REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2004 , N. 8

Regolamento per la concessione dei contributi agli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela delle cooperative giuridicamente riconosciute, previsti dalla L.R. n. 21/2003– Norme per la cooperazione in Lombardia

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 24 Novembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-11-23;8

Art. 1.
Finalità.
1. Ai sensi dell’articolo 5, commi 1, lettera b) e 5 della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), il presente regolamento definisce i requisiti per l’accesso, le condizioni di ammissibilità delle domande, le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi a favore degli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute.
Art. 2.
Soggetti beneficiari.
1. Possono beneficiare dei contributi previsti all’articolo 3 del presente regolamento gli organismi regionali delle associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo giuridicamente riconosciute.
Art. 3.
Interventi ammissibili.
1. Ai soggetti beneficiari indicati all’articolo 2 sono concessi contributi per le attività di promozione e assistenza delle cooperative di cui all’articolo 2 della L.R. 21/2003 svolte dai beneficiari medesimi o da loro enti o strutture da essi delegate.
2. Fra le spese ammissibili ai fini della determinazione del contributo non rientrano quelle di gestione dei beneficiari o dei loro enti e strutture delegati, quali affitti, utenze, costo del personale, con esclusione del personale direttamente impiegato per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2 della L.R. 21/2003.
Art. 4.
Procedura.
1. Nell’ambito delle risorse disponibili e di quanto stabilito dall’articolo 3, la Giunta regionale con deliberazione annuale definisce:
a) le attività prioritarie ed i correlati criteri per il riparto delle risorse finanziarie stanziate;
b) le modalità ed il termine per la presentazione delle domande, che in ogni caso non deve essere superiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
c) le modalità di erogazione dei contributi.
2. La domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante degli organismi regionali di cui all’articolo 2, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dalla Regione.
3. La concessione e l’erogazione del contributo sono disposte con provvedimento della direzione generale regionale competente a seguito dell’esame delle domande pervenute.
Art. 5.
Controlli e revoche.
1. Fatte salve le disposizioni in materia di obblighi fiscali, per tre anni dalla data del provvedimento di erogazione il beneficiario del contributo è tenuto, a pena di revoca del contributo stesso, a mettere a disposizione della Regione, su apposita richiesta, la documentazione analitica relativa agli interventi riconosciuti e al contributo ricevuto.
2. La Regione può procedere direttamente all’accertamento dell’effettiva realizzazione degli interventi previsti dai progetti finanziati e dell’inerenza e veridicità della spesa, effettuato anche mediante eventuali sopralluoghi.
3. Il mancato rispetto dei provvedimenti regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di revoca del contributo con l’obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite.
4. Prima di procedere alla revoca del contributo la Regione provvede ad informare il soggetto beneficiario, indicando i motivi che giustificano la revoca. Con la stessa comunicazione è stabilito il termine, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale il soggetto beneficiario può produrre eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, la Regione, qualora non recepisca le controdeduzioni, procede all’emissione del provvedimento dirigenziale di revoca.
5. Le somme da restituire a seguito della revoca sono versate all’entrata del bilancio regionale entro sessanta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca.
6. La Regione può provvedere al recupero della somma revocata e non versata dal beneficiario a valere su eventuali future erogazioni di qualsiasi natura.
Art. 6.
Disposizioni finali.
1. Agli ulteriori adempimenti attuativi della presente disciplina provvedono, in relazione alle rispettive attribuzioni, la Giunta regionale o la struttura regionale competente.
2. Nell’ambito della relazione sullo stato di attuazione della L.R. 21/2003 che la Giunta regionale, sentita la consulta di cui all’articolo 3 della stessa L.R. 21/2003, presenta annualmente al Consiglio regionale sono evidenziati i riparti effettuati ed i casi di revoca.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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