Legge Regionale 26 novembre 2013 , n. 15

Istituzione della Festa regionale lombarda in occasione del 29 maggio, ricorrenza della battaglia di Legnano

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-11-26;15

Art. 1
(Istituzione della Festa regionale lombarda)
1. La Regione Lombardia, in attuazione dell'articolo 1 dello Statuto d'autonomia, al fine di favorire la conoscenza della storia della Lombardia e di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, istituisce il 29 maggio quale 'Festa regionale lombarda', ricorrenza della battaglia di Legnano del 29 maggio 1176, nella quale la Lega Lombarda sconfisse l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico.
2. La giornata di cui al comma 1 è occasione per diffondere la conoscenza dei relativi fatti storici presso i giovani delle scuole lombarde di ogni ordine e grado. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1, indice annualmente un concorso riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Lombardia denominato ‘29 maggio – Festa della Lombardia’. (1)
2 bis. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con proprio provvedimento, definisce criteri e modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 2 e può organizzare seminari, convegni ed eventi informativi e culturali aperti alla collettività sulle tematiche di cui al comma 1.(2)
2 ter. Il giorno 29 maggio di ogni anno si celebra, con manifestazione ufficiale nell’Aula consiliare, la ‘Festa regionale lombarda’.(2)
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi in ambito scolastico di cui al comma 2, quantificabili in euro 50.000,00 per gli esercizi 2026 e 2027, si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 ‘Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo’, programma 01 ‘Organi istituzionali’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027, nell’ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi al 2027 all’autorizzazione delle spese di cui al comma 1 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.(3)
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 7 agosto 2025, n. 13. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. c) della l.r. 7 agosto 2025, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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