Legge Regionale 28 dicembre 2020 , n. 25

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-28;25

TITOLO I
Ambito istituzionale
Art. 1
(Modifiche agli articoli 1 e 3 della l.r. 9/2020)
1. Alla legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 1 dopo le parole 'In deroga al limite percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978' sono inserite le seguenti: 'e ai limiti percentuali eventualmente previsti dalla normativa regionale di settore';
b) il comma 1 dell'articolo 3è sostituito dal seguente:
'1. La competenza a irrogare e introitare le sanzioni amministrative per le violazioni delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, disposte con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, è attribuita ai comuni nel cui territorio le stesse violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).';
c) al comma 2 dell'articolo 3 le parole 'legge regionale recante 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali'' sono sostituite dalle seguenti: 'legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2021'';
d) al comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole 'Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali' sono inserite le seguenti: 'e per quelle comunque accertate sino a tutto il 31 dicembre 2020' e le parole 'per l'anno 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'anno 2021';
e) il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
'4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite ai comuni competenti ai sensi del comma 1.'.
Art. 2
(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio per il valore complessivo di euro 63.631,50 riferito al servizio prestato nel periodo 01/01/2020 - 30/09/2020 dall'Azienda sociosanitaria territoriale Fatebenefratelli Sacco, senza l'assunzione del preventivo impegno di spesa, nell'ambito della convezione sottoscritta con la Regione per la gestione del servizio infermieristico per il periodo 2020-2021 presso Palazzo Lombardia.
2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 63.631,50 per l'esercizio finanziario 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 10 'Risorse Umane' - Titolo 01 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.
3. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti del Raggruppamento temporaneo d'imprese (RTI) Leonardo S.p.A. - GEG S.r.l. - BETA 80 S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. per il valore complessivo di euro 185.312,52 riferito all'annualità 2020 per il mancato impegno della spesa relativa al riconoscimento della revisione prezzi, con le modalità previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) a partire dalla seconda annualità di vigenza contrattuale di cui al contratto Rep. N. 4247/UR in data 27/05/2011 fino alla data stabilita per la conclusione dei lavori e della fornitura fissata, dall'Accordo interpretativo e attuativo del contratto, al 28/11/2012.
4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 3, quantificati in euro 185.312,52 per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 11 'Soccorso civile', programma 01 'Sistema di Protezione civile' - Titolo 01 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020 - 2022.
Art. 3
(Riconoscimento di debito fuori bilancio, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità del seguente debito fuori bilancio:
a) per il valore complessivo di euro 5.000,00 (compresi oneri di legge), riferito alla conciliazione intervenuta in data 12 novembre 2020 innanzi al Tribunale di Milano, Sezione lavoro, della controversia R.G. n. 4872/20 (n. 1739 Conc).
2. A tali spese si provvede per l'anno 2020 con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2020 - 2022, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale.
Art. 4
1. Alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea)(2)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 11 bis sono aggiunti i seguenti: 'Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche se non espressamente richiamate nella specifica legge che dispone le agevolazioni di cui al primo periodo. È fatto salvo il caso in cui la stessa legge regionale che dispone le agevolazioni provveda anche al relativo inquadramento ai sensi della normativa europea in tema di aiuti di Stato.' .
Art. 5
(Ricontrattazione contratti di finanziamento ex ASAM S.p.A.)
1. La Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto dell'articolo 1, comma 8, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 26 (Bilancio di previsione 2020/2022), alla rinegoziazione dei contratti di finanziamento sottoscritti dall'Azienda sviluppo ambiente mobilità (ASAM) S.p.A., società liquidata in data 25 settembre 2020, nei quali la Regione è subentrata, assumendo l'accollo del relativo debito, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017-2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).
2. Per l'attuazione del comma 1 per l'esercizio finanziario 2020 la missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 4 'Rimborso prestiti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 è incrementata di euro 65.526.455,22 mediante corrispondente aumento delle entrate del Titolo 6 'Accensione Prestiti' - Tipologia 6.0300 'Accensione mutui ed altri finanziamenti a medio lungo termine' dello stato di previsione delle spese di bilancio 2020-2022.
TITOLO II
Ambito economico
Art. 6
(Modifiche agli articoli 4 e 5 della l.r. 19/2017)
1. Alla legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
'3 bis. In caso di abbattimento per due anni consecutivi di un numero di cinghiali pari ad almeno il novanta per cento dei capi previsti dai piani di prelievo venatorio di selezione, la percentuale di indennizzo di cui al comma 3 è ridotta, per l'anno successivo, al quindici per cento.' .
Art. 7
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(4)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 bis dell'articolo 47 è inserito il seguente:
'1 ter. Nel caso di danni arrecati da cinghiali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 (Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti).' .
Art. 8
(Differimento dei termini per il rinnovo delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)
1. Nel caso di rinnovo delle concessioni per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), qualora le stesse non siano rilasciate dal comune entro il 31 dicembre 2020, come previsto dall'articolo 1, comma 1181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), l'operatore può continuare provvisoriamente a svolgere l'attività fino al termine della procedura di rinnovo, che dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvio del relativo procedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2021.
Art. 9
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico regionale in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 ter dell'articolo 24 ter è aggiunto il seguente:
'2 quater. La Regione riconosce il valore storico, culturale, paesaggistico e zootecnico della transumanza e dei relativi percorsi e ne promuove la valorizzazione, attraverso la realizzazione di iniziative di divulgazione o anche il finanziamento di progetti volti al miglioramento della fruizione dei percorsi stessi.' ;
b) la rubrica dell'articolo 24 ter è così modificata: 'Conservazione, salvaguardia e valorizzazione delle malghe - valorizzazione della transumanza e dei relativi percorsi'.
Art. 10
(Modifiche alla l.r. 8/2018)
1. Alla legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8 (Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
'1 bis. La presente legge prevede altresì la valorizzazione del ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali, nonché delle testate giornalistiche locali on line nella promozione della conoscenza dell'attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale.';
b) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole 'di cui all'articolo 2,' sono inserite le seguenti: 'comma 1,';
c) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
'Art. 5 bis
(Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva e dell'editoria on line locale)

1. È istituito il Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva e dell'editoria on line locale, finalizzato all'erogazione di contributi alle emittenti radiotelevisive e alle testate giornalistiche on line in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, che prevedono spazi informativi sull'attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale, secondo modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale, previo parere del CORECOM Lombardia.

2. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui al comma 1 i soggetti che prevedono spazi informativi volti a valorizzare la comunicazione concernente le istituzioni regionali e si impegnano a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sui temi del funzionamento e della vita politica del Consiglio regionale e della Giunta regionale, nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico.

3. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui al comma 1, nella misura di almeno il cinquanta per cento della dotazione finanziaria del Fondo, le emittenti radiofoniche e televisive locali in possesso dei requisiti minimi previsti dall'articolo 4 e che effettuano l'informazione istituzionale di cui al comma 1.

4. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui al comma 1, nella misura di almeno il venti per cento della dotazione finanziaria del Fondo, le testate giornalistiche locali on line che effettuano l'informazione istituzionale di cui al comma 1 e che possiedono i seguenti requisiti minimi:
a) avere sede operativa in Lombardia ed essere registrate da almeno due anni presso la cancelleria del tribunale in cui hanno detta sede operativa;
b) avere un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei professionisti ovvero dei pubblicisti;
c) pubblicare i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
d) non essere esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
e) produrre principalmente informazione;
f) avere una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
g) non configurarsi esclusivamente come aggregatore di notizie;
h) avere un organico redazionale che comprende, oltre al direttore responsabile, almeno un collaboratore giornalista iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei professionisti ovvero dei pubblicisti.

5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga al riparto previsto dai commi 3 e 4, in via straordinaria e tenuto conto del ruolo svolto dall'emittenza locale nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, i contributi sono assegnati sulla base della seguente ripartizione:
a) nella misura di euro 500.000,00 alle emittenti radiofoniche e televisive locali inserite nelle graduatorie definitive per l'annualità 2019 approvate dal Ministero dello Sviluppo economico ai fini dell'erogazione dei contributi del Fondo statale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale), in proporzione al punteggio assegnato ad ognuna di esse nella graduatoria stessa e sulla base dei criteri di ripartizione del fondo previsti all'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali). Le emittenti di cui alla presente lettera si impegnano a diffondere e trasmettere specifici programmi sull'attività istituzionale del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
b) nella misura di euro 250.000,00 alle emittenti radiofoniche e televisive locali di cui al comma 3 diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) nella misura di euro 250.000,00 alle testate giornalistiche locali on line di cui al comma 4.

6. Con provvedimento della Giunta regionale, previo parere del CORECOM Lombardia, sono definiti i criteri e la procedura per l'assegnazione dei contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

7. In relazione agli anni successivi al 2021, con provvedimenti della Giunta regionale, previo parere del CORECOM Lombardia, sono definiti:
a) annualmente, la ripartizione tra le due categorie di beneficiari di cui rispettivamente ai commi 3 e 4, tenuto conto delle percentuali minime di cui ai predetti commi;
b) i criteri e la procedura per l'assegnazione dei contributi, integrando i requisiti minimi di cui ai commi 3 e 4, qualora necessario.' ;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. Alle spese per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 bis, comma 5, stimate in euro 1.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse allocate, con legge di approvazione del bilancio 2021-2023, alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo I 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese per il bilancio 2021-2023.

2 ter. All'autorizzazione delle spese derivanti dall'articolo 5 bis per gli esercizi successivi al 2021 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate annualmente alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo I 'Spese correnti'.' .
Art. 11
1. Alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 2 (Attività della Regione Lombardia per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo giuliano-dalmata-istriano)(7)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 4 dell'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nel periodo di vigenza delle disposizioni nazionali e regionali connesse all'emergenza da COVID-19 che stabiliscono la sospensione di viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche, il Consiglio regionale eroga alle scuole nelle quali sono iscritti gli studenti vincitori del concorso una somma in denaro, parametrata al numero di questi ultimi e ai costi del viaggio premio.' .
TITOLO III
Ambito socio-sanitario
Art. 12
(Modifiche agli articoli 6 e 9 della l.r. 28/2004)
1. Alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione di tempi delle città)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 6 sostituito dal seguente:
'1. La Regione, in attuazione degli indirizzi del documento di economia e finanza regionale (DEFR), concede ai comuni, singoli o associati, contributi per la realizzazione di progetti secondo le tipologie indicate al comma 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al primo periodo.' ;
b) i commi 2 e 5 dell'articolo 6 sono abrogati;
c) l'alinea del comma 3 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'3. Nel definire le modalità di concessione dei contributi è data priorità a:' ;
d) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 si provvede fino a un massimo di euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 nell'ambito della disponibilità delle risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio 2021-2023 alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 05 'Interventi per le famiglie' - Titolo 1 'Spese correnti' sul bilancio regionale 2021-2023. A partire dagli esercizi successivi al 2023 all'autorizzazione delle spese di cui al primo periodo si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.' ;
e) i commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 sono abrogati;
f) il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'3 Per le spese previste dall'articolo 7 si provvede con le risorse annualmente stanziate con legge di approvazione del bilancio alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia', programma 05 'Interventi per le famiglie' - Titolo 1 'Spese correnti'.' .
Art. 13
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(9)è apportata la seguente modifica:
a) all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 18 bis le parole 'un solo nucleo di valutazione' sono sostituite dalle seguenti: 'non più di due nuclei di valutazione'.
TITOLO IV
Ambito territoriale
Art. 14
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(10)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 13 quater 1 dell'articolo 67, le parole 'di cui all'articolo 60, comma 4, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020,' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 60, commi 4 e 4 bis, e comunque non oltre il 30 giugno 2022,'.
Art. 15
1. Alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 1 ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e, nei casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 2, al conseguente ripristino dei manufatti.' ;
b) al comma 3 dell'articolo 1 ter le parole 'come specificati ai sensi del comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'come specificati ai sensi dei commi 1 e 2'.
Art. 16
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(12)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. In deroga al limite percentuale di cui all'articolo 28 sexies, comma 2, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) i finanziamenti regionali in capitale a fondo perduto, destinati a misure:
a) per la gestione di discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, di cui all'articolo 17 ter, possono ammontare fino al 100 per cento del valore delle opere finanziate;
b) finalizzate alla rimozione di amianto o di prevenzione della produzione di rifiuti o di raccolta e recupero dei rifiuti, possono ammontare fino al 100 per cento del valore delle opere pubbliche e fino all'80 per cento del valore delle opere private finanziate.

2 ter. In riferimento ai casi ai quali è applicabile la deroga di cui al comma 2 bis e fatto salvo quanto previsto per i contributi regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), con le deliberazioni della Giunta regionale che definiscono i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 2 bis, nonché le relative categorie di beneficiari e tipologie di incentivi erogabili, sono altresì stabilite le corrispondenti quote percentuali dei finanziamenti disposti dalla Regione o che la Regione può disporre, nel rispetto dello stesso comma 2 bis, per ciascuno dei casi ivi previsti.

2 quater. Agli incentivi di cui al comma 2 bis, come specificati ai sensi del comma 2 ter, si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).' .
Art. 17
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) (12)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 bis dell'articolo 44 è aggiunto il seguente:
'1 ter. La Regione promuove l'attuazione del Programma di tutela e uso delle acque (PTUA), di cui all'articolo 45, anche mediante gli strumenti di programmazione negoziata d'interesse regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), ivi compresi i contratti di fiume e i contratti di lago di cui al comma 7 dello stesso articolo 45 e, più in generale, tutti gli strumenti di cui all'articolo 68 bis del d.lgs. 152/2006 purché vedano la partecipazione regionale. La Regione può, altresì, incentivare gli interventi di cui al comma 1, lettera g), del presente articolo, individuati secondo criteri e modalità da stabilire con deliberazione della Giunta regionale, al fine di favorire l'adozione di misure utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PTUA. Gli interventi di cui al precedente periodo sono incentivabili, per le medesime finalità, anche ove previsti dai progetti strategici di sottobacino di cui all'articolo 55 bis della l.r. 12/2005. Le modalità e i tempi di attuazione degli interventi di cui al secondo e terzo periodo possono essere definiti, tenuto conto, in particolare, del relativo livello di complessità, anche nell'ambito di convenzioni con i soggetti beneficiari. Agli incentivi di cui al presente comma si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011.'.
2. Le risorse destinate agli incentivi di cui all'articolo 44, comma 1 ter, della l.r. 26/2003, come modificata dal comma 1 del presente articolo, sono disponibili in complessivi euro 20.000.000,00 per il triennio 2021-2023 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 06 'Tutela e valorizzazione delle risorse idriche' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, e previste, rispettivamente, in euro 5.000.000,00 nel 2021, in euro 12.500.000,00 nel 2022 e in euro 2.500.000,00 nel 2023. Alla spesa per le annualità successive al 2023 si provvede con legge di autorizzazione del bilancio di singoli esercizi finanziari.
Art. 18
(Modifiche agli articoli 2 e 10 della l.r. 28/2009)
1. Alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'6. La Regione promuove l'attuazione del programma regionale anche mediante gli strumenti di programmazione negoziata d'interesse regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale). La Regione, anche nelle more dell'approvazione del programma regionale, può incentivare interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, da individuare secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle priorità definite dall'articolo 3, comma 2; le modalità e i tempi di attuazione degli interventi di cui al presente periodo possono essere definiti, tenuto conto, in particolare, del relativo livello di complessità, anche nell'ambito di convenzioni con i soggetti beneficiari. Agli incentivi di cui al presente comma si applica quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).';
b) il comma 1 dell'articolo 10è sostituito dal seguente:
'1. Le risorse destinate agli incentivi di cui all'articolo 2, comma 6, sono disponibili in complessivi euro 1.860.000,00 per il triennio 2021-2023 alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 02 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023 e previste, rispettivamente, in euro 860.000,00 nel 2021 e in euro 1.000.000,00 nel 2022. Alla spesa per le annualità successive al 2022 si provvede con legge di autorizzazione del bilancio di singoli esercizi finanziari.'.
Art. 19
1. Alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)(14)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 dell'articolo 8 bis è aggiunto il seguente:
'5 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ai comuni contributi finalizzati alla predisposizione e adozione dei PEBA, o alla loro revisione, in conformità alle linee guida di cui al comma 5. I contributi sono assegnati sulla base di criteri che tengono conto della popolazione residente.' .
Art. 20
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2020, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 21 novembre 2011, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 17 luglio 2017, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 25 gennaio 2018, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 14 febbraio 2008, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 28 ottobre 2004, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
11. Si rinvia alla l.r. 29 settembre 2003, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 2009, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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