LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2000 , N. 2

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione

(BURL n. 3, 1º suppl. ord. del 17 Gennaio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-01-14;2

Art. 1.
Disposizioni in materia di programmazione regionale
1. Alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”(1) e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell’art. 8 è aggiunto il seguente comma 2-bis:
“2-bis. Il rimborso ventennale si applica per le quote residue da restituire alla Regione anche ai contributi relativi alle iniziative “Anziani” e “Anziani-Handicappati” concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario)”;
b) il comma 4 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
"4. Le iniziative finanziate con il fondo sono individuate dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale in attuazione degli obiettivi stabiliti dal programma regionale di sviluppo.”;
c) il comma 5 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“5. Per ognuna delle iniziative finanziate con il fondo la Giunta regionale definisce in un’apposita scheda i seguenti elementi:
a) obiettivo ed indicatori di efficacia;
b) agevolazioni finanziarie connesse;
c) tipo ed entità del contributo;
d) condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche e all’importo minimo delle opere, alla fattibilità ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalità di presentazione della domanda;
e) criteri di valutazione e selezione delle domande da ammettere al finanziamento;
f) modalità di erogazione dei contributi;
g) scadenza per la presentazione delle domande;
h) settore o settori interessati e servizio regionale incaricato per l’iniziativa.”
;
d) il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"3. Sono da considerare prioritari, ai fini dell’articolo 10, comma 3, lettera b):
a) le opere e gli interventi oggetto di accordi di programma e/o strumenti di programmazione negoziata approvati dalla Giunta regionale;
b) le opere e gli interventi il cui livello progettuale sia in fase definitiva ai sensi della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche ed integrazioni."
;
e) il comma 4 dell'articolo 9, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera b) della l.r. 2/1999, è sostituito dal seguente:
“4. La legge finanziaria autorizza le iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 8 e le relative dotazioni finanziarie di spesa.”;
f) il comma 5 dell'articolo 9 è abrogato;
g) dopo il comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:
"1-bis. Non sono ammissibili domande di finanziamento per progetti o loro lotti funzionali per i quali sia stata già impegnata la relativa spesa o siano state già perfezionate obbligazioni contrattuali da parte del soggetto richiedente. Non sono inoltre ammissibili domande di finanziamento per progetti o loro lotti funzionali assistiti da altri contributi regionali in conto capitale.

1-ter. I progetti assistiti da contributi di cui alla presente legge, non possono usufruire di altri contributi regionali in conto capitale.";
h) il comma 4 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
“4. Il dirigente competente, sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui al comma 3, provvede per ciascuna iniziativa, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all'assegnazione dei finanziamenti, determinando l'ammontare complessivo del contributo regionale per ciascun progetto, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate, i termini per la presentazione del progetto esecutivo e di inizio lavori, ed in relazione a quest'ultimo l'esercizio finanziario a cui dovrà essere imputato il relativo impegno.”;
i) il comma 1 dell'articolo 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 4, comma 18, lettera a), della l.r. 1/1998, è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, per l'attività di cui all'articolo 10, si avvale del nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 28 ottobre 1996 n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 34/1978), integrato dai direttori generali delle direzioni interessate e dal responsabile del gruppo di lavoro di cui al comma 2. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura organizzativa della direzione generale competente in materia di bilancio.”;
j) il comma 2 dell'articolo 12 è abrogato;
k) il comma 3 dell'articolo 12, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 18, lettera c), della l.r. 1/1998, è sostituito dal seguente:
“3. I termini stabiliti dalla presente legge, ivi compresi quelli contenuti negli atti di assegnazione dei contributi, sono previsti a pena di decadenza del diritto al contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata, entro gli stessi termini, su richiesta dell'interessato, per motivi non dipendenti dalla sua volontà. La proroga è disposta, per una sola volta e per un periodo non superiore complessivamente a centoventi giorni, con decreto del direttore generale della direzione incaricata per l'iniziativa.”.
2. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell'articolo 1, come da ultimo sostituito dall’articolo 4, comma 19, lettera b), della l.r. 1/1998, è sostituito dal seguente:
“4. I progetti sono realizzati direttamente dalla Regione, anche avvalendosi di enti o aziende regionali, o da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati, secondo le rispettive competenze; per la realizzazione dei progetti la Giunta regionale, qualora non vi provveda direttamente, può concedere contributi di norma fino ad un importo massimo pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, non cumulabili con altri eventuali finanziamenti regionali sulle opere da realizzare. Detti contributi sono quelli a fondo perduto di cui agli articoli 28 quinquies e 28 sexies della l.r. 34/1978, e contributi in capitale a rimborso, di cui all'articolo 28 septies della stessa legge, da rimborsare in dieci anni senza interessi. In caso di comprovata impossibilità finanziaria dei soggetti interessati e/o in rapporto all'urgenza e alla rilevanza degli interventi previsti, i contributi possono essere superiori al limite indicato. Le erogazioni dei contributi avvengono sulla base dei fabbisogni di cassa trimestrali certificati dai soggetti beneficiari. I progetti assistiti dai contributi di cui alla presente legge, non possono usufruire di altri contributi regionali per spese di investimento.";
b) dopo il comma 3 dell'articolo 3è aggiunto il seguente comma 3-bis:
"3-bis. Ove fosse necessario acquisire elementi di maggior chiarezza ai fini della relazione tecnico-economica di cui al comma 3, il nucleo di valutazione può richiedere l'effettuazione di studi di fattibilità a valere sul fondo di cui all'articolo 6-bis. Il dirigente della struttura organizzativa della direzione generale competente in materia di bilancio, preposto agli adempimenti della presente legge, dispone con proprio provvedimento in ordine all'effettuazione di detti studi.";
c) l'articolo 4è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Criteri di valutazione)
1. I criteri ai fini della valutazione dei progetti di cui alla presente legge sono i seguenti:
a) coerenza con i progetti strategici individuati dal programma regionale di sviluppo;
b) effetti economici stimati sulla base di indicatori di efficienza, di efficacia, di occupazione e di economicità dei risultati:
c) connessione con accordi di programma e/o strumenti di programmazione negoziata già adottati;
d) precisa individuazione degli organi e delle unità organizzative responsabili delle procedure amministrative necessarie all'attuazione dei progetti e dei tempi dei procedimenti;
e) grado di compatibilità tra le risorse economiche disponibili e quelle richieste dal singolo progetto;
f) quota di cofinanziamento con fondi diversi da quelli regionali, in particolare comunitari, nazionali, degli enti subregionali e dei soggetti privati;
g) effettiva e documentata disponibilità della quota di cofinanziamento non regionale;
h) esistenza della disponibilità finanziaria regionale a valere sugli stanziamenti di competenza del relativo fondo del bilancio annuale e pluriennale;
i) stato di avanzamento dei livelli progettuali che costituisce elemento di priorità nella destinazione delle risorse finanziarie autorizzate sul fondo."
;
d) il comma 1 dell'articolo 5è sostituito dal seguente:
"1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito, presso la direzione generale competente in materia di bilancio, un nucleo di valutazione composto da un esperto in materie giuridiche, da un esperto in materie economiche e da un esperto per ciascuna delle aree di cui all'articolo 2.";
e) dopo il comma 2 dell'articolo 6, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della l.r. 2/1999, è aggiunto il seguente comma 2-bis:
"2-bis. In caso di rimodulazione della spesa concernente progetti approvati ai sensi dell'articolo 3, in funzione di una migliore allocazione delle risorse sugli esercizi di competenza per una efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento dei livelli progettuali, la relativa variazione di bilancio viene effettuata con le procedure di cui al comma 2. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili sui singoli esercizi confluiscono nell'apposito fondo istituito per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge.";
f) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente articolo 6-bis:
"Art. 6-bis (Fondo per gli studi di fattibilità)
1. Per l'attività di studio e valutazione ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 3, è istituito un apposito fondo la cui dotazione annuale e pluriennale è autorizzata con legge finanziaria entro il limite massimo del 3% degli stanziamenti complessivamente previsti per il fondo di cui alla presente legge.
2. Il costo dello studio di fattibilitàè a valere sulla quota di contributo erogato sul progetto approvato.
3. La gestione del fondo è affidata a Finlombarda s.p.a. ed è disciplinata con apposita convenzione.
4. Per le opere il cui costo complessivo è superiore a lire 20 miliardi, lo studio di fattibilità costituisce lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali)."
.
3. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione)(3) e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
"a) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti annuali;";
b) il comma 1 dell'articolo 5è sostituito dal seguente:
"1. Il programma regionale di sviluppo:
a) determina gli obiettivi, le strategie, le politiche che la Regione si propone di realizzare nell'arco della legislatura, per un equilibrato sviluppo economico-sociale e per la qualificazione dell'assetto territoriale della Lombardia, indicando i fabbisogni di massima necessari per la realizzazione degli obiettivi medesimi;
b) individua i progetti strategici per la realizzazione degli obiettivi, tenendo conto in via prioritaria delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi strategici dell'Unione Europea;
c) stima le risorse della Regione, quelle derivabili dallo Stato e dall'Unione Europea, quelle mobilitabili con strumenti propri e quelle di altri enti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del programma.”
;
c) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"2. Il programma regionale di sviluppo si attua mediante progetti strategici, di cui al comma 1, lettera b), e con programmi di attività.";
d) il comma 4 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"4. Gli obiettivi e i progetti strategici del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti sono il riferimento per gli obiettivi di spesa del bilancio pluriennale.";
e) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"1. All'inizio di ogni legislatura, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta il programma regionale di sviluppo corredato da:
a) il rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della Regione, nelle sue articolazioni istituzionali e tematiche, predisposto con la collaborazione dell'Istituto regionale di ricerca (IreR);
b) il rapporto sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo vigente, mettendo in evidenza l'andamento dei rapporti con la programmazione nazionale e comunitaria;
c) il rapporto sullo stato di utilizzo dei fondi strutturali erogati dall'Unione Europea e sulle previsioni degli interventi strutturali realizzabili."
;
f) il comma 4 dell'articolo 6 è abrogato;
g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Progetti di intervento in attuazione del programma regionale di sviluppo)
1. La Giunta regionale predispone, secondo le modalità di cui all'articolo 8, i piani e i progetti di intervento di dimensione regionale indicati dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali.
2. Ciascun progetto individua:
a) gli obiettivi ed i risultati, anche in termini quantitativi, che si intendono raggiungere. i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento;
b) le risorse diverse da quelle regionali che si prevedono possano essere impiegate;
c) i singoli soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi;
d) la localizzazione territoriale degli interventi;
e) la durata del progetto, i modi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa relativi ai singoli esercizi;
f) le modalità atte a verificare il conseguimento degli obiettivi anche ai fini dei controlli economico finanziari di cui all'articolo 73 specificando le responsabilità delle unità organizzative che concorrono all'attuazione del progetto.
3. Con ciascun progetto sono predisposti altresì gli eventuali provvedimenti legislativi da adottare per la sua attuazione, anche ai fini dell’assunzione degli impegni di spesa ai sensi dell’articolo 59 nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale."
;
h) il comma 4 dell'articolo 9 bis e sostituito dal seguente:
"4. La parte I contiene:
a) il riposizionamento degli obiettivi del programma regionale di sviluppo con riferimento al bilancio pluriennale;
b) l'aggiornamento dei progetti strategici;
c) lo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo."
;
i) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:
“e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune anche in relazione allo stato di attuazione dei progetti strategici del programma regionale di sviluppo e all'andamento della spesa delle politiche di settore;”.
5. Il piano territoriale d'area Malpensa, e connesse previsioni della legge regionale 12 aprile 1999 n. 10 (Piano territoriale dell’area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000) quale strumento di programmazione e di coordinamento delle strategie per lo sviluppo economico-sociale del territorio lombardo interessato all'insediamento dell'aeroporto intercontinentale Malpensa 2000, costituisce atto di programmazione regionale per gli interventi ivi considerati anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 'Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e disposizioni attuative del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59”). In particolare, le previsioni del citato piano d'area relativamente agli interventi di cui all'allegato A della l.r. 10/1999 che prevedono funzioni commerciali, tengono luogo dei criteri e delle previsioni della programmazione regionale prevista all'articolo 3 della l.r. 14/1999.
6. Per l'attuazione dì quanto previsto al comma 5, l'approvazione degli interventi di cui all'allegato A della l.r. 10/1999 con le forme e le procedure previste dall'articolo 3 della medesima legge ha valenza altresì di parere regionale favorevole ai fini della conferenza prevista dall'articolo 9 del d.lgs. 114/l998 e dall'articolo 5 della l.r. 14/1999 per il rilascio delle autorizzazioni commerciali.
7. Per la realizzazione degli interventi in materia di opere funzionali al progetto Malpensa, di cui all'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2001, la contrazione di uno o più mutui con oneri di ammortamento e preammortamento a totale carico dei contributi previsti dalla legge finanziaria statale relativa all'esercizio finanziario 2000.(5)
8. Le entrate rinvenienti dal mutuo/i di cui al comma 7 contribuiscono ad alimentare un apposito fondo costituito, anche con finalità rotative, per l’attuazione dell’accordo di programma quadro "Aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000 – Interventi di mitigazione di impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali dei comuni sul cui territorio ricade il sedime aeroportuale di Malpensa 2000", sottoscritto dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 . L’utilizzo del fondo è vincolato alle finalità determinate nel medesimo accordo di programma quadro.
9. Per la gestione del fondo, di cui al comma 8, la Regione si avvale in via prioritaria di Finlombarda s.p.a.. Nel rispetto del contenuto dell’accordo di cui al medesimo comma 8, nonché degli indirizzi determinati dal Comitato per l’accordo di programma, come costituito e disciplinato dall’accordo predetto, la Regione può altresì utilizzare, per specifici compiti di supporto, l’ALER della provincia di Varese, nonché altri enti strumentali o aziende speciali della Regione medesima.
10. Le modalità di gestione del fondo, ivi comprese le forme di remunerazione di Finlombarda s.p.a., nonché degli ulteriori soggetti attuatori utilizzati dalla Regione, sono deliberate dalla Giunta regionale in conformità alle indicazioni dell’accordo di cui al comma 8, nonché agli indirizzi del Comitato per l’accordo di programma e successivamente riportate in atti convenzionali fra la Regione ed i soggetti predetti.
11. Qualora, in base al contenuto dell’accordo di cui al comma 8 nonché agli indirizzi del Comitato per l’accordo di programma, si proceda all’acquisizione delle unità immobiliari interessate da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico, i relativi effetti si producono a favore del patrimonio disponibile della Regione. L’acquisto di tali beni nonché la loro eventuale alienazione a terzi anche in relazione ad una gestione rotativa del fondo, avviene con le forme e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) e successive modificazioni ed integrazioni, assicurando in ogni caso il rispetto di regole di trasparenza e di concorrenzialità congrue in relazione all’attuazione dell’accordo di cui al comma 8.
12. Al fine di accelerare le procedure di spesa, in deroga alla l.r. 34/1978 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione all’iscrizione in bilancio dell’entrata derivante dalla contrazione del mutuo e della spesa per il fondo di cui al comma 8.
Art. 2.
Disposizioni di carattere organizzativo, gestionale e finanziario.
4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il personale distaccato presso le province per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 giugno 1983, n. 53 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) e della legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa e culturale) , e in servizio presso le stesse, è tenuto ad optare per il trasferimento nei ruoli delle amministrazioni provinciali ovvero per il rientro presso le strutture della Giunta regionale. Al personale trasferito nei ruoli delle province si applica l’articolo 3, commi 10, 11, 12, 13, della legge regionale 22 gennaio 1999 n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e di interventi istituzionali programmatici con rilievo finanziario).
5. Alla legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 dell'art. 7 sono aggiunti i seguenti commi 4-bis e 4-ter:
“4-bis. I consiglieri che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati a tale titolo.

4-ter. La facoltà di cui al comma 4-bis si esercita con apposita domanda al Presidente del Consiglio regionale da inoltrare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di cessazione del mandato per i consiglieri in carica ed entro il 30 giugno 2000 per i consiglieri non più in carica che non percepiscano già l'assegno vitalizio."
;
b) i commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 sono abrogati.
7. Alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 33 (Istituzione dell’agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle strutture e degli organismi per la comunicazione, l’editoria e l’immagine)(11)è apportata la seguente modifica:
a) (12)
8. Alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (amministrazione dei beni immobili regionali)(13)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 dell'articolo 9, come da ultimo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 20/1998, è sostituito dal seguente:
“3. Alla cessione a terzi dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, si può procedere a trattativa privata anche in ribasso:
a) qualora il valore di stima, determinato secondo le modalità di cui al comma 2, non superi i 300 milioni di lire;
b) qualora il primo esperimento di pubblico incanto sia andato deserto e il valore di stima, determinato secondo le modalità di cui al comma 2 non si sia nel frattempo modificato;
c) quando i beni debbano essere destinati alla realizzazione di edifici, impianti, attrezzature, servizi pubblici, acquisiti da enti pubblici, rilevanti per il perseguimento del pubblico interesse;
d) quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione."
.
14 bis. (20)
14 ter. (21)
18 bis. (26)
18 ter. (27)
19. La Giunta regionale predispone entro il 31 gennaio di ciascun anno un programma di semplificazione e delegificazione della normativa regionale individuando, in particolare:
a) gli ambiti di competenza settoriale e, al loro interno, le leggi regionali oggetto d’intervento;
b) gli obiettivi dell’attività di semplificazione e delegificazione avuto riguardo ai criteri e principi di cui all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) .
c) le singole disposizioni ritenute inadeguate e le linee d’indirizzo alternative rispetto alla disciplina prevista.
20. Il programma di cui al comma 19è trasmesso al Consiglio regionale che lo approva entro sessanta giorni.
21. La Giunta regionale, in base a quanto stabilito dal programma approvato dal Consiglio regionale, assume le conseguenti iniziative di semplificazione e delegificazione.
22. In fase di prima applicazione la Giunta predispone il programma di cui al comma 19 entro il 31 gennaio 2001.
23. In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla ripartizione di competenze tra organi di governo e dirigenza, le espressioni "Giunta regionale", "Presidente della Giunta regionale", "assessore delegato", "Giunta regionale su proposta dell’assessore competente per materia", e l’espressione "deliberazione della Giunta regionale", nonché altre corrispondenti contenute nelle disposizioni delle leggi regionali individuate nella tabella A) allegata alla presente legge sono rispettivamente sostituite dalle espressioni "dirigente della competente struttura regionale" e "provvedimento del dirigente della competente struttura regionale".
24. Alla legge regionale 10 novembre 1979, n. 57 (Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa)(28) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma dell'articolo 2, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 4, della l.r. 19/1999, è sostituito dal seguente:
“Le aperture di credito sono effettuate con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di bilancio e ragioneria, a favore dei funzionari regionali individuati con gli atti di cui al primo comma.”;
b) il secondo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
“L’entità del fondo da accreditare a ciascun funzionario è determinata tenuto conto delle richieste analitiche, per ciascuna delle voci di spesa di cui all'articolo 22, che i funzionari delegati devono inviare alla struttura regionale competente in materia di bilancio e ragioneria entro il 15 novembre di ogni anno.”.
25. Alla legge regionale 18 dicembre 1979, n. 76 (Contributi di gestione all'Istituto per la fecondazione artificiale “Lazzaro Spallanzani”)(29)è apportata le seguente modifica:
a) il comma 2 dell'articolo 1è sostituito dal seguente:
“2. Il contributo di cui alla lettera a) è erogato con decreto del dirigente della competente struttura regionale”.
26. Alla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali)(30) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:
“Qualora successivamente alla scadenza del termine siano presentate una o più istanze per nuovo conferimento della concessione, il dirigente della struttura regionale competente può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze ad uno degli istanti che offra le opportune garanzie di idoneità tecnica ed economica, specificando le misure per la conservazione e determinando il compenso per la custodia stessa.”;
b) il sesto comma dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:
“Sulla rinuncia provvede il dirigente della struttura regionale competente entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario.”.
27. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale)(31) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell’articolo 36 è abrogato;
b) al comma 2 dell’articolo 37 è sostituito dal seguente:
“2. La cancellazione è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale sentita la commissione di cui all'articolo 36, comma 1.”.
28. Alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale)(32)è apportata la seguente modifica:
a) il secondo comma dell’articolo 3è sostituito dal seguente:
“Nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 1 l'emissione dell’ordinanza-ingiunzione spetta al dirigente della competente struttura regionale.”.
31. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori)(35), è apportata la seguente modifica:
a) il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
“3. I contributi regionali sono erogati con decreto del dirigente della competente struttura regionale nella misura del 30% all'avvio dell'intervento e per le quote restanti in base allo stato d'avanzamento degli interventi stessi in relazione alle spese effettuate e documentate ed al conseguimento degli obiettivi previsti.”.
Art. 3.
Modifiche a leggi regionali.
7. La Giunta regionale, al fine di completare la realizzazione del collegamento ferroviario passante tra la stazione Bovisa F.N.M., Porta Garibaldi F.S. e Porta Vittoria F.S. di cui alla l.r. 7 giugno 1980, n. 81 (Interventi finanziari per la costruzione del collegamento ferroviario passante Bovisa-Garibaldi-Vittoria) , è autorizzata ad assegnare al comune di Milano, secondo le modalità previste dall’articolo 3 della stessa legge, un contributo in annualità di durata dodecennale di due miliardi, a decorrere dall’esercizio finanziario 2000, quale concorso regionale negli oneri di ammortamento del mutuo previsto dall’articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti).
11. Per gli interventi di cui alle leggi regionali 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l’ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) e 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario) finanziati con deliberazione della Giunta regionale n. 6/44255 del 16 luglio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per l’ultimazione degli interventi è fissato al 31 maggio 2000.
12. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori)(46)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente articolo 13-bis:
“13-bis (Norma transitoria) 1. Per l'anno 2000, il termine ultimo entro il quale presentare i progetti di cui all'articolo 5, comma 1è individuato nel 31 marzo 2000, fermi restando gli indirizzi programmatici e le priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, approvati con d.c.r. 1 ottobre 1997, n. VI/697.”.
Art. 4.(47)
Art. 5.
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione e dell’articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-01-14;2#ann1

TABELLA A) (Articolo 2, comma 23)



AREA ISTITUZIONALE
Tipo
N.
Anno
Titolo
Articolo e comma
DIREZIONE BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
L.R.
57
1979
Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa.
art. 2, comma 1
art. 10, comma 1
art. 20, commi 1 e 2
art. 22, comma 1
art. 23, comma 1
art. 24, comma 1
art. 29, commi 1 e 2
art. 31, comma 2
art. 33, comma 3
art. 35, comma 1
DIREZIONE AFFARI GENERALI
L.R.
19
1996
Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della Giunta regionale.
art. 2, comma 3
DIREZIONE ENTI LOCALI
L.R.
34
1983
Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia – Abrogazione L.R. 26/73 e successive modificazioni.
art. 4, comma 1
art. 9, comma 3
L.R.
20
1993
Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali.(48)
art. 22, comma 7
art. 31, comma 3



AREA SOCIALE
Tipo
N.
Anno
Titolo
Articolo e comma
DIREZIONE SANITA'
L.R.
46
1983
Norme per l’esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie.
art. 2, commi 2 e 4
art. 4, commi 1 e 4
L.R.
57
1990
Costituzione delle Unità Spinali.
art. 11, commi 1 e 3
L.R.
31
1997
Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali.
art. 7, comma 7



AREA ECONOMICA
Tipo
N.
Anno
Titolo
Articolo e comma
DIREZIONE AGRICOLTURA
(49)




L.R.
6
1991
Miglioramenti dell’efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale. Riordino delle procedure amministrative.
art. 7, comma 2
DIREZIONE ARTIGIANATO
L.R.
44
1980
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali.
art. 7, commi 1, 4 e 5
art. 8, comma 2
art. 11, comma 1
art. 12, comma 4
art. 13, comma 1
art. 15, comma 3, lett. i) e l)
art. 28, commi 2, 3 e 4
art. 31, comma 2
art. 32, commi 1 e 2
art. 38, commi 2 e 3
art. 42, commi 1 e 2
art. 56, comma 1
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
L.R.
45
1980
Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche.(50)
art. 6, comma 2
art. 7, comma 2
art. 11, comma 3
L.R.
28
1984
Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione – Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione.
art. 7, comma 1
art. 9, comma 4
art. 10, commi 2 e 3
art. 11, commi 1 e 4
art. 13, commi 1 e 2
art. 15, comma 1
art. 16, commi 2 e 3
art. 17, commi 1 e 2
art. 18, comma 4
L.R.
66
1986
Interventi regionali per l’innovazione e la razionalizzazione delle strutture commerciali in Lombardia.
art. 5, comma 4
art. 6, comma 2
(51)




L.R.
27
1996
Disciplina dell’attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province.
art. 16, comma 5
art. 18, commi 9 e 10
art. 19, comma 2



AREA TERRITORIALE
Tipo
N.
Anno
Titolo
Articolo e comma
DIREZIONE URBANISTICA
L.R.
63
1978
Nuove procedure per l’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia di disciplina urbanistica.
art. 23, commi 1 e 2
L.R.
65
1989
Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico.
art. 8, comma 3
L.R.
10
1992
Attuazione del terzo comma dell’art. 3 della L.R. 23/81 concernente “Abrogazione leggi regionali 23/73, 52/75 e successive modificazioni – Disposizioni transitorie e avvio procedure di riordinamento deleghe ad enti infraregionali”– Assegnazione di deleghe in materia urbanistica al Consorzio del Lodigiano.
art. 3, comma 1
L.R.
18
1997
Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali.
art. 11, comma 2
L.R.
23
1997
Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio.
art. 8, comma 3
DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA'
L.R.
46
1993
Rinnovo parco autobus del servizio di trasporto pubblico locale di linee interurbane.
art. 4, comma 4 art. 7, comma 1
DIREZIONE TUTELA AMBIENTALE
L.R.
105
1980
Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.
art. 11, comma 4
L.R.
14
1991
Istituzione della “Giornata del verde pulito”.
art. 2, comma 3
L.R.
40
1994
Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture, nelle aree urbane.
art. 5, comma 4
L.R.
36
1996
Norme per l’incentivazione, la promozione e la diffusione dell’uso razionale dell’energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici.
art. 3, comma 2
L.R.
14
1998
Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava.
art. 38, comma 1
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE
L.R.
9
1973
Concessione di contributi ad enti locali per l’esecuzione di opere pubbliche e per interventi straordinari relativi ai trasporti pubblici.
art. 3, comma 2
art. 4, commi 4 e 5
art. 5, comma 1
L.R.
34
1973
Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche.
art. 11, comma 3
art. 12, commi 3 e 7
L.R.
65
1979
Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento.
art. 9, comma 1
art. 11, comma 2
L.R.
38
1982
Interventi urgenti nel settore degli acquedotti.
art. 4, comma 1
L.R.
52
1982
Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici fino a 150.000 volt.
art. 14, commi 5, 6 e 8
L.R.
18
1983
Delega al Consorzio “Garda 1” delle funzioni amministrative concernente l’adozione dei provvedimenti di attuazione del risanamento igienico-ambientale del Lago di Garda in territorio lombardo.
art. 1, comma 3
L.R.
70
1983
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.
art. 36, comma 1
art. 44, comma 4
art. 45, comma 5
art. 47, comma 2
art. 49, comma 1
art. 52, comma 3
L.R.
36
1984
Prima costituzione della dotazione regionale di strutture e infrastrutture mobili per interventi di protezione civile.
art. 2, comma 2
L.R.
6
1989
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione.
art. 7, comma 1
L.R.
8
1998
Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale.
art. 5, comma 1
art. 14, comma 8

TABELLA B) ( Articolo 3, comma 3)



Num.
Oggetto concessione
Canone dal 1.1.2001 (in lire)
Canone dal 1.1.2001 (in lire)
Canone dal 1.1.2002 (in euro)
Canone dal 1.1.2002 (in euro)
1
Occupazione di suolo con delimitazione dello spazio utilizzato
annuo per mq
canone minimo
annuo per mq
canone minimo
a
area nuda
15.000
150.000
8,91
89,00
b
area nuda da occupare con strutture portuali
30.000
300.000
17,82
178,00
c
area occupata da strutture portuali
90.000
900.000
53,45
535,00
d
area litoranea per ormeggio unità di navigazione o binario o simile
40.000
400.000
23,76
238,00
e
area da occupare con impianti facilmente rimovibili
25.000
250.000
14,85
148,00
f
area da occupare con impianti fissi o di difficile rimozione
35.000
350.000
20,79
208,00
g
area da occupare con parcheggi o altre pertinenze
18.000
180.000
10,69
107,00
h
passi carrai
10.000
100.000
5,94
59,00
2
Occupazioni temporanee o senza impedimenti al pubblico passaggio di spazio acqueo, soprassuolo o sottosuolo
annuo per mq
canone minimo
annuo per mq
canone minimo
a
balconi, verande, tende fisse o retrattili, (anche se temporanei e inferiori all'anno)
2.000
40.000
1,19
24,00


giornaliero per mq
canone minimo
giorno per mq
canone minimo
b
altre occupazioni inferiori ai 15 giorni
300
60.000
0,18
36,00
c
altre occupazioni oltre i primi 15 e sino a 60 giorni
200
40.000
0,12
24,00
d
altre occupazioni oltre i primi 60 e sino a 360 giorni
100
20.000
0,06
12,00
3
Occupazioni del suolo o sottosuolo per serbatoi e impianti collegati
annuo per mq
canone minimo
annuo per mq
canone minimo
a
per ogni serbatoio fisso o sotterraneo fino a 3000 litri
15.000
150.000
8,91
89,00

per ogni serbatoio fisso o sotterraneo ogni 1000 litri ulteriori o frazione di 1000
3.000
30.000
1,78
18,00
b
area dell'impianto con strutture fisse
20.000
200.000
11,88
119,00
c
area dell'impianto libera da strutture
15.000
150.000
8,91
89,00
4
Occupazione del sottosuolo, soprasuolo e suolo mediante
annuo per mq frazione
canone minimo
annuo per mq frazione
canone minimo

condutture di acqua potabile




a
di diametro inferiore a cm. 20
200
100.000
0,12
59,00
b
di diametro uguale o maggiore a cm. 20
600
300.000
0,36
178,00

altre condutture impianti a rete in genere




c
di diametro inferiore a cm. 20
400
200.000
0,24
119,00
d
di diametro uguale o maggiore a cm. 20
900
450.000
0,53
267,00
5
Occupazione mediante condutture aeree
annuo per km o frazione
canone minimo
annuo per km o frazione
canone minimo

linee elettriche con sostegni nel suolo




a
con meno di 5 fili
1.500
30.000
0,89
18,00
b
con 5 fili ed oltre
2.000
40.000
1,19
24,00

linee elettriche senza sostegni nel suolo




c
con meno di 5 fili
1.200
24.000
0,71
14,00
d
con 5 fili ed oltre
1.500
30.000
0,89
18,00

linee telefoniche e telegrafiche




e
con sostegni nel suolo
1.500
30.000
0,89
18,00
f
senza sostegni nel suolo
2.000
40.000
1,19
24,00
g
pali per linee elettriche o telefoniche, infissi entro i limiti della zona di rispetto legale prevista dalle leggi vigenti
4.000
40.000
2,38
24,00
6
Occupazione di spazio acqueo
annuo per mq
canone minimo
annuo per mq
canone minimo

per ormeggio




a
di unità di navigazione nei porti (anche con pali, boe e simili)
33.000
330.000
19,60
196,00
b
di unità di navigazione con boe in campi boa delimitati
30.000
300.000
17,82
178,00
c
di unità di navigazione con pali, boe e simili fuori dalle zone portuali
45.000
450.000
26,73
267,00

altre occupazioni di spazio acqueo




d
per darsene, porti privati e simili costruiti all'interno della linea litoranea sino a 200 mq
30.000
1.500.000
17,82
891,00
e
per darsene, porti privati e simili costruiti all'interno della linea litoranea oltre i primi 200 mq o sporgenti rispetto alla linea litoranea
45.000
2.250.000
26,73
1336,00
f
spazio con strutture di ormeggio già costruite
90.000
4.500.000
53,45
2673,00
g
per uso non esclusivo e attraversabile dai mezzi in navigazione, delimitate solo da boe o simili sino a mq 2000
800
400.000
0,48
238,00
h
per uso non esclusivo e attraversabile dai mezzi in navigazione, delimitate solo da boe o simili oltre i primi mq 2000 e sino a mq 10000
200
200.000
0,12
119,00
i
per uso non esclusivo e attraversabile dai mezzi in navigazione, delimitate solo da boe o simili oltre i primi mq 10000
100
100.000
0,06
59,00
7
Altri usi specifici
annuo per mq
canone minimo
annuo per mq
canone minimo

Pontile destinato all'ormeggio sia temporaneo che stabile di unità di navigazione




a
con appoggio mobile sino a 20 mq
70.000
700.000
41,57
416,00
b
con appoggio mobile oltre i primi 20 mq
100.000
200.000
59,39
119,00
c
con appoggio fisso sino a 20 mq
90.000
900.000
53,45
535,00
d
con appoggio fisso oltre i primi 20 mq
120.000
240.000
71,27
143,00

Cartelli pubblicitari e segna/etici pubblicitari




e
spazio occupato comprensivo di tutta l'area occupata dai contrafforti di sostegno e dalle sporgenze di proiezione
11.000
55.000
6,53
33,00
f
area del pannello con messaggio pubblicitario (ogni 0,1 mq)
11.000
11.000
6,53
7,00
g
aumento per messaggi plurimi con lo stesso pannello
11.000
55.000
6,53
33,00

Posa di boe e/o pali per uso diverso dall'ormeggio




h
Boe e/o pali per segnalazioni di aree ad usi specifici
2.000
20.000
1,19
12,00
i
Boe e/o pali per segnalazioni pubblicitarie oltre al canone del messaggio
11.000
110.000
6,53
65,00

Nota 1
CRITERI DI APPLICAZIONE DEI CANONI
La superficie sottoposta al canone è quella sottratta all'uso pubblico in modo permanente o saltuario.
Il canone totale si calcola moltiplicando la lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto per le imbarcazioni e le altre strutture occupanti spazio acqueo.
Il canone annuo totale per ogni concessione viene arrotondato alle 1.000 lire superiori o all'euro superiore.
Non sono dovuti canoni inferiori alle 20.000 annue o 10 euro.
Nel caso di dubbi interpretativi o usi non specificati della presente tabella vale l'interpretazione ufficiale definita con direttive della Direzione generale trasporti e mobilità sulla base dei principi generali fissati nella presente legge e nella legge regionale 61/82 e successive integrazioni e modificazioni.

Nota 2
RIDUZIONI PER CATEGORIE SPECIFICHE
Sui canoni demaniali sono applicate le seguenti esenzioni o riduzioni:
a) le imbarcazioni utilizzate dalle forze dell'ordine di pronto intervento per garantire la vigilanza e la sicurezza sulle acque interne sono esenti da canoni di concessione;
b) i comuni o gli altri enti che in virtù della delega di funzioni di cui all'art. 6 della l.r. 22/1998 e successive modificazioni e integrazioni utilizzino direttamente e senza intermediari le aree demani ali portuali, allorquando l'utilizzazione sia di interesse pubblico e senza scopo di lucro sono esonerati dal pagamento del canone. In tal caso, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e delle strutture, nonché quelli di gestione dei servizi connessi sono a carico dell'ente utilizzante il quale può fissare, previo consenso della Direzione generale trasporti e mobilità, canoni d'ormeggio tali da coprire i costi di gestione del porto e dei servizi eventuali connessi;
c) al fine di salvaguardare attività e situazioni tradizionali sulle acque interne sono possibili riduzioni del 40% dei canoni in particolare a:
- 40% proprietari di unità da diporto a remi e a motore elettrico con potenza non superiore a 1 kw,
- 40% ormeggiatori al di fuori delle aree protette dei porti ma entro le zone demaniali portuali,
- 40% pescatori professionisti, la cui attività quale costituisce fonte principale di reddito familiare,
- 40% associazioni nautiche che per statuto non perseguano fini di lucro solo per gli spazi e gli ormeggi direttamente utilizzati per i fini sociali,
- 40% concessionari di servizi di trasporto pubblico non di linea e di noleggio,
- 40% idrosuperfici segnalate;
d) per finalità di interesse pubblico sono possibili riduzioni dell'80% dei canoni in particolare per le sottoindicate categorie:
- 80% enti pubblici e comuni per il loro diretto uso e per attività senza finalità lucrative,
- 80% concessionari di servizi di trasporto pubblico di linea (Gestione navigazione sui laghi),
- 80% unità di navigazione sino ad 8 metri fuori tutto di proprietà dei residenti sulle isole lacuali o nella frazione S. Margherita di Valsolda.
Le riduzioni non sono cumulabili, in caso di concorrenza, si applica la riduzione più favorevole.

NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 28 ottobre 1996, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1995, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Vedi anche art. 1, comma 10, lett. c) della l.r. 28 marzo 2000, n. 19. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 8 maggio 1990, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. La lettera è stata abrogata dall'art. 103, comma 2, lett. h) della l.r. 7 luglio 2008, n. 20. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 2 dicembre 1994, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 10 novembre 1979, n. 57, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
29. Si rinvia alla l.r. 18 dicembre 1979, n. 76, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
30. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
31. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
32. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato abrogato dall'art. 41, comma 2, lett. e) della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1. Vedi anche art. 41, commi 3 e 4 della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1. Torna al richiamo nota
35. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
46. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
47. L'articolo è stato abrogato dall'art. 103, comma 2, lett. i) della l.r. 7 luglio 2008, n. 20. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi