Regolamento Regionale 22 dicembre 2020 , n. 6

Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

(BURL n. 52 del 24 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2020-12-22;6

TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione del regolamento)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), di seguito denominata 'Legge', specifica, riguardo all'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST), all'Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (AREST), all'Accordo di Programma di interesse regionale (AdP) e all'Accordo Locale Semplificato (ALS):
a) eventuali contenuti, ulteriori a quelli previsti dalla 'Legge', degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui al presente articolo;
b) procedure e modalità di promozione, adesione e partecipazione della Regione e degli altri soggetti, di cui all'articolo 1 della 'Legge', agli strumenti di programmazione negoziata di cui alla lettera a), ivi incluso quanto previsto alla lettera j) del presente comma;
c) modalità per l'approvazione, il monitoraggio e ogni altra attività necessaria all'attuazione e conclusione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla lettera a);
d) competenze e modalità di funzionamento:
1) degli organismi collegiali e della segreteria tecnica di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, della 'Legge';
2) di eventuali ulteriori organismi di supporto alla definizione e attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla lettera a) del presente comma, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della 'Legge';
e) modalità di effettuazione dell'aggiornamento, delle modifiche e della chiusura degli AQST, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della 'Legge';
f) indicazione degli ambiti tematici per la presentazione delle proposte di AREST e definizione delle procedure di valutazione delle proposte di AREST presentate, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), numero 1), e comma 5, della 'Legge';
g) disciplina di dettaglio del procedimento di definizione degli AdP, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della 'Legge';
h) specificazione delle modalità per rendere, a cura degli enti competenti, la verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o del piano territoriale metropolitano (PTM) anche ai fini della sottoscrizione degli AdP, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della 'Legge';
i) specificazione della disciplina della proroga del termine di sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della 'Legge';
j) individuazione della fase procedurale di definizione degli accordi di cui al presente articolo, nel corso della quale effettuare la valutazione sulla sussistenza dell'interesse della Regione a promuovere o ad aderire a tali accordi, nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'articolo 3 della 'Legge';
k) ulteriori elementi procedurali, funzionali alla specificazione di quanto previsto nelle lettere precedenti, da disciplinare ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della 'Legge'.
Art. 2
(Indirizzi per la predisposizione degli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale e adempimenti connessi agli obblighi di trasparenza ed evidenza pubblica)
1. Gli strumenti di programmazione negoziata di interesse regionale di cui all'articolo 1 sono predisposti e attuati secondo i seguenti indirizzi, declinati nel Programma regionale di sviluppo (PRS) e specificati annualmente nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 1, comma 1, della 'Legge' e all'articolo 9 bis, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione):
a) governance, intesa quale modalità di coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1 della 'Legge' per attuare gli obiettivi e le priorità individuati negli strumenti di programmazione regionale, per favorire la condivisione delle scelte con gli enti territoriali e per garantire condizioni di maggiore efficacia ad azioni di sviluppo connotate da forte specificità territoriale;
b) territorializzazione della programmazione regionale, intesa quale volontà di accrescere la partecipazione delle realtà locali alla programmazione regionale, offrendo una lettura territoriale delle politiche regionali declinate nel PRS, nel DEFR e negli altri piani e programmi regionali di settore;
c) partenariato territoriale, inteso quale strumento primario con il quale la Regione, a partire dai propri obiettivi programmatici, avvia un confronto tra enti e soggetti di un determinato territorio, finalizzato a individuare in modo condiviso le priorità strategiche e le conseguenti progettualità;
d) convergenza di risorse economiche, competenze e progettualità, intesa quale modalità di definizione di un insieme di interventi secondo criteri di coerenza e integrazione funzionale, finalizzati alla realizzazione di un obiettivo comune di sviluppo del territorio, evitando la duplicazione oggettiva sui medesimi investimenti ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della 'Legge';
e) sostenibilità, intesa quale obiettivo da perseguire per rispondere celermente e con efficacia ai bisogni attuali e futuri dei cittadini e delle imprese, favorendo positivi impatti sui territori in termini economici, di coesione sociale, ambientali, di innovazione, formazione e trasformazione digitale;
f) semplificazione, intesa quale modalità organizzativa diretta a favorire processi decisionali più agili e omogenei e agevolare i rapporti fra la Regione, le amministrazioni locali e le imprese.
2. La Regione, preliminarmente alla fase di valutazione degli strumenti di programmazione negoziata, predisposti ai sensi del comma 1, sotto il profilo della sussistenza dell'interesse di cui all'articolo 3 della 'Legge' e al presente regolamento, verifica l'ammissibilità amministrativa delle proposte di accordo, pervenute dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della 'Legge', in base almeno ai seguenti elementi:
a) adeguatezza informativa dei documenti previsti al comma 3, con particolare riferimento alla descrizione delle attività previste, ai tempi, agli obiettivi, ai costi e ai risultati attesi;
b) individuazione delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti ai sensi dell'articolo 1 della 'Legge';
c) definizione della stima dei costi degli interventi e delle modalità di finanziamento previste;
d) modalità previste per l'eventuale coinvolgimento di soggetti privati, ove fungibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della 'Legge';
e) completezza nella compilazione dello schema di ALS, ove previsto, da parte dell'ente locale interessato, ivi compresa l'indicazione delle condizioni per la presentazione della relativa proposta alla Regione, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 8, della 'Legge'.
3. Il rappresentante legale dell'amministrazione proponente, tra quelle individuate all'articolo 1 della 'Legge', tramette alla Regione la richiesta di attivazione di uno degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 1 ai fini della verifica preliminare di ammissibilità di cui al comma 2 del presente articolo; la richiesta è corredata almeno dalla seguente documentazione:
a) inquadramento territoriale;
b) relazione tecnica illustrativa con le informazioni necessarie individuate dalla 'Legge' in base allo strumento di programmazione negoziata prescelto;
c) studio di prefattibilità, recante individuazione delle attività, degli interventi da realizzare e dell'eventuale modello gestionale;
d) stima dei costi e delle relative fonti di finanziamento, incluse eventuali forme di finanziamenti pubblici già ottenuti a sostegno del medesimo progetto, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 3, della 'Legge';
e) cronoprogramma di massima;
f) elenco dei soggetti che si intende coinvolgere nella negoziazione e i rispettivi ruoli;
g) pareri preventivamente acquisiti ed ogni altro atto preliminare utile alla definizione della proposta;
h) elenco dei procedimenti di cui è necessario il coordinamento, quali, a titolo esemplificativo, la valutazione ambientale strategica, la valutazione di incidenza e la valutazione di impatto ambientale.
4. La verifica preliminare di cui al comma 2 si svolge:
a) secondo le modalità previste dallo stesso comma 2, in caso di presentazione di proposte di AdP o di ALS;
b) secondo le modalità e i contenuti specificati nella manifestazione di interesse avviata dalla Regione, di cui all'articolo 6, comma 2, della 'Legge', per quanto riguarda l'AREST;
c) in fase di individuazione delle priorità e in quella di definizione del programma degli interventi con il partenariato territoriale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della 'Legge', in caso di AQST, e secondo le modalità ivi definite.
5. La partecipazione dei soggetti privati alla definizione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, della 'Legge' può avvenire in fase di promozione o adesione agli accordi ovvero in fase di attuazione secondo le modalità stabilite negli accordi stessi, nel rispetto della normativa statale relativa alle procedure di evidenza pubblica e secondo quanto disposto dalla 'Legge' nonché, per gli Adp e gli ALS, dagli articoli 23, comma 4, e 31, comma 4, del presente regolamento. Le modalità di coinvolgimento dei soggetti privati di cui al precedente periodo sono individuate:
a) per gli AREST, all'esito della fase di negoziazione di cui all'articolo 6, comma 6, della 'Legge', in caso di promozione dei singoli accordi;
b) per gli ALS, in base a quanto previsto nello schema di accordo di cui all'articolo 8, comma 8, lettera b), della 'Legge'.
