valfurva, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro per la realizzazione di interventi funzionali allo svolgimento dei Campionati del mondo di sci alpino in Lombardia nel 2005, in attesa dell'erogazione delle risorse del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti nell'esercizio finanziario 2003.
29. Alla spesa di cui al comma 28 si dà copertura finanziaria mediante l'incremento del titolo 4 'Entrate in conto capitale' - Tipologia 0200 'Contributi agli investimenti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2020-2022.
30. Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegate alla presente legge è assicurata per gli anni 2020-2022 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 del progetto di legge regionale 'Bilancio di previsione 2020-2022' recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'.
31. Alle spese oltre il pluriennio per gli anni dal 2023 al 2026 con riferimento al comma 2, dal 2023 al 2025 con riferimento al comma 4, dal 2025 al 2027 con riferimento al comma 5, dal 2023 al 2027 con riferimento al comma 10 e dal 2023 al 2026 con riferimento al comma 19, riportate nell'allegato 12 al progetto di legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2020-2022', la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
Art. 3
(Modifica all’art. 4 della l.r. 15/2019)
1. All'articolo 4, comma 15, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 (Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali)(2) al primo periodo le parole 'a Rete Ferroviaria Italiana spa' sono soppresse e, al secondo periodo, dopo la parola 'definiti' sono aggiunte le seguenti: 'il beneficiario,'.
Art. 4
(Modifiche all’art. 44 della l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
'1. Non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale la persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, oppure la persona di cui il disabile sia fiscalmente a carico, limitatamente a un solo veicolo, a prescindere dall'adattamento dello stesso, a condizione che la cilindrata del veicolo non sia superiore a 2.000 cc se alimentato a benzina o con alimentazione combinata oppure a 2.800 cc se alimentato a gasolio o alimentazione combinata. L'esenzione è riconosciuta a coloro i quali, sulla base dei pubblici registri, risultino tra i soggetti di cui all'articolo 39, comma 1, limitatamente ai veicoli individuati dall'articolo 17, comma 1, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonché dall'articolo 42, commi 5 e 6.';
b) il comma 9 bis dell'articolo 44 è abrogato;
c) al secondo periodo del comma 19 bis dell'articolo 44, le parole 'e nell'anno 2019' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'anno 2019 e nell'anno 2020' e le parole 'nei medesimi anni 2018 e 2019' sono sostituite dalle seguenti: 'nei medesimi anni 2018, 2019 e 2020.';
d) all'ultimo periodo del comma 19 bis 1 dell'articolo 44, le parole 'nell'anno 2018 e nell'anno 2019' sono sostituite dalle seguenti: 'negli anni 2018, 2019 e 2020'.
2. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del comma 1 del presente articolo al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', stimati per l'anno 2020 in euro 1.539.000,00, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del d.lgs.118/2011, come riportato all'allegato 7 al progetto di legge regionale 'Bilancio di previsione 2020-2022', recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'. Per i successivi esercizi 2021 e 2022 la minore entrata, stimata pari a euro 1.539.000,00, è compensata dalla maggiore entrata, stimata in ugual misura, derivante dall'allargamento della base imponibile generato dall'applicazione della misura nelle annualità precedenti.
3. A partire dagli esercizi successivi al 2020 sono annualmente aggiornati, con legge di approvazione del bilancio, i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 2 e gli eventuali scostamenti delle minori entrate rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
4. Per l'erogazione del contributo di rottamazione nell'anno 2020 è autorizzata alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 4 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022 la spesa di euro 219.000,00. A detta spesa inclusa nella tabella A allegata alla presente legge è assicurata per gli anni 2020-2022 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 al progetto di legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2020-2022' recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'.
Art. 5
(Modifiche all’art. 48 della l.r. 10/2003)
1. All'articolo 48 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo del comma 5 ter 1 è sostituito dai seguenti: 'Per i pagamenti da effettuare mediante domiciliazione bancaria riferiti a periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, la tassa automobilistica è ridotta del 15 per cento rispetto alla vigente tariffa ordinaria indicata nel tariffario di cui all'articolo 41. La domiciliazione bancaria non è consentita per un parco veicolare superiore a cinquanta veicoli appartenenti allo stesso soggetto alla data della richiesta di adesione al servizio. Il superamento di tale limite alla data del 1° dicembre determina la decadenza dal beneficio con revoca d'ufficio del mandato per domiciliazione dal periodo d'imposta successivo.' ;
b) dopo la lettera d) del comma 7 è aggiunta la seguente:
'd bis) esenzione per i veicoli adibiti esclusivamente alla funzione pubblica di protezione civile o di vigilanza ecologica, la cui finalità risulti annotata sulla carta di circolazione, intestati a enti pubblici territoriali.'.
2. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione della lettera a) del comma 1 al titolo 1 ' Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', stimati per l'anno 2020 in euro 5.000.000,00, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 al progetto di legge regionale 'Bilancio di previsione 2020-2022', recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'.
