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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
23 novembre 2001
, N. 22
Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori
(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;22
Art. 1.
Finalità.
1. La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell’area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l’oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l’accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente.
Art. 2.
Riconoscimento.
1. La Regione riconosce la titolarità delle Diocesi lombarde ad essere consultate in fase di elaborazione delle linee di programmazione regionale degli interventi nelle aree dei minori, degli adolescenti e dei giovani e a far parte di commissioni consultive ed organismi regionali afferenti alle suddette aree, mediante rappresentanti concordati tra le Diocesi stesse.
Art. 3.
Azioni di sostegno.
1. Al fine di orientare l’azione sinergica e di collaborazione a favore dell’area dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia, è istituito un ambito di confronto tra la Regione Lombardia e le Diocesi firmatarie del protocollo d’intesa per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli oratori e la loro valorizzazione sul territorio lombardo.
2. Le finalità prioritarie attengono alla promozione e al sostegno della Parrocchia che, tramite gli oratori, svolge la funzione educativa e sociale ad essa riconosciuta dal protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde, nonché alla valorizzazione e all’incentivazione delle azioni sperimentali messe in atto dalle Diocesi e dalle Parrocchie mediante gli oratori o i propri gruppi giovanili a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia.
3. Il riconoscimento della funzione educativa e sociale potrà essere esteso ad altri enti che svolgano attività analoghe, previa sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa analoghi a quelli intercorsi tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde, secondo modalità stabilite da apposito regolamento da emanarsi secondo le competenze stabilite dallo Statuto. (1)
Art. 4.
Programmazione degli interventi.
1. La Regione stabilisce come obiettivi specifici della programmazione degli interventi:
a) il sostegno alla formazione degli operatori che agiscono nell’ambito oratoriano o per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative delle Parrocchie e delle Diocesi;
2. Le Diocesi firmatarie del protocollo d’intesa individuano le priorità tra i suddetti obiettivi e presentano la programmazione annuale degli interventi e dei progetti sulla base del budget regionale loro assegnato, al quale possono concorrere con risorse umane, gestionali e strutturali proprie.
3. La Regione può valutare ulteriori obiettivi specifici proposti dalle stesse Diocesi firmatarie del protocollo d’intesa.
4. Gli interventi di carattere strutturale sono disciplinati dalla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), dalla l.r. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi) e dalla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali in Lombardia. (FRISL)).
Art. 5.
Modalità di finanziamento.
1. La Regione sostiene le attività destinate al perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, comma 2, e determina annualmente:
Art. 5 bis
(Contributi per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative) (2)
1. Possono essere assegnati contributi in capitale a rimborso ventennale, di cui all’articolo 28-septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative.
2. Per ognuna delle iniziative finanziate, la Giunta regionale definisce i seguenti elementi:
Art. 6.
Norma finanziaria.
1. Per il sostegno finanziario alle attività di cui all’articolo 5, è autorizzata per l’anno 2001 la spesa di L. 500.000.000 (€ 258.228,45).
2. A decorrere dall’anno 2002, i contributi di cui al comma 1 sono determinati con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell’articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contablità della Regione" e successive modifiche e integrazioni.
3. All’onere complessivo di L. 500.000.000 (€ 258.228,45), previsto dal comma 1, si farà fronte mediante riduzione per pari importo dell’UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente, per l’anno 2001 (voce 3.6.7.1.2.100.9191).
4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate, per l’anno 2001, le seguenti variazioni:
- Alla funzione obiettivo 3.6.7 "Iniziative di socializzazione e protagonismo di minori e adolescenti", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 3.6.7.1.2.100 "Sviluppo delle iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela dei minori in collaborazione con gli organismi europei, gli enti locali e il privato sociale" è incrementata di L. 500.000.000 (€ 258.228,45).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia