Regolamento Regionale 31 marzo 2009 , n. 1

Regolamento attuativo previsto dalla l.r. 10 dicembre 2008, n. 32 'Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione'

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 03 Aprile 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-03-31;1

Art. 1
(Ambito)
1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a), dello Statuto di Autonomia della Regione, è previsto dall'art. 14 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (in seguito solo 'Legge'), in attuazione della stessa.
Art. 2
(Forme di pubblicità)
1. L'elenco delle nomine e designazioni in scadenza, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge è pubblicato sul BURL con cadenza quadrimestrale a cura della Direzione Centrale competente.
2. L'elenco deve contenere per ciascuna nomina o designazione il numero dei rappresentanti regionali da nominare, la durata dell'incarico e i requisiti previsti.
3. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso a cura della Direzione Centrale competente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale almeno 10 giorni prima della sua pubblicazione.
4. Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno sono pubblicate sul sito WEB istituzionale le nomine o le designazioni effettuate nell'anno precedente e le relative scadenze nonché gli elenchi delle candidature, di cui al successivo art. 3.
Art. 3
(Candidature: modalità di presentazione)
1. Le candidature per le nomine e designazioni di cui al precedente art. 2 sono proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Lombardia.
2. Al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 1 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.
3. Le candidature sono presentate presso il protocollo regionale entro 45 giorni prima della scadenza del termine entro cui si deve provvedere alla nomina o designazione.
4. Se il termine cade in un giorno festivo o prefestivo si intende prorogato al giorno immediatamente successivo.
5. La proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, e indirizzata al Presidente della Regione, contiene la dichiarazione dell'interessato, effettuata ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa a:
a) i dati anagrafici completi e la residenza;
b) il titolo di studio;
c) il curriculum professionale su formato europeo;
d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti di cui all'allegato A), dell'art. 1 della l.r. 30/2006;
e) la disponibilità all'accettazione dell'incarico;
f) la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 5 della Legge;
g) la disponibilità ad accettare le comunicazioni per via amministrativa.
6. Con comunicazione del Presidente alla Giunta si procede alla presa d'atto delle candidature pervenute: in tale sede è data facoltà alla Giunta di integrare l'elenco delle proposte di candidatura pervenute.
7. Qualora i dati di cui al comma 4 siano incompleti gli uffici provvedono alla richiesta di integrazione stabilendo un termine in ragione dell'urgenza di provvedere.
Art. 4
(Comitato Tecnico Consultivo)
1. Il Comitato Tecnico Consultivo, di cui all'art. 4 della Legge, esprime, sulle candidature, parere non vincolante circa il possesso dei requisiti laddove previsti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti istitutivi degli organismi per i quali si deve provvedere alle nomine e alle designazioni, nonché in ordine alla sussistenza di eventuali cause di esclusione, incompatibilità e con?itto di interesse.
2. La composizione, la durata, nonché le modalità di funzionamento sono individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di costituzione del Comitato medesimo.
3. E convocato di norma entro 15 giorni dalla data di scadenza della nomina e designazione ed è presieduto dal componente indicato dalla Giunta in sede di nomina.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione Centrale competente.
Art. 5
(Obblighi derivanti dalla nomina o designazione)
1. Le nomine o designazioni sono comunicate entro 15 giorni dall'adozione del relativo provvedimento; tale comunicazione deve contenere l'indicazione del responsabile del procedimento.
2. Il nominato o designato, entro 15 giorni dalla ricezione del-la comunicazione di cui al comma 1, deve sottoscrivere la propria accettazione dichiarando nel contempo:
a) l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 della Legge;
b) l'inesistenza o la cessazione delle cause di incompatibilità di cui all'art. 6, della Legge;
c) l'inesistenza o la cessazione di con?itti d'interesse in relazione all'incarico da assumere, nonché eventuali cumuli di incarichi;
d) con riferimento a quanto previsto dall'art. 15, comma 6, della Legge, i dati previsti dall'art. 29, comma 7, della l.r. 7 luglio 2008, n. 20.
3. Tale accettazione è spedita alla Direzione Centrale competente o sottoscritta presso gli uffici della medesima.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I soggetti nominati o designati ai sensi della Legge dichiarano le variazioni patrimoniali intervenute ai sensi dell'art. 29 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20.
6. Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare all'organo che ha effettuato la nomina o designazione il sopravvenire di eventuali cause di incompatibilità, di con?itti di interesse o il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 5 della Legge, entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento o da quella in cui ne è venuto a conoscenza.
Art. 6
(Decadenza)
1. L'organo regionale che ha effettuato la nomina o la designazione dichiara la decadenza dalla nomina o designazione nei casi stabiliti dall'art. 11 della Legge.
2. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, lett. a), e comma 4, la Direzione Centrale competente comunica all'interessato l'avvio della procedura di decadenza.
3. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, lett. b), la Direzione Centrale competente invita l'interessato a far cessare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, le cause di incompatibilità o le situazioni di con?itto di interesse o cumulo di incarichi di cui agli articoli 6 e 7 della Legge; la procedura di decadenza, qualora l'interessato non provveda, deve concludersi entro 30 giorni dalla scadenza del termine intimato.
4. La pubblicazione di cui all'art. 2, comma 4, comprende anche i provvedimenti di decadenza.
Art. 7
(Revoca)
1. L'organo regionale che ha disposto la nomina o la designazione provvede alla revoca nei casi stabiliti dall'art. 11 della Legge.
2. Al sopravvenire di una causa di cui all'art. 11, comma 5, della legge, l'organo regionale competente alla nomina contesta all'interessato la condotta posta in essere diffidandolo contestualmente ad interrompere i comportamenti medesimi entro un termine congruo.
3. Qualora la situazione contestata non sia rimossa nei termini indicati dalla diffida si provvede alla revoca con provvedimento motivato entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato nella diffida medesima.
4. La pubblicazione di cui all'art. 2, comma 4, comprende anche i provvedimenti di decadenza.
Art. 8
(Comunicazioni al Consiglio regionale)
1. Le nomine e le designazioni sono comunicate al Consiglio regionale a cura della Direzione Centrale competente contestualmente alle comunicazioni all'interessato di cui all'art. 5, comma 1.
2. Per le finalità di cui all'art. 3 della Legge il Presidente della Regione, all'inizio della legislatura, entro 30 giorni dalla costituzione delle commissioni consiliari trasmette al Consiglio l'elenco nominativo dei soggetti che, secondo la legge regionale, possono essere auditi dalle commissioni consiliari. La Direzione centrale competente dà notizia al Consiglio di ogni nuova nomina o elezione che intervenga nel corso della legislatura entro 5 giorni dall'accettazione dell'incarico.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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