Regolamento Regionale 23 novembre 2022 , n. 8

Modifiche al Capo III del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 'Regolamento di attuazione della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna''

(BURL n. 47 suppl. del 25 Novembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-11-23;8

Art. 1
1. Al Capo III del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1 ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna') (1)sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
'2 bis. Ferma restando l'articolazione di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 bis, della l.r. n. 26/2014, l'aspirante guida si distingue in aspirante guida di primo livello e aspirante guida di secondo livello.';
b) l'alinea del comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'3. Nell'ambito del loro grado e livello professionale e compatibilmente con le attività consentite, le guide alpine possono:';
c) alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 8, le parole: 'sentieri alpinistici' sono sostituite dalle seguenti: 'itinerari alpinistici';
d) il comma 7 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12, possono essere iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o delle aspiranti guide alpine coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica e dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge 6/1989.' ;
e) la rubrica dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: 'Corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di aspirante guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo';
f) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole: 'aspirante guida alpina' sono inserite le seguenti: 'di primo e secondo livello';
g) al comma 3 dell'articolo 9, dopo le parole: 'per ciascuno dei gradi' sono inserite le seguenti: 'e livelli;
h) alla rubrica dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'di primo e secondo livello';
i) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 10, le parole: 'requisiti atletico-sportivi' sono sostituite dalle seguenti: 'requisiti tecnico - atletico - sportivi';
j) al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 10, le parole: 'due mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'trenta giorni';
k) all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10, le parole: 'che, a sua volta, informa tutte le scuole di alpinismo e di sci alpinismo' sono soppresse;
l) i commi 2 e 3 dell'articolo 10 sono sostituiti dai seguenti:
'2. Le prove attitudinali per aspirante guida di primo livello si articolano in prove pratiche e in una prova teorica.
3. Le prove pratiche per aspirante guida di primo livello consistono in:
a) almeno due prove di progressione su roccia, di tipo classico, con integrazione delle protezioni, di livello minimo 'grado VI';
b) almeno due prove di progressione su roccia, di tipo sportivo, di livello minimo 'grado 6c';
c) almeno una prova su terreno alpinistico di tipo classico, con uso di ramponi e una sola piccozza;
d) almeno una prova di progressione su terreno alpinistico di tipo classico non innevato;
e) una prova in salita su un percorso a tempo di circa ottocento metri di dislivello alla velocità minima di seicento metri all'ora.';
m) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 10, dopo le parole: 'La prova teorica' sono inserite le seguenti: 'per aspirante guida di primo livello';
n) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 10, le parole: 'la qualità e la veridicità del curriculum presentato' sono sostituite dalle seguenti: 'l'effettivo possesso dei titoli e delle competenze attestate';
o) dopo il comma 4 dell'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. Le prove attitudinali per aspirante guida di secondo livello si articolano in prove pratiche e in una prova teorica.

4 ter. Le prove pratiche per aspirante guida di secondo livello consistono, in aggiunta alle prove di cui al comma 3 e comunque fatti salvi eventuali esiti pregressi delle prove stesse, in:
a) almeno una prova di progressione su ghiaccio ripido, di tipo moderno, di livello minimo grado 5;
b) almeno una prova di tecnica di sci di discesa in pista, di livello minimo 'L5' (scala testo tecnico maestri di sci), con esecuzione di curve a sci paralleli e capacità di gestire i tre archi di curva: corto - medio - ampio;
c) almeno una prova di tecnica di sci di discesa fuori pista, con esecuzione di curve a sci paralleli con capacità di gestire i tre archi di curva: corto - medio - ampio;
d) almeno una prova libera in cui il candidato interpreta il pendio con le tecniche più appropriate in relazione alla pendenza e alla qualità della neve;
e) una prova di tecnica di salita con sci e pelli di foca su percorso prestabilito;
f) una prova in salita su un percorso a tempo di circa ottocento metri di dislivello alla velocità minima di seicento metri all'ora.


4 quater. La prova teorica per aspirante guida di secondo livello consiste in un colloquio conoscitivo di discussione sul curriculum personale e nell'esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. La discussione mira a valutare l'effettivo possesso dei titoli e delle competenze attestate ed eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili.';
p) al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole: 'aspirante guida alpina' sono inserite le seguenti: 'di primo e secondo livello';
q) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11, le parole: 'e spedizioni' sono soppresse;
r) al comma 4 dell'articolo 11, le parole 'attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o' sono soppresse;
s) alla rubrica dell'articolo 12 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'di primo e secondo livello';
t) il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
'1. Il corso di preparazione all'esame di abilitazione per aspirante guida alpina di primo livello ha una durata minima di ottocento ore e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia, alpinismo su ghiaccio e misto classico, arrampicata in falesia, sci-alpinismo, escursionismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia e ghiaccio, soccorso organizzato su roccia e ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso (livello base), prevenzione e soccorso in valanga (livello base), progressione didattica dell'alpinismo e dell'arrampicata, meteorologia e nivologia, topografia e orientamento, fisiologia, geografia alpina, geologia, glaciologia e orogenesi, flora e fauna, equipaggiamento e materiali alpinistici, organizzazione di corsi, storia dell'alpinismo, normativa di riferimento, lingua inglese - livello A2. Al corso possono partecipare gli interessati maggiorenni che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione europea e che abbiano superato la prova attitudinale.' ;
u) dopo il comma 1 dell'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Il corso di preparazione all'esame di abilitazione per aspirante guida alpina di secondo livello, per chi ha già conseguito l'abilitazione di primo livello, ha una durata minima di quattrocentocinquanta ore e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su ghiacciaio, ghiaccio ripido e misto moderno, sci-alpinismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su cascate di ghiaccio e ghiacciaio, progressione didattica dell'alpinismo su cascate di ghiaccio e dello sci-alpinismo, interventi di primo soccorso (livello avanzato), prevenzione e soccorso in valanga (livello avanzato). Al corso possono partecipare gli interessati che abbiano superato la prova attitudinale.

1 ter. Il corso di preparazione all'esame di abilitazione per aspirante guida alpina di secondo livello, per chi vi accede direttamente senza aver conseguito l'abilitazione di primo livello, ha una durata minima di milleduecentocinquanta ore e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia, alpinismo su ghiaccio e misto classico, arrampicata in falesia, escursionismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia e ghiaccio, soccorso organizzato su roccia e ghiaccio, elisoccorso, progressione didattica dell'alpinismo e dell'arrampicata, meteorologia e nivologia, topografia e orientamento, fisiologia, geografia alpina, geologia, glaciologia e orogenesi, flora e fauna, equipaggiamento e materiali alpinistici, interventi di primo soccorso (livello base), prevenzione e soccorso in valanga (livello base), organizzazione di corsi, storia dell'alpinismo, normativa di riferimento, lingua inglese - livello A2, alpinismo su ghiacciaio, ghiaccio ripido e misto moderno, sci-alpinismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su cascate di ghiaccio e ghiacciaio, progressione didattica dell'alpinismo su cascate di ghiaccio e dello sci-alpinismo, interventi di primo soccorso (livello avanzato), prevenzione e soccorso in valanga (livello avanzato). Al corso possono partecipare gli interessati che abbiano superato la prova attitudinale.';
v) il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: 'I corsi sono rivolti agli interessati in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina di secondo livello o di aspirante guida alpina secondo l'articolo 3 della legge n. 6/1989 che, nei due anni precedenti, abbiano effettivamente esercitato la professione, anche in modo saltuario, documentata da curriculum professionale.';
w) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'2. All'esito del corso, di durata minima di duecento ore, l'allievo che abbia compiuto ventuno anni di età e abbia assolto l'obbligo scolastico o che sia in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'Unione europea deve dimostrare di avere acquisito capacità tecnico-didattiche nei seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia; alpinismo su ghiaccio e misto classico e moderno; alpinismo su ghiacciaio; arrampicata in falesia; sci-alpinismo; sci fuoripista ed eliski; escursionismo; soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia, ghiaccio e ghiacciaio; soccorso organizzato su roccia, ghiaccio e ghiacciaio; elisoccorso; interventi di primo soccorso; prevenzione e soccorso in valanga; progressione didattica dell'alpinismo, dell'arrampicata, dello sci-alpinismo; meteorologia e nivologia; topografia e orientamento; fisiologia; geografia alpina; geologia; glaciologia e orogenesi; flora e fauna; equipaggiamento e materiali alpinistici; organizzazione di corsi e spedizioni; storia dell'alpinismo; normativa di riferimento; lingua inglese - livello A2.' ;
x) alla rubrica dell'articolo 14, dopo le parole: 'aspirante guida alpina' sono inserite le seguenti: 'di primo e secondo livello';
y) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole: 'aspirante guida alpina' sono inserite le seguenti: 'di primo e secondo livello' e le parole: 'due mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'trenta giorni';
z) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14, le parole: 'che, a sua volta, informa tutte le scuole di alpinismo e di sci alpinismo' sono soppresse;
aa) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 14, le parole: 'o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo' sono soppresse;
bb) alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 14, le parole: '12, comma 1' sono sostituite dalle seguenti: '12, commi 1 e 1 bis';
cc) la lettera d) del comma 6 dell'articolo 14 è soppressa;
dd) il comma 8 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
'8. L'esame per aspirante guida alpina di primo livello consiste in prove tecnico-pratiche di alpinismo su roccia e su ghiaccio o misto, di soccorso alpino, nonché in una prova orale sulle seguenti materie: alpinismo su roccia, alpinismo su ghiaccio e misto, arrampicata in falesia, escursionismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia o ghiaccio, soccorso organizzato su roccia o ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga, progressione didattica dell'alpinismo e dell'arrampicata, meteorologia e nivologia, topografia e orientamento, fisiologia, geografia alpina, geologia, glaciologia e orogenesi, flora e fauna, equipaggiamento e materiali alpinistici, organizzazione di corsi, storia dell'alpinismo, normativa di riferimento, lingua inglese - livello A2.';
ee) dopo il comma 8 dell'articolo 14 è inserito il seguente:
'8 bis. L'esame per aspirante guida alpina di secondo livello consiste, oltre a quanto previsto dal comma 8, in prove tecnico-pratiche di alpinismo su ghiacciaio e su ghiaccio ripido o misto, di sci-alpinismo e di soccorso alpino, nonché in una prova orale sulle seguenti materie: alpinismo su ghiaccio ripido e misto, sci-alpinismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su ghiacciaio, soccorso organizzato su ghiacciaio , interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga, progressione didattica dell'alpinismo su ghiacciaio, ghiaccio ripido e dello sci-alpinismo, organizzazione di corsi, normativa di riferimento, lingua inglese - livello A2.';
ff) al comma 9 dell'articolo 14, le parole: 'comma 8' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 2 dell'articolo 13';
gg) il comma 10 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
'10. L'esame è superato con il raggiungimento della sufficienza in ogni singola prova e consente l'iscrizione all'albo professionale nei tre anni successivi, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 3.' ;
hh) alla rubrica dell'articolo 15, le parole: 'Corsi di aggiornamento' sono sostituite dalla seguente: 'Aggiornamento';
ii) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
'1. La direzione regionale competente organizza ogni anno, anche mediante apposita convenzione con il collegio regionale, l'aggiornamento professionale tecnico-pratico, didattico e teorico culturale per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le aspiranti guide alpine fissando le modalità di svolgimento e le quote di iscrizione secondo il regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale - formazione professionale continua del collegio nazionale delle guide alpine italiane.' ;
jj) il comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
'2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide alpine, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 11 comma 3, secondo periodo, della l.r. n. 26/2014, comprovano al collegio il regolare assolvimento della formazione professionale nel triennio, a pena di cancellazione dall'albo.';
kk) il comma 3 dell'articolo 15 è sostituito dl seguente:
'3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide alpine che non abbiano potuto assolvere agli obblighi di aggiornamento professionale nel triennio per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazione dell'impedimento e previa comunicazione al collegio, assolvere a tale obbligo senza incorrere nella cancellazione dall 'albo'.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 29 settembre 2017, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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