6. Le strutture regionali competenti, per la definizione e l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 1, della 'Legge' garantiscono, fermi restando gli obblighi facenti capo agli altri enti coinvolti, il raccordo necessario al corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza, avuto riguardo alla natura giuridica degli atti da pubblicare.
Art. 3
(Valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui all'articolo 3 della 'Legge')
1. La Regione, sulla base dei criteri e degli indicatori individuati ai sensi dell'articolo 3 della 'Legge', effettua la valutazione, sotto il profilo dell'interesse regionale, delle proposte progettuali pervenute dai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, della 'Legge' ai fini della promozione o adesione regionale agli accordi di cui articolo 1 del presente regolamento, nelle seguenti fasi:
a) per l'AQST: in fase di individuazione delle priorità e di definizione del programma degli interventi con il partenariato territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, della 'Legge';
b) per l'AREST: in fase di valutazione delle proposte pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della 'Legge', ai fini dell'approvazione dell'elenco delle proposte ammissibili, ferma restando la necessaria coerenza delle proposte con i requisiti, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi fissati nella manifestazione regionale di interesse;
c) per l'AdP: in fase preliminare alla presentazione, da parte del Presidente della Regione, della proposta alla Giunta regionale di promozione o adesione all'accordo;
d) per l'ALS: in fase preliminare alla presentazione, da parte del Presidente della Regione, della proposta alla Giunta regionale di adesione all'accordo promosso dalle amministrazioni locali interessate.
2. A seguito della positiva valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui al comma 1, la Regione avvia la fase di negoziazione per la definizione dei singoli accordi qualora vi sia coerenza con gli indirizzi della programmazione negoziata, declinati nel PRS e specificati annualmente nel DEFR, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, e nei limiti delle disponibilità di bilancio in caso di partecipazione all'accordo mediante cofinanziamento regionale.
3. Sono considerati di interesse regionale gli interventi e i programmi di intervento espressamente individuati, ai fini della relativa realizzazione, nel PRS, nel DEFR e negli altri piani e programmi regionali di settore, fatte salve, ai fini dell'avvio della fase di negoziazione, le relative disponibilità di bilancio regionale.
4. Gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale, di cui al presente articolo e all'articolo 3 della 'Legge', costituiscono elementi della motivazione della proposta di promozione o adesione regionale agli accordi di cui al comma 1, lettere a), c), e d). Per gli accordi di cui al comma 1, lettera b), gli esiti dell'istruttoria tecnica di cui al precedente periodo costituiscono elementi utili alla predisposizione, da parte della Regione, dell'elenco delle proposte ammissibili ai fini dell'eventuale promozione dei singoli AREST ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della 'Legge'.
TITOLO II
ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE
Art. 4
(Partenariato territoriale per la definizione degli AQST)
1. Il partenariato territoriale costituisce l'insieme dei soggetti, di cui all'articolo 1, comma 1, della 'Legge', consultati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della 'Legge', mediante tavoli locali o altre modalità di confronto, per definire un programma condiviso di interventi funzionalmente collegati, finalizzati all'attuazione delle priorità di sviluppo all'interno dei territori provinciali o della città metropolitana di riferimento ovvero di particolare rilievo tematico regionale, in coerenza con le politiche indicate negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 1, comma 1, della 'Legge'.
Art. 5
(Organismi a supporto della promozione e attuazione dell'AQST)
1. Gli organismi a supporto della promozione e attuazione dell'AQST sono:
a) il comitato per l'accordo;
b) il collegio di vigilanza;
c) i soggetti attuatori degli interventi compresi nell'AQST.
2. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza, gli organismi di cui al comma 1, lettere a) e b), si avvalgono di una segreteria tecnica nominata dagli stessi organismi. La composizione e le attività della segreteria tecnica possono variare, in relazione agli enti o anche ai soggetti interessati alla sottoscrizione dell'accordo e a quelli sottoscrittori dell'accordo, a seconda che la segreteria di cui al precedente periodo presti supporto al comitato per l'accordo di cui all'articolo 7 o al collegio di vigilanza di cui all'articolo 8.
Art. 6
(Compiti della segreteria tecnica)
1. La segreteria tecnica è composta da dirigenti o funzionari degli enti rappresentati all'interno di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), eventualmente assistiti anche da collaboratori esterni, ed è presieduta dal dirigente regionale competente, che, in base ai nominativi indicati dal comitato per l'accordo o dal collegio di vigilanza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la costituisce e ne coordina i lavori.
2. A seguito della promozione dell'AQST, la segreteria tecnica svolge, in particolare, le seguenti attività a supporto del comitato per l'accordo:
a) redige il testo dell'ipotesi di accordo e degli allegati ai fini dell'approvazione, da parte del comitato, dei relativi contenuti;
b) effettua l'istruttoria tecnica e finanziaria, al fine di delineare gli interventi e le attività da inserire nell'AQST nonché le risorse, anche non finanziarie, disponibili e quelle necessarie da reperire;
3. A seguito dell'approvazione dell'AQST sottoscritto, la segreteria tecnica svolge, in particolare, le seguenti attività a supporto del collegio di vigilanza:
a) sottopone al collegio eventuali modifiche o integrazioni all'accordo;
b) esegue i necessari sopralluoghi ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività previste nel cronoprogramma;
c) redige e propone al collegio i testi delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento degli interventi e delle attività oggetto di accordo e della relazione finale di chiusura dell'accordo;
d) informa tempestivamente il collegio di eventuali ostacoli che dovessero frapporsi alla realizzazione dell'accordo, proponendo soluzioni tecniche idonee alla loro rimozione;
e) verifica il rispetto del cronoprogramma e l'avanzamento delle attività, nonché propone eventuali aggiornamenti, anche rispetto ai cronoprogrammi dei singoli interventi.
4. La segreteria tecnica coadiuva gli organismi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), in tutte le attività di rispettiva competenza, anche mediante la redazione di relazioni tecniche di supporto.
5. I verbali delle sedute della segreteria tecnica relative alle attività di cui ai commi 2 e 3 sono rispettivamente trasmessi, per l'approvazione, agli organismi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza.
Art. 7
(Comitato per l'accordo di cui all'articolo 5 della 'Legge')
1. Il comitato per l'accordo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), è composto dalla Regione e dai soggetti del partenariato territoriale, di cui all'articolo 4, interessati alla sottoscrizione dell'accordo ed è costituito e presieduto dal Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della 'Legge'. Il comitato è responsabile della definizione dei contenuti dell'AQST e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) valida i contenuti dell'ipotesi di AQST e dei relativi allegati predisposti dalla segreteria tecnica, ai fini della presentazione della conseguente proposta di approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
b) decide sulle istanze di adesione, eventualmente pervenute a seguito della promozione dell'accordo, presentate da altri enti pubblici, nonché da soggetti privati, sulla base della qualificazione del loro interesse, della valutazione di eventuali profili inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato, del loro apporto all'attuazione dell'accordo e dei relativi impegni.
2. Il comitato per l'accordo è convocato dal Presidente in base a un ordine del giorno e si esprime con determinazioni assunte all'unanimità dei componenti.
Art. 8
(Collegio di vigilanza)
1. Il collegio di vigilanza, composto dalla Regione e dagli altri enti e soggetti sottoscrittori dell'AQST approvato, è costituito e presieduto dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della 'Legge' ed è responsabile del monitoraggio della corretta attuazione e della conclusione degli interventi previsti nell'AQST approvato. Il collegio svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) monitora le fasi di sviluppo, progettazione e attuazione delle attività, degli interventi e dei programmi di intervento ricompresi nell'AQST;
b) vigila, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo, in particolare segnalando eventuali scostamenti o incoerenze tra gli atti di programmazione, l'utilizzo, da parte dei sottoscrittori, delle risorse disponibili e i contenuti dell'accordo;
c) approva, su proposta della segreteria tecnica, gli aggiornamenti e le modifiche del programma degli interventi e delle attività che non incidono sugli obiettivi dell'AQST o sulla complessiva allocazione delle risorse stanziate e che non rientrano tra quelli di cui all'articolo 15, comma 3;
d) decide sulle istanze di adesione, eventualmente pervenute a seguito dell'approvazione dell'AQST sottoscritto, di altri soggetti pubblici o privati sulla base della qualificazione del loro interesse, della valutazione di eventuali profili inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato e del relativo apporto all'attuazione del programma degli interventi e dei relativi impegni;
e) individua la procedura da applicare ai fini dell'approvazione degli aggiornamenti e delle modifiche dell'accordo, diversi da quelli di cui alla lettera c), ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a);
f) approva le relazioni annuali redatte e validate dalla segreteria tecnica, in ordine allo stato di attuazione dell'AQST;
g) individua le criticità che impediscono o rallentano l'attuazione dell'accordo, proponendo soluzioni idonee alla relativa rimozione;
h) risolve, secondo le modalità previste dall'accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera i), della 'Legge', le controversie che dovessero insorgere tra le parti sull'interpretazione dell'accordo o in fase della relativa attuazione;
i) decide in ordine agli effetti derivanti dall'accertamento degli inadempimenti di cui all'articolo 17 secondo quanto previsto nell'accordo sottoscritto; il collegio può decidere di escludere l'intervento, oggetto di protratto inadempimento, dall'elenco dei progetti contenuti nell'AQST.
2. Il collegio di vigilanza, convocato dal Presidente in base a un ordine del giorno, si riunisce di norma almeno una volta l'anno per verificare lo stato di attuazione dell'accordo. Il collegio si esprime con determinazioni assunte a maggioranza dei componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3. In caso di parità nella votazione, il voto del Presidente vale doppio.
3. Le determinazioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono assunte all'unanimità.
4. Alle sedute del collegio di vigilanza dell'AQST possono partecipare, senza diritto di voto, anche i soggetti privati coinvolti nell'attuazione dell'AQST.
Art. 9
(Soggetti attuatori)
1. I soggetti attuatori degli interventi compresi nell'AQST, individuati dagli enti e soggetti sottoscrittori dell'AQST approvato, svolgono i seguenti compiti:
a) assicurano la completa realizzazione degli interventi di propria competenza, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dall'AQST e nel rispetto del cronoprogramma, delle fasi e delle modalità ivi fissate;
b) collaborano con la segreteria tecnica, rispetto alle attività di cui all'articolo 6, comma 3, nella verifica dell'attuazione degli impegni;
c) assicurano alla segreteria tecnica di cui alla lettera b) un flusso informativo semestrale riferito all'avanzamento tecnico, finanziario e procedurale degli interventi, ai fini della redazione della relazione annuale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b);
d) garantiscono, ove richiesta, la propria partecipazione alle sedute collegiali del collegio di vigilanza e della segreteria tecnica, relativamente agli interventi di propria competenza.
Art. 10
(Fasi di definizione e attuazione dell'AQST)
1. La procedura per la definizione e attuazione dell'AQST si articola nelle seguenti fasi:
a) promozione e adesione;
b) definizione dei contenuti dell'ipotesi di AQST;
c) approvazione dell'ipotesi di accordo di cui alla lettera b);
d) sottoscrizione e approvazione dell'accordo sottoscritto;
e) monitoraggio dell'attuazione dell'accordo di cui alla lettera d);
f) eventuali aggiornamenti e modifiche dell'accordo di cui alla lettera d);
g) conclusione dell'accordo di cui alla lettera d).
Art. 11
(Promozione e adesione all'AQST)
1. La Regione avvia i tavoli locali con il partenariato territoriale di cui all'articolo 4 finalizzati alla promozione dell'AQST, coinvolgendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della 'Legge' potenzialmente interessati ad aderire all'accordo, al fine di definire i contenuti della deliberazione di cui al comma 2.
2. Il provvedimento di promozione dell'AQST, deliberato dalla Giunta regionale:
a) indica gli obiettivi di sviluppo coerenti con i documenti di programmazione regionale che, per rilevanza e complessità, necessitano di un approccio integrato di area vasta;
b) determina l'ambito territoriale, provinciale o metropolitano, ovvero i settori tematici di intervento per i quali è necessaria un'azione integrata e coordinata di più soggetti;
c) individua, ai fini della costituzione del comitato per l'accordo, i soggetti del partenariato territoriale che, all'esito dello svolgimento dei tavoli locali di cui al comma 1, hanno manifestato interesse alla partecipazione all'AQST e alla relativa sottoscrizione;
e) indica la stima delle risorse, non solo finanziarie, che devono essere rese disponibili dai partecipanti all'accordo;
f) fissa il termine entro il quale deve essere definita l'ipotesi di accordo ai fini della successiva sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 10 della 'Legge', e della conseguente approvazione dell'accordo.
3. Il provvedimento di promozione dell'AQST:
a) è trasmesso al Consiglio regionale;
b) è pubblicato sul BURL per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni, proposte o richieste di adesione.
Art. 12
(Contenuti dell'ipotesi di AQST)
1. L'ipotesi di AQST, oltre agli elementi elencati all'articolo 5, comma 3, della 'Legge':
a) può definire le modalità di aggiornamento e modifica dei contenuti dell'accordo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15;
b) può stabilire il livello di definizione delle attività e degli interventi previsti nell'AQST che, a seconda dei casi, possono configurarsi come segue:
1. in sviluppo, con stima delle risorse necessarie alla elaborazione degli studi preliminari e dei progetti di fattibilità tecnico-economica;
2. già definiti a livello progettuale, corrispondente al progetto di fattibilità tecnico-economica, in caso di opere corredate da relativo quadro economico;
c) può definire i tempi di attuazione dei singoli interventi contenuti nell'ipotesi di accordo, mediante la previsione di specifici cronoprogrammi sulla base dei quali effettuare il periodico monitoraggio;
d) può specificare le modalità di rendicontazione e vigilanza sull'impiego delle risorse finanziarie rese disponibili dai soggetti interessati alla sottoscrizione dell'AQST per l'attuazione degli interventi e delle opere oggetto dell'ipotesi di accordo;
e) può prevedere, in via cautelativa, apposite garanzie, a carico dei soggetti attuatori privati di cui all'articolo 9, in caso di accertato inadempimento ai relativi impegni comportanti l'impiego di risorse pubbliche.
Art. 13
(Approvazione dell'ipotesi di AQST, sottoscrizione e approvazione dell'accordo)
1. La Giunta Regionale approva l'ipotesi di AQST con la stessa procedura prevista per la promozione dell'accordo, ai fini della relativa conseguente sottoscrizione. L'ipotesi di AQST comprende i contenuti validati dal comitato per l'accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. L'AQST di cui al comma 1è sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'assessore regionale competente per materia, ove delegato, e dai rappresentanti degli enti e soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e all'articolo 5, comma 3, della 'Legge'.
3. L'AQST sottoscritto ai sensi del comma 2è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale da pubblicare sul BURL.
4. Eventuali adesioni all'AQST, successive all'approvazione di cui al comma 3, non comportanti né ulteriori impegni finanziari da parte dei soggetti sottoscrittori né aggiornamenti o modifiche di cui all'articolo 15, sono approvate all'unanimità dal collegio di vigilanza e pubblicate sui siti istituzionali degli enti e dei soggetti pubblici sottoscrittori.
Art. 14
(Monitoraggio dell'attuazione dell'AQST)
1. Il monitoraggio dell'attuazione dell'AQST implica l'invio:
a) alla segreteria tecnica dell'AQST, con cadenza semestrale, dei dati relativi allo stato di avanzamento delle attività, da parte dei soggetti attuatori, ai fini delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c);
b) al collegio di vigilanza, con cadenza annuale, di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività, redatta e validata dalla segreteria tecnica, comprensiva delle informazioni relative agli impegni assunti dai sottoscrittori di cui all'articolo 5, comma 5, della 'Legge'.
Art. 15
(Aggiornamenti e modifiche dell'AQST)
1. L'AQST può essere aggiornato o modificato, su proposta della Regione o del partenariato territoriale:
a) al fine di recepire ulteriori priorità o progettualità di rilievo strategico, in coerenza con gli obiettivi dell'AQST sottoscritto;
b) in caso di sopravvenuta e constatata impossibilità tecnica, programmatica o finanziaria a realizzare interventi od opere ivi ricomprese;
c) in caso di recesso dall'accordo da parte di uno o più sottoscrittori.
2. In fase di attuazione dell'AQST la segreteria tecnica, verificata la modifica delle condizioni tecnico-finanziarie ai fini del conseguimento dei risultati attesi, propone al collegio di vigilanza l'aggiornamento del piano delle attività e degli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), della 'Legge'.
3. La Giunta regionale approva le modifiche dell'AQST che comportano:
a) un aggiornamento complessivo del piano degli interventi e delle attività;
b) un aggiornamento delle priorità e delle strategie di azione;
c) l'impegno di ulteriori risorse finanziarie.
Art. 16
(Durata e conclusione dell'AQST)
1. L 'AQST, ove finalizzato a definire un programma di interventi funzionalmente collegati:
a) per l'attuazione delle priorità di sviluppo riferite al territorio provinciale o metropolitano, assume come riferimento temporale quello di durata del PRS;
b) di particolare rilievo tematico regionale, ha durata secondo quanto stabilito dall'accordo, in relazione al cronoprogramma degli interventi ivi contenuti.
2. Qualora alla fine della legislatura regionale, nel corso della quale sono stati approvati AQST ai sensi dell'articolo 5 della 'Legge', tali accordi risultino solo parzialmente attuati, i rispettivi collegi di vigilanza, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, commi 5 e 6, della 'Legge', approvano, su proposta della segreteria tecnica, una relazione sugli interventi e sulle opere realizzate, ancora da realizzare o completare, per le conseguenti determinazioni, da parte della Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del PRS della nuova legislatura, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, della 'Legge'.
3. La conclusione dell'AQST è approvata, a maggioranza, dal collegio di vigilanza all'avvenuta completa attuazione degli interventi e delle opere ivi ricompresi. È parimenti approvata la conclusione dell'accordo, laddove sia stata verificata l'impossibilità di dare attuazione completa alle opere e agli interventi di cui al precedente periodo, purché siano stati raggiunti gli obiettivi generali dell'AQST. A tal fine, la segreteria tecnica redige e valida una apposita relazione, da sottoporre al collegio di vigilanza per l'approvazione a maggioranza dei componenti.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, il collegio di vigilanza, verificata, con voto unanime e adeguata motivazione, la possibilità di dare comunque attuazione all'AQST, assume le determinazioni conseguenti.
5. In caso di AQST non realizzato integralmente, il collegio di vigilanza verifica l'utilizzo delle risorse pubbliche e individua, ove le finalità generali dell'accordo ed il raggiungimento degli obiettivi pubblici siano stati raggiunti, le modalità di restituzione, anche parziale, delle somme erogate, fatti salvi i casi di attestata impossibilità di dare attuazione all'AdP per cause non imputabili alle amministrazioni interessate.
6. Della conclusione dell'AQST, accertata ai sensi dei commi 3 e 4, è resa informativa alla Giunta regionale.
Art. 17
(Inadempimento e revoca dei finanziamenti)
1. Costituiscono fattispecie di inadempimento, da parte del soggetto attuatore di cui all'articolo 9:
a) la mancata realizzazione o il mancato monitoraggio degli interventi oggetto dell'AQST approvato;
b) la realizzazione degli interventi secondo modalità non conformi a quelle stabilite nell'accordo approvato, aggiornato o modificato, qualora il collegio di vigilanza accerti che tale realizzazione non raggiunga almeno gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dalle amministrazioni sottoscrittrici o gli obiettivi generali dell'accordo.
2. Accertato, in sede di monitoraggio dell'attuazione dell'accordo, il configurarsi di una delle fattispecie di inadempimento cui al comma 1, il collegio di vigilanza, sulla base di una relazione informativa redatta dalla segreteria tecnica, invita il soggetto attuatore inadempiente a procedere entro un termine prefissato, determinato in relazione alla complessità delle attività da svolgere, fermo restando quanto stabilito dall'accordo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera h), della 'Legge' e dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del presente regolamento.
3. In caso di reiterato inadempimento, protratto a seguito della diffida di cui al comma 2, il collegio di vigilanza decide, a maggioranza dei componenti, in merito all'attivazione delle procedure per la revoca del finanziamento concesso sull'intervento, nonché sulle modalità di restituzione, anche parziale, delle somme erogate, fatti salvi i casi di attestata impossibilità di realizzare l'intervento per cause non imputabili al soggetto attuatore.
4. In luogo della revoca disposta ai sensi del comma 3 e al fine di assicurare la realizzazione degli interventi, con oneri a carico del soggetto attuatore inadempiente, il collegio di vigilanza, con votazione assunta a maggioranza dei componenti, può nominare un commissario ad acta secondo quanto stabilito dall'accordo, per gli eventuali interventi sostitutivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera h), della 'Legge'.
TITOLO III
ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE
Art. 18
(Ambiti tematici, fasi della procedura di definizione e organismi per la promozione e attuazione degli AREST)
1. Le proposte di AREST, finalizzate all'attuazione di una strategia di rilancio ai sensi dell'articolo 6 della 'Legge', possono essere presentate a seguito di una manifestazione regionale di interesse finalizzata ad attuare un programma di rilancio economico o anche sociale, anche in raccordo e coerenza con politiche sociali, territoriali, di sostegno al sistema rurale ed ambientali, in almeno uno dei seguenti ambiti tematici:
a) competitività delle imprese, con specifica attenzione alle esigenze di crescita delle micro e piccole imprese, dell'artigianato e delle cooperative, con filoni di intervento che riguardano principalmente l'innovazione tecnologica di prodotto e di processo, il supporto all'export, il sostegno ai processi di aggregazione delle imprese e lo sviluppo di politiche di filiera e di rete;
b) attrattività e competitività dei territori, mediante azioni idonee a promuoverle e finalizzate ad attrarre soggetti privati, pubblici ed economici in grado di concorrere alla crescita e alla migliore infrastrutturazione del territorio, alla qualificazione del sistema dell'offerta ed al mantenimento dei livelli di competitività e favorire lo sviluppo e mantenimento degli investimenti esistenti, anche attraverso il recupero di aree dismesse;
c) rilancio occupazionale, con particolare riferimento ad imprese singole, cooperative e gruppi di imprese o anche consorzi in difficoltà economica in un medesimo territorio o facenti parte di una filiera, distretto, cluster e che possono sviluppare azioni per il rilancio e l'offerta di posti di lavoro con attenzione ad aspetti di crescita del capitale umano, valorizzazione dei prodotti locali e creazione di una nuova generazione di imprenditori;
d) sostenibilità delle imprese di un territorio, mediante iniziative pubbliche volte a migliorarne l'infrastrutturazione ed i servizi, promuovendo investimenti privati per ridurre l'impatto sull'ambiente e favorire un modello di economia circolare;
e) sostegno alla cooperazione e al valore sociale dell'impresa nei territori svantaggiati, mediante incentivi tesi a migliorarne l'efficienza, la competitività sui mercati e lo sviluppo socio-economico.
2. La manifestazione d'interesse di cui al comma 1 indica il periodo minimo e massimo di durata del programma delle azioni oggetto dell'accordo, indicativamente non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi.
