Regolamento Regionale 29 dicembre 2022 , n. 14

Modifiche al regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 (Regolamento di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale))

(BURL n. 52 suppl. del 31 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-29;14

Art. 1
(Modifiche al r.r. n. 5/2020)
1. Al regolamento regionale 24 luglio 2020, n. 5 (Regolamento di attuazione del Titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)) (1)sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2, le parole: 'per la preparazione di cibi' sono sostituite dalle seguenti: 'per preparazioni';
b) al comma 10 dell'articolo 2, le parole: 'consiste nell'utilizzo di selvaggina ai fini dell'allenamento e dell'addestramento di cani da caccia e' sono sostituite dalle seguenti: ', consistente nella caccia di selvaggina allevata e nell'allenamento e addestramento di cani da caccia,';
c) dopo il comma 12 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
'12 bis. I prodotti propri di cui al comma 12, lettera d), tal quali o trasformati, devono essere tracciati mediante annotazione mensile in apposito registro che riporti la quantità impiegata e l'utilizzo che ne è stato fatto.';
d) al comma 16 dell'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo l'azienda deve disporre di locali, di beni strumentali o di spazi aperti appositamente allestiti consoni al tipo di attività.';
e) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ', corredata di documentazione idonea a dimostrare il precedente utilizzo per attività di cui all'articolo 2135 del codice civile' ;
f) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'f) le visure catastali dei fabbricati aggiornate alla data di presentazione dell'istanza';
g) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
'g) la planimetria catastale dei fabbricati da destinare all'attività agrituristica con la descrizione dell'uso degli spazi e, nel caso di interventi che non riguardano esclusivamente i fabbricati, l'estratto di mappa;';
h) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'compresa, nell'ambito di una offerta agrituristica che prevede più attività, la cessazione di una di esse.';
i) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, la parola:”contitolare” e la virgola che la precede sono soppresse;
j) al comma 2 dell'articolo 5, le parole: 'o il soggetto responsabile' sono sostituite dalle seguenti: 'o il socio incaricato';
k) alla rubrica dell'articolo 6, la parola: “locali”è sostituita dalla seguente: 'fabbricati';
l) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 sono abrogati;
m) al comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione dell'accatastamento in classe F3”;
n) dopo la lettera b) del comma 7 dell'articolo 7 è inserita la seguente:
'b bis) le carni provenienti da consorzi e associazioni di produttori di carne bovina autorizzati all'etichettatura facoltativa della stessa ai sensi del regolamento (UE) 1760/2000 e del regolamento (UE) 653/2014';
o) al comma 2 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La descrizione delle materie prime di propria produzione impiegate e il computo delle unità foraggere devono essere riportati nella relazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e).' ;
p) alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 17, la parola: “contitolare” e la virgola che la precede sono soppresse;
q) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
'Art. 17 bis
(Corsi di formazione per l'oleoturismo)
1. Fatta salva la possibilità di svolgere l'attività oleoturistica a seguito della sola presentazione della SCIA, la Regione organizza i corsi di formazione all'esercizio dell'attività oleoturistica o riconosce quelli organizzati da associazioni, organizzazioni professionali e consorzi agrituristici, enti locali, dall'ERSAF, dalle CCIAA, nonché dalle aggregazioni d'impresa di cui alla l.r. 11/2014 o da operatori accreditati allo svolgimento di attività formative.
2. I corsi hanno durata di trenta ore ripartite anche in più moduli.
3. Costituiscono argomenti dei corsi:
a) la normativa di riferimento, inclusa quella relativa alla fiscalità e alla contabilità dell'azienda oleoturistica;
b) le regole dell'accoglienza;
c) la cultura legata all'olio e gastronomica del territorio;
d) l'attività didattica dell'azienda oleoturistica;
e) il marketing territoriale, la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio.
4. L'attestato di partecipazione si consegue a seguito di frequenza del corso per almeno l'ottanta per cento delle ore previste.
5. L'istanza di riconoscimento dei corsi deve essere inoltrata entro trenta giorni prima del loro inizio alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio corredata del programma dettagliato, dell'elenco dei docenti, dell'indicazione della sede e del calendario delle lezioni. I termini per il riconoscimento dei corsi sono sempre aperti.
6. La competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio comunica al richiedente l'esito del riconoscimento entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine senza che il richiedente abbia ricevuto alcuna comunicazione, l'istanza si intende accolta.
7. L'attestato di partecipazione rilasciato nel territorio di qualsiasi provincia della Regione ha validità sull'intero territorio regionale e consente l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 160 bis, comma 1, della l.r. 31/2008. Eventuali attestati di partecipazione rilasciati da altre Regioni possono essere riconosciuti solo se conseguiti a seguito di un idoneo corso di formazione.
8. La domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori oleoturistici può essere presentata da chi abbia i seguenti requisiti:
a) posizione di titolare o coadiuvante familiare in un'azienda agricola iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA;
b) possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione;
c) età non inferiore a diciotto anni;
d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 96/2006.
9. Per le società e per le cooperative agricole la domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori oleoturistici può essere presentata dal legale rappresentante o da un socio incaricato della gestione dell'attività stessa.
10. Per ogni azienda può essere iscritto più di un operatore oleoturistico.
11. La domanda di iscrizione è presentata alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio nel cui territorio si intende svolgere l'attività oleoturistica. Al momento dell'iscrizione nell'elenco, la struttura regionale competente o la Provincia di Sondrio provvede a registrare la qualifica di operatore oleoturistico nel fascicolo aziendale presente nella piattaforma informatica SIS.CO.
12. L'iscrizione nell'elenco degli operatori oleoturistici è cancellata in caso di morte o per richiesta di cancellazione presentata dall'interessato.
13. L'attività oleoturistica si configura come attività distinta da quella agrituristica e non è pertanto necessario il certificato di connessione. È vietato l'uso dei locali agrituristici per lo svolgimento dell'attività oleoturistica.';
r) dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 18 è aggiunta la seguente:
'm bis) per l'attività di oleoturismo, la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 26 gennaio 2022 (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica).' ;
s) al comma 3 dell'articolo 18, le parole: 'attraverso la piattaforma informatica Turismo 5' sono sostituite dalle seguenti: 'attraverso l'apposita piattaforma informatica';
t) l'articolo 20 è abrogato.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 24 luglio 2020, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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