Art. 6
1. All'articolo 77 della legge regionale 14luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:(4)
a) al primo periodo del comma 6 octies 1, le parole 'e il 31 dicembre 2019' sono sostituite dalle seguenti: '2019 e il 31 dicembre 2020'; la parola 'ovvero' è sostituita dalla seguente: 'oppure'; le parole 'imprese nel 2019' sono sostituite dalle seguenti: 'imprese nel 2019 e nel 2020'; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e dal 1° gennaio 2020 per le imprese costituite o insediate nel corso del medesimo anno.';
b) dopo il comma 6 octies 1 è inserito il seguente:
'6 octies 2. Dal 1° gennaio 2020 l'azzeramento dell'aliquota dell'IRAP si applica anche alle nuove imprese di cui al comma 6 octies, costituite tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, oppure alle sedi o alle unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese nel 2020, localizzate nei centri storici urbani, come definiti dagli strumenti urbanistici, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti. Il beneficio di cui al presente comma si applica per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2020.';
c) al comma 6 nonies, le parole 'La misura dell'agevolazione di cui al presente articolo opera' sono sostituite dalle seguenti: 'La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera';
d) il primo periodo del comma 6 undecies è sostituito dal seguente: 'Il beneficio di cui al comma 6 octies è riconosciuto esclusivamente per tre periodi di imposta decorrenti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2018 per le nuove imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 per le nuove imprese costituite dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, dal 1° gennaio 2020 per le nuove imprese costituite dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, oppure per le sedi o le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese negli anni 2018, 2019 e 2020.';
e) al primo periodo del comma 6 duodecies le parole '31 dicembre 2019' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2020'.
2. Dal beneficio di cui al comma 1 non discendono, nel triennio 2020-2022, impatti finanziari sul bilancio regionale in termini di minori entrate, stante l'allargamento della base imponibile al termine del periodo agevolato.
Art. 7
(Inserimento dell’art. 77 bis nella l.r. 10/2003 e norma finanziaria)
1. Dopo l'articolo 77 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi)(3)è inserito il seguente:
'Art. 77 bis
(Agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a valere per il triennio 2020-2022, l'aliquota IRAP applicata alle attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 è ridotta di un punto percentuale per le micro, piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).
2. L'agevolazione di cui al comma 1 opera nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo alla fruizione del beneficio indicante la relativa decorrenza.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.'.
2. Ai minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati', quantificabili in euro 160.000,00 annui per ciascun anno del triennio 2020-2022, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 al progetto di legge regionale 'Bilancio di previsione 2020-2022', recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'.
Art. 8
(Inserimento dell’art. 77 ter nella l.r. 10/2003)
1. Dopo l'articolo 77 bis della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3)è inserito il seguente:
'Art. 77 ter
(Agevolazione sperimentale per la promozione della rigenerazione urbana e territoriale)
1. Al fine della promozione della rigenerazione urbana e territoriale, anche in relazione allo sviluppo dell'attività d'impresa, l'aliquota dell'IRAP è azzerata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, in via sperimentale, per le nuove microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, costituite tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 negli ambiti di rigenerazione individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) o anche in immobili dismessi individuati dai comuni o in edifici rurali dismessi o abbandonati, oggetto di interventi di recupero, rispettivamente ai sensi degli articoli 40 bis e 40 ter della stessa l.r. 12/2005. Il beneficio di cui al presente comma si applica anche alle unità locali, relative alle stesse tipologie di impresa, insediate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, negli ambiti di rigenerazione o anche in immobili o edifici di cui al precedente periodo.
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica, per tre periodi di imposta consecutivi decorrenti dal 1° gennaio 2020, 2021 o 2022, alle nuove microimprese, piccole e medie imprese o alle unità locali relative alle stesse tipologie di impresa costituite o istituite, rispettivamente, nel corso degli anni 2020, 2021 o 2022. In caso di insediamento di un'unità locale di impresa esistente, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica limitatamente all'imponibile determinato, ai fini IRAP, per la stessa unità locale insediata, nell'annualità di riferimento, negli ambiti, immobili o edifici di cui allo stesso comma 1. In fase di dichiarazione annuale IRAP gli interessati sono tenuti a evidenziare la fruizione del beneficio, utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.
3. Alle nuove imprese o unità locali di cui al presente articolo localizzate nei piccoli comuni, individuati e classificati ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 11/2004, non si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9 della stessa l.r. 11/2004.
4. Il beneficio di cui al comma 1 non si applica alle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), del d.lgs. 114/1998.
5. Il beneficio di cui al comma 1 non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un'attività d'impresa già esistente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di stabilità 2020-2022' e il 31 dicembre 2022. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.
6. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative di quanto previsto ai precedenti commi, incluse quelle necessarie alla verifica sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, e applica, in materia di aiuti di Stato, quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).'.
2. Dal beneficio di cui al comma 1 non discendono, nel triennio 2020-2022, impatti finanziari sul bilancio regionale in termini di minori entrate, stante l'allargamento della base imponibile al termine del periodo agevolato.
Art. 9
(Modifiche alla l.r. 8/2013 e inserimento dell’art. 77 quater nella l.r. 10/2003)
1. All'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. In relazione ai tributi regionali propri di cui alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) possono essere disposte maggiorazioni o riduzioni delle relative aliquote o tariffe a seconda che risultino o meno installati gli apparecchi di cui al comma 4.';
b) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati.
2. Dopo l'articolo 77 ter della legge regionale 14 luglio 2003, n.10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(3)è inserito il seguente:
'Art. 77 quater
(Interventi fiscali per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), a decorrere dal 1° gennaio 2020, a valere per il triennio 2020-2022, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. 446/1997, ridotta dello 0,92 per cento, gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 opera nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis', previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo alla fruizione del beneficio indicante la relativa decorrenza.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, a valere per il triennio 2020-2022, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997, aumentata dello 0,92 per cento.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Dall'applicazione del presente articolo per il triennio 2020-2022 al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' sono previste complessivamente maggiori entrate per euro 612.000,00 annui ad esito delle compensazioni dei minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale ai sensi del comma 1 e dei maggiori introiti derivanti dalla maggiorazione applicata ai sensi del comma 3.'.
Art. 10
(Modifica degli articoli 22 bis e 22 ter della l.r. 86/1983)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 dell'articolo 22 bis dopo le parole 'per l'elezione dei componenti' è inserita la seguente: 'elettivi' e le parole 'previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione' sono soppresse;
b) il primo periodo del comma 4 dell'articolo 22 ter è sostituito dai seguenti: 'Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, uno dei quali nominato dalla Giunta regionale; i restanti membri sono eletti dalla comunità del parco. I componenti del consiglio di gestione sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco.';
c) la lettera b) del comma 6 dell'articolo 22 ter è sostituita dalla seguente:
'b) l'elezione e la revoca dei componenti il consiglio di gestione, ad eccezione del membro nominato dalla Giunta regionale;';
d) al comma 7 dell'articolo 22 ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'La Giunta regionale può differenziare i limiti massimi per la determinazione dell'indennità per i membri del consiglio di gestione in funzione degli ambiti di competenza di ciascun componente.' ;
e) al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 22 ter dopo la parola 'eletti' sono inserite le seguenti: 'o nominati'.
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano anche ai rinnovi dei consigli di gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui all'articolo 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio) in corso di perfezionamento alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla data di cui al precedente periodo gli statuti dei parchi regionali e delle riserve naturali interessati si intendono automaticamente adeguati, riguardo alla composizione dei rispettivi consigli di gestione, a quanto previsto al comma 1.
Art. 11
(Integrazione dell’art. 13 bis della l.r. 31/2008)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) (7) sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. La Regione sostiene le imprese iscritte all'albo di cui al comma 2 attraverso la concessione di contributi in capitale a fondo perduto per l'acquisto di macchine e attrezzature. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di erogazione dei contributi, nonché l'ammontare degli stessi nel rispetto del comma 2 ter e provvede agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
2 ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 bis si fa fronte, nel limite massimo di euro 100.000,00, nell'ambito delle risorse disponibili alla missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimenta ri e pesca', programma 1 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.'.
Art. 12
(Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)
1. In relazione all'articolo 54 del disegno di legge recante 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022', a decorrere dal l ° marzo 2020 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Conseguentemente è incrementata per l'anno 2020 di euro 54.000.000,00 la missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022, alla cui copertura finanziaria si provvede con il corrispondente aumento del titolo 3 'Entrate extra-tributarie' tipologia 0500 'Rimborsi e altre entrate correnti' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2020-2022.
Art. 13
(Istituzione del fondo per l'innovazione tecnologica)
1. Allo scopo di assicurare che l'Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti - ARIA S.p.A. mantenga performances adeguate all'evoluzione del contesto lombardo, Regione istituisce un apposito fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi della società. Il fondo, denominato 'Fondo per l'innovazione tecnologica', è istituito alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' ed è alimentato con i risparmi conseguiti annualmente sulla base della differenza tra il valore di aggiudicazione e il valore dell'importo a base d'asta delle gare esperite da ARIA S.p.A. su delega di Regione, per l'acquisizione di lavori servizi e forniture, con l'esclusione delle gare finanziate con risorse del fondo sanitario e vincolate.
2. La dotazione massima del fondo di cui al comma 1è prevista in misura pari al 5 per cento del fatturato annuale della società e il suo utilizzo è subordinato all'approvazione da parte di Regione dei progetti di innovazione tecnologica proposti da ARIA S.p.A. Con legge di assestamento al bilancio dei singoli esercizi finanziari è assicurato l'aggiornamento delle risorse del fondo, sulla base dei risparmi conseguiti nel corso dell'anno, appositamente comunicati da ARIA S.p.A. e verificati ai fini della stipula dei contratti.
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 6 agosto 2019, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Vedi avviso di rettifica BURL 25 febbraio 2020, n. 9, suppl. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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