3. La procedura di definizione dell'AREST è composta dalle seguenti fasi:
a) promozione della strategia di rilancio tramite avvio della manifestazione regionale di interesse;
b) presentazione delle proposte di AREST da parte degli enti locali di cui all'articolo 6, comma 3, della 'Legge';
c) valutazione regionale delle proposte di AREST di cui alla lettera b);
d) approvazione regionale dell'elenco delle proposte di AREST che possono essere ammesse alla fase di negoziazione di cui all'articolo 6, comma 6, della 'Legge';
e) promozione, approvazione e attuazione dei singoli AREST, all'esito della fase di negoziazione di cui alla lettera d), secondo le procedure previste per gli Adp ai sensi dell'articolo 6, comma 6, e dell'articolo 7 della 'Legge' e del presente regolamento;
f) monitoraggio, a cura della segreteria tecnica dell'AREST, di cui al comma 4, del conseguimento degli obiettivi previsti dalla manifestazione regionale di interesse tramite l'attuazione di ciascuno degli AREST di cui alla lettera e), in raccordo con i rispettivi collegi di vigilanza, di cui all'articolo 24, istituiti per ogni AREST, riconducibile alla medesima manifestazione regionale di interesse;
g) rendicontazione alla Giunta regionale, da parte della segreteria tecnica dell'AREST, del conseguimento degli obiettivi previsti dalla manifestazione regionale di interesse a seguito della relativa attuazione, mediante realizzazione dei progetti promossi ai sensi della lettera e) o di eventuali scostamenti da tali obiettivi, ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza.
4. A supporto della fase di valutazione delle proposte di AREST pervenute a seguito della manifestazione regionale di interesse e della definizione dei progetti da ammettere alla fase di negoziazione di cui al comma 3, lettera d), la Regione si avvale di una segreteria tecnica, appositamente costituita, composta da dirigenti o funzionari regionali individuati in relazione alle specifiche competenze, eventualmente assistiti anche da collaboratori esterni.
Art. 19
(Modalità di promozione della manifestazione regionale di interesse, valutazione delle proposte di AREST e individuazione dell'elenco delle proposte ammissibili)
1. A seguito della pubblicazione sul BURL della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2, della 'Legge', il rappresentante legale dell'amministrazione locale che presenta la proposta di AREST, di seguito denominato 'soggetto attuatore', trasmette al Presidente della Regione o all'assessore regionale competente, se delegato, una proposta progettuale sottoscritta anche dagli altri enti o soggetti interessati, individuati tra quelli di cui all'articolo 6, comma 4, della 'Legge'.
2. La proposta di cui al comma 1è corredata da una scheda illustrativa delle opere, azioni e interventi nonché dai documenti indicati nella manifestazione regionale di interesse.
3. Per la valutazione delle proposte di cui al comma 1 e per la definizione dell'elenco di cui all'articolo 6, comma 6, della 'Legge' il Presidente della Regione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 18, comma 4.
Art. 20
(Compiti della segreteria tecnica)
1. La segreteria tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) effettua l'istruttoria tecnica e finanziaria delle proposte di AREST pervenute a seguito della manifestazione regionale di interesse, verificando, ai fini dell'inclusione delle stesse proposte nell'elenco di cui all'articolo 18, comma 3, lettera d):
1) la coerenza di tali proposte con i requisiti, gli obiettivi, le priorità e gli indirizzi fissati nella manifestazione regionale di interesse;
2) gli elementi a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale ai sensi dell'articolo 3 della 'Legge' e dell'articolo 3 del presente regolamento;
b) predispone l'elenco delle proposte ammissibili alla fase di negoziazione di cui all'articolo 6, comma 6, della 'Legge', ai fini della successiva approvazione dell'elenco da parte della Giunta regionale;
c) monitora lo stato di avanzamento dei progetti contenuti nell'elenco approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 6, della 'Legge', verificando il rispetto degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori dei singoli AREST, promossi all'esito della fase di negoziazione, e dei relativi cronoprogrammi;
d) redige le relazioni annuali in ordine al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 18, comma 3, lettera f), e la relativa relazione finale, rendendo informativa alla Giunta Regionale.
TITOLO IV
ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 21
(Fasi della procedura e organismi a supporto della definizione e attuazione degli AdP di interesse regionale)
1. La procedura per la definizione di un AdP di interesse regionale si compone delle seguenti fasi:
a) promozione dell'accordo di programma e relativa adesione da parte degli enti e soggetti interessati;
b) definizione del contenuto dell'ipotesi di accordo;
c) approvazione dell'ipotesi di accordo e conseguente sottoscrizione dell'accordo;
d) approvazione, con decreto del Presidente della Regione, dell'accordo sottoscritto, ove promosso dalla Regione e nei casi di cui all'articolo 7, commi 5, primo periodo, e 6, della 'Legge'; approvazione secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 5, secondo periodo, della 'Legge', in caso di adesione regionale all'AdP;
e) attuazione, monitoraggio e rendicontazione;
f) conclusione.
2. Sono organismi a supporto, rispettivamente, della definizione e attuazione dell'AdP:
a) il comitato per l'accordo;
b) il collegio di vigilanza.
3. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza, gli organismi di cui al comma 2 si avvalgono di una segreteria tecnica da essi nominata. La composizione e le attività della segreteria tecnica possono variare, in relazione agli enti o anche soggetti interessati alla sottoscrizione dell'accordo e a quelli sottoscrittori dell'accordo, a seconda che la segreteria tecnica di cui al precedente periodo presti supporto al comitato per l'accordo di cui all'articolo 23 o al collegio di vigilanza di cui all'articolo 24.
4. La segreteria tecnica di cui al comma 3 supporta gli organismi di cui agli articoli 23 e 24 nelle attività di rispettiva competenza, anche mediante la redazione di relazioni tecniche di supporto, ed è composta da dirigenti o funzionari degli enti rappresentati all'interno di ciascuno degli organismi di cui al comma 2, eventualmente assistiti anche da collaboratori esterni. La segreteria tecnica è coordinata dal dirigente dell'amministrazione che promuove l'AdP competente alla definizione e all'attuazione dell'accordo.
Art. 22
(Compiti della segreteria tecnica)
1. A seguito della promozione dell'AdP, la segreteria tecnica di cui all'articolo 21, comma 3, svolge, in particolare, le seguenti attività a supporto del comitato per l'accordo:
a) redige il testo dell'ipotesi di accordo di programma e dei relativi allegati, da sottoporre al comitato per l'accordo per la relativa approvazione;
b) individua in dettaglio gli interventi, anche mediante i necessari sopralluoghi, oggetto di accordo, mediante istruttoria tecnica e finanziaria.
2. A seguito dell'approvazione dell'accordo sottoscritto, la segreteria tecnica di cui al comma 1 svolge, in particolare, i seguenti compiti a supporto del collegio di vigilanza:
a) esegue i necessari sopralluoghi nell'ambito territoriale oggetto di intervento ai fini delle attività di monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività ivi previste;
b) redige le relazioni annuali sullo stato di avanzamento degli interventi e delle attività oggetto di accordo e la relazione finale di conclusione dell'AdP;
c) sottopone al collegio di vigilanza eventuali modifiche o integrazioni all'accordo approvato;
d) informa tempestivamente il collegio di vigilanza di eventuali ostacoli che dovessero frapporsi alla realizzazione dell'accordo, proponendo soluzioni tecniche idonee alla relativa rimozione;
e) verifica il rispetto del cronoprogramma e propone eventuali aggiornamenti;
f) assicura il raccordo delle proprie attività con quelle dell'osservatorio ambientale eventualmente costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), oppure ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale).
3. Il verbale delle sedute della segreteria tecnica è trasmesso, per validazione, agli organismi di cui agli articoli 23 e 24 e ai fini dell'assunzione delle conseguenti determinazioni di competenza.
Art. 23
(Compiti del comitato per l'accordo di programma)
1. A seguito della promozione dell'accordo di programma, il Presidente della Regione o l'assessore regionale competente per materia, se delegato, ovvero il Sindaco, il Presidente della comunità montana, il Sindaco metropolitano o il Presidente della Provincia, in caso di adesione regionale all'accordo promosso dalle rispettive amministrazioni locali, provvede ad avviare la procedura per la definizione dei contenuti dell'accordo, costituendo il comitato per l'accordo di programma.
2. Il comitato per l'accordo di programma è presieduto dal rappresentante dell'amministrazione che lo promuove. Per la Regione, il comitato è presieduto dal Presidente della Regione.
3. Al comitato compete, in particolare:
a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione agli interessi di ciascuno dei partecipanti;
b) definire i contenuti dell'ipotesi di accordo, condividendo gli obiettivi, gli impegni di ciascun soggetto, il cronoprogramma e il quadro tecnico economico;
c) sottoscrivere eventuali protocolli per la definizione e attuazione dell'accordo di programma;
d) nominare una segreteria tecnica a supporto, ai sensi dell'articolo 21, comma 3;
e) disporre eventuali studi preliminari, qualora necessari, indicando le fonti di finanziamento;
f) decidere, a seguito della promozione dell'accordo, sulle istanze di adesione di altri soggetti pubblici, nonché di eventuali soggetti privati, sulla base della qualificazione del loro interesse, della valutazione di eventuali profili inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato, dell'apporto all'attuazione dell'accordo e dei relativi impegni;
g) approvare le attività tecniche svolte dalla segreteria di cui alla lettera d);
h) validare, con il consenso unanime dei rappresentanti di tutti gli enti e soggetti interessati, il contenuto dell'ipotesi di accordo, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 28.
4. Al fine di garantire un più celere ed efficace conseguimento dell'interesse pubblico, i soggetti privati possono presentare al comitato istanza di adesione all'accordo, corredata da una proposta che specifica gli impegni derivanti dall'eventuale adesione. Qualora le caratteristiche degli interventi lo consentano, l'adesione all'accordo da parte dei soggetti privati interessati può essere determinata già in sede di promozione dell'accordo, nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo del privato. Possono presentare al comitato istanza di adesione all'accordo, anche successivamente alla relativa promozione e prima dell'approvazione, altri soggetti pubblici o privati interessati, nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica in caso di non infungibilità del ruolo del privato, purché l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale.
5. Il comitato per l'accordo delibera all'unanimità dei componenti. Alle riunioni del comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti dei soggetti privati aderenti all'accordo, qualora individuati in fase di promozione dell'accordo, o i soggetti privati la cui istanza di adesione all'accordo, pervenuta a seguito dell'atto di promozione, sia stata approvata dal comitato ai sensi del comma 3, lettera f).
Art. 24
(Compiti del collegio di vigilanza)
1. A seguito dell'approvazione dell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), il Presidente della Regione o l'assessore regionale competente per materia, se delegato, ovvero il Sindaco, il Presidente della comunità montana, il Sindaco metropolitano o il Presidente della Provincia, in caso di adesione regionale all'accordo promosso dalle rispettive amministrazioni locali, costituisce il collegio di vigilanza, presieduto dal rappresentante dell'amministrazione che promuove l'accordo e composto dai rappresentanti degli enti e soggetti pubblici che lo hanno sottoscritto.
2. Al collegio compete, in particolare:
a) nominare una segreteria tecnica a supporto, ai sensi dell'articolo 21, comma 3;
b) vigilare e monitorare, anche attraverso verifiche periodiche, la piena, tempestiva e corretta attuazione dell'accordo, nonché la relativa conclusione;
c) valutare le modifiche di cui all'articolo 7, commi da 13 a 15, della 'Legge', anche ai fini di individuare la procedura da seguire e di autorizzare le modifiche non sostanziali;
d) decidere sulle istanze di adesione all'accordo, pervenute a seguito della relativa approvazione, di altri soggetti pubblici, nonché di soggetti privati, sulla base della qualificazione del relativo interesse, della valutazione di eventuali profili inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato, dell'apporto all'attuazione dell'accordo e dei relativi impegni;
e) verificare il rispetto del cronoprogramma, valutare le motivazioni che hanno determinato eventuali scostamenti e approvare eventuali aggiornamenti;
f) interpretare le disposizioni di attuazione dell'accordo;
g) individuare gli ostacoli che dovessero frapporsi all'attuazione dell'accordo, approvando le soluzioni idonee alla loro rimozione;
h) in caso di accertata inattività o di inadempimento da parte dei sottoscrittori, pubblici o privati nell'esecuzione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'accordo, assegnare al soggetto inadempiente un termine per provvedere, non superiore a sessanta giorni, salva la possibilità di stabilire un termine maggiore, in relazione alla complessità degli interventi, fermo restando quanto stabilito dall'accordo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h), della 'Legge';
i) prendere atto periodicamente dei lavori dell'osservatorio ambientale costituito ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 5/2010, oppure ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 152/2006, in caso di interventi la cui attuazione è sottoposta a validazione da parte dello stesso osservatorio, anche rispetto all'avanzamento del cronoprogramma;
j) approvare una relazione di conclusione dell'accordo, predisposta dalla segreteria tecnica, che dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate nei casi di cui all'articolo 7, commi 16 e 17, primo periodo, della 'Legge' oppure in caso di impossibilità di attuare l'accordo ai sensi dell'articolo 7, comma 17, secondo periodo, della 'Legge', dichiararne la conclusione, assegnando alle amministrazioni competenti un congruo termine per il riazzonamento delle aree eventualmente oggetto di variante urbanistica determinatasi con l'approvazione dell'accordo;
k) verificare l'utilizzo e individuare, in caso di impiego di risorse pubbliche, le modalità di restituzione, anche parziale, delle somme erogate, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 18, della 'Legge'.
3. Il collegio di vigilanza si riunisce almeno una volta all'anno e delibera secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 14, 16 e 17 della 'Legge'. Nei casi diversi da quelli di cui al precedente periodo, il collegio di vigilanza delibera con votazione assunta a maggioranza dei componenti.
4. Alle riunioni del collegio di vigilanza possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti dei soggetti privati aderenti all'accordo.
Art. 25
(Procedure e modalità di promozione e adesione all'AdP)
1. La proposta di promozione dell'accordo di programma, effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della 'Legge', è presentata alla Giunta regionale per la relativa approvazione; tale proposta dà conto anche degli esiti della valutazione effettuata sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui all'articolo 3 del presente regolamento. La deliberazione di promozione dell'accordo individua:
a) le opere e gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi, gli elementi di complessità procedurale per i quali l'accordo assicura il coordinamento integrato e coordinato;
b) la perimetrazione dell'ambito territoriale interessato e dell'area oggetto di intervento, nel caso in cui l'accordo comporti variante urbanistico-territoriale;
c) il costo degli interventi e delle opere, le relative fonti di finanziamento, l'entità dell'eventuale cofinanziamento regionale richiesto, la stima dei costi di gestione;
d) gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 della 'Legge' ai quali è richiesta l'adesione, al fine di assicurarne l'azione integrata e coordinata;
e) il termine entro il quale deve essere sottoscritto l'accordo; salve esigenze determinate dalla complessità degli interventi, tale termine non può superare due anni dalla data di promozione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della 'Legge';
f) l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica, ove necessario, con evidenza dell'avvio della relativa procedura;
g) lo schema metodologico-procedurale relativo alle valutazioni ambientali da coordinare, allegato, ove necessario, alla deliberazione di promozione.
2. Le amministrazioni locali possono chiedere alla Regione di aderire ad accordi di programma dalle stesse promossi, inviando al Presidente della Regione la relativa proposta corredata almeno dalle indicazioni di cui al comma 1 e sottoscritta dal rappresentante legale dell'amministrazione competente, a norma dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
3. La Regione, valutata la proposta di adesione all'accordo cui al comma 2 anche sotto il profilo della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'articolo 3 del presente regolamento, procede ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della 'Legge'.
Art. 26
(Contenuti dell'Accordo di Programma ulteriori a quelli previsti dalla 'Legge')
1. L'AdP sottoscritto, oltre agli elementi indicati all'articolo 7, comma 2, della 'Legge', può contenere:
a) l'articolazione in fasi funzionali della realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei relativi tempi di attuazione e la data di conclusione prevista;
b) la quantificazione del costo complessivo e di quello relativo alle eventuali fasi di esecuzione;
c) l'impegno in ordine alla contestualità tra la realizzazione di opere e interventi di natura privata e l'esecuzione di opere e interventi pubblici da parte dei soggetti privati;
d) la definizione del modello di gestione delle opere, ove necessario;
e) gli indicatori di risultato utili al monitoraggio della fase attuativa dell'accordo e per la relazione di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 7, comma 16, della 'Legge';
f) la specificazione delle modalità di rendicontazione e vigilanza sull'impiego delle risorse finanziarie rese disponibili dai soggetti sottoscrittori per l'attuazione degli interventi e delle opere oggetto dell'accordo;
g) l'eventuale previsione, in via cautelativa, di apposite garanzie a carico dei soggetti attuatori privati, in caso di accertato inadempimento ai relativi impegni;
h) ogni altro elemento utile, funzionale alla specificazione degli elementi contenuti nell'AdP da sottoscrivere ai sensi del presente articolo, in relazione ai singoli interventi oggetto dell'accordo.
Art. 27
(Modalità di verifica della compatibilità dei progetti di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale per gli AdP di interesse regionale)
1. La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) o del piano territoriale metropolitano (PTM), di cui all'articolo 7, comma 8, della 'Legge', è resa dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano al comitato per l'accordo di cui all'articolo 23. Nelle more dell'entrata in vigore del PTM, la Città metropolitana di Milano rende la verifica in relazione al vigente PTCP della provincia di Milano.
2. In caso di partecipazione della provincia o della Città metropolitana di Milano ai fini della sottoscrizione dell'AdP di interesse regionale, la verifica di compatibilità di cui al comma 1è resa dai rappresentanti della provincia o della Città metropolitana in sede di segreteria tecnica dell'accordo.
Art. 28
(Approvazione dell'ipotesi di accordo, sottoscrizione e approvazione dell'AdP)
1. L'ipotesi di accordo di programma, promosso dalla Regione o con adesione regionale, è approvata con deliberazione della Giunta regionale, secondo la stessa procedura prevista per la relativa promozione o adesione, e con corrispondente provvedimento consensuale assunto, sul medesimo testo, dagli altri enti e soggetti interessati.
2. L'accordo recante i contenuti deliberati dalla Giunta regionale e condivisi ai sensi del comma 1è sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'assessore regionale competente, se delegato, e dai rappresentanti degli enti e soggetti di cui al comma 1; l'accordo sottoscritto è approvato e pubblicato ai sensi degli articoli 4, comma 8, e 7, commi 5, 6 10, 11 e 12 della 'Legge'.
TITOLO V
ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO
Art. 29
(Fasi della procedura di definizione dell'ALS e organismi a supporto della relativa attuazione)
1. Gli interventi e le opere di valenza locale che concorrono alla realizzazione degli obiettivi regionali contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione indicati all'articolo 1 della 'Legge' possono essere realizzati mediante la promozione di un accordo locale semplificato con successiva adesione della Regione, previ:
a) valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale, da accertare secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 3 della 'Legge' e dell'articolo 3 del presente regolamento;
b) verifica delle condizioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 8, lettera a), della 'Legge';
c) accertamento che gli interventi e le opere proposti non comportano variante agli strumenti urbanistici, in base a quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della 'Legge'.
2. La procedura di definizione di un ALS è composta dalle seguenti fasi:
a) invio della proposta di ALS da parte dell'amministrazione locale interessata, comprensiva dell'ipotesi di accordo, redatta sulla base dello schema di cui all'articolo 8, comma 8, lettera b), della 'Legge';(1)
b) valutazione e verifica regionale della proposta di ALS ai sensi del comma 1 e condivisione dei contenuti dell'ipotesi di accordo con l’amministrazione locale interessata, ai fini della:(2)
1) promozione dell’accordo da parte dell’amministrazione di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui alla successiva lettera c);
2) adesione regionale all'ALS di cui all'articolo 8, comma 3, della "Legge", secondo le modalità di cui alla successiva lettera c);
c) approvazione dell'ipotesi di accordo condiviso da parte dell'amministrazione locale promotrice, della Giunta regionale nonché di eventuali altri enti e soggetti coinvolti;
d) sottoscrizione dell’ALS e approvazione, da parte dell’amministrazione locale promotrice, dell’accordo sottoscritto, con conseguente pubblicazione sul BURL del relativo atto di approvazione;(3)
e) monitoraggio, rendicontazione e conclusione dell'accordo.
3. L'accordo locale semplificato prevede un meccanismo di rendicontazione delle spese e dello stato di avanzamento dei lavori, ai fini dell'erogazione dell'eventuale cofinanziamento regionale. Il collegio di vigilanza, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), della 'Legge', è convocato nei casi di cui agli articoli 31, comma 5, 32 e 33.
4. Al fine di assicurare le attività di rendicontazione di cui al comma 3 e garantire la corretta esecuzione delle opere e degli interventi compresi nell'ALS, l'amministrazione locale che ha promosso l'accordo individua, fra i propri dirigenti, il responsabile dell'accordo, dandone comunicazione alla Regione.
Art. 30
(Proposta di ALS)
1. Le amministrazioni locali interessate, quando ricorrono le condizioni previste all'articolo 29, comma 1, possono proporre alla Regione l'adesione all'ALS mediante la presentazione della relativa proposta di accordo, redatta sulla base di un apposito schema definito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 8, lettera b), della 'Legge' e in base a quanto previsto all'articolo 2, commi 2, lettera e), e 5, lettera b), del presente regolamento.
2. La proposta di accordo, oltre ai contenuti di cui all'articolo 8, comma 4, della 'Legge', comprende, a seconda del livello di complessità delle opere o degli interventi:
a) l'individuazione di eventuali altre amministrazioni locali che hanno manifestato interesse alla partecipazione all'accordo;
b) gli eventuali elementi di complessità procedurale per i quali l'accordo assicura un raccordo integrato e coordinato;
c) le modalità di coinvolgimento di soggetti privati;
d) l'eventuale previsione, in via cautelativa, di apposite garanzie a carico dei soggetti attuatori privati, in caso di accertato inadempimento ai relativi impegni;
e) ogni altro elemento, fra quelli di cui all'articolo 26 del presente regolamento, ritenuto necessario in ragione del grado di complessità delle opere e degli interventi previsti nell'ALS.
Art. 31
(Valutazione e verifica regionale della proposta, approvazione e sottoscrizione dell'ALS)
1. Il Presidente della Regione, eventualmente di concerto con l'assessore regionale competente per materia, propone alla Giunta regionale l'adesione all'ALS, a seguito di:
a) valutazione positiva della sussistenza dell'interesse regionale ai sensi dell'articolo 3 della 'Legge' e dell'articolo 3 del presente regolamento;
b) verifica positiva di sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettere b) e c); valutazione degli eventuali profili della proposta inerenti alla disciplina degli aiuti di Stato;
c) condivisione, con l'amministrazione locale che ha promosso l'accordo, dei contenuti della relativa proposta.
2. La deliberazione della Giunta regionale di adesione all'ALS, di cui al comma 1, è trasmessa al Consiglio regionale ed è pubblicata sul BURL per consentire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni e proposte o di manifestare il proprio interesse a partecipare all'accordo.
