Regolamento Regionale 29 dicembre 2022 , n. 15

Disposizioni per la disciplina degli alberghi diffusi e definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli stessi, in attuazione dell'articolo 37, lett. a), b), e), g) e l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 'Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardO'

(BURL n. 52 suppl. del 31 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2022-12-29;15

Art. 1
(Disposizioni generali e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, lettere a), b), e), g) e l) della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27, disciplina i criteri per l'attribuzione alle strutture ricettive alberghiere della denominazione di alberghi diffusi di cui all'articolo 18, comma 3, lett. c), individuando gli ambiti definiti ed omogenei di cui all'art. 19, comma 3 dei comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti nei quali possono essere situati, valorizzando le peculiarità del territorio, i requisiti generali e i servizi e gli standard qualitativi obbligatori minimi per la loro classificazione, nonché quanto altro necessario per la loro qualificazione.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati: servizi di ricevimento e accoglienza che si svolgono in uno o più locali, collocati in un unico edificio, accessibili dalla strada e nei quali è garantita la presenza di uno o più operatori nonché di eventuali addetti alla sorveglianza;
b) capacità ricettiva: numero di posti letto disponibili in unità ricettive, cioè in camere o unità abitative con destinazione turistico-ricettiva, ovvero in unità abitative aventi destinazione residenziale a disposizione del gestore unico;
c) unità ricettiva: camera o unità abitativa che concorre alla formazione della capacità ricettiva;
d) gestione unitaria di albergo: gestione imprenditoriale che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura dell'alloggio, dei servizi principali relativi all'alloggio e degli ulteriori servizi forniti;
e) aree montane: territori dei comuni montani o parzialmente montani, così come individuati dalla classificazione Istat adottata ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1991, n. 52 (Provvedimenti in favore dei territori montani).
Art. 3
(Ambito definito e omogeneo)
1. Gli ambiti definiti ed omogenei di cui all'articolo 19, comma 3, della l.r. 27/2015 in cui possono essere situati alberghi diffusi consistono nelle porzioni del territorio comunale corrispondenti ai nuclei di antica formazione come individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
2. Le unità ricettive dell'albergo diffuso sono collocate, sul territorio di un unico comune, a una distanza non superiore a 300 metri lineari, ovvero 400 metri calcolati in base al percorso pedonale più breve nel rispetto del codice della strada, dal servizio di ricevimento e accoglienza centralizzato.
3. Nelle aree montane, come definite ai sensi della lettera e) del comma 1, dell'articolo 2, gli ambiti definiti ed omogenei consistono nei nuclei di antica formazione di cui al comma 1 ed altresì in edifici, quali cascine, malghe e altri edifici rurali di cui all'articolo 10, comma 4, lettera a), n. 3 della legge regionale 12/2005, ovunque localizzati nel territorio comunale e non si applica il limite della distanza di cui al comma 2.
Art. 4
(Requisiti generali)
1. Gli alberghi diffusi devono possedere i seguenti requisiti fondamentali:
a) presenza di almeno sette unità ricettive;
b) presenza di servizi di ricevimento ed accoglienza centralizzati;
c) gestione unitaria dell'albergo;
d) riconoscibilità e coerenza architettonica degli immobili in cui si trovano le unità ricettive e i servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati.
2. Nel caso in cui i servizi inerenti alla gestione dell'albergo diffuso siano esternalizzati a terzi, resta comunque in capo al gestore unico la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuta dalla struttura ricettiva.
3. L'eventuale svolgimento dell'attività di vendita di prodotti tipici locali nell'albergo diffuso è subordinato al possesso dei relativi requisiti abilitativi.
Art. 5
(Classificazione)
1. Gli alberghi diffusi, ai fini della loro classificazione, devono possedere i requisiti di cui agli allegati A e C del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 5 'Definizione degli standard alle seguenti disposizioni qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)'.
Art. 6
(Contrassegno identificativo)
1. Il contrassegno identificativo dell'albergo diffuso ha i seguenti elementi costitutivi:
a) logo distintivo;
b) marchio di Regione Lombardia;
c) logo di promozione 'in Lombardia';
d) logo eventuale della zona o del percorso turistico;
e) livello di classificazione.
2. I contrassegni identificativi di cui al primo comma devono essere riprodotti a cura del gestore su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di Giunta.
3. I contrassegni identificativi di cui al primo comma devono essere esposti, a cura del gestore e in modo ben visibile al pubblico, all'esterno dell'ingresso principale delle unità ricettive e dell'edificio in cui si svolgono i servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e non costituiscono messaggio pubblicitario.
Art. 7
(Adempimenti in materia di sicurezza e a fini statistici)
1. Il gestore unico dell'albergo diffuso o suo incaricato provvede, come previsto dall'articolo 38, comma 8 della legge regionale 1°ottobre 2015, n. 27, all'identificazione degli ospiti ed a comunicare alla questura territorialmente competente le generalità delle persone ivi alloggiate, nonché alle comunicazioni a fini statistici delle presenze turistiche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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