REGOLAMENTO REGIONALE 14 novembre 2002 , N. 10

Modifiche al Regolamento Regionale 21 luglio 2000, n. 3 "Regolamento di attuazione della l.r. 23 luglio 1999, n. 14 per il settore del commercio"(1), e successive modifiche ed integrazioni

(BURL n. 46, 1º suppl. ord. del 15 Novembre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-11-14;10

Art. 1.
1. La lettera a.2 del comma 4 dell’art. 1 del Regolamento 3/00 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituita:
“a.2 apertura o ampliamento di grandi strutture di vendita mediante la concentrazione o l’accorpamento di esercizi attivi all’atto della proposizione della domanda ed autorizzati nel medesimo comune ai sensi della legge 426/71, aventi le dimensioni delle medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. 114/98.
La domanda deve essere accompagnata da un atto di impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l’attività di vendita e dei dipendenti. Tale atto protrae i propri effetti:
1) per coloro che hanno esercitato l’attività di vendita fino al rilascio dell’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 114/98;
2) per i dipendenti fino all’attivazione della grande struttura di vendita.
Gli operatori che, a qualsiasi titolo, hanno ceduto l’azienda o singoli rami d’azienda al fine di consentire l’apertura o l’ampliamento della grande struttura di vendita, possono iniziare una nuova attività dopo il rilascio della autorizzazione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 114/98 e la contestuale revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi”.
Art. 2.
1. L’art. 35 del Regolamento 3/2000 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
“Art. 35 Autorizzazioni quali atti dovuti
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del d.lgs. 114/98 l’autorizzazione è sempre dovuta nei seguenti casi:
a) apertura o ampliamento di una media struttura di vendita mediante la concentrazione o l’accorpamento di esercizi attivi all’atto della proposizione della domanda ed autorizzati nel medesimo Comune ai sensi della legge 426/71 per generi di largo e generale consumo aventi le dimensioni delle medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. 114/98.
b) ampliamento di una grande struttura di vendita conseguito mediante l’accorpamento di esercizi attivi all’atto della proposizione della domanda ed autorizzati nel medesimo Comune ai sensi della legge 426/71 per generi di largo e generale consumo aventi le dimensioni delle medie strutture di vendita ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. 114/98.
Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni di cui alle precedenti lett. a) e b) devono essere accompagnate da un atto di impegno di reimpiego di coloro che hanno esercitato l’attività di vendita e dei dipendenti. Tale atto protrae i propri effetti:
1) per coloro che hanno esercitato l’attività di vendita, fino al rilascio dell’autorizzazione richiesta ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/98;
2) per i dipendenti fino all’attivazione della superficie di vendita autorizzata.
Gli operatori che, a qualsiasi titolo, hanno ceduto l’azienda o singoli rami d’azienda al fine di consentire l’apertura o l’ampliamento della media o l’ampliamento della grande struttura di vendita, possono iniziare una nuova attività dopo il rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/98 e la contestuale revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi.
2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi. Nei casi di ampliamento di grandi strutture è comunque necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi.”.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 21 luglio 2000, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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