3. A seguito dell'approvazione dell'ipotesi di ALS di cui all'articolo 29 comma 2, lettera c), da parte di tutte le amministrazioni interessate, l'accordo è sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'assessore regionale competente per materia, se delegato, dai rappresentanti legali dell'amministrazione locale che ha promosso l'accordo e da quelli degli altri enti pubblici aderenti, nonché dai legali rappresentanti dei soggetti privati eventualmente coinvolti.
4. All'accordo possono aderire, anche successivamente alla sottoscrizione, altri soggetti pubblici o privati interessati, nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica, in caso di non infungibilità del ruolo del privato, purché l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale, secondo quanto stabilito dallo schema di ALS di cui all'articolo 30, comma 1.
5. I soggetti di cui al comma 4 formulano la richiesta di adesione al responsabile dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 4, mediante l'invio di una relazione tecnica che individua gli impegni e le attività che i soggetti interessati propongono di assumere. L'amministrazione locale promotrice, acquisito il consenso unanime degli altri soggetti partecipanti all'accordo sulla proposta di cui al precedente periodo, può accogliere la richiesta di adesione richiedendo, ove necessario, idonee garanzie finanziarie anche ai fini di cui all'articolo 30, comma 2, lettera d). La relazione tecnica, valutata all'unanimità dal collegio di vigilanza e approvata ai sensi dell'articolo 33, comma 2, è parte integrante dell'accordo.
Art. 32
(Attuazione, monitoraggio, rendicontazione e conclusione dell'ALS)
1. L'amministrazione locale che ha promosso l'accordo è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti nell'ALS.
2. La relazione finale di conclusione dei lavori dell'ALS, di cui all'articolo 8, comma 5, della 'Legge', redatta dal responsabile dell'accordo di cui all'articolo 29, comma 4, secondo i contenuti di cui all'articolo 7, comma 16, della 'Legge', è approvata all'unanimità da tutti gli enti e soggetti sottoscrittori. Della conclusione dell'ALS è resa informativa alla Giunta regionale.
3. Qualora, per sopravvenuti motivi, l'accordo non dovesse essere realizzato, in tutto o in parte, o rilevassero difficoltà in fase di realizzazione, il rappresentante legale dell'amministrazione locale promotrice convoca il collegio di vigilanza, che assume i compiti di cui all'articolo 8, commi 4, lettera h), e 6, della 'Legge'. Al collegio di vigilanza partecipano, senza diritto di voto, anche i legali rappresentanti dei soggetti privati eventualmente coinvolti nell'attuazione dell'accordo.
4. Il collegio di vigilanza, verificata la possibilità di dare comunque attuazione all'ALS, assume, con voto unanime e adeguata motivazione, le determinazioni conseguenti.
5. Laddove il collegio di vigilanza attesti, con votazione assunta a maggioranza dei componenti, l'impossibilità di dare attuazione all'ALS, ne dichiara la conclusione e dispone le modalità ed i tempi per la restituzione delle somme eventualmente già versate all'amministrazione locale promotrice, fatta salva l'applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, di quanto previsto all'articolo 7, comma 18, della 'Legge'.
Art. 33
(Modifiche all'ALS)
1. Le modifiche eventualmente necessarie in fase di attuazione dell'ALS sono considerate sostanziali, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7, comma 13, lettere da a) ad e) e g), della 'Legge'. Non sono, in ogni caso, consentite modifiche all'accordo comportanti variante agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della 'Legge'.
2. Ai fini dell'approvazione delle modifiche di cui al comma 1 il rappresentante legale dell'amministrazione locale che ha promosso l'ALS convoca il collegio di vigilanza dell'ALS, ai lavori del quale possono partecipare, senza diritto di voto, anche i legali rappresentanti dei soggetti privati, eventualmente coinvolti. Le modifiche sostanziali dell'ALS sono valutate all'unanimità dal collegio di vigilanza e approvate da tutte le amministrazioni sottoscrittrici e dal legale rappresentante degli eventuali soggetti privati coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 14, primo periodo, della 'Legge'.
3. Costituiscono modifiche non sostanziali degli ALS quelle diverse dai casi previsti al comma 1, nonché gli eventuali riutilizzi delle economie generate nel corso dell'attuazione dell'intervento. L'approvazione delle modifiche non sostanziali da parte degli enti e soggetti sottoscrittori è disposta su proposta del responsabile dell'ALS, previa autorizzazione da parte del collegio di vigilanza a maggioranza dei componenti.
4. Fermo restando quanto disposto all'articolo 8, comma 2, della 'Legge', qualora le modifiche all'ALS dovessero comportare la rivisitazione dell'intero contenuto dell'ALS o delle finalità per le quali è stato promosso, si applica quanto previsto all'articolo 7, comma 15, della 'Legge'.
TITOLO VI
SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI E NORME FINALI
Art. 34
(Disciplina della proroga del termine di sottoscrizione degli accordi)
1. La proroga del termine per la sottoscrizione degli accordi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del presente regolamento, motivata dalla complessità degli interventi, può essere disposta dai rispettivi comitati per l'accordo; per gli accordi di cui al Titolo III, si fa riferimento al comitato per l'accordo costituito, per ogni AREST promosso, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della 'Legge', a seguito della fase di negoziazione di cui all'articolo 18, comma 3, lettera d), e riconducibile alla medesima manifestazione regionale di interesse.
2. Per gli ALS la proroga del termine di cui al comma 1 può essere concessa dall'amministrazione locale che ha promosso l'accordo, d'intesa con gli altri enti interessati alla sottoscrizione, previa adeguata e specifica motivazione dei prospettati sopravvenuti elementi di complessità relativi alle opere di valenza locale oggetto dei singoli accordi, tenuto conto, a tal fine, di quanto definito ai sensi dell'articolo 8, comma 8, lettera a), della 'Legge'.
Art. 35
(Norma finale relativa agli AQST)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del presente regolamento si applicano anche agli AQST disciplinati ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), secondo quanto previsto all'articolo 14 della 'Legge', che risultino solo parzialmente attuati alla fine della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 36
(Valutazione degli accordi in relazione alla disciplina sugli aiuti di Stato)
1. Qualora la proposta di accordo promossa dalla Regione o presentata alla Regione da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della 'Legge' implichi la concessione di un cofinanziamento regionale, o nel caso in cui la Regione, in relazione a tali accordi, conceda le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 3, della 'Legge', con la deliberazione della Giunta regionale di concessione del cofinanziamento o delle agevolazioni sono verificati gli elementi di cui all'articolo 107, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e le modalità applicative delle misure costituenti aiuti di Stato con i conseguenti adempimenti relativi alle notifiche e alle comunicazioni alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 1, della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). La struttura organizzativa regionale che concede le misure di cui al precedente periodo, in relazione agli accordi di cui al presente regolamento, adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), dandone esplicito riferimento nei relativi atti, secondo quanto previsto all'articolo 11 bis, comma 2, della l.r. 17/2011 e in base alle modalità procedurali definite dalla Regione per la valutazione preventiva degli aiuti di Stato.
2. Qualora, a seguito della conclusione della fase di negoziazione propedeutica alla sottoscrizione dell'accordo, subentrino elementi nuovi rispetto all'articolo 107, comma 1, del TFUE non precedentemente valutati in relazione alle misure di cui al comma 1, la Regione procede a un'ulteriore valutazione in riferimento al cofinanziamento individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, della 'Legge' o alle agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 3, della 'Legge', dandone esplicito riferimento nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'ipotesi di accordo.
3. Qualora in fase di attuazione degli accordi di cui al presente regolamento intervenga una modifica degli impegni finanziari della Regione previsti nell'accordo sottoscritto, si applicano le disposizioni in materia di aiuti di Stato di cui ai commi 1 e 2 ai fini della promozione dell'atto integrativo dell'accordo.
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. b) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 2, lett. c) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi