Regolamento Regionale 27 marzo 2006 , N. 6

Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada

(BURL n. 13, 2° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-27;6

TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento definisce i requisiti minimi di sicurezza per il regolare svolgimento delle competizioni sportive su strada e i contenuti delle autorizzazioni relative alle stesse, in attuazione dell'articolo 4, comma 150 septies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") e nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
Art. 2
(Definizione di competizione sportiva su strada)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per competizione sportiva su area pubblica o su strada di uso pubblico qualsiasi manifestazione, svolta sul sedime e nella fascia di pertinenza stradale, nella quale si rilevano elementi che, in modo oggettivo, conferiscono a tale evento carattere agonistico, a norma del comma 2.
2. Il carattere agonistico dell’evento si riscontra in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati;
b) esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l’arrivo al traguardo dei partecipanti.
3. Gli eventi agonistici di cui al comma 2 sono differenziati su esplicita indicazione dell’ente organizzatore in:
a) di interesse provinciale, interprovinciale e regionale; per evento agonistico interprovinciale si intende una manifestazione alla quale partecipino concorrenti provenienti da diverse province;
b) di interesse nazionale e/o internazionale.
TITOLO II
REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
Art. 3
(Condizioni generali di sicurezza)
1. Le competizioni sportive su strada devono svolgersi in condizioni di sicurezza per la salvaguardia dei partecipanti, della circolazione, della cittadinanza nonché delle infrastrutture interessate dalla manifestazione. A tal fine nell’ambito di ciascuna competizione e durante il suo svolgimento devono essere garantite le misure minime di sicurezza di carattere preventivo nonché di controllo, assistenza e vigilanza, di cui agli articoli 4 e 5.
2. Tali misure, salvo differenti accordi con l’ente autorizzante, sono da considerarsi a carico dei soggetti richiedenti l’autorizzazione.
3. Nei provvedimenti autorizzativi possono essere prescritti ulteriori requisiti di sicurezza rispetto a quelli previsti dal presente titolo.
Art. 4
(Misure preventive)
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento della competizione sportiva su strada è tenuto a mettere in atto le seguenti misure preventive di sicurezza:
a) al fine di comunicare all’utenza lo svolgimento della manifestazione è data pubblicità attraverso i mezzi d’informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità almeno nei dieci giorni precedenti alla data dello svolgimento della gara;
b) prima di dare inizio alla competizione è accertata l’esistenza di un valido provvedimento di regolamentazione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti;
c) prima dell’inizio della competizione è effettuato un sopralluogo sull’intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e aree coinvolte, nonché la presenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
d) prima dell’inizio della competizione è dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l’esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata, quali aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie e simili, ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi sono segnalati o protetti, nonché degli eventuali comportamenti e cautele da adottare per superarli;
e) se la competizione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le linee di trasporto pubblico locale, limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, è dato preavviso alle aziende almeno quindici giorni prima della competizione;
f) sono poste in essere idonee misure di sicurezza affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla competizione;
g) è disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e alla zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità, al numero dei corridori in gara ovvero alla tipologia della competizione;
h) sono sistemati idonei materiali protettivi in prossimità e in corrispondenza dei punti più pericolosi del percorso, con particolare riguardo agli ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata, ovvero ne è comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento adeguatamente visibili quale giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità previsti dai commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 162 del d.lgs. 285/1992; in tal caso, il personale incaricato presegnala la presenza dell’ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo.
Art. 5
(Misure di controllo, assistenza e vigilanza durante lo svolgimento della competizione)
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento della competizione sportiva su strada è tenuto a mettere in atto le seguenti misure di controllo, assistenza e vigilanza:
a) garantire, con personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;
b) assicurare una costante ed adeguata assistenza sanitaria, ove necessario anche al seguito della gara, con la presenza di almeno una ambulanza e un medico per gli eventi agonistici di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), di almeno due ambulanze e due medici per le gare di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e, nel caso di gare con animali, di un medico veterinario;
c) segnalare, per le sole gare ciclistiche, l’inizio e la fine della carovana composta dai partecipanti alla competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di "inizio gara" e "fine gara", anche quando sia presente la scorta di un organo di polizia;
d) dare specifico avviso, prima della partenza della gara, ai concorrenti in merito al fatto che, accumulando un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi, secondo il regolamento di gara, non possono essere più considerati in corsa e che pertanto devono rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale ordinaria;
e) accertare, durante tutta la durata della gara, l’assenza di ostacoli imprevisti sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
f) dare preavviso, per le sole gare ciclistiche, salvo diverse disposizioni degli organi di polizia stradale o della scorta tecnica che scortano la carovana, dell’imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno cinque minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica;
g) garantire la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni alla sede stradale, alle opere d’arte e alla segnaletica; eventuali danni arrecati sono immediatamente segnalati all’ente proprietario della strada;
h) rimuovere immediatamente al termine della manifestazione tutti i cartelli che siano stati eventualmente affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
i) presidiare costantemente, salvo che sia prevista la vigilanza da parte di organi di polizia stradale, da parte di personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento e con l’ausilio di bandierine rettangolari rosse o arancioni, le intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;
j) fare rigorosamente rispettare il percorso indicato nella autorizzazione; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l’inizio della corsa, si renda necessaria una variazione di percorso, la manifestazione è immediatamente sospesa, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, è imposto ai concorrenti di sospendere temporaneamente la gara e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato, rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest’ultimo caso, sono adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che il trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;
k) munirsi del contratto di assicurazione previsto dal comma 6 dell’articolo 9 del d.lgs. 285/1992.
TITOLO III
CONTENUTI DELL’AUTORIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Art. 6
(Domanda di autorizzazione)
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione è presentata all’ente competente almeno quarantacinque giorni prima della manifestazione per quelle di competenza provinciale e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza comunale.
2. Copia della domanda è contemporaneamente inoltrata:
a) alla questura, per le verifiche sotto il profilo dell’ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 285/1992;
b) alla prefettura, per le valutazioni riguardo alla chiusura totale o parziale delle strade;
c) a tutti i comuni territorialmente interessati dalla manifestazione, per eventuali osservazioni in merito allo svolgimento della stessa.
3. Ai fini del rilascio del nullaosta, di cui all’articolo 4, comma 150 quater, della l.r. 1/2000, gli enti proprietari delle strade ed aree pubbliche si attengono unicamente a valutazioni tecniche relative allo stato della strada ed alla compatibilità della manifestazione con le esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale ed alla conservazione del patrimonio stradale.
4. Nel caso in cui il nullaosta non sia già allegato alla domanda di autorizzazione, l’ente autorizzante provvede a richiederlo, senza altri oneri a carico dei soggetti richiedenti, anche a mezzo fax o per posta elettronica. Il nulla osta si intende tacitamente acquisito qualora, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l’ente proprietario delle strade ed aree pubbliche non abbia comunicato un provvedimento negativo.
5. Salvo il potere di dettare norme regolamentari per l’organizzazione e lo svolgimento della funzione autorizzatoria, comuni e province stabiliscono con apposito provvedimento i contenuti e lo schema della domanda di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 7.
Art. 7
(Contenuti dell’autorizzazione)
1. I provvedimenti autorizzativi contengono i seguenti dati:
a) riferimento alle norme vigenti in materia;
b) nome e cognome del richiedente, residenza, codice fiscale, numero di telefono e di fax, nome del gruppo o della società sportiva e relativa sede;
c) denominazione e tipologia della gara;
d) luogo, data e ora di svolgimento;
e) strade interessate;
f) indicazione dei nullaosta rilasciati dagli enti proprietari delle strade o delle aree pubbliche interessate dalla manifestazione, ovvero della sua acquisizione tacita a norma dell’articolo 6, comma 4;
g) elenco, ordinato secondo lo sviluppo del tracciato di gara, dei comuni interessati e del tragitto alternativo;
h) numero dei partecipanti; nel caso in cui non sia possibile verificarne il numero esatto fino alla chiusura delle iscrizioni è indicato il numero dei partecipanti dell’anno precedente, oppure dell’ultima edizione effettuata;
i) prescrizioni concernenti la sicurezza in riferimento alle disposizioni di cui al presente regolamento;
j) estremi del contratto della polizza per responsabilità civile a cose e a terzi del richiedente ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del d.lgs. 285/1992;
k) estremi del contratto della polizza assicurativa a favore dei partecipanti, ivi compresi i veicoli al seguito, per le sole gare di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b);
l) copia delle abilitazioni della scorta tecnica prevista dall’articolo 9;
m) elenco del personale di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5.
2. Per le domande relative a gare con veicoli a motore, in cui è prevista una velocità di percorrenza superiore a quaranta chilometri orari, l’autorizzazione contiene inoltre:
a) indicazione del nullaosta rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con allegato il preventivo parere del CONI ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 9 del d.lgs. 285/1992;
b) menzione del collaudo del percorso di gara effettuato dagli organi competenti.
Art. 8
(Rilascio dell’autorizzazione)
1. Il provvedimento di rilascio o diniego dell’autorizzazione è adottato almeno sette giorni prima di quello per il quale è programmata la competizione.
2. L’eventuale diniego dell’autorizzazione è motivato unicamente da esigenze di sicurezza della circolazione, da valutazioni in merito all’ordine o all’incolumità pubblici ovvero dalla concomitanza con altra manifestazione.
3. L’efficacia della autorizzazione è subordinata all’emanazione dell’ordinanza di chiusura delle strade e di limitazione della circolazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 285/1992, in mancanza della quale la gara non può avere luogo.
TITOLO IV
SERVIZIO DI SCORTA E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9
(Servizio di scorta per gare ciclistiche)
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 6 bis, del d.lgs. 285/1992, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 285/1992 o una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.
2. I soggetti abilitati alla scorta tecnica, in sostituzione dell’organo di polizia stradale, sono reperiti a cura del soggetto richiedente l’autorizzazione.
3. La presenza del servizio di scorta può costituire specifica prescrizione cui è subordinata la validità dell’autorizzazione all’effettuazione della gara ciclistica.
Art. 10
(Specifiche autorizzative e calendario annuale delle competizioni ciclistiche)
1. Nel caso di competizioni che si svolgono, anche solo in parte, su itinerari esterni alla pertinenza stradale pubblica, il soggetto richiedente acquisisce le eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalle norme, inclusa l’autorizzazione dei proprietari delle aree private interessate dalla competizione.
2. Nel caso in cui siano previsti palchi, tribune e podi di premiazione sul suolo pubblico, il soggetto richiedente allega alla domanda una relazione di calcolo con schema grafico in merito alla staticità della struttura prevista a firma di un tecnico abilitato.
3. Ogni provincia istituisce un calendario annuale delle competizioni ciclistiche su strada, che comprende tutte le manifestazioni ciclistiche da svolgersi nel corso dell’anno sul territorio provinciale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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