Regolamento Regionale 24 febbraio 2006 , N. 1

Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 28 Febbraio 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-02-24;1

CAPO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità e definizioni)
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali" definisce:
a) le modalità di funzionamento, organizzazione ed attivazione della Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali;
b) i requisiti e le modalità di ammissione e partecipazione alla Consulta da parte degli ordini, collegi e associazioni professionali.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "Consulta" la Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali;
b) "CNEL" il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
c) "COLAP" il Coordinamento libere associazioni professionali;
d) "CUP" il Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali;
e) "CRTDCU" il Comitato regionale tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
f) "D.G." la competente direzione generale della Giunta regionale;
g) "utente di un’attività professionale" il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
h) "professione ordinistica" la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l’esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all’iscrizione a un albo o collegio;
i) "professione non ordinistica" ogni altra professione che abbia rilevanza economica e sociale.
Art. 2
(Criteri di ammissione degli ordini e dei collegi)
1. Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi delle professioni ordinistiche, istituiti e disciplinati dalla legge, che ne facciano richiesta.
2. Per la prima formazione della Consulta sono considerati gli ordini e i collegi professionali operanti in Lombardia alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 3
(Criteri di ammissione delle rappresentanze delle associazioni professionali)
1. Sono ammesse alla Consulta le associazioni professionali che ne facciano richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere strutture organizzative e funzionali in almeno tre province della regione ed un numero di iscritti a livello nazionale non inferiore allo 0,02 per mille della popolazione regionale;
b) ovvero strutture organizzative e funzionali in almeno cinque province della regione e iscritti a livello nazionale in numero non inferiore allo 0,02 per mille delle rispettive popolazioni provinciali;
c) ovvero strutture organizzative e funzionali in almeno sette province della regione;
d) ovvero iscritti a livello nazionale in numero non inferiore allo 0,03 per mille della popolazione regionale;
e) non avere rappresentanti legali che abbiano riportato condanne passate in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione;
f) essere costituite, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni;
g) avere una rappresentanza regionale, preferibilmente attestata nello statuto;
h) svolgere l’attività di tutela degli associati con continuità in ambito regionale da almeno due anni;
i) avere, in base allo statuto, come scopo esclusivo, la tutela degli associati senza fine di lucro e un ordinamento a base democratica;
j) tenere un elenco degli associati, aggiornato annualmente, articolato per strutture organizzative e funzionali;
k) redigere un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenere le scritture contabili conformemente alla vigente normativa in materia di contabilità;
l) presentare idonea documentazione che attesti i requisiti culturali e i percorsi di formazione che si richiedono per l’ammissione all’associazione;
m) garantire regole di democrazia interna ed esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi eserciti o intenda esercitare la medesima attività;
n) svolgere con continuità attività di assistenza e consulenza agli associati, utilizzando allo scopo idonei strumenti, anche informatici;
o) promuovere campagne di informazione e comunicazione o di monitoraggio;
p) garantire la qualità dei servizi resi agli utenti mediante idonee modalità di esercizio della professione e di aggiornamento degli associati;
q) garantire il rispetto di regole deontologiche che assicurino l’imparzialità, la competenza e la responsabilità dei membri dell’associazione.
Art. 4
(Domanda di ammissione)
1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei componenti la Consulta, gli ordini e i collegi delle professioni ordinistiche presentano, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la richiesta di ammissione alla Consulta sottoscritta dal legale rappresentante unitamente alla documentazione relativa alla composizione degli organi e alla sede, nonché copia dello statuto e del regolamento.
2. Le associazioni professionali presentano alla D.G. apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante corredata da:
a) copia dello statuto e dell’atto costitutivo, nonché indicazione della sede sociale;
b) relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultino la composizione degli organi sociali nonché i soggetti che operano all’interno dell’associazione medesima;
c) relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti che l’associazione svolge l’attività con continuità, in ambito regionale, da almeno due anni;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante concernente la tenuta dell’elenco degli iscritti, aggiornata al 31 dicembre dell’anno antecedente a quello cui si riferisce la domanda, con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
e) relazione comprensiva di dati quantitativi sull’attività svolta nell’anno precedente a quello della domanda di ammissione;
f) relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultino, oltre a quanto previsto all’articolo 3, ogni elemento utile ad inquadrare l’attività e l’area in cui opera l’associazione sul territorio regionale, con particolare riferimento alle tematiche trattate, alle province servite, alle strutture organizzative e funzionali attive, alle campagne di informazione effettuate e ai siti web resi operativi;
g) copia del rendiconto economico e dichiarazione di regolare tenuta dei libri contabili;
h) autodichiarazione resa dal legale rappresentante dell’associazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e);
i) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione circa la sussistenza di un ordinamento a base democratica.
3. Gli schemi di domanda e i modelli relativi alla documentazione da presentare da parte degli interessati, sono predisposti e forniti dalla D.G..
4. La D.G. verifica la completezza della documentazione presentata e l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 3.
5. Qualora la D.G. ravvisi ragioni ostative all’inserimento degli ordini, collegi ed associazioni professionali nell’elenco della Consulta, ovvero accerti la necessità di integrare la documentazione, ne dà comunicazione ai richiedenti.
6. Se l’ordine, il collegio o l’associazione non presenta le integrazioni richieste entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, la D.G. comunica all’interessato, con apposito provvedimento, il diniego all’inserimento nell’elenco dei componenti della Consulta.
7. La D.G. può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione, sul mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 3.
Art. 5
(Elenco degli ordini, collegi e associazioni professionali componenti la Consulta)
1. L’elenco degli ordini, collegi e associazioni professionali componenti la Consulta è approvato con decreto del direttore generale della D. G. e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (B.U.R.).
2. L’elenco degli ordini, collegi e associazioni professionali componenti la Consulta riporta, per ciascuno di essi, i relativi estremi identificativi oltre ad una breve descrizione delle caratteristiche essenziali.
Art. 6
(Aggiornamento dell’elenco degli ordini, collegi e associazioni professionali componenti la Consulta)
1. Ogni modifica riguardante lo statuto ed il regolamento, nonché la composizione degli organi e della sede deve essere comunicata da ciascun ordine e collegio alla D.G. entro trenta giorni dall’avvenuta modifica.
2. Ogni modifica riguardante i requisiti di cui all’articolo 3 deve essere comunicata dall’associazione professionale interessata alla D.G. entro trenta giorni dall’avvenuta modifica.
3. La D.G cura ogni anno l’aggiornamento dell’elenco dei componenti la Consulta ed il controllo del mantenimento dei requisiti richiesti. Il direttore generale della D.G. approva con decreto la modifica dell’elenco dei componenti la Consulta nonché dispone la pubblicazione dell’elenco aggiornato sul B.u.r. e la relativa pubblicizzazione nelle forme ritenute più opportune.
Art. 7
(Cancellazione di ordini, collegi o associazioni professionali dall’elenco dei componenti la Consulta)
1. La perdita di uno o più requisiti di cui all’articolo 3 per l’ammissione alla Consulta o la mancata comunicazione di cui all’articolo 6 comportano la cancellazione dall’elenco dei componenti la Consulta.
2. La cancellazione dall’elenco è adottata con decreto del direttore generale della D.G. ed è comunicata al soggetto interessato. Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sul B.U.R..
CAPO II
ORGANIZZAZIONE
Art. 8
(Composizione della Consulta)
1. In attuazione dell’articolo 4 della l.r. 7/2004, la Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. La Consulta , nel pieno rispetto del principio di pari opportunità fra donne e uomini, nonché sulla base di quanto indicato dagli articoli 51 e 117 della Costituzione Italiana, è composta da:
a) l’assessore competente in materia;
b) cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;
c) un rappresentante regionale effettivo ed uno supplente designato da rispettivi ordini e collegi, per ciascuna delle professioni ordinistiche, ovvero iscritte al CUP;
d) un rappresentante regionale effettivo ed uno supplente designato da ciascuna delle associazioni professionali individuate dal vigente rapporto di monitoraggio del CNEL, ovvero iscritte al COLAP e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.
3. Ai lavori della Consulta partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante del CRTDCU, nonché un esperto per ogni disciplina di riferimento designato dalle singole università lombarde.
4. La consulta delle professioni può essere integrata da ulteriori ordini, collegi e da associazioni professionali previa deliberazione di almeno quattro quinti dei componenti della Consulta stessa.
Art. 9
(Presidenza)
1. L’assessore competente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca e presiede la Consulta.
2. La Consulta elegge al suo interno un ufficio di presidenza composto, oltre che dal presidente, da tre vice presidenti scelti uno tra i rappresentanti delle professioni ordinistiche, uno tra i rappresentanti delle professioni non ordinistiche ed uno tra i rappresentanti del Consiglio regionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 7/2004.
3. L’ufficio di presidenza svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni specifiche, formula l’ordine del giorno di ogni riunione, ne regola i lavori e formalizza le decisioni assunte dalla Consulta o dalle commissioni specifiche di cui all’articolo 4, comma 4, della l.r. 7/2004.
4. L’ufficio di presidenza rimane in carica per la durata della legislatura e svolge le sue funzioni fino alla ricostituzione della nuova Consulta.
5. L’ufficio di presidenza si avvale di una segreteria tecnica composta dal dirigente della D. G competente che espleta la funzione di segretario e da un funzionario di categoria non inferiore alla "D", per l’attività e l’istruttoria degli atti oggetto di discussione nelle sedute della Consulta stessa.
6. Il presidente della Consulta, o suo delegato, con proprio decreto prende atto della composizione dell’ufficio di presidenza e della segreteria tecnica.
CAPO III
PROCEDURE ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 10
(Funzionamento della Consulta)
1. La Consulta è nominata entro sei mesi dall’inizio di ogni legislatura, resta in carica fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
2. La Consulta , di regola, si riunisce presso le strutture della Giunta regionale.
3. Le sedute della Consulta sono ordinarie o straordinarie. La Consulta, di regola, è convocata dal presidente in assemblea ordinaria una volta ogni quattro mesi mediante avviso scritto, telegramma, fax o posta elettronica da trasmettere almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
4. La Consulta è inoltre convocata, con le forme e nei termini di cui al comma 3, in via straordinaria in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi l’opportunità o l’urgenza, ovvero qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei componenti.
5. I lavori hanno inizio non appena raggiunto il numero legale previsto per le sedute ordinarie e straordinarie di cui al comma 9.
6. Dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il presidente illustra eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse, anche se non iscritti all’ordine del giorno.
7. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione della Consulta, è inviata o presentata all’ufficio di presidenza che ne valuta l’eventuale inserimento nell’ordine del giorno della seduta. Più mozioni concernenti il medesimo oggetto ed ammesse dall’ufficio di presidenza devono essere poste in votazione secondo l’ordine di presentazione.
8. Per la validità delle deliberazioni della Consulta e per i sistemi di votazione trovano applicazione le disposizioni previste ai commi 9, 10 e 13.
9. Per la validità delle sedute ordinarie e straordinarie occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
10. La Consulta , presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge nella prima seduta i vice presidenti.
11. L’espressione del voto è palese e i componenti votano per appello nominale. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto, in rappresentanza dell’ordine, collegio o associazione professionale.
12. L’ordine delle votazioni è stabilito in base agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, stabilendo l’eventuale precedenza di determinati argomenti.
13. La Consulta delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
14. Svolge le funzioni di segretario della Consulta un dirigente designato dalla D.G. competente, coadiuvato da un funzionario di categoria non inferiore alla "D".
15. Il segretario svolge attività consultiva, referente e di assistenza, cura la verbalizzazione e la tenuta della documentazione.
16. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.
17. Sono dichiarati decaduti e sono sostituiti i componenti assenti per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo, dimissionari o la cui designazione sia stata revocata.
18. I componenti della Consulta svolgono la loro funzione a titolo gratuito. Ai soli componenti dell’ufficio di presidenza spetta per ogni seduta della Consulta un gettone di presenza determinato con apposito provvedimento amministrativo ai sensi della vigente normativa regionale.
19. La Consulta , per lo svolgimento dei propri compiti, individua al suo interno commissioni specifiche per aree omogenee, le quali esaminano preventivamente gli atti nelle materie di rispettiva competenza e ne riferiscono all’ufficio di presidenza. La composizione delle commissioni e le modalità di funzionamento sono definite dall’ufficio di presidenza.
20. Ai lavori della Consulta partecipano, su invito e senza diritto di voto, anche soggetti esterni, in relazione alla specificità delle tematiche trattate, secondo le modalità definite dall’ufficio di presidenza.
21. La Consulta può procedere alla audizione di enti, organizzazioni, imprese e singoli cittadini, secondo le modalità definite dall’ufficio di presidenza.
22. Ulteriori modalità di funzionamento dei lavori della Consulta sono definite dall’ufficio di presidenza.
23. In attuazione dell’articolo 6 della l.r. 7/2004, la Consulta riceve segnalazioni e istanze relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti con gli utenti. La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze per il tramite degli ordini, collegi e associazioni professionali.
24. La Consulta trasmette annualmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta.
Art. 11
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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