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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Regionale
13 aprile 2017
, n. 2
Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
(BURL n. 15, suppl. del 14 Aprile 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-04-13;2
Capo I
Funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione
Art. 1
(Identificazione degli animali d'affezione e iscrizione all'anagrafe)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) identificazione: inoculazione sottocutanea di microchip conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o, limitatamente ai cani, rilevazione di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004;
b) anagrafe degli animali d'affezione, di seguito denominata anagrafe: banca dati informatizzata regionale, collegata con la CRS-SISS, per la registrazione dei cani, dei gatti e dei furetti presenti sul territorio regionale, che assicura l'aggiornamento della banca dati nazionale;
c) iscrizione: inserimento in anagrafe dei dati di un animale identificato, non presente in anagrafe, e del suo proprietario;
g) medico veterinario accreditato: medico veterinario libero professionista dotato di credenziali rilasciate dall'ATS per l'accesso all'anagrafe, al fine di effettuare le relative operazioni secondo le disposizioni del presente regolamento;
4. I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), siano identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità, devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati sono tenuti a darne comunicazione all'ATS.
5. I medici veterinari delle Agenzie per la tutela della salute (ATS) o i medici veterinari liberi professionisti accreditati possono applicare sugli animali di cui ai commi 2 e 3 soltanto microchip dei quali siano stati inseriti nell'anagrafe a priori i relativi codici identificativi.
6. L'iscrizione dell'animale in anagrafe deve essere contestuale all'inoculazione del microchip e comunque avvenire entro la stessa giornata.
7. L'iscrizione in anagrafe di un animale compete soltanto ai medici veterinari o agli operatori delle ATS, oppure ai medici veterinari liberi professionisti accreditati.
8. I cani devono essere identificati entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita ed i gatti di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dalla nascita e l'identificazione deve comunque avvenire prima della cessione a qualunque titolo.
9. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Lombardia, se non iscritti in anagrafe, devono comunque essere dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe degli animali d'affezione di altra Regione o Provincia autonoma o di altro Stato.
Art. 2
(Registrazioni in anagrafe)
1. Nell'anagrafe degli animali d'affezione devono essere registrate almeno le seguenti informazioni:
2. La registrazione in anagrafe di ogni variazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere c) e d), e la registrazione della cessione o del decesso dell'animale devono avvenire entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.
3. Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le rispettive competenze, da:
c) medici veterinari liberi professionisti non accreditati, limitatamente agli adempimenti di cui al comma 5;
4. La registrazione degli eventi relativi a un animale già iscritto in anagrafe, quali la variazione di proprietario o di detentore, la variazione di residenza del proprietario o del detentore, lo smarrimento, il furto o il decesso, può essere effettuata dai medici veterinari o da operatori delle ATS, dai medici veterinari liberi professionisti accreditati e dai comuni che hanno ottenuto le credenziali per l'accesso all'anagrafe, previa verifica dell'attualità dei dati presenti.
5. Tutti gli interventi di profilassi immunizzante per la rabbia eseguiti su cani, gatti e furetti iscritti in anagrafe devono essere registrati da parte dei medici veterinari anche non accreditati. L'inserimento in anagrafe di tali informazioni soddisfa il debito informativo di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).
6. L'inserimento in anagrafe a priori dell'elenco dei codici identificativi dei microchip per l'identificazione degli animali di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, venduti a ciascuna ATS e a ciascun medico veterinario libero professionista accreditato deve essere effettuato dai distributori o fornitori di microchip.
Art. 3
(Accreditamento dei medici veterinari)
1. Ai fini dell'accreditamento, i medici veterinari liberi professionisti presentano domanda al dipartimento veterinario dell'ATS.
2. L'accreditamento di cui al comma 1è subordinato:
c) all'assunzione dell'impegno ad utilizzare esclusivamente i microchip già registrati nell'anagrafe a priori, per gli animali di cui all'articolo 1, commi 2 e 3;
4. L'ATS sospende l'accreditamento ai medici veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza l'ATS può revocare l'accreditamento.
Art. 4
(Accesso all'anagrafe)
1. L'accesso all'anagrafe è consentito, previa autenticazione, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, del presente regolamento preposti alla registrazione dei dati e ai soggetti di cui all'articolo 107, comma 6, lettera e), e comma 12, lettera c), della l.r. 33/2009 preposti allo svolgimento dei controlli in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
2. Gli utenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) e d) che intendono utilizzare l'anagrafe devono munirsi delle credenziali di accesso mediante richiesta all'ATS di competenza. Gli utenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere e) e f), inoltrano richiesta alla Regione.
Art. 5
(Disposizioni per la registrazione degli animali iscritti obbligatoriamente in anagrafe)
1. Prima di procedere a qualsiasi registrazione in anagrafe è necessario accertare la maggiore età e l'identità dei proprietari o detentori.
2. Per registrare la cessione o il cambio di detenzione devono essere acquisiti, rispettivamente, il certificato di registrazione di cambio di proprietà o il certificato di registrazione di cambio di detenzione, scaricabili dal sito dell'anagrafe, debitamente sottoscritti.
3. L'iscrizione di animali identificati con microchip non registrati in anagrafe a priori può essere effettuata, previa lettura del microchip, sia da medici veterinari dell'ATS sia da medici veterinari liberi professionisti accreditati, su presentazione del certificato di iscrizione in anagrafe della Regione di provenienza oppure del passaporto europeo o certificato sanitario internazionale, se si tratta di animali provenienti dall'estero.
4. In assenza di documentazione che attesti la proprietà dell'animale, l'iscrizione può avvenire sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal proprietario, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito dell'anagrafe.
Capo II
Criteri per la corretta gestione, detenzione e addestramento degli animali
Art. 6
(Responsabilità e doveri generali del detentore di un animale d'affezione)
1. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:
b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e assicurare la costante disponibilità di acqua;
3. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di una femmina deve prendersi cura della prole ed assicurare un'adeguata collocazione.
4. Chiunque allevi animali d'affezione deve avere un'adeguata formazione zootecnica e un'adeguata conoscenza della normativa di settore.
5. Chiunque seleziona animali d'affezione per l'allevamento deve considerare le caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che potrebbero mettere a rischio la salute e il benessere della prole e dei riproduttori.
6. E' vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. E' in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
Art. 7
(Numero di cani o gatti detenuti da privati a fini non commerciali)
1. Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo non superiore a dieci.
2. Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di cui al comma 1, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta in formato libero al sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.
Art. 8
(Stallo di animali)
1. Ai fini del presente regolamento, per stallo di animali da affezione s'intende il temporaneo soggiorno di animali ospitati a scopo di adozione presso strutture di ricovero o abitazioni di privati cittadini.
2. Nel caso di temporaneo soggiorno presso privati cittadini, il numero degli animali complessivamente detenuti non può essere superiore a dieci, qualora la permanenza superi la giornata di arrivo.
Art. 9
(Trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche)
1. Il trasporto di animali d'affezione senza finalità economiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285 (Nuovo codice della strada), deve avvenire in condizioni o con mezzi tali da non procurare loro sofferenze o danni fisici. In particolare, il trasportatore deve:
Art. 10
(Criteri per il corretto addestramento degli animali d'affezione)
1. Nessun animale deve essere sottoposto ad attività dannose per la sua salute o essere obbligato a superare le proprie capacità o forze naturali.
2. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.
Capo III
Modalità di gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà
Art. 11
(Gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà)
1. Il dipartimento veterinario dell'ATS, d'intesa con i comuni e con l'eventuale collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, provvede a censire le zone in cui si trovano colonie feline.
2. Il dipartimento veterinario dell'ATS competente o il comune registrano in anagrafe le colonie feline presenti sul territorio, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo, definito come punto di alimentazione o in corrispondenza del punto in cui stazionano abitualmente i gatti.
3. I privati e le associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009 possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i comuni.
4. Il soggetto che, su base volontaria, si occupa dell'accudimento degli animali e dello stato igienico dell'area da loro occupata, denominato referente o tutor di colonia felina, può essere registrato in anagrafe dal comune o dall'ATS.
5. Nelle aree di proprietà pubblica possono essere posizionati, se consentito dall'ente proprietario, manufatti removibili per il rifugio o l'alimentazione dei gatti. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale.
6. I comuni promuovono, anche in collaborazione con le ATS e con le associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, corsi di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti.
7. La cattura dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertàè consentita solo per la sterilizzazione, per motivi sanitari o per l'allontanamento di cui all'articolo 105, comma 7, della l.r. 33/2009.
8. Il dipartimento veterinario dell'ATS effettua gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà, con la collaborazione dei comuni, dei referenti di colonia felina o delle associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009.
9. Le trappole destinate alla cattura di gatti devono essere rese riconoscibili secondo modalità definite dal dipartimento veterinario dell'ATS competente. Le trappole non riconoscibili vengono confiscate a cura degli organi di vigilanza.
10. I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, devono essere identificati e registrati all'anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante apicectomia, ovvero asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare.
Capo IV
Strutture di ricovero degli animali d'affezione
Art. 12
(Registrazione delle strutture adibite al ricovero di animali d'affezione)
1. Le strutture di cui all'articolo 13, destinate al ricovero degli animali d'affezione, sono registrate nell'anagrafe degli animali d'affezione dalle ATS territorialmente competenti, a seguito di presentazione di istanze da parte dei proprietari o legali rappresentanti.
3. All'istanza di cui al comma 2è allegata una planimetria della struttura, firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, con la relativa destinazione d'uso.
4. L'istanza di cui al comma 2 deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni:
a) che i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività sono conformi a quanto previsto dal presente regolamento;
5. La registrazione è soggetta al pagamento di una tariffa all'ATS, secondo il tariffario regionale.
6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'ATS, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica al titolare della struttura il numero di registrazione attribuito dal sistema informativo dell'anagrafe.
7. Per ragioni igienico-sanitarie, di protezione degli animali e per la prevenzione delle malattie, in assenza di registrazione non è consentita l'introduzione di animali in alcuna struttura.
8. Il titolare della struttura presenta al comune la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riportando il numero di registrazione nell'anagrafe degli animali da affezione assegnato dall'ATS. Qualsiasi modifica successiva deve essere segnalata all'ATS territorialmente competente.
9. L'ATS, qualora verifichi che i requisiti igienico-sanitari, di protezione degli animali e quelli richiesti per la prevenzione delle malattie non sono più soddisfatti, può impartire le necessarie prescrizioni e assegnare un termine massimo per il ripristino degli stessi o disporre il divieto di prosecuzione dell'attività, dandone in ogni caso comunicazione al comune.
Art. 13
(Strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)
1. Le strutture adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in canile sanitario, rifugio, oasi felina, struttura zoofila, pensione, allevamento, struttura amatoriale, struttura commerciale, asilo per cani, altre strutture caratterizzate dalla presenza continuativa di animali d'affezione. I rifugi non possono ospitare più di duecento cani.
2. Il canile sanitario è una struttura comunale destinata al ricovero temporaneo di:
a) cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati direttamente o tramite la forza pubblica;
3. Il rifugio è una struttura di cui uno o più comuni o comunità montane dispongono per il ricovero di:
4. La struttura zoofila è una struttura gestita, senza finalità di lucro, da enti, associazioni di volontariato di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009 o da privati e destinata al ricovero principalmente a scopo di adozione o di ricovero protetto temporaneo o in lungodegenza di cani, gatti ed altri animali d'affezione.
5. La pensione è una struttura destinata al ricovero, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprietà.
6. L'allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione.
7. La struttura amatoriale è una struttura presso la quale un soggetto privato ospita, senza scopo di lucro, cani, gatti ed altri animali d'affezione, anche di proprietà altrui.
9. L'asilo è una struttura destinata al ricovero temporaneo, diurno e a scopo di lucro, di cani o altri animali d'affezione di proprietà.
10. L'oasi felina è una struttura all'aperto recintata, gestita dal comune singolo o associato o da associazioni di volontariato di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, destinata al ricovero di gatti che richiedono la collocazione in ambiente controllato e protetto.
Art. 14
(Requisiti delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)
1. I requisiti generali comuni a tutte le tipologie di ricoveri per animali d'affezione, compatibilmente con le caratteristiche delle singole strutture, sono i seguenti:
a) i fabbricati, i locali e le aree di stabulazione devono consentire agli animali di spostarsi e ripararsi liberamente e non devono avere spigoli taglienti o sporgenze tali da procurare lesioni;
b) i materiali utilizzati per le strutture, i recinti e le attrezzature devono essere innocui per gli animali, resistenti, facilmente lavabili e disinfettabili;
c) in caso di ricovero di specie diverse tra loro incompatibili, devono essere usati accorgimenti tali da impedire che gli animali possano vedersi, annusarsi o ascoltarsi reciprocamente;
d) la pavimentazione deve essere liscia, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, antiscivolo, adeguata per le specie e per l'età degli animali ricoverati e progettata in modo da evitare ristagni d'acqua e facilitare l'asportazione degli escrementi;
f) eventuali canali o sistemi di scolo devono essere realizzati in modo da permettere un rapido e completo deflusso dei liquidi e impedire la fuga e la caduta accidentale degli animali, anche di taglia molto piccola, se necessario mediante adeguata copertura;
g) devono essere disponibili acqua e elettricità e deve essere garantito un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni, delle acque di lavaggio e dei rifiuti;
h) nei locali in cui la luce è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre un'adeguata illuminazione artificiale; in ogni caso l'illuminazione deve essere sufficiente per il governo e l'ispezione degli animali;
Art. 15
(Requisiti delle unità di ricovero presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)
1. I requisiti minimi di cui devono essere dotati i box o le gabbie presenti nelle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione sono elencati nell'allegato B, tabella 2.
2. Le superfici minime dei box per cani con una parte chiusa e un parchetto esterno e dei box per gatti sono riportate nell'allegato B, tabella 4.
3. Le superfici minime delle gabbie per cani e gatti per il ricovero inferiore ai trenta giorni nelle strutture commerciali sono riportate nell'allegato B, tabella 5. In ogni caso gli animali devono potersi coricare, alzarsi e accudire se stessi. Se la detenzione nel negozio supera i trenta giorni, la superficie totale di gabbie o recinti deve rispettare le dimensioni minime riportate nella tabella 4 dell'allegato B.
Art. 16
(Modalità di gestione delle strutture adibite a ricovero di animali d'affezione)
1. I requisiti minimi gestionali delle strutture di cui all'articolo 13, commi da 2 a 9, sono elencati nell'allegato B, tabella 3.
2. Ogni struttura deve dotarsi di un manuale che descriva tutte le procedure che, in funzione della tipologia della struttura stessa e del numero di animali, sono adottate per il controllo dei requisiti descritti nell'allegato B, tabella 3 e che individui:
4. La gestione del rifugio può essere demandata dai comuni, singoli o associati, o dalle comunità montane ad associazioni di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009, a cooperative sociali o a privati, secondo le modalità di affidamento dei servizi previsti dalla normativa vigente in materia di appalti; le strutture devono essere ubicate entro 30 chilometri dal comune appaltante. Nei casi di convenzioni stipulate con cooperative sociali o privati deve essere garantita la presenza dei volontari delle associazioni di cui al primo periodo per favorire adozioni e affidamenti degli animali.
5. Le zone per il movimento dei cani, denominate aree di sgambatura, devono essere predisposte con la maggior ampiezza possibile, collocate in zone erbose o naturali, possibilmente separate dai box di ricovero, al fine di evitare interazioni visive ed eventuali contatti tra cani liberi e non. Tali zone devono essere in numero e di dimensioni sufficienti a soddisfare le esigenze di movimento di tutti i cani ospitati nella struttura. A tal fine può esserne programmato un utilizzo in turnazione durante la giornata a condizione di garantire a ogni cane il tempo minimo di esercizio fisico quotidiano, pari a una volta al giorno per quarantacinque minuti o due volte al giorno per trenta minuti ciascuna. Le dimensioni minime delle aree di sgambatura sono indicate nell'allegato B, tabella 6.
Art. 17
(Strutture polifunzionali)
1. Le diverse strutture adibite a ricovero di animali d'affezione possono coesistere purché siano separate, sia fisicamente che funzionalmente, e ciascuna di essa disponga dei requisiti richiesti. E' consentito l'uso in comune di strutture di servizio e sanitarie, secondo procedure descritte nel manuale di cui all'articolo 16, comma 2.
Art. 18
(Oasi felina)
1. Nell'oasi felina sono introdotti gatti che non possono essere affidati in quanto poco o per nulla socializzati con l'uomo, non ricollocabili in colonia, o che comunque non si adattano alla vita in una struttura chiusa.
2. Le oasi feline possono essere chiuse, ovvero completamente recintate, o aperte se dotate di appositi varchi che consentono l'uscita dei felini.
3. Tutti i gatti presenti nell'oasi devono essere sterilizzati e registrati in anagrafe a cura del soggetto gestore.
4. I requisiti strutturali dell'oasi felina sono i seguenti:
a) recinzione antiscavalco e antifuga, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, o altro sistema idoneo ad evitare la fuga o l'ingresso di altri animali;
b) superficie calpestabile minima di 10 mq per gatto, con un numero massimo di cinquanta gatti per compartimento;
c) ripari costituiti da tettoie, idonei ricoveri in materiale resistente, pulibile, disinfettabile e coibentante, sollevati da terra con tetto piatto che consenta ai gatti di utilizzarli anche come postazione sopraelevata, possibilmente posti al coperto, in ogni caso idonei a proteggere da intemperie, in numero tale da garantire un idoneo ricovero a tutti i gatti presenti;
d) ciotole per il cibo protette dalle intemperie e collocate in numero e distanza tali da non creare conflittualità e punti di distribuzione dell'acqua possibilmente collocati lungo i percorsi abitualmente utilizzati dagli animali, in numero adeguato;
g) idonee attrezzature per la raccolta dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali e attrezzature;
h) arricchimenti ambientali in materiali idonei e resistenti alle intemperie che forniscano ombra, possibilità di arrampicarsi, farsi le unghie, nascondersi e riposare;
i) un reparto o gabbia, posto all'interno dell'oasi, di dimensioni adeguate e dotato di ricovero chiuso che permetta di nascondersi, riservato agli animali in ingresso, ai fini dell'ambientamento e dell'osservazione comportamentale per valutare la fattibilità di introduzione; tale ricovero deve essere dotato di ciotole per l'acqua e il cibo e di lettiera.
Art. 19
(Registro)
1. Chiunque gestisce strutture destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, ha l'obbligo di tenere apposito registro che contenga le seguenti informazioni minime:
3. Il registro cartaceo, rilegato e con fogli numerati, oppure su supporto informatico e stampabile su richiesta degli organi di controllo, o informatizzato in anagrafe deve essere aggiornato entro tre giorni lavorativi dall'ingresso o dall'uscita degli animali. Il titolare della struttura deve avere a disposizione in ogni momento la documentazione relativa alla tracciabilità degli animali.
Capo V
Procedure di cattura dei cani vaganti e di affido e cessione degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio
Art. 20
(Cattura dei cani vaganti)
1. L'ATS assicura, direttamente o tramite apposita convenzione, l'attività di accalappiamento dei cani vaganti, organizzandola d'intesa con i comuni. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani sofferenze, nel rispetto della sicurezza dell'operatore e dell'animale stesso.
2. Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale, o al dipartimento veterinario dell'ATS, fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro o consegnandolo al canile sanitario.
3. Il medico veterinario libero professionista accreditato che accetta in custodia un cane vagante ne ricerca in anagrafe il proprietario e lo contatta, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. La restituzione al proprietario è registrata in anagrafe. Gli oneri relativi agli adempimenti di cui al primo e al secondo periodo sono a carico del proprietario. Nel caso in cui non sia stata presentata la denuncia di furto o smarrimento, il proprietario è tenuto ad assolvere l'adempimento.
4. Nel caso in cui il proprietario non sia rintracciabile, il medico veterinario libero professionista accreditato avvisa il comune in cui è avvenuto il ritrovamento o il dipartimento veterinario dell'ATS, acquisendo dichiarazione scritta della persona che ha ritrovato l'animale, corredata da copia del documento d'identità, attestante data, ora e luogo dell'avvenuto ritrovamento.
5. Il personale del canile sanitario accerta che il cane sia provvisto di microchip o di tatuaggio. Se il cane è già identificato, si procede a registrarne l'ingresso nel canile sanitario. In assenza di identificativo individuale, al cane viene applicato il microchip ai fini della sua contestuale registrazione in anagrafe. Il comune nel cui territorio il cane è stato catturato o rinvenuto ne diventa proprietario, mentre detentore è il canile sanitario.
6. Il ritrovamento di un cane è notificato al proprietario che deve provvedere al suo ritiro entro i successivi cinque giorni, previo rimborso all'ATS dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento. Il cane non ritirato nei tempi dovuti può essere affidato con le procedure di cui all'articolo 21.
7. Le spese di cattura, mantenimento e per le eventuali cure sono determinate dal direttore generale dell'ATS secondo criteri di rimborso analitico delle prestazioni rese o sulla base di un rimborso forfettario.
8. In caso di mancato ritiro, il cane è trasferito al canile rifugio competente in base alla residenza del proprietario dell'animale.
9. Qualora si tratti di proprietario residente in ATS diversa da quella di cattura, l'ATS che ha in carico il cane provvede al suo trasferimento presso il canile sanitario dell'ATS di residenza del proprietario o presso un canile rifugio indicato dalla medesima ATS. Le spese per la cattura, il mantenimento, eventuali interventi sanitari e per il trasporto dell'animale sono direttamente addebitate al proprietario del cane stesso.
Art. 21
(Affido temporaneo e definitivo degli animali ospitati in un canile sanitario o rifugio)
1. Un cane ospitato presso un canile sanitario o presso un rifugio può essere ceduto ad un nuovo proprietario trascorsi almeno sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento. In alternativa, il cane può essere concesso in affido temporaneo sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo si conclude con l'affido definitivo o con la restituzione al proprietario originario.
2. Gli animali ricoverati presso i canili sanitari o i rifugi possono essere affidati solo a privati maggiorenni o alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 111 della l.r. 33/2009.
3. L'animale può essere affidato già sterilizzato oppure con l'impegno, da parte dell'affidatario, a procedere alla sterilizzazione.
5. Gli animali di età inferiore a sessanta giorni non possono essere affidati, salvo che per particolari motivazioni sanitarie.
6. L'affido temporaneo dei cani e dei gatti è consentito purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) deve essere decorso il periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal d.p.r. 320/1954 o che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;
7. Cani e gatti non ritirati dai legittimi proprietari presso i canili sanitari o i rifugi possono essere concessi in affido temporaneo purché siano trascorsi almeno dieci giorni dalla comprovata notifica del ritrovamento dell'animale all'avente titolo. L'affidatario deve dichiarare di essere a conoscenza che il cane è di proprietà altrui.
8. In caso di affido, a garanzia degli impegni assunti, viene sottoscritto il contratto di affido conforme al modulo di cui all'allegato A.
9. L'ATS e il comune effettuano controlli a campione per verificare il rispetto delle condizioni per l'affido di animali dei canili sanitari o dei rifugi. Qualora si riscontri l'inosservanza delle disposizioni di cui al Capo II può essere revocato l'affido.
Capo VI
Accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate
Art. 22
(Criteri di accesso)
1. L'accesso di animali d'affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private accreditate avviene, ove consentito dalle medesime strutture, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti.
2. E' facoltà delle strutture di cui al comma 1 individuare reparti o zone in cui vietare l'introduzione di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. In ogni caso, sono assicurate le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria informazione e formazione del personale interessato.
Art. 23
(Condizioni minime per l'accesso degli animali)
2. I gatti e i conigli devono essere alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al paziente o all'ospite; se liberati, devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la fuga.
3. I conduttori, in particolare, devono:
Capo VII
Criteri per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità
Art. 24
(Cani di assistenza)
1. Sono definiti cani di assistenza tutti i cani, oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali.
2. I cani d'assistenza devono seguire un percorso educativo e di addestramento secondo le modalità elaborate dall'International guide dog federation (IGDF) o dall'Assistance dogs international (ADI), dalle norme UNI o da altri prodotti della normazione, secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea. Al termine del percorso deve essere rilasciata la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
3. Al fine di facilitare l'accesso ovunque al seguito del detentore, i cani devono essere resi riconoscibili attraverso distintivi identificativi, come collari o un qualsiasi altro elemento di imbracatura. Il detentore è tenuto a portare con sé la documentazione attestante l'idoneità del cane all'assistenza.
Capo VIII
Disposizione finale
Art. 25
(Norma di rinvio)
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 112, comma 2 della l.r. n.33/2009.
Art. 26
(Abrogazione)
1. E' abrogato il regolamento regionale 5 maggio 2008, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione))(1).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia