REGOLAMENTO REGIONALE 20 ottobre 1979 , N. 1

Regolamento per il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della Lombardia

(BURL n. 43, 1º suppl. ord. del 25 Ottobre 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-10-20;1

Art. 1.
Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
1. Il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è organo di consulenza della regione ai sensi dell’art. 5 della legge 14 aprile 1975 n. 103 .
Art. 2.
Elezione del comitato.
1. Il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è eletto dal consiglio regionale con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere.
2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri del comitato, il consiglio regionale procede a sostituirli nei modi di cui al precedente comma. I membri eletti a norma del presente comma restano in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero comitato.
Art. 3.
Durata in carica del comitato.
1. Il comitato dura in carica tre anni; dopo la scadenza del mandato i suoi poteri sono prorogati fino all’elezione del nuovo comitato.
Art. 4.
Presidente e ufficio di presidenza.
1. Il comitato elegge nel suo seno il presidente e due vice-presidenti, che insieme costituiscono l’ufficio di presidenza.
2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del comitato.
3. Per l’elezione dei vice-presidenti ciascun membro del comitato vota un solo nome. Sono eletti i due candidati che hanno ottenuto più voti.
Art. 5.
Compiti del presidente, dei vice-presidenti e dell’ufficio di presidenza.
1. Il presidente rappresenta il comitato e, sentito l’ufficio di presidenza, ne convoca le riunioni, stabilisce l’ordine del giorno.
2. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito da uno dei due vice-presidenti, a turno, incominciando dal più anziano di età.
3. L’ufficio di presidenza propone al comitato il programma di massima dei lavori del comitato medesimo.
4. L’ufficio di presidenza cura che sia data adeguata pubblicità alle decisioni del comitato.
Art. 6.
Riunione del comitato.
1. Il comitato si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre membri del comitato, ovvero il presidente del consiglio regionale, il presidente della giunta regionale, l’assessore competente, il presidente della commissione consiliare competente.
Art. 7.
Convocazione del comitato.
1. Il comitato è convocato mediante avviso inviato a tutti i membri almeno cinque giorni prima della data fissata e contenente l’indicazione dell’ordine del giorno della riunione.
2. In caso d’urgenza il comitato può essere convocato con altri mezzi e senza il rispetto del termine di cui al primo comma.
Art. 8.
Partecipazione di organi regionali alle riunioni del comitato.
1. Il presidente del consiglio regionale, il presidente della giunta regionale, l’assessore competente, il presidente della commissione consiliare competente possono sempre partecipare alle riunioni del comitato.
2. A tal fine essi vengono informati con gli stessi termini e modalità stabilite dal precedente art. 6.
Art. 9.
Partecipazione di esperti alle riunioni del comitato.
1. Il comitato può invitare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, funzionari della regione, rappresentanti di enti locali, di organizzazioni sindacali, culturali e sociali, funzionari della società concessionaria del servizio pubblico di radiotelevisione, esperti delle materie trattate.
Art. 10.
Verbali delle riunioni.
1. Delle riunioni del comitato è redatto un verbale, a cura di un membro del comitato medesimo incaricato dal presidente.
2. Il verbale di ogni riunione è inviato al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale, all’assessore competente, al presidente della commissione competente.
Art. 11.
Validità delle riunioni e delle deliberazioni.
1. Per la validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del medesimo.
2. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti, tuttavia è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del comitato per le deliberazioni in materia d’accesso al servizio pubblico radiotelevisivo.
Art. 12.
Consultazioni.
1. Il comitato procede periodicamente a consultazioni sulle materie di propria competenza, con gli enti locali della regione, con le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni culturali e sociali di rilievo regionale che operano nel campo dell’informazione, con le scuole e le università, con i comitati di redazione dei quotidiani e dei periodici che si pubblicano nella regione, con gli organismi direttivi della sede e del centro di produzione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo situato nella regione, con le organizzazioni che provvedono alla trasmissione dei programmi televisivi via cavo, con le emittenti locali via etere, nonché con ogni altra organizzazione il cui parere sia ritenuto utile dal comitato ai fini del migliore svolgimento delle sue funzioni.
2. In particolare le consultazioni di cui al precedente comma sono obbligatorie in vista della formulazione delle indicazioni e delle proposte del comitato sui programmi della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Art. 13.
Pareri del comitato.
1. Il parere del comitato su ogni questione attinente al servizio radiotelevisivo può essere chiesto dal presidente del consiglio regionale, dal presidente della giunta regionale, dall’assessore competente, dal presidente della commissione consiliare competente.
2. Il comitato delibera sul testo del parere e lo invia all’organo richiedente insieme ad eventuali pareri di minoranza od opinioni dissenzienti.
Art. 14.
Proposte per i programmi radiotelevisivi.
1. Il comitato elabora e formula, tenendo conto dei risultati delle consultazioni di cui all’art. 12, le indicazioni sui programmi radiotelevisivi destinati alla diffusione nazionale.
2. Le indicazioni sui programmi sono trasmesse tramite gli organi regionali ai competenti uffici della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Art. 15.
Deliberazione delle norme sull’accesso.
1. Il comitato, nell’ambito delle norme deliberate dalla commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, delibera le norme per la regolamentazione dell’accesso alle trasmissioni regionali del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Prima di deliberare tali norme il comitato procede alle consultazioni di cui all’art. 12 e deve inoltre ascoltare il parere di tutti i soggetti che, potendo a norma di legge essere inclusi tra i titolari del diritto d’accesso ne facciano richiesta.
3. Tali soggetti possono altresì inviare al comitato proposte scritte sulla regolamentazione dell’accesso.
4. A tal fine il comitato stabilisce un calendario di apposite riunioni destinate alle consultazioni di cui al comma precedente e fissa un congruo termine entro il quale possono essere fatte pervenire le richieste di consultazioni o le proposte.
5. L’ufficio di presidenza cura che sia data adeguata pubblicità alle delibere di cui al comma che precede e cura l’organizzazione delle consultazioni.
6. La deliberazione delle norme sul diritto d’accesso è accompagnata dall’approvazione di una relazione in cui si dà conto dei pareri e delle proposte acquisite e si illustrano i motivi delle decisioni del comitato. Tale relazione è inviata al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale, al presidente della commissione consiliare competente, nonché alla commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
7. Le norme sul diritto d’accesso deliberate dal comitato sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della regione e ad esse è data, a cura dell’ufficio di presidenza, adeguata pubblicità.
Art. 16.
Decisioni sulle domande di accesso.
1. Il comitato decide secondo le norme della commissione parlamentare e quelle deliberate a norma dell’articolo precedente sulle domande di accesso alle trasmissioni regionali del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Prima di adottare tali decisioni il comitato deve ascoltare, se richiesto, i rappresentanti delle organizzazioni che hanno inoltrato dette domande.
Art. 17.
Sede, strutture e spese del comitato.
1. Il comitato ha sede presso la regione Lombardia e si avvale delle strutture e del personale da essa messi a disposizione.
2. I mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle funzioni del comitato, sono a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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