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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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REGOLAMENTO REGIONALE
20 ottobre 1979
, N. 1
Regolamento per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Lombardia
(BURL n. 43, 1º suppl. ord. del 25 Ottobre 1979 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-10-20;1
Art. 1.
Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
1. Il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è organo di consulenza della regione ai sensi dell’art. 5 della legge 14 aprile 1975 n. 103 .
Art. 2.
Elezione del comitato.
Art. 4.
Presidente e ufficio di presidenza.
Art. 5.
Compiti del presidente, dei vice-presidenti e dell’ufficio di presidenza.
1. Il presidente rappresenta il comitato e, sentito l’ufficio di presidenza, ne convoca le riunioni, stabilisce l’ordine del giorno.
2. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito da uno dei due vice-presidenti, a turno, incominciando dal più anziano di età.
Art. 6.
Riunione del comitato.
1. Il comitato si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre membri del comitato, ovvero il presidente del consiglio regionale, il presidente della giunta regionale, l’assessore competente, il presidente della commissione consiliare competente.
Art. 7.
Convocazione del comitato.
Art. 8.
Partecipazione di organi regionali alle riunioni del comitato.
Art. 9.
Partecipazione di esperti alle riunioni del comitato.
1. Il comitato può invitare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, funzionari della regione, rappresentanti di enti locali, di organizzazioni sindacali, culturali e sociali, funzionari della società concessionaria del servizio pubblico di radiotelevisione, esperti delle materie trattate.
Art. 10.
Verbali delle riunioni.
Art. 11.
Validità delle riunioni e delle deliberazioni.
Art. 12.
Consultazioni.
1. Il comitato procede periodicamente a consultazioni sulle materie di propria competenza, con gli enti locali della regione, con le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni culturali e sociali di rilievo regionale che operano nel campo dell’informazione, con le scuole e le università, con i comitati di redazione dei quotidiani e dei periodici che si pubblicano nella regione, con gli organismi direttivi della sede e del centro di produzione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo situato nella regione, con le organizzazioni che provvedono alla trasmissione dei programmi televisivi via cavo, con le emittenti locali via etere, nonché con ogni altra organizzazione il cui parere sia ritenuto utile dal comitato ai fini del migliore svolgimento delle sue funzioni.
Art. 13.
Pareri del comitato.
Art. 14.
Proposte per i programmi radiotelevisivi.
Art. 15.
Deliberazione delle norme sull’accesso.
1. Il comitato, nell’ambito delle norme deliberate dalla commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, delibera le norme per la regolamentazione dell’accesso alle trasmissioni regionali del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Prima di deliberare tali norme il comitato procede alle consultazioni di cui all’art. 12 e deve inoltre ascoltare il parere di tutti i soggetti che, potendo a norma di legge essere inclusi tra i titolari del diritto d’accesso ne facciano richiesta.
3. Tali soggetti possono altresì inviare al comitato proposte scritte sulla regolamentazione dell’accesso.
4. A tal fine il comitato stabilisce un calendario di apposite riunioni destinate alle consultazioni di cui al comma precedente e fissa un congruo termine entro il quale possono essere fatte pervenire le richieste di consultazioni o le proposte.
5. L’ufficio di presidenza cura che sia data adeguata pubblicità alle delibere di cui al comma che precede e cura l’organizzazione delle consultazioni.
6. La deliberazione delle norme sul diritto d’accesso è accompagnata dall’approvazione di una relazione in cui si dà conto dei pareri e delle proposte acquisite e si illustrano i motivi delle decisioni del comitato. Tale relazione è inviata al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale, al presidente della commissione consiliare competente, nonché alla commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia