Legge Regionale 28 aprile 2021 , n. 5

Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) - Istituzione del riconoscimento 'Qualità artigiana'

(BURL n. 17 suppl. del 30 Aprile 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-04-28;5

Art. 1
(Modifica alla l.r. 73/1989)
1. Alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo)(1)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
'Art. 5 bis
(Istituzione del riconoscimento 'Qualità artigiana')
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni statali e della normativa europea in materia, istituisce il riconoscimento 'Qualità artigiana', destinato alle imprese artigiane aventi sede operativa in Lombardia, operanti nei settori artistico, manifatturiero e della trasformazione alimentare. Il riconoscimento ha durata sessennale.
2. La Giunta regionale, sentite le Camere di commercio e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti, i criteri e le modalità per il conferimento del riconoscimento di cui al comma 1, che tengono conto della tipologia e della qualità delle materie prime e dei processi di lavorazione, della qualità e peculiarità dei prodotti e della sostenibilità ambientale. Con la medesima deliberazione sono disciplinati l'aspetto grafico del logo identificativo del riconoscimento, nel quale è valorizzato anche il segno distintivo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 85 (Lo stemma e il gonfalone della regione), nonché le modalità di utilizzo del logo stesso da parte dei beneficiari.
3. Il riconoscimento 'Qualità artigiana' è annotato nella sezione speciale del registro delle imprese presso le Camere di commercio, che curano l'aggiornamento delle iscrizioni.
4. La Regione promuove iniziative finalizzate alla conoscenza del riconoscimento 'Qualità artigiana', nonché interventi a favore delle imprese artigiane destinatarie dello stesso, diretti a:
a) sostenere e incentivare la trasmissione dell'attività di impresa artigiana tra generazioni, favorendo la continuità nella gestione, l'inserimento lavorativo dei giovani e le occasioni di lavoro;
b) favorire l'associazionismo locale per la promozione della cultura d'impresa artigiana e dei prodotti artigiani;
c) promuovere il mantenimento e il rafforzamento della cultura e dell'identità artigiana nel territorio lombardo;
d) sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese artigiane, anche attraverso l'utilizzo dei canali di vendita elettronici;
e) promuovere la conservazione dei beni mobili e immobili destinati all'attività artigiana;
f) promuovere la conoscenza dei prodotti artigiani.

5. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 4, la Regione:
a) concede contributi, anche a fondo perduto, alle imprese artigiane di cui al presente articolo;
b) prevede specifiche agevolazioni per l'accesso al credito, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
c) può individuare, con legge di stabilità dei singoli esercizi finanziari, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;
d) promuove, anche tramite accordi pubblico-privato, l'allestimento di spazi e la realizzazione di eventi idonei alla presentazione e alla vendita dei prodotti di imprese artigiane insignite del riconoscimento 'Qualità artigiana';
e) determina criteri di premialità nell'ambito dei bandi regionali per le imprese artigiane di cui al presente articolo.

6. Alle forme di sostegno di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).'.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di natura corrente derivanti dalle lettere a), b), c), ed f) del comma 4 dell'articolo 5 bis, così come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, previste in euro 400.000,00 per il 2022, si provvede con le risorse già stanziate per le politiche di sostegno all'artigianato alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
2. Alle spese in conto capitale derivanti dalle lettere d) ed e) del comma 4 dell'articolo 5 bis, così come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, previste in euro 1.600.000,00 per il 2022, si provvede tramite incremento per l'esercizio finanziario 2022 di euro 1.600.000,00 della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente riduzione, per medesimo importo ed esercizio finanziario, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023.
3. Alle spese per gli esercizi successivi al 2022 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1989, n. 73, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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