Regolamento Regionale 30 gennaio 2024 , n. 1

Modifiche al regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 8 <<Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale>>

(BURL n. 5 suppl. del 02 Febbraio 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2024-01-30;1

Art. 1
1. Al regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 8 <<Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale>>(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) All'articolo 8, il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

'4 bis. In considerazione delle conseguenze economiche derivanti da alcuni fattori di crisi che hanno impatto, a livello globale, su tutti i settori produttivi, nonché della derivata necessità di concedere alle aziende un lasso di tempo utile per il rinnovo del parco mezzi, fortemente compromesso dai ritardi nella produzione e consegna degli autobus da parte delle imprese costruttrici, ai fini dell'esercizio dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale, per gli anni dal 2024 al 2028:
a) il soggetto che intende avviare l'attività di cui all'articolo 3 deve essere in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del medesimo articolo 3, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ter;
b) la verifica della permanenza dei requisiti nei confronti delle imprese esercenti i servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale, è svolta ai sensi dell'articolo 6, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ter.';
a) All’articolo 8, dopo il comma 4 bis, è inserito il seguente comma 4 ter:
'4 ter. Per gli anni dal 2024 al 2028 il requisito di cui alla lettera c), comma 1, articolo 3, nella parte in cui prevede che gli autobus devono essere immatricolati per la prima volta da non più di sei anni, si intende soddisfatto quando il veicolo sia stato immatricolato per la prima volta da non più di otto anni.'
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 27 ottobre 2015, n. 8 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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