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Regolamento Regionale
7 dicembre 2009
, n. 5
Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 14 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-12-07;5
Art. 1
(Standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi)
1. Gli alberghi sono classificati in cinque classi in base agli standard qualitativi obbligatori minimi di cui all'allegato A, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Per il rinnovo delle classificazioni degli alberghi già classificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano gli standard qualitativi obbligatori minimi di cui all'allegato B. Gli stessi standard si applicano nei casi di costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano state presentate le relative denunce di inizio attività o le domande per il rilascio del permesso di costruire, secondo le disposizioni della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
Art. 2
(Standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere)
Art. 4
(Linee guida)
1. Entro il 31 dicembre 2010, la Giunta regionale definisce linee guida relative allo svolgimento, da parte delle province, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 15/2007, delle funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, e alla irrogazione delle sanzioni.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia