Legge Regionale 9 giugno 2020 , n. 13

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 24 del 11 Giugno 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-06-09;13

TITOLO I
AMBITO ISTITUZIONALE
Art. 1
(Modifiche agli articoli 5 e 8 della l.r. 17/2011)
1. Alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea del comma 1 dell'articolo 5 le parole 'di cui all'articolo 39, comma 2 dello Statuto' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 39, comma 3, dello Statuto';
b) al comma 1 dell'articolo 8 le parole 'ai sensi dell'articolo 39, comma 2, dello Statuto d'autonomia' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dello Statuto d'autonomia'.
Art. 2
(Abrogazione del comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 24/2019 a seguito di impegno assunto con il MEF)
1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022)(2)è abrogato.
Art. 3
(Sostituzione dell’allegato 11 della l.r. 26/2019 a seguito di impegno assunto con il MEF)
1. L'allegato 11 'Dettaglio delle garanzie passive prestate da Regione Lombardia' della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 (Bilancio di previsione 2020 - 2022)(3)è sostituito dal seguente:

[Per ragioni di impostazione grafica l'allegato 11 di cui al presente comma è riportato alla fine della presente legge].
TITOLO II
AMBITO ECONOMICO
Art. 4
(Modifiche agli articoli 23 e 136 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 23 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole 'e nel rispetto dei criteri dell'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno) e di quelli di cui al comma 1 bis' sono sostituite dalle seguenti: 'e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 bis';
b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:
'1 bis. La Giunta regionale, sentiti i comuni e le associazioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l), definisce con deliberazione da pubblicare nel BURL i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere, al fine di rendere omogenee sul territorio regionale le selezioni relative all'assegnazione dei suddetti posteggi.';
c) al comma 7 le parole 'stilata sulla base di quanto previsto dall'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del d.lgs. 59/2010' sono soppresse.
2. La deliberazione di cui al comma 1 bis dell'articolo 23 della l.r. 6/2010, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al primo periodo, continuano a trovare applicazione i criteri di cui alla deliberazione 27 giugno 2016, n. X/5345 'Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)' e sono fatti salvi i bandi comunali approvati in base a tali criteri.
3. All'articolo 136 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(4)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1, lettera c), le parole 'il fenomeno dell'usura' sono sostituite dalle seguenti: 'i fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento'.
Art. 5
1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)(5)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
'2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione, le province e la Città metropolitana di Milano promuovono e sostengono iniziative, anche in collaborazione con le parti sociali, orientate alla prevenzione, all'anticipazione e al contrasto dei rischi, anche di sanità pubblica, e al miglioramento delle condizioni di lavoro.'.
Art. 6
1. All'articolo 3 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera h), le parole 'con il supporto della Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro (ARIFL)' sono soppresse;
b) al comma 1, lettera o), le parole 'promuovendo un tavolo permanente fra Regione Lombardia e sistema delle imprese, al fine di concorrere efficacemente ai bandi e agli obiettivi previsti nella programmazione europea' sono sostituite dalle seguenti: 'promuovendo un tavolo permanente fra Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A., sistema delle imprese, sistema bancario e sistema camerale, al fine di concorrere efficacemente ai bandi e agli obiettivi previsti nella presente legge e nella programmazione europea e di supportare le imprese nella fase di accesso al credito, monitorando l'attuazione e valutando l'efficacia degli strumenti di finanziamento e delle misure di incentivazione e di sostegno alla liquidità';
c) al comma 1 dopo la lettera o2) è inserita la seguente:
'o3) promuovendo l'attuazione delle misure per la prevenzione dei rischi di sanità pubblica negli ambienti di lavoro, e assistendo le imprese nell'adozione di protocolli anti-contagio;';
d) al comma 3 le parole 'ARIFL e altri' sono soppresse.
Art. 7
(Modifiche alla l.r. 31/2008 e disposizione finanziaria relativa all’articolo 67 della stessa l.r. 31/2008, come sostituito)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'4. Gli operatori che intendono produrre, preparare, immagazzinare, importare o immettere sul mercato prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007/CE (Regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91) devono notificare l'inizio della propria attività e le variazioni successive tramite il sistema informativo per il biologico (SIB), che opera nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché inserire nello stesso SIB le informazioni previsionali relative ai programmi annuali, secondo quanto previsto dalla normativa statale.';
b) al comma 3 dell'articolo 10.2 dopo le parole 'provenienza dei prodotti alimentari da produttori locali' sono inserite le seguenti: 'e valorizzando l'offerta di beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti biologici, da filiera corta o a chilometro zero';
c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 dopo le parole 'associazioni di secondo grado' sono inserite le seguenti: ', alle associazioni responsabili della gestione delle strade dei vini e dei sapori';
d) al comma 4 dell'articolo 12 dopo le parole 'origine controllata e garantita' sono aggiunte le seguenti: ', nonché i prodotti agroalimentari tradizionali';
e) al comma 2 ter dell'articolo 24 ter dopo la parola 'malghe.' è aggiunto il seguente periodo: 'Per favorire il raccordo con i portatori di interesse che partecipano all'intera fase gestionale e operativa dei sistemi malghivi, viene istituito il tavolo regionale degli alpeggi, che si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Assessore regionale all'Agricoltura. La Giunta regionale, con proprio atto, determina la composizione e le modalità di funzionamento del tavolo, prevedendo altresì la possibilità di partecipazione da parte dei consiglieri regionali.';
f) al punto 1 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 le parole 'da piani di assestamento generali o particolari' sono sostituite dalle seguenti: 'da piani di assestamento forestale e da piani di indirizzo forestale';
g) al punto 2 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 26 le parole 'di piani di assestamento generali e particolari' sono sostituite dalle seguenti: 'di piani di assestamento forestale e di piani di indirizzo forestale';
h) al punto 2 della lettera c) del comma 3 dell'articolo 26 la parola 'riequipaggiamento' è sostituita dalla seguente: 'arricchimento';
i) alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 34 le parole 'l'istruttoria per' sono soppresse;
j) alla lettera aa bis) del comma 1 dell'articolo 34 le parole 'l'istruttoria per' sono soppresse e le parole 'di cui all'articolo 8 ter' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 159';
k) la lettera aa ter) del comma 1 dell'articolo 34 è soppressa;
l) dopo la lettera aa quater) del comma 1 dell'articolo 34 sono aggiunte le seguenti:
'aa quinquies) l'iscrizione dei prodotti agroalimentari tradizionali nell'elenco regionale;
aa sexies) l'iscrizione degli utilizzatori dell'indicazione facoltativa di qualità 'prodotto di montagna' nell'elenco regionale;
aa septies) l'iscrizione nell'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica.';
m) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 43 è sostituita dalla seguente:
'a) nelle aree con elevato coefficiente di boscosità, di norma identificate con quelle di montagna e di collina, specifiche attività selvicolturali ai sensi dell'articolo 50 volte al miglioramento e alla riqualificazione dei boschi esistenti, al recupero delle condizioni agronomiche dei pascoli e al riequilibrio idrogeologico, compresi gli interventi sulla rete viaria forestale previsti dagli strumenti di pianificazione forestale, nonché interventi di recupero ambientale delle malghe, dei fabbricati a servizio degli alpeggi, anche con finalità di miglioramento paesaggistico;';
n) dopo il comma 7 bis dell'articolo 43 è inserito il seguente:
'7 bis1. Le somme di cui al comma 7 riscosse dalla Regione sono prioritariamente utilizzate, a favore dei territori di pianura e di collina, attraverso bandi di finanziamento secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore forestale.';
o) all'articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 bis e 4 del presente articolo, per interventi che non comportano anche la trasformazione del bosco, l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo è rilasciata dai comuni interessati, anche in caso di allargamento di mulattiere e sentieri comportante scavi e movimenti di terra fino a un massimo di 100 metri cubi e per una larghezza massima di 150 centimetri; in ogni caso nei 100 metri cubi sono compresi anche eventuali livellamenti del terreno.';
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
'3 bis. Per interventi in aree disciplinate dalla normativa regionale in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava, l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo, non comportante anche la trasformazione del bosco, è rilasciata dalle province e dalla Città metropolitana di Milano territorialmente competenti.';
3) al comma 4 le parole 'nei casi non compresi nei commi 2 e 3' sono sostituite dalle seguenti: 'in caso di interventi di sistemazione idraulico-forestale o riguardanti le attività agro-silvo-pastorali comportanti scavi e movimenti di terra superiori a 100 metri cubi';
4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
'5. I comuni e gli enti di cui ai commi 3 bis e 4 possono prevedere il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3, 3 bis e 4.';
5) alla lettera b) del comma 6 le parole 'in conformità ai commi 2, 3 e 4,' sono sostituite dalle seguenti: 'in conformità ai commi 2, 3, 3 bis e 4,';
p) al comma 5 dell'articolo 45 le parole 'e del corpo forestale dello Stato' sono sostituite dalle seguenti: 'e dei carabinieri forestali';
q) al comma 1 bis dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello oggetto del rapporto';
r) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 49 le parole 'con il corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato)' sono sostituite dalle seguenti: 'con i carabinieri forestali';
s) al comma 10 dell'articolo 50 dopo le parole 'consorzi forestali operanti nei territori oggetto degli interventi' sono inserite le seguenti: ', a quelli realizzati in boschi gestiti secondo i principi della gestione forestale sostenibile';
t) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
'Art. 50 bis
(Arboricoltura da legno e pioppicoltura)
1. La Regione promuove, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dello Stato e dell'Unione europea, la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura per la valorizzazione produttiva e il miglioramento paesaggistico della pianura e, in particolare:
a) l'utilizzo di cloni di pioppo che, per la loro elevata resistenza a patogeni e parassiti, richiedono un uso limitato di prodotti fitofarmaci;
b) la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura secondo certificazioni relative ai principi della gestione sostenibile.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2021 le concessioni relative a beni demaniali finalizzate alla realizzazione di impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, sono rilasciate o rinnovate solo ad aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2022, nei parchi naturali e nelle riserve naturali di cui all'articolo 1, lettere a) e c), della l.r. 86/1983 gli impianti di arboricoltura da legno e di pioppicoltura laddove consentiti dai relativi piani sono finanziati solo se realizzati da aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile.';
u) il comma 3 dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:
'3. La Regione con la Provincia di Sondrio e le comunità montane, nonché con il coinvolgimento degli imprenditori agricoli, promuove la realizzazione, entro il 31 dicembre 2035, di 10.000 ettari di nuovi boschi e di sistemi forestali multifunzionali rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020', in coerenza con le finalità dell'articolo 40, comma 5, con la pianificazione forestale, territoriale e di bacino, nonché in applicazione dei protocolli internazionali. A tal fine é individuata una scala di priorità di realizzazione che tiene conto anche dei seguenti elementi:
a) definizione degli interventi finanziabili quali boschi, siepi, filari, aree umide, marcite, aree di regimazione delle acque, rinaturalizzazione del reticolo idrico;
b) mantenimento e valorizzazione della produttività agricola e della sua qualità;
c) ove possibile, coinvolgimento di ERSAF, distretti rurali e consorzi forestali;
d) previsioni delle pianificazioni forestali vigenti;
e) azioni non previste nell'ambito di altre misure di sostegno.';
v) al comma 4 dell'articolo 55 dopo le parole 'di contenimento degli inquinanti' sono inserite le seguenti: 'in coerenza con le finalità della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)';
w) al comma 1 dell'articolo 55 bis dopo le parole 'La Giunta regionale definisce le caratteristiche e i requisiti specifici dei boschi didattici' sono inserite le seguenti: 'valutandone la finalità, incentivando la fruizione attraverso l'inserimento nei percorsi di formazione del comparto, promuovendo accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con i comuni interessati affinché i plessi scolastici svolgano attività educativa nei boschi didattici';
x) dopo l'articolo 55 bis è inserito il seguente:
'Art. 55-ter
(Sostegno all'impianto di specie utili all'apicoltura e alla fauna selvatica)
1. Nei progetti di forestazione urbana di cui all'articolo 55, nei boschi didattici di cui all'articolo 55-bis e nell'arricchimento arboreo della campagna vengono usate prevalentemente specie arboree e arbustive autoctone utili all'apicoltura e alla fauna selvatica. La Regione favorisce l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo tramite la previsione di misure di sostegno.';
y) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 dopo la parola 'prevalentemente' sono inserite le seguenti: 'le attività di miglioramento fondiario di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale),';
z) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 56 è sostituito dai seguenti:
'Tali attività sono svolte prevalentemente sui terreni conferiti dai soci, nonché sul reticolo idrico minore, sulla viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 59 e sulla rete escursionistica di cui alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia). I consorzi forestali svolgono altresì assistenza tecnica prevalentemente nei confronti dei loro soci.';
aa) al comma 7 dell'articolo 59 le parole 'al Corpo forestale regionale e dello Stato' sono sostituite dalle seguenti: 'ai carabinieri forestali';
bb) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 61 le parole 'dal corpo forestale dello Stato' sono sostituite dalle seguenti: 'dai carabinieri forestali';
cc) al comma 12 dell'articolo 61 le parole 'dalla Provincia di Sondrio' sono sostituite dalle seguenti: 'dalle province, dalla Città metropolitana di Milano';
dd) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
'Art. 67
(Disposizioni sul servizio fitosanitario regionale)
1. La Regione esercita, tramite una propria struttura competente in materia di agricoltura, le funzioni spettanti al servizio fitosanitario regionale in base alla normativa statale ed europea di riferimento.
2. Sono trasferite alla Regione le funzioni in materia fitosanitaria svolte da ERSAF alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020' al fine di assicurarne un più efficace ed efficiente svolgimento.
3. Il servizio fitosanitario regionale designa i responsabili fitosanitari ufficiali in forma scritta definendo i controlli ufficiali, le altre attività ufficiali e i compiti correlati per cui la designazione è stata fatta. Gli ispettori fitosanitari e gli agenti fitosanitari svolgono le funzioni di responsabili fitosanitari ufficiali secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, punto 33, del regolamento 15 marzo 2017, n. 2017/625/UE (Regolamento del Parlamento europeo relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari). Gli ispettori fitosanitari svolgono altresì le funzioni di certificatori secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, punto 26, dello stesso regolamento n. 2017/625/UE.
4. La Regione può delegare a ERSAF e alla Fondazione Minoprio determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali nell'osservanza delle condizioni di cui agli articoli 29 e 31, comma 1, del regolamento n. 2017/625/UE. La Regione può altresì delegare a persone giuridiche o a persone fisiche individuate tramite procedure ad evidenza pubblica compiti riguardanti i controlli ufficiali o altre attività ufficiali nell'osservanza delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 29 e 31, comma 1, e agli articoli 30 e 31, comma 2, dello stesso regolamento n. 2017/625/UE. La delega è conferita con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il servizio fitosanitario regionale è competente a irrogare le sanzioni previste dalla normativa statale.';
ee) l'articolo 68 è abrogato;
ff) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 69 le parole 'e di lotta obbligatoria' sono sostituite dalle seguenti: ', di lotta obbligatoria, di informazione e divulgazione';
gg) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 69 è sostituito dal seguente: 'Annualmente è approvato il relativo piano attuativo con decreto del dirigente competente.';
hh) gli articoli 70, 70 bis, 71, 73 e 74 sono abrogati;
ii) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:
'Art. 75
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di cui all'articolo 67, comma 2, e da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, sono adottate le disposizioni necessarie a rendere effettivo il trasferimento delle funzioni, con particolare riguardo all'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie prevalentemente impiegate per l'esercizio delle funzioni trasferite alla data del 1 febbraio 2020, alla definizione del trattamento economico accessorio del personale trasferito e delle relative risorse, a fronte della corrispondente riduzione della componente stabile delle risorse per il salario accessorio di ERSAF, al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi e alla regolazione dei procedimenti in corso, in modo che sia garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni.
2. ERSAF cessa di esercitare le funzioni trasferite alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione stabilita nella deliberazione di cui al comma 1. Nelle more dell'effettivo trasferimento ERSAF continua a esercitare le funzioni secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 67, comma 2.
3. Il personale con contratto a tempo indeterminato trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale, accessorio e previdenziale, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento nell'organico della Giunta regionale.';
jj) dopo l'articolo 75 quater è inserito il seguente Titolo:
'TITOLO VI TER
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 75 quinquies
(Finalità)
1. La Regione, nel rispetto della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura):
a) riconosce l'apicoltura quale attività agricola fondamentale per la conservazione dell'ambiente, finalizzata a garantire l'impollinazione naturale necessaria per la conservazione della biodiversità degli ecosistemi e per garantire le produzioni agricole e forestali;
b) sostiene la salvaguardia delle specie di api autoctone tipiche, il miglioramento delle altre razze allevate, lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura;
c) ne promuove la diffusione della conoscenza e la cultura anche attraverso attività didattiche.

2. La conduzione zootecnica delle api, denominata 'apicoltura', è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Art. 75 sexies
(Tavolo apistico regionale)
1. Al fine di perseguire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 75 quinquies, comma 1, è istituito il Tavolo apistico regionale. La Giunta regionale, con proprio atto definisce i criteri per la sua composizione, le modalità di funzionamento e i compiti.';
kk) al comma 1 dell'articolo 112 le parole 'al corpo forestale dello Stato' sono sostituite dalle seguenti: 'ai carabinieri forestali';
ll) al comma 2 dell'articolo 127 le parole 'degli agenti del corpo forestale dello Stato' sono sostituite dalle seguenti: 'dei carabinieri forestali';
mm) l'articolo 130 septies è sostituito dal seguente:
'Art. 130 septies
(Controllo del potenziale produttivo viticolo)
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) può adottare provvedimenti volti a conseguire l'equilibrio di mercato nel settore vitivinicolo con riferimento a vini a denominazione di origine (DO) o a indicazione geografica (IG).
2. I provvedimenti di cui al comma 1:
a) sono adottati dalla Giunta regionale per specifiche zone produttive, su proposta dei consorzi di tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria individuate sulla base dei criteri stabiliti dalla stessa Giunta regionale;
b) escludono temporaneamente la possibilità d'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della relativa DO o IG o fissano, in alternativa, la superficie massima per provincia dei vigneti iscrivibili nello stesso schedario, nonché i relativi criteri di assegnazione;
c) hanno, di norma, durata triennale, ferma restando la possibilità, ricorrendone le condizioni di mercato, di revoca, di modifica o di proroga, previa acquisizione delle proposte e dei pareri di cui alla lettera a).

3. Sono comunque fatti salvi ai fini della rivendicazione delle DO o delle IG oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1:
a) l'estirpazione e il successivo reimpianto, all'interno delle relative zone produttive, dei vigneti idonei alla produzione di uve atte a dare vini a medesime denominazioni di origine o indicazioni geografiche alla data di pubblicazione sul BURL dei provvedimenti stessi;
b) le autorizzazioni acquisite dai produttori alla stessa data.

4. E' facoltà dei consorzi di tutela proporre di stabilire un limite massimo di utilizzo delle autorizzazioni acquisite, che non può essere comunque inferiore a un ettaro per azienda.';
nn) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 147 è inserita la seguente:
'e bis) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 400,00 per chi reimmette dopo la cattura esemplari appartenenti a specie alloctone dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, in violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi; qualora la reimmissione dopo la cattura riguardi esemplari appartenenti alla specie Silurus glanis si applica la sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 1.500,00; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a diciotto mesi;';
oo) il comma 4 dell'articolo 147 è sostituito dal seguente:
'4. A chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica, con licenza di tipo B scaduta da meno di trenta giorni, si applica una sanzione pari a euro 60,00.'.
2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 67 della l.r. 31/2008, come sostituito dal presente articolo, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alle conseguenti variazioni di bilancio per l'adeguamento dello stesso, a invarianza di spesa, tenuto conto dei termini previsti dal medesimo articolo 67, comma 2, e dall'articolo 75, comma 1, come sostituito, si provvede con legge di assestamento al bilancio 2020-2022.
Art. 8
(Modifiche alla l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 20 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'dalla pubblicazione all'albo pretorio di cui al comma 1';
b) il comma 4 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
'4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio tengono un apposito registro informatico dei tesserini rilasciati, che viene aggiornato annualmente.';
c) al comma 6 dell'articolo 22 dopo le parole 'data di chiusura della caccia' sono aggiunte le seguenti: ', direttamente o per il tramite delle associazioni venatorie o degli ATC/CAC';
d) il comma 7 bis dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
'7 bis. Nell'esercizio della caccia alla fauna stanziale e di selezione agli ungulati e nelle forme collettive della braccata, della girata e della battuta, è obbligatorio per tutti i partecipanti indossare giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche.';
e) al comma 3 dell'articolo 24 dopo le parole 'avifauna selvatica migratoria' sono aggiunte le seguenti: ', salvo diversa disposizione specifica della Regione,';
f) al comma 5 dell'articolo 25 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'durante i quali non è possibile rimuovere l'appostamento; tale disposizione si applica anche per il periodo temporale in cui il titolare dell'autorizzazione per comprovata causa di forza maggiore sia impossibilitato nel procedere al rinnovo dell'autorizzazione';
g) al comma 8 dell'articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Per appostamento fisso preesistente deve intendersi l'appostamento fisso di caccia autorizzato per almeno una volta dalla pubblica amministrazione competente.';
h) al comma 18 dell'articolo 25 le parole ', nonché delle zone previste dal comma 7' sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Sono esclusi dalla distanza minima di cui al presente comma gli appostamenti temporanei per la caccia al colombaccio, anche con l'uso di richiami vivi, allestiti all'interno delle aziende faunistico-venatorie, previo consenso verbale del concessionario.';
i) il comma 7 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
'7. Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; gli ambiti e comprensori, nel rispetto delle priorità previste dall'articolo 33, ammettono come soci anche cacciatori non residenti nei loro territori anche provenienti da altre regioni sino al raggiungimento degli indici di densità di cui al comma precedente. Le domande di ammissione devono essere presentate tra l'1 e il 31 marzo; i cacciatori già soci nella stagione precedente confermano la loro iscrizione attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo. Il mancato pagamento entro il termine fa decadere dalla qualità di socio. I cacciatori residenti che non confermino l'iscrizione entro il 31 marzo possono ripresentare domanda di ammissione fuori termine ed essere ammessi con il pagamento di una quota maggiorata del venti per cento se la reiscrizione avviene entro il 31 maggio, del quaranta per cento se avviene successivamente. Ogni cacciatore residente in regione Lombardia può essere socio di altri ambiti o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza, previa accettazione della domanda da parte degli stessi e nel rispetto delle priorità individuate dall'articolo 33. Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore.';
j) il comma 8 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
'8. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare, con delibera motivata, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia che ne facciano richiesta ad ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato, purché si siano accertate, mediante censimenti di cui all'articolo 8, modifiche positive della popolazione faunistica stanziale ovvero per esigenze di gestione faunistica del cinghiale, limitatamente alle sole cacce in forma collettiva. In tali casi i cacciatori vengono ammessi stagionalmente, senza acquisire la qualità di socio e il relativo diritto di permanenza associativa e il loro numero non deve superare il tetto massimo del cinque per cento del numero complessivo dei cacciatori iscritti in quell'ambito o comprensorio alpino.';
k) il comma 8 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
'8. Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cacciatore deve essere motivato e va comunicato a mezzo raccomandata AR o PEC all'interessato e alla Regione o alla Provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro il termine perentorio di quindici giorni dalla decisione.';
l) al comma 1 bis dell'articolo 35 le parole 'dalla terza domenica di' sono sostituite dalle seguenti: 'dal primo';
m) il comma 4 dell'articolo 35 è abrogato;
n) dopo il comma 1 dell'articolo 40 è inserito il seguente:
'1 bis. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica.';
o) il comma 11 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
'11. La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell'ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio:
a) camoscio, cervo e muflone: dal 1 agosto al 31 dicembre;
b) capriolo: dal 1 giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1 giugno al 30 settembre e dal 1 gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
c) cinghiale: tutto l'anno.';
p) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 43 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale, per il quale è consentito anche l'uso di dispositivi per la visione notturna';
q) il comma 2 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
'2. La tassa di cui al comma 1 è corrisposta secondo gli importi indicati nella Tabella A allegata alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), fatte salve le riduzioni previste dall'articolo 34 della stessa l.r. 10/2003.';
r) il comma 3 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:
'3. Il versamento della tassa di concessione deve essere effettuato in occasione del rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia e ha validità di un anno dalla data del rinnovo.';
s) il comma 4 dell'articolo 45 è abrogato;
t) al comma 5 dell'articolo 48 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Durante l'esercizio delle loro funzioni, escluse le attività di antibracconaggio coordinate e in collaborazione con i corpi di polizia provinciale o con i nuclei forestali dell'Arma dei carabinieri, devono indossare un'uniforme identificativa autorizzata dalla prefettura con giubbino con pettorale e dorsale di colori ad alta visibilità, nonché copricapo avente medesime caratteristiche. La violazione di tale disposizione comporta la sospensione del decreto di nomina fino ad un anno.';
u) al comma 4 dell'articolo 51 dopo le parole 'in forma vagante;' sono inserite le seguenti: 'se l'infrazione è commessa nel mese di gennaio è disposto inoltre dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio il ritiro del tesserino fino a un anno;'.
Art. 9
1. All'articolo 3 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 7 dopo le parole 'e le riserve naturali' sono inserite le seguenti: ''Della Rocca, del Sasso e parco lacuale' e ';
b) al comma 8 la parola 'anche' è soppressa;
c) al comma 9 dopo le parole 'e delle altre forme di tutela' sono aggiunte le seguenti: ', fatta eccezione per l'eventuale aggregazione di uno o alcuni dei comuni già facenti parte di un PLIS e fermo restando, in tal caso, quanto disposto all'articolo 34, comma 7, della l.r. 86/1983'.
Art. 10
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27, (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(10)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 33 è inserito il seguente:
'4 bis. Nel rispetto delle normative vigenti in materia di volontariato e in materia igienico sanitaria e di sicurezza, per le attività legate alla gestione del rifugio di cui alla presente legge e previa assunzione di responsabilità, il gestore del rifugio può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di personale volontario purché iscritto a un'associazione o un ente che tra gli scopi statutari abbia un interesse operativo per la montagna.'.
TITOLO III
AMBITO TERRITORIALE
Art. 11
(Misure per il monitoraggio del consumo di suolo. Modifiche agli articoli 5 della l.r. 31/2014, 13 della l.r. 12/2005 e 1 della l.r. 9/2020)
1. Ai fini della realizzazione del monitoraggio regionale del consumo di suolo nei piani di governo del territorio e del relativo costante aggiornamento, sono apportate le seguenti modifiche legislative:
a) il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(11)è soppresso;
b) dopo lettera b) del comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(12)è aggiunta la seguente:
'b bis) ai fini del monitoraggio del consumo di suolo, alla trasmissione alla Regione delle informazioni relative al consumo di suolo negli atti di PGT.';
c) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica)(13) dopo le parole 'nonché interventi per' sono inserite le seguenti: 'la realizzazione,'.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalla disposizione soppressa di cui al comma 1, lettera a), fermo restando l'obbligo informativo, ivi previsto, in capo ai comuni.
Art. 12
(Modifiche agli articoli 28 e 43 della l.r. 16/2016)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 28 le parole 'e valorizzazioni' sono soppresse;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 28 è inserito il seguente:
'3 bis. I proventi delle valorizzazioni di cui all'articolo 31 concorrono, insieme ai canoni di locazione dei servizi abitativi pubblici di cui all'articolo 24, a garantire la manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio immobiliare e, per il 2020, le morosità incolpevoli.';
c) dopo il comma 6 dell'articolo 43 è inserito il seguente:
'6 bis. Gli enti proprietari possono applicare la disposizione di cui all'articolo 28, comma 3 bis, anche ai proventi delle valorizzazioni derivanti dai programmi per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della medesima disposizione.'.
Art. 13
(Modifiche alla l.r. 12/2005, alla l.r. 31/2014, alla l.r. 18/2019 e alla l.r. 21/2019 in attuazione degli impegni assunti con il Governo, in applicazione del principio di leale collaborazione)
1 Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera f) del comma 5 è soppressa;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
'5.1. I criteri relativi all'incremento dell'indice di edificabilità massimo per interventi sul patrimonio edilizio esistente che perseguono le finalità di cui alla lettera e) del comma 5 sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a tutela del rispetto della disciplina a salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali.';
b) dopo il comma 11 dell'articolo 40 bis è aggiunto il seguente:
'11 bis. Gli interventi di cui al presente articolo riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela culturale e paesaggistica sono attivati previo coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e nel rispetto delle prescrizioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi del d.lgs. 42/2004.';
c) al comma 2 dell'articolo 40 ter le parole 'purché non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente, e non siano collocati in aree comprese in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, di cui agli articoli 10 e 10-bis.' sono sostituite dalle seguenti: 'purché non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale difformità rispetto al titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente, a esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria, e non siano collocati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta o in aree comprese in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, di cui agli articoli 10 e 10 bis.';
d) dopo il comma 5 dell'articolo 40 ter è aggiunto il seguente:
'5 bis. Gli interventi di recupero degli edifici rurali di cui al presente articolo, riguardanti il patrimonio edilizio soggetto a tutela culturale e paesaggistica sono attivati previo coinvolgimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e nel rispetto delle prescrizioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi del d.lgs. 42/2004.';
e) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente: 'Ferma restando, per i profili edilizi, la destinazione d'uso prevalente ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 2, del d.p.r. 380/2001, è principale la destinazione d'uso qualificante l'area; è complementare o accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia.';
f) dopo il comma 3 dell'articolo 102 bis è aggiunto il seguente:
'3 bis. L'apposizione della misura di salvaguardia urbanistica di cui al comma 1 è da considerarsi aggiuntiva rispetto ai vincoli prescritti ai sensi della normativa statale a tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in particolare, alle previsioni del piano paesaggistico regionale di cui agli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004. Resta, in ogni caso, impregiudicata, ai fini della realizzazione delle infrastrutture per la mobilità per le quali è istituita la misura di salvaguardia di cui al comma 1, l'applicazione dei vincoli e delle previsioni del piano paesaggistico regionale ai sensi della normativa statale di cui al precedente periodo.'.
2. All'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)(16)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
', nel rispetto delle previsioni di tutela previste dal piano paesaggistico regionale ai sensi degli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)'.
3. All'articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 (Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali)(17)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dopo le parole 'a esclusione del comma 5 dell'articolo 1 e dei commi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 3,' sono aggiunte le seguenti: 'fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari vigenti, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione),'.
4. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 21 (Seconda legge di semplificazione 2019)(18)è abrogato.
Art. 14
(Modifiche agli articoli 14, 15 e 16 della l.r. 9/2001)
1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(19) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 14 le parole 'dell'Osservatorio' sono sostituite dalle seguenti: 'del Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale';
b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:
'a) interventi a carattere strutturale, tra i quali gli interventi atti a contenere la velocità dei veicoli e l'esposizione al rischio di incidente stradale, l'adeguamento della rete stradale ai parametri dettati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volti a migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento al contrasto dei fattori di rischio e alla rimozione delle cause di incidenti stradali;';
c) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e la sicurezza degli utenti';
d) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 14 dopo le parole 'della sicurezza stradale' sono inserite le seguenti: 'e delle altre disposizioni statali in materia di sicurezza stradale' e dopo le parole 'da parte' sono inserite le seguenti: 'della Regione e';
e) dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 14 è aggiunta la seguente:
'e bis) i percorsi ciclabili e pedonali.';
f) all'alinea del comma 3 dell'articolo 15 le parole 'dell'Osservatorio' sono sostituite dalle seguenti: 'del Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale';
g) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 15 le parole 'Rapporto annuale sulla circolazione e sicurezza stradale della Regione Lombardia' sono sostituite dalle seguenti: 'Rapporto annuale sulla sicurezza stradale della Regione Lombardia';
h) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
'b) vengono realizzate azioni formative in tema di sicurezza stradale per il personale degli uffici tecnici degli enti locali e per quello appartenente alle polizie locali e vengono promossi interventi e iniziative anche formative per la sicurezza stradale, realizzati dagli enti locali e dagli istituti scolastici;';
i) alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e a categorie vulnerabili di utenti della strada, quali anziani, pedoni, ciclisti e motociclisti';
j) la rubrica dell'articolo 16è sostituita dalla seguente: 'Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale';
k) il comma 1 dell'articolo 16è sostituito dal seguente:
'1. La Giunta regionale, al fine di rafforzare e rendere più efficaci le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché di migliorare il livello di conoscenza e di consentire una valutazione puntuale degli effetti delle politiche stesse, assicura, attraverso le strutture della competente direzione generale, le funzioni di Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale, di seguito 'CMRL', attivato sulla base del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale di cui all'articolo 32 della legge 144/1999.';
l) al comma 2 dell'articolo 16 le parole 'l'Osservatorio' sono sostituite dalle seguenti: 'Il CMRL';
m) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente:
'a) acquisizione, elaborazione e analisi dei dati statistici sugli incidenti stradali, sui flussi di traffico e sulla mobilità, ai fini del monitoraggio e della gestione della sicurezza stradale, nonché dei dati relativi alla consistenza, allo stato e all'utilizzo delle infrastrutture viabilistiche che interessano il territorio della Lombardia, raccolti anche sulla base di specifiche intese o accordi con soggetti pubblici o privati, operanti nel settore della sicurezza stradale, della mobilità e dei trasporti, curando la definizione di idonei strumenti di raccordo informativo, monitoraggio e controllo;';
n) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente:
'c) individuazione delle situazioni di criticità in materia di sicurezza stradale e dei fattori di rischio che le determinano;';
o) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16 le parole 'in materia di' sono sostituite dalle seguenti: 'atte a migliorare la';
p) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente:
'f) elaborazione del 'Rapporto annuale sulla sicurezza stradale della Regione Lombardia', che indica lo stato e l'evoluzione della sicurezza stradale, gli interventi programmati e il loro stato di attuazione, i risultati ottenuti e il loro livello di efficienza economica e di efficacia sociale, le principali problematiche di sicurezza stradale da risolvere e le priorità tecniche di intervento, anche in relazione al quadro degli obiettivi di sicurezza stradale assunti a livello europeo, nazionale e regionale;';
q) alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 16 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'da attuare in forma diretta o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, organizzazioni di volontariato e associazioni del settore, proprietari o concessionari di infrastrutture stradali, organi preposti alla gestione del traffico';
r) al comma 3 dell'articolo 16 le parole 'l'Osservatorio valorizza ogni esperienza e compito già svolto da altro ente o soggetto, operando nella prospettiva di una articolazione provinciale delle funzioni' sono sostituite dalle seguenti: 'il CMRL valorizza ogni esperienza e compito già svolto da altro ente o soggetto, operando anche'.
Art. 15
(Modifiche alla l.r. 16/2007)
1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 158 le parole 'provincia di Milano' sono sostituite dalle seguenti: 'Città metropolitana di Milano';
b) la rubrica dell'articolo 159 è sostituita dalla seguente: 'Funzioni del consiglio metropolitano';
c) al comma 1 dell'articolo 159 la parola 'provinciale' è sostituita dalla seguente: 'metropolitano' e dopo le parole 'del consiglio direttivo' sono aggiunte le seguenti: ', con esclusione del membro nominato dalla Giunta regionale, nonché del direttore del parco che viene nominato d'intesa con la Giunta regionale senza ulteriori oneri a carico di Regione,';
d) all'alinea del comma 2 dell'articolo 159 la parola 'provinciale' è sostituita dalla seguente: 'metropolitano';
e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 159 la parola 'provincia' è sostituita dalle seguenti: 'Città metropolitana di Milano';
f) alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 159 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'd'intesa con la Giunta regionale';
g) al comma 3 dell'articolo 159 la parola 'provinciale' è sostituita dalla seguente: 'metropolitano';
h) al comma 1 dell'articolo 160 la parola 'dieci' è sostituita dalla seguente: 'undici' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In caso di parità, prevale il voto del presidente.';
i) al comma 2 dell'articolo 160 le parole 'Presidente della provincia di Milano o dall'assessore delegato' sono sostituite dalle seguenti: 'sindaco metropolitano o dal consigliere delegato';
j) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 160 le parole 'tre consiglieri provinciali eletti dal consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'tre consiglieri metropolitani eletti dal consiglio metropolitano';
k) dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 160 è inserita la seguente:
'd bis) un membro nominato dalla Giunta regionale scelto tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco.';
l) al comma 5 dell'articolo 160 le parole 'alla lett. d)' sono sostituite dalle seguenti: 'alle lett. d) e d bis)';
m) al comma 6 dell'articolo 160 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
n) al comma 1 dell'articolo 161 le parole 'presidente della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'sindaco metropolitano' e le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
o) al comma 2 dell'articolo 161 dopo le parole 'lett. d) dell'articolo 160' sono inserite le seguenti: 'e la nomina di cui alla lett. d bis) del medesimo comma', le parole 'alla presidenza del consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'al sindaco metropolitano', dopo le parole 'di cui all'articolo 165' sono inserite le seguenti: ', nonché dalla Giunta regionale,' e le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
p) al comma 3 dell'articolo 161 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'con esclusione del membro nominato dalla Giunta regionale';
q) al comma 4 dell'articolo 161 le parole 'In caso di cessazione dalla carica del presidente o dei consiglieri provinciali, il consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'In caso di cessazione dalla carica del sindaco metropolitano o dei consiglieri metropolitani, il consiglio metropolitano';
r) al comma 5 dell'articolo 161 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
s) dopo il comma 5 dell'art. 161 è inserito il seguente:
'5 bis. In caso di cessazione dell'incarico del membro di cui alla lett. d bis) del comma 3 dell'articolo 160, la Giunta regionale provvede a una nuova nomina entro i successivi sessanta giorni.';
t) al comma 2 dell'articolo 162 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
u) al comma 1 dell'articolo 164 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
v) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 164 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
w) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 164 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano';
x) al comma 3 dell'articolo 164 le parole 'consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'consiglio metropolitano'.
2. In fase di prima applicazione la Giunta regionale provvede alla nomina del proprio rappresentante di cui all'articolo 160, comma 3, lett. d bis), della l.r. 16/2007, come modificata dal presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 21 novembre 2011, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 28 settembre 2006, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 17 novembre 2016, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 28 novembre 2014, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2020, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2016, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 28 novembre 2014, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 26 novembre 2019, n. 18, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 2019, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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