Regolamento Regionale 2 dicembre 2022 , n. 9

Disciplina dei tempi e delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020

(BURL n. 49, suppl. del 06 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-02;9

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento definisce, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)), tempi e modalità per lo svolgimento, da parte della Regione, delle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, scadute o in scadenza, e le relative modalità di assegnazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020. Disciplina, altresì, i limiti e le modalità di presa visione, da parte dei soggetti interessati, del rapporto di fine concessione nonché della documentazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 13, della l.r. 5/2020, resi pubblici e disponibili nell'ambito delle procedure di assegnazione di cui al precedente periodo.
2. Per la disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con un'altra Regione o con una Provincia Autonoma oppure che interessano anche il territorio di un'altra Regione o di una Provincia autonoma, per le quali le funzioni amministrative finalizzate all'assegnazione delle stesse concessioni sono di competenza della Regione Lombardia si applica quanto definito nelle intese ratificate ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 5/2020.
TITOLO II
TEMPI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI E PUBBLICITA' DEI RELATIVI ATTI
Art. 2
(Tempi)
1. Le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed esercite ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della l.r. 5/2020 sono avviate entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 4 novembre 2021, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", come modificato dall'articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)) secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1 quater, del d.lgs. 79/1999 e comunque non oltre il termine stabilito dal medesimo articolo 12, comma 1 quater.
2. Le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva a quella di cui al comma 1 sono avviate entro il termine di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 5/2020.
3. L'avvio della procedura di assegnazione è preceduto:
a) dalla ricognizione delle opere e dei beni secondo quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. 5/2020;
b) dalla valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque, effettuata ai sensi del regolamento regionale 24 maggio 2022, n. 3 (Disciplina delle modalità e procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute o in scadenza, nonché delle modalità di coinvolgimento degli enti, amministrazioni e soggetti interessati ai fini di tale valutazione, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5), con esito diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, dello stesso r.r. 3/2022;
c) dalla ratifica dell'intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 5/2020, in caso di concessione interregionale di cui all'articolo 1, comma 2.
4. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2020, adottata ove la Regione non ricorra alla procedura ordinaria di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), della stessa l.r. 5/2020, può precedere quella di cui all'articolo 11, comma 3, della l.r. 5/2020 o essere contestuale alla stessa; per le concessioni scadute, di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del r.r. 3/2022, la deliberazione è unica.
Art. 3
(Pubblicità degli atti relativi alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)
1. Ferme restando la pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 11 e le prescrizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), tutti gli atti relativi alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche di cui al presente regolamento sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e, contestualmente, in apposita sezione del portale regionale.
TITOLO III
MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI
Capo I
Sezione 1
Regole generali e indizione
Art. 4
(Fasi del procedimento)
1. La procedura di assegnazione ordinaria, come previsto all'articolo 7, comma 3, primo periodo, della l.r. 5/2020, si articola, per ciascuna gara ad evidenza pubblica, riferita alla singola concessione o all'accorpamento di più concessioni preesistenti, nelle fasi di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 5/2020.
2. Le istanze, corredate dalla documentazione progettuale ed economico-finanziaria prescritta, sono valutate quali offerte tecniche ed economiche ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 5/2020 e secondo quanto stabilito agli articoli 23 e 24 del presente regolamento.
Art. 5
(Delibera per l'indizione della procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico)
1. Con il provvedimento di cui all'articolo 11, comma 3, della l.r. 5/2020, finalizzato all'indizione della procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, la Giunta regionale delibera, altresì:
a) i motivi di gestione unitaria per l'eventuale accorpamento, in un unico procedimento di assegnazione, di più concessioni preesistenti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 5/2020;
b) sulla possibilità di ricorrere alla lettera d'invito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettere a) e c), della l.r. 5/2020 per consentire la partecipazione alla procedura di assegnazione solo agli operatori economici in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 12 della l.r. 5/2020 verificati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del presente regolamento.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1è individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di assegnazione della concessione, cui compete l'adozione del bando e dei successivi atti previsti nella procedura di assegnazione, ivi compresa l'indizione e la conduzione della conferenza di servizi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), della l.r. 5/2020.
Art. 6
(Disposizioni procedurali connesse alla determinazione della durata della concessione)
1. Nel caso in cui la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, abbia definito una durata della concessione o dell'accorpamento di concessioni, pari al periodo massimo di quaranta anni, la stessa deliberazione può prevedere l'eventuale incremento della durata fino a ulteriori dieci anni, specificando le condizioni progettuali che l'operatore interessato deve osservare ai fini dell'estensione della durata massima della concessione, tenuto conto anche di quanto previsto al comma 2.
2. Nel caso in cui l'operatore interessato abbia esercitato, ai sensi del comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, la facoltà di proporre una durata della concessione superiore a quella massima, è tenuto a:
a) motivare nell'istanza di partecipazione la richiesta di estensione della durata in ragione della complessità della proposta progettuale presentata e dell'importo dell'investimento;
b) giustificare nel piano economico-finanziario (PEF) la non sostenibilità dell'investimento nell'arco di quaranta anni.
Art. 7
(Operatori raggruppati o consorziati)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione anche raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 5/2020 e, per i profili procedurali, di quanto disposto dal presente articolo.
2. È consentita la presentazione di offerte, da parte degli operatori economici, anche se non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei o in consorzi ordinari di concorrenti. In tal caso, l'offerta presentata in sede di gara deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori costituiranno la società di cui all'articolo 12, comma 6, della l.r. 5/2020 ai sensi e per gli effetti di cui allo stesso articolo 12.
3. La costituzione della società assegnataria deve intervenire almeno dieci giorni prima della data fissata per la sottoscrizione del disciplinare-contratto di assegnazione della concessione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera i), della l.r. 5/2020.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali sui raggruppamenti temporanei e sui consorzi ordinari di operatori economici di cui all'articolo 48 del d.lgs. 50/2016.
Art. 8
(Profili procedurali relativi alla presentazione delle garanzie)
1. La garanzia provvisoria di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), della l.r. 5/2020è allegata alla presentazione dell'istanza di partecipazione all'assegnazione della concessione di cui all'articolo 12.
2. Il bando o l'invito può prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta del RUP, nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
3. L'assegnatario della concessione è tenuto a depositare, entro il termine antecedente la data fissata per la stipulazione del disciplinare-contratto, la cauzione di cui all'articolo 21, comma 1, della l.r. 5/2020 e le eventuali ulteriori garanzie stabilite dal bando.
Art. 9
(Aspetti procedurali connessi all'adozione del bando)
1. Il RUP adotta il bando entro 120 giorni dalla delibera per l'indizione di cui all'articolo 5 e provvede alla sua pubblicazione come previsto all'articolo 11 nonché su apposita piattaforma informatica, accessibile via web, resa disponibile dalla Regione.
2. Al bando di cui al comma 1 sono allegati i seguenti modelli adottati dal RUP:
a) istanza di partecipazione all'assegnazione da presentare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della l.r. 5/2020;
b) autodichiarazioni di possesso dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 12 della l.r. 5/2020;
c) offerta economica, comprensiva del PEF, nel contenuto previsto dal bando ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera l), della l.r. 5/2020;
d) schema del disciplinare-contratto.
3. Il RUP può adottare il bando in forma sintetica, fatti salvi i contenuti di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2020.
4. Il bando prevede le modalità, anche telematiche o mediante la piattaforma informatica di cui al comma 1, di presentazione delle istanze di partecipazione all'assegnazione e delle offerte economiche.
5. Il bando prevede i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione all'assegnazione, corredate della relativa documentazione di cui all'articolo 12, comma 2, che non possono essere inferiori a 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a); il RUP, in ragione della complessità degli impianti e della accessibilità stagionale degli stessi, può incrementare tali tempi di 60 giorni.
6. I termini previsti dal bando per la ripresentazione dell'offerta economica ai sensi dell'articolo 22, comma 3, si riferiscono solo agli operatori che abbiano superato, con prescrizioni, le fasi di cui alle lettere da c) ad e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 5/2020.
7. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il bando prevede i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, corredate della relativa documentazione di cui all'articolo 12, comma 2. I termini di cui al primo periodo non possono essere inferiori a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. In tal caso, potranno partecipare alla procedura di assegnazione esclusivamente i soggetti che, superata positivamente la verifica di cui all'articolo 14, comma 1, saranno destinatari delle lettere d'invito, nelle quali verranno declinate tempistiche e modalità di partecipazione alla procedura ai sensi del presente regolamento.
8. Il bando, ove previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 6, comma 1, specifica gli elementi progettuali affinché l'operatore possa avvalersi della facoltà di proporre una durata della concessione superiore a quella massima.
Art. 10
(Accesso agli atti e ai luoghi)
1. L'accesso, anche in modalità telematica, al rapporto di fine concessione e alla documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni e delle opere della concessione scaduta o in scadenza, è effettuato ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 50/2016 e, rispetto ai contenuti riconducibili a informazioni ambientali, ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 33/2013.
2. A far data dalla deliberazione per l'indizione di cui all'articolo 5, comma 1, e fino al termine previsto per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 12, il concessionario uscente o il concessionario scaduto in prosecuzione temporanea consente l'accesso ai beni di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) nonché ai beni e agli impianti riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 25, secondo comma, dello stesso r.d. 1775/1933, adottando, ove necessario, le misure di sicurezza del caso, a tutti gli operatori che intendano presentare una proposta progettuale per l'assegnazione della concessione. Gli operatori interessati presentano richiesta di accesso, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al RUP, che ne informa i concessionari di cui al precedente periodo.
Art. 11
(Pubblicazione del bando)
1. Entro 15 giorni dall'adozione del bando, il RUP lo invia per la relativa pubblicazione:
a) all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea; la pubblicazione ha effetto di pubblicità legale;
b) all'Ufficio delle pubblicazioni della Gazzetta ufficiale della Repubblica;
c) all'Ufficio delle pubblicazioni del Bollettino Ufficiale Regionale.
2. Il bando è, altresì, pubblicato sul sito web della Regione, sezione 'Amministrazione trasparente', contestualmente all'invio di cui al comma 1.
3. Fatto salvo l'effetto di pubblicità legale di cui al comma 1, lettera a), si intende per ultimo giorno di pubblicazione l'ultimo fra quelli delle diverse forme di pubblicazione previste dal presente articolo.
Art. 12
(Presentazione delle istanze)
1. Entro il termine indicato nel bando gli operatori interessati presentano le istanze di partecipazione nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui all'articolo 9, comma 1.
2. L'istanza di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al bando di cui all'articolo 9, comma 2, è corredata dalla documentazione, definita dal bando, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera r), della l.r. 5/2020 e, ove necessario, da quella di cui all'articolo 21 del presente regolamento.
3. L'istanza di partecipazione è, altresì, corredata dall'attestazione del versamento delle somme di cui all'articolo 7, terzo comma, del r.d. 1775/1933, nell'importo determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26) con riferimento alla sola componente fissa del canone di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2020.
4. Il mancato versamento delle somme di cui al comma 3, entro il termine di cui al comma 1, comporta l'esclusione dalla procedura di assegnazione, che il RUP comunica all'operatore interessato entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato nel bando per la presentazione delle istanze di partecipazione.
Art. 13
(Nomina della Commissione)
1. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera g), della l.r. 5/2020, a una Commissione composta da esperti di comprovata competenza nei settori oggetto della procedura di assegnazione, incluso il rappresentante indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il RUP, scaduto il termine fissato dal bando per la presentazione delle istanze di assegnazione, invita la Presidenza del Consiglio dei Ministri a indicare il suo rappresentante entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito.
3. Il RUP nomina i componenti della Commissione, indicandone il Presidente, che può essere individuato anche nel rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. A seguito della nomina di cui al comma 3, il RUP procede alla costituzione della Commissione.
Art. 14
(Ammissione delle istanze di partecipazione all'assegnazione)
1. Il RUP verifica, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), della l.r. 5/2020, la completezza e la regolarità della documentazione depositata dagli operatori economici interessati, anche rispetto ai casi di cui all'articolo 3, comma 7, della l.r. 5/2020, in relazione al contenuto prescritto dallo stesso articolo 10 della l.r. 5/2020, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze. In particolare:
a) verifica la corretta presentazione dell'istanza di partecipazione e della documentazione allegata, richiesta dal bando;
b) verifica la presenza delle autodichiarazioni sulla conformità dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando, e di quelle sull'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
c) verifica che la proposta progettuale sia conforme al livello corrispondente al progetto definitivo, di cui agli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ai sensi dell'articolo10, comma 4, della l.r. 5/2020.
2. Nel caso in cui uno o più concorrenti non superino, per carenza di elementi formali, la verifica di cui al comma 1, lettere a) e b), il RUP assegna un termine al concorrente interessato, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie. In caso di inutile decorso del termine di cui al precedente periodo, il RUP comunica all'interessato l'esclusione di cui al comma 3.
3. Al termine delle verifiche di cui ai commi precedenti, il RUP ne comunica l'esito ai concorrenti, disponendo, con proprio provvedimento, l'ammissione o l'esclusione dalla procedura di assegnazione.
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), la verifica effettuata dal RUP sulla documentazione depositata dagli operatori economici sostituisce la verifica di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo ai fini dell'invio della lettera d'invito per consentire la partecipazione alla procedura di selezione.
Sezione 2
Fase di valutazione per la selezione dei progetti presentati
Art. 15
(Termine di conclusione della valutazione per la selezione dei progetti)
1. Il termine di conclusione della fase di valutazione per la selezione dei progetti presentati non può eccedere i trecentosessantacinque giorni, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 5/2020, decorrenti dalla data di indizione della conferenza di servizi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 5/2020.
2. Qualora il numero dei concorrenti non sia superiore a due, il termine di cui al comma 1 può essere ridotto a 180 giorni.
Art. 16
(Attività preliminari alla valutazione per la selezione dei progetti)
1. A seguito della comunicazione degli esiti della verifica di cui all'articolo 14, comma 3, il RUP pone in essere le seguenti attività:
a) caricamento degli esiti conclusivi della verifica di ammissibilità sulla piattaforma informatica regionale di cui all'articolo 12, comma 1;
b) pubblicazione sulla piattaforma informatica di cui alla lettera a) dei progetti proposti dai concorrenti per l'accesso da parte delle amministrazioni ed enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi di settore da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 17 del presente regolamento.
2. Il RUP comunica alle amministrazioni e agli enti di cui al comma 1, lettera b), l'avvenuta pubblicazione della documentazione nell'apposita piattaforma informatica con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni tecniche, industriali o commerciali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3.
Art. 17
(Modalità di svolgimento del procedimento)
1. Il procedimento di valutazione per la selezione dei progetti presentati si svolge nell'ambito di una conferenza di servizi indetta e condotta ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 18
(Avvio della fase procedurale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), della l.r. 5/2020)
1. Il RUP:
a) provvede alla comunicazione dell'avvio del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 1 ter, lettera m), del d.lgs. n. 79 del 1999 e della fase procedurale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), della l.r. 5/2020;
b) indice, anche in caso di proposte progettuali soggette a VIA di competenza non statale, la conferenza di servizi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
c) comunica la data di convocazione della prima riunione della conferenza di cui alla lettera b) alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti.
2. C on la comunicazione di avvio del procedimento unico di cui al comma 1, effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, il RUP stabilisce:
a) le modalità di accesso alla documentazione tecnica di cui all'articolo 16;
b) le modalità con le quali possono essere richiesti dal RUP chiarimenti ai concorrenti;
c) il termine di conclusione della fase procedurale di cui alla lettera a) del comma 1, comunque non oltre quello di cui all'articolo 15.
Art. 19
(Convocazione della conferenza di servizi)
1. Alle riunioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), sono singolarmente invitati i concorrenti che hanno presentato i progetti ammessi, in via preliminare, alla fase di valutazione di cui alla presente Sezione. L'invito di cui al precedente periodo è riferito a ciascun concorrente esclusivamente in relazione alla rispettiva proposta progettuale in valutazione.
2. La convocazione della conferenza di cui al comma 1 deve, comunque, contenere:
a) l'oggetto della valutazione da assumere;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni e gli enti coinvolti possono richiedere integrazioni o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Art. 20
(Svolgimento della conferenza di servizi)
1. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), il RUP conclude la conferenza di servizi, individuando i progetti selezionabili sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti.
2. In ragione dei principi di non aggravamento e di leale collaborazione tra enti, i termini per il rilascio dei pareri o degli atti di assenso, comunque denominati, di competenza di ciascuna amministrazione o ente partecipante alla conferenza di servizi non possono superare il termine massimo previsto dalle discipline di settore o da regolamenti sui termini procedimentali adottati da ciascuna amministrazione. I rappresentanti di ciascuna amministrazione che partecipa alla conferenza di servizi, ivi comprese le amministrazioni statali, indicano, alla prima riunione della conferenza di servizi, il termine massimo per l'adozione del parere o atto di assenso, come previsto dalla rispettiva disciplina di settore.
Art. 21
(Valutazione di impatto ambientale e verifica di assoggettabilità a VIA)
1. I progetti di modifica, estensione o adeguamento tecnico alle opere esistenti che incidano sui parametri progettuali ricadenti negli Allegati II, II bis, III e IV, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono corredati dalla documentazione tecnica necessaria per l'attivazione delle relative procedure di valutazione d'impatto ambientale disciplinate al Titolo III della Parte seconda dello stesso d.lgs. 152/2006.
Art. 22
(Conclusione della conferenza di servizi e relativi effetti)
1. All'esito della conclusione della conferenza di servizi, il RUP indica i progetti:
a) che non sono stati ritenuti selezionabili ai fini della successiva fase valutativa;
b) con esito positivo senza prescrizioni;
c) con esito positivo e condizionati all'osservanza di specifiche prescrizioni, tali da rendere necessario l'adeguamento dei progetti, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera e), della l.r. 5/2020.
2. La fase procedimentale di cui alla presente Sezione si deve intendere conclusa con la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, con la quale sono individuati i progetti di cui al comma 1.
3. In caso di esito positivo, ai sensi del comma 1, lettera c), condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni, il RUP invita gli operatori interessati ad adeguare i progetti alle prescrizioni richieste, assegnando a ciascun concorrente un termine non superiore a 30 giorni per il deposito del progetto adeguato e per la ripresentazione dell'offerta economica, eventualmente modificata in ragione degli oneri derivanti dalle prescrizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera f), della l.r. 5/2020.
4. Solo per motivate ragioni, connesse alla complessità dell'attività di adeguamento del progetto, il concorrente può chiedere una proroga del termine di cui al comma 3. Il termine ultimo non può essere superiore a complessivi 60 giorni.
5. La componente dell'offerta economica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della l.r 5/2020, riferita agli incrementi proposti sul canone di concessione ai sensi degli articoli 14, comma 2, e 20, comma 4, della l.r. 5/2020, viene ripresentata, nei casi di cui al comma 3, nella piattaforma informatica di cui all'articolo 12, comma 1, in busta separata rispetto a quella contenente il PEF.
6. Determina l'esclusione del concorrente il mancato deposito, entro il termine di cui al presente articolo, del progetto adeguato o della relativa offerta economica modificata oppure confermata rispetto a quella presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della l.r. 5/2020.
7. Il RUP, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti adeguati di cui ai commi 3 e 4, verifica l'osservanza della componente tecnica degli stessi progetti alle prescrizioni richieste ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), della l.r. 5/2020.
8. In caso di mancato o incompleto adeguamento alle prescrizioni rese in sede di conferenza di servizi, il RUP esclude dal prosieguo della procedura gli operatori economici interessati.
Sezione 3
Valutazione dei progetti e delle offerte economiche
Art. 23
(Valutazione tecnica dei progetti)
1. Entro i 30 giorni successivi alla verifica di cui all'articolo 22, comma 7, il RUP convoca la Commissione di cui all'articolo 13, rendendo disponibili per la valutazione tecnica i progetti:
a) ammessi a seguito della verifica di cui all'alinea del presente comma;
b) ritenuti dalla conferenza di servizi come selezionabili senza prescrizioni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 22.
2. La valutazione tecnica dei progetti di cui al presente articolo è effettuata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 25; la Commissione informa tempestivamente il RUP degli esiti di tale valutazione.
Art. 24
(Valutazione delle offerte economiche)
1. Il RUP, preso atto degli esiti della valutazione tecnica di cui all'articolo 23, convoca la Commissione, rimettendo nella disponibilità della stessa le offerte economiche relative ai progetti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e b). La valutazione economica delle offerte di cui al presente articolo è effettuata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 25.
Sezione 4
Operazioni della commissione
Art. 25
(Operazioni della Commissione)
1. Le operazioni della Commissione di cui all'articolo 13 sono regolate dal suo Presidente e devono concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data indicata nella convocazione di cui all'articolo 23, comma 1.
2. La Commissione, in seduta riservata, procede, secondo quanto previsto dagli articoli 13, comma 1, lettera p), e 14, comma 3, della l.r. 5/2020, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del presente regolamento, alla valutazione e alla assegnazione dei punteggi relativi alle proposte progettuali come previsto dall'articolo 23.
3. Al termine della fase di cui al comma 2, il RUP convoca la Commissione in seduta pubblica per la preliminare comunicazione dei punteggi relativi alle proposte progettuali, per l'apertura delle offerte economiche riferite alla componente di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della l.r 5/2020 e per l'attribuzione del punteggio relativo a queste ultime a seguito della relativa valutazione.
4. La Commissione procede, conseguentemente, in seduta riservata alla valutazione di congruità del PEF, secondo quanto previsto dagli articoli 13, comma 1, lettera p), e 14, comma 3, della l.r. 5/2020, nonché secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del presente regolamento, e ne comunica gli esiti al RUP. La mancata congruità comporta l'esclusione dalla gara.
5. La Commissione, a seguito di quanto previsto al comma 4, procede alla formazione della graduatoria finale e la trasmette al RUP entro 15 giorni, insieme ai verbali delle operazioni della Commissione medesima.
Sezione 5
Fase di assegnazione della concessione
Art. 26
(Verifica della regolarità delle operazioni di gara e assegnazione provvisoria)
1. Il RUP, acquisiti la graduatoria e i verbali di cui all'articolo 25, comma 5, e verificata la regolarità delle operazioni di gara, procede contestualmente a:
a) stabilire il termine di cui all'articolo 3, comma 12, della l.r. 5/2020;
b) assegnare con decreto, in via provvisoria, la concessione al concorrente risultato preferito in graduatoria;
c) avviare la verifica dei requisiti di ammissione del concorrente di cui alla lettera b) ai sensi dell'articolo 27.
Art. 27
(Verifica dei requisiti di ammissione e assegnazione definitiva)
1. Il RUP:
a) procede alla verifica di sussistenza dei requisiti di ammissione oggetto delle autodichiarazioni di cui all'articolo 14 comma 1, lettera b), incluse quelle riferite alle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, presentate, congiuntamente all'istanza di partecipazione, dal concorrente che risulta al primo posto della graduatoria trasmessa dalla Commissione al RUP;
b) invita il concorrente a presentare idonea documentazione, attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera a), indicando a tal fine un termine non superiore a 30 giorni, prorogabile, su richiesta dell'interessato, per un periodo non superiore a ulteriori 15 giorni.
2. In caso di mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto al comma 1, lettera b), il RUP esclude il concorrente e procede ai sensi del comma 4.
3. Ove la documentazione amministrativa non risulti completa o adeguata, a livello formale, a quanto specificato dal bando, il RUP assegna al concorrente un termine per l'adempimento non superiore a 10 giorni, indicando le ragioni dell'incompletezza o dell'inadeguatezza e gli elementi da produrre o acquisire.
4. In difetto di completo e adeguato adempimento nel termine di regolarizzazione di cui al comma 3, il RUP esclude il concorrente primo in graduatoria e procede alla verifica dei requisiti del concorrente risultato immediatamente successivo nella graduatoria, se esistente.
5. Al termine della fase di cui ai commi precedenti, il RUP assegna definitivamente la concessione e trasmette al dirigente regionale competente la documentazione completa degli atti di gara per la sottoscrizione del disciplinare-contratto.
6. Il RUP comunica il provvedimento di assegnazione definitiva all'interessato e agli altri operatori che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara.
7. Il RUP procede, altresì, alla pubblicazione degli esiti della procedura sul B.U.R.L. nonché sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 9, comma 1, e alla relativa comunicazione, per via elettronica, all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
Art. 28
(Approvazione e sottoscrizione del disciplinare)
1. Con proprio decreto il dirigente regionale competente approva il disciplinare-contratto di cui all'articolo 10, comma 2, lett. i), della l.r 5/2020.
2. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione definitiva della concessione, di cui all'articolo 27, comma 6, il dirigente regionale competente comunica all'assegnatario l'invito per la sottoscrizione del disciplinare-contratto, indicando il relativo termine. Il termine indicato per la sottoscrizione non può essere inferiore a 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di assegnazione definitiva. La sottoscrizione avviene con atto rogato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica.
3. L'invito di cui al comma 2 deve contenere:
a) il testo del disciplinare-contratto;
b) le modalità, il giorno ed il luogo per la sottoscrizione;
c) il termine, antecedente quello fissato per la sottoscrizione, in cui l'assegnatario deve depositare le garanzie definitive di cui all'articolo 8;
d) il termine, antecedente a quello fissato per la sottoscrizione, e le modalità con cui deve procedere al pagamento dell'eventuale indennizzo al concessionario uscente di cui all'articolo 13, comma 1, lett. n), della l.r. 5/2020;
e) il termine, antecedente a quello fissato per la sottoscrizione, e le modalità con le quali il concessionario subentrante deve procedere, nel caso in cui la Regione abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2020, alla corresponsione del prezzo per i beni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. o), della stessa l.r. 5/2020;
f) in caso di partecipazione associata, l'obbligo di costituire la società di cui all'articolo 12, comma 6, della l.r. 5/2020 entro il decimo giorno antecedente la data prevista per la sottoscrizione;
g) l'avvertimento che, in caso di mancata presentazione alla data fissata, o di mancata presentazione delle garanzie di cui alla lettera c), o di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere d), e) ed f), la Regione procederà all'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'articolo 8 e all'annullamento dell'assegnazione;
h) il termine entro il quale l'assegnatario della concessione è tenuto a presentare la progettazione esecutiva.
4. Nel caso di mancata presentazione o inadempimento di cui al comma 3, lettera g), il dirigente regionale competente procede nei confronti del concorrente successivo in graduatoria, ove esistente, di cui all'articolo 27, comma 4; a tal fine, chiede al RUP di procedere con le attività di cui agli articoli 26, comma 1, lettere a), b) e c), ad esclusione della verifica delle regolarità delle operazioni di gara, e 27.
Capo II
Art. 29
(Oggetto)
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della l.r. 5/2020, il presente Capo reca le disposizioni particolari che disciplinano la procedura di assegnazione alla società a capitale misto pubblico privato di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della l.r. 5/2020. La procedura di assegnazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato, a seguito della relativa selezione, e l'affidamento della concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista di cui al presente comma.
2. La durata della partecipazione privata alla società assegnataria dipende dalla durata della concessione secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del d.lgs. 175/2016 e dall'articolo 8, comma 4, lettera b), della l.r. 5/2020.
Art. 30
(Ricorso alla procedura di assegnazione a società a capitale misto pubblico privato e rapporti con il socio privato)
1. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della l.r. 5/2020, oltre a procedere secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 2, della l.r. 5/2020 e agli articoli 7 e 17 del d.lgs. 175/2016, definisce il rapporto fra la costituenda società a capitale misto pubblico privato e il socio privato, da selezionare, prevedendo, alternativamente, che:
a) la prestazione di gestione operativa delle attività ricomprese nell'oggetto sociale, di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), della l.r. 5/2020, sia disciplinata da apposito patto parasociale, il cui schema viene contestualmente approvato;
b) la prestazione di gestione operativa di cui alla lettera a) sia regolata da apposita convenzione contrattuale fra la società ed il socio privato, approvando contestualmente il relativo schema di convenzione.
2. Ai fini della selezione del socio privato, l'offerta di partecipazione societaria è valutata in riferimento:
a) al valore della quota di capitale sociale proposta;
b) alle capacità tecniche e alle caratteristiche dell'offerta tecnica ed economica in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire.
Art. 31
(Operatori raggruppati o consorziati)
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, commi 2 e 4, nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati, l'offerta presentata a seguito dell'indizione della procedura selettiva ad evidenza pubblica deve contenere l'impegno, da parte degli stessi operatori, a costituire la società per la gestione della concessione assegnata alla società mista di cui all'articolo 8, comma 7, della l.r. 5/2020, in caso di aggiudicazione della gara, entro il termine stabilito all'articolo 38, comma 3, lettera d), del presente regolamento.
Art. 32
(Garanzie provvisorie e definitive)
1. La garanzia provvisoria di cui all'articolo 8è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della convenzione o del patto parasociale di cui all'articolo 30, comma 1, o in caso di esito negativo della procedura. In caso di mancata sottoscrizione per causa imputabile al socio privato, si applica l'articolo 28, comma 4.
2. Le garanzie di cui all'articolo 8 sono fornite dal socio privato, in caso di aggiudicazione, a favore della società a capitale misto pubblico privato.
Art. 33
(Ammissione delle istanze di partecipazione per la selezione del socio privato)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 14, il RUP verifica la completezza e la regolarità dell'istanza di partecipazione anche con riferimento agli elementi previsti dal bando per la selezione del socio privato, ivi compresa l'assunzione degli impegni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), della l.r. 5/2020.
Art. 34
(Fase di valutazione e procedimento unico)
1. La fase di valutazione per la selezione del socio privato, svolta con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 6, della l.r. 5/2020, avviene secondo la disciplina di cui alla Sezione 2 del Capo I del presente Titolo, in quanto compatibile.
Art. 35
(Fase di valutazione dei progetti e delle offerte economiche)
1. La fase di valutazione dei progetti e delle offerte economiche per la selezione del socio privato avviene secondo la disciplina di cui alla Sezione 3 del Capo I del presente Titolo, in quanto compatibile.
Art. 36
(Operazioni della Commissione)
1. Le operazioni della Commissione per la selezione del socio privato, relative alle procedure di cui al presente Capo, seguono, ove compatibile, la disciplina di cui all'articolo 25.
Art. 37
(Selezione del socio privato)
1. In caso di positiva verifica, da parte del RUP, dei requisiti di ammissione ai sensi dell'articolo 27, comma 1, e della regolarità delle operazioni di gara ai sensi dell'articolo 26, il concorrente risultato primo in graduatoria viene individuato dal RUP come socio della costituenda società a capitale misto pubblico privato; il RUP comunica l'avvenuta individuazione all'interessato e agli altri operatori che hanno presentato istanza di partecipazione ai sensi dell'articolo 33.
2. Il RUP procede, altresì, alla pubblicazione sul B.U.R.L. e sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 9, comma 1, nonché alla relativa comunicazione, per via elettronica, all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, degli esiti della procedura di selezione del socio privato per la costituzione della società a capitale misto pubblico privato e per l'assegnazione della concessione a tale società.
Art. 38
(Obblighi del socio selezionato ai fini della costituzione della società a capitale misto pubblico privato e dell'assegnazione della concessione a tale società)
1. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta individuazione del socio privato di cui all'articolo 37, comma 1, il RUP lo invita:
a) a partecipare alla costituzione della società a capitale misto pubblico privato e alla sottoscrizione della relativa quota nel valore previsto all'esito della selezione di cui all'articolo 37;
b) alla sottoscrizione dell'impegno ad assolvere agli obblighi di esecuzione e gestione operativa delle attività, già oggetto dell'offerta in sede di gara, ricomprese nell'oggetto sociale, per il tempo corrispondente alla durata della concessione;
c) alla sottoscrizione degli eventuali patti parasociali o della convenzione regolatrice dei rapporti fra società e socio privato di cui all'articolo 30, comma 1;
d) alla sottoscrizione dell'eventuale impegno a fornire alla società la provvista necessaria per l'assolvimento degli obblighi di rimborso dell'eventuale indennizzo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n), della l.r. 5/2020;
e) alla sottoscrizione dell'eventuale impegno a fornire alla società la provvista necessaria alla corresponsione del prezzo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera o), della l.r. 5/2020;
f) alla sottoscrizione dell'eventuale impegno ad assumere l'onere di assicurare l'adempimento, da parte della costituenda società a capitale pubblico privato, dell'obbligo di fornire le garanzie stabilite dal bando.
2. Il giorno indicato al comma 3, lettera a), per la costituzione della società da parte della Regione non può essere inferiore a 120 giorni dall'invio dell'invito di cui al comma 1.
3. L'invito di cui al comma 1 deve contenere:
a) le modalità, il giorno ed il luogo per partecipare alla costituzione della società a capitale misto pubblico privato e per la sottoscrizione della quota di capitale sociale da parte del socio selezionato;
b) il testo dello statuto e degli eventuali patti parasociali o della convenzione regolatrice dei rapporti fra società e socio privato di cui all'articolo 30, comma 1, e degli eventuali impegni di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1;
c) il termine, antecedente quello fissato per la sottoscrizione della partecipazione societaria, in cui il socio privato selezionato deve mettere in condizione la costituenda società di depositare le garanzie stabilite dal bando;
d) in caso di partecipazione associata, l'obbligo di costituire la società di cui all'articolo 8, comma 7, della l.r. 5/2020 entro il decimo giorno antecedente la data prevista per la costituzione della società mista;
e) l'avvertimento che, in caso di mancata presentazione alla data fissata per la costituzione della società mista, in caso di mancata sottoscrizione dei documenti contrattuali di cui alla lettera b) o in caso di mancato adempimento alle prescrizioni di cui alla lettera c) o di inadempimento agli obblighi di cui alla lettera d), il RUP procederà all'incameramento della garanzia provvisoria stabilita dal bando e all'annullamento dell'aggiudicazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera e), la Giunta regionale può procedere nei confronti del concorrente successivo in graduatoria per la selezione del socio privato, ai sensi dell'articolo 28, comma 4.
Art. 39
(Assegnazione della concessione alla società a capitale misto pubblico privato e sottoscrizione del disciplinare-contratto)
1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di costituzione della società a capitale misto pubblico privato di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 5/2020, la Giunta regionale, con propria deliberazione, assegna la concessione alla società mista così costituita. Procede, altresì, alla pubblicazione del provvedimento di assegnazione sul B.U.R.L. e sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 9, comma 1, nonché alla sua comunicazione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla assegnazione di cui al comma 1, il dirigente regionale competente invita la società assegnataria della concessione per la sottoscrizione del disciplinare-contratto, indicando un termine non inferiore a 60 giorni e contestualmente comunicando:
a) il testo del disciplinare-contratto;
b) le modalità, il giorno ed il luogo per la sottoscrizione;
c) il termine, antecedente a quello fissato per la sottoscrizione, in cui la società assegnataria deve depositare le garanzie previste dal bando;
d) il termine, antecedente a quello fissato per la sottoscrizione, e le modalità con cui la società assegnataria deve procedere al pagamento dell'eventuale indennizzo di cui all'articolo 13, comma 1, lett. n) della l.r. 5/2020;
e) il termine, antecedente a quello fissato per la sottoscrizione, e le modalità con cui la società assegnataria deve procedere, nel caso in cui la Regione abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 2, comma 5, della l.r. 5/2020 ed i relativi beni non siano stati conferiti nel capitale sociale, alla corresponsione del prezzo di cui all'articolo 13, comma 1, lett. o), della l.r. 5/2020;
f) l'avvertimento che, in caso di mancata presentazione della società assegnataria alla data fissata, di mancata presentazione delle garanzie di cui alla lettera c) o di mancato adempimento degli obblighi di cui alle lettere d) ed e), si procederà all'annullamento dell'assegnazione;
g) i termini entro i quali la societàè tenuta a presentare la progettazione esecutiva.
Capo III
Art. 40
(Oggetto)
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 5/2020, il presente Capo reca disposizioni particolari per la disciplina dei tempi e delle modalità di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico secondo le forme del partenariato di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), della l.r. 5/2020, con particolare riferimento, in applicazione dell'articolo 12, comma 1 ter.1, del d.lgs. 79/1999, alla finanza di progetto di cui all'articolo 183 del d.lgs. 50/2016.
2. L'assegnazione delle concessioni di cui al comma 1 non può comunque essere effettuata in caso di mancata verifica dei requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria di cui all'articolo 12 della l.r. 5/2020.
3. Entro il termine indicato nell'avviso pubblico di cui all'articolo 48, comma 2, o nel bando di cui agli articoli 42, comma 2, e 51, comma 1, eventuali operatori interessati presentano, rispettivamente, le proposte o le istanze di partecipazione, per l'assegnazione di cui al comma 1, nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui all'articolo 9, comma 1.
Sezione 1
Procedura di iniziativa pubblica ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. 50/2016
Art. 41
(Oggetto)
1. La presente Sezione reca, secondo quanto previsto all'articolo 40, disposizioni particolari per la disciplina del procedimento di iniziativa pubblica di cui all'articolo 183 del d.lgs. 50/2016, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 179 e seguenti del d.lgs. 50/2016, come specificate ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente Sezione, la procedura di assegnazione di cui al comma 1è disciplinata, in quanto compatibile, dal Capo I del presente Titolo.
Art. 42
(Progetto di fattibilità tecnico-economica da porre a base di gara)
1. In caso di ricorso alla procedura di iniziativa pubblica, di cui all'articolo 183, commi da 1 a 14, del d.lgs. 50/2016, deliberata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente regolamento, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 27 del d.lgs. 50/2016, il Progetto di Fattibilità tecnico-economica (PFTE) verificato e validato ai sensi dell'articolo 26 dello stesso d.lgs. e da porre a base di gara. Il PFTE deve contenere anche gli elementi previsti dagli articoli da 15 a 19 della l.r. 5/2020 e indicare le spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità di cui all'articolo 183, comma 9, del d.lgs. 50/2016 ai fini del rimborso da effettuare entro il termine di cui all'articolo 46, comma 2, del presente regolamento.
2. Il disciplinare di gara per la presentazione delle proposte, richiamato espressamente nel bando, è adottato dal RUP e contiene anche le informazioni previste dall'articolo 183, comma 7, del d.lgs. 50/2016.
Art. 43
(Profili procedurali relativi alla presentazione delle garanzie)
1. All'assegnazione delle concessioni secondo la procedura di cui alla presente Sezione, si applicano le garanzie previste all'articolo 183, comma 13, del d.lgs. 50/2016, che tengono luogo delle garanzie a corredo dell'offerta di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), e all'articolo 21, comma 1, della l.r. 5/2020. Ove ne ricorrano le condizioni, si applicano, altresì, le ulteriori garanzie di cui all'articolo 21, comma 2, della l.r. 5/ 2020.
Art. 44
(Indicazioni procedurali per la valutazione delle offerte)
1. Nell'ambito dell'esame delle offerte presentate dagli operatori ammessi, di cui all'articolo 183, comma 10, lettera a), del d.lgs. 50/2016, la Commissione di cui all'articolo 13 del presente regolamento effettua la valutazione delle offerte anche con riferimento al valore economico e finanziario della bozza del disciplinare-contratto presentata da tali operatori.
Art. 45
(Procedura per la selezione del promotore)
1. Ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione di cui all'articolo 13, il RUP:
a) indice apposita conferenza di servizi istruttoria per l'esame contestuale, da parte delle amministrazioni competenti, degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle offerte pervenute ai sensi dell'articolo 183, comma 10, lettera a), del d.lgs. 50/2016;
b) procede, secondo quanto previsto agli articoli 27 e 183, comma 10, lettera c), del d.lgs. 50/2016, agli adempimenti necessari all'approvazione del progetto definitivo, con le modifiche eventualmente prescritte, e all'acquisizione delle valutazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, per la gestione e l'esercizio dell'attività oggetto della concessione.
Art. 46
(Sottoscrizione del disciplinare-contratto)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, entro 90 giorni dall'approvazione del progetto definitivo di cui all'articolo 183, commi 10, lettera c), e 11, del d.lgs. 50/2016, il RUP comunica l'invito all'assegnatario per la sottoscrizione del disciplinare-contratto, indicando il relativo termine.
2. Oltre a quanto previsto all'articolo 28, comma 2, l'invito deve contenere anche il termine, antecedente a quello fissato per la sottoscrizione, in cui l'assegnatario deve provvedere al rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, di cui all'articolo 183, comma 9, del d.lgs. 50/2016.
3. In caso di mancato rimborso delle spese di cui al comma 2, il RUP dispone l'incameramento della cauzione fissata dal bando di cui all'articolo 183, comma 13, del d.lgs. 50/2016.
Sezione 2
Procedura di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. 50/2016
Art. 47
(Oggetto)
1. La presente Sezione reca, secondo quanto previsto all'articolo 40, disposizioni particolari per la disciplina del procedimento di iniziativa privata di cui all'articolo 183, commi 15 e seguenti, del d.lgs. 50/2016 ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 179 e seguenti del d.lgs. 50/2016, come specificate ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente Sezione, la procedura di assegnazione di cui al comma 1è disciplinata, in quanto compatibile, dal Capo I del presente Titolo.
Art. 48
(Scelta della procedura di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), della l.r. 5/2020 e invito a presentare proposte)
1. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 4, rende pubblica la disponibilità a ricevere, ai fini dell'avvio della successiva procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, proposte di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 183, commi 15 e seguenti, del d.lgs. 50/2016.
2. La Giunta regionale specifica che, in difetto di presentazione di eventuali proposte nei termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui al comma 1, procederà alla scelta di una nuova procedura ad evidenza pubblica tra quelle indicate dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 5/2020.
Art. 49
(Procedura per la valutazione e per l'approvazione del progetto di fattibilità a base di gara)
1. Il RUP verifica la ricevibilità delle proposte presentate in termini formali di completezza e correttezza documentale, ai fini della relativa valutazione e della individuazione della proposta progettuale da selezionare ai sensi dell'articolo 183, comma 15, nono periodo, del d.lgs. 50/2016, da parte della Commissione di cui all'articolo 13, e della successiva eventuale approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del progetto selezionato da porre a base di gara.
2. Ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione di cui all'articolo 13, il RUP indice apposita conferenza di servizi istruttoria per l'esame contestuale, da parte delle amministrazioni competenti, degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle proposte pervenute ai sensi dell'articolo 183, comma 15, primo periodo, del d.lgs. 50/2016. I lavori della conferenza di servizi devono concludersi in tempo utile per consentire la valutazione di fattibilità delle proposte entro tre mesi, ai sensi dell'articolo 183, comma 15, sesto periodo, del d.lgs. 50/2016.
3. Ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità selezionato, di cui al comma 1, si applica l'articolo 27 del d.lgs. 50/2016.
Art. 50
(Attività per l'indizione della procedura di assegnazione della concessione)
1. La Giunta regionale, con la deliberazione per l'indizione della gara finalizzata all'assegnazione della concessione, di cui all'articolo 183, comma 15, tredicesimo periodo, del d.lgs. 50/2016 e di cui all'articolo 5 del presente regolamento, dichiara promotore il proponente del progetto selezionato di cui all'articolo 49, comma 3, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione. La deliberazione di cui al presente articolo può coincidere con quella di approvazione del progetto di cui al precedente periodo.
Art. 51
(Disciplina della procedura di gara)
1. Oltre al progetto selezionato di cui all'articolo 50, sono poste a base di gara anche la bozza di convenzione, quale disciplinare-contratto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera i), della l.r. 5/2020, il piano economico finanziario e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione presentate dal promotore secondo quanto stabilito nel bando.
2. A seguito dell'aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario deposita il progetto definitivo, anche ai fini dell'acquisizione delle valutazioni e degli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla gestione e all'esercizio dell'attività oggetto della concessione, in conformità a quanto indicato nel progetto di fattibilità.
Art. 52
(Esercizio del diritto di prelazione)
1. Il RUP provvede alla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore non risultato aggiudicatario, secondo quanto previsto all'articolo 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016.
Art. 53
(Assegnazione della concessione)
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 26 e 27, la concessione è assegnata all'operatore economico aggiudicatario risultante dall'esercizio, o meno, del diritto di prelazione da parte del promotore, di cui all'articolo 52.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 54
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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