LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2001 , N. 29

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente programmatico

(BURL n. 52, 1º suppl. ord. del 28 Dicembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-12-27;29

Art. 1.
1. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l’esercizio finanziario 2002 rispettivamente per € 26.567.625.236,76 e per € 56.725.821.913,04 giusto lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.
2. Sono autorizzati per l’esercizio finanziario 2002 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente per € 26.567.625.236,76 e per € 56.725.821.913,04 giusto lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.
3. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2002 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all’articolo 37 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. È approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, il bilancio pluriennale per il triennio 2002/2004 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate e al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.
5. Sono altresì approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale 2002/2004 allegato alla presente legge.
6. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di mutui ai sensi dell’articolo 38 della l.r. 34/1978 , e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato, per l’anno 2002 in € 1.994.556.544,29.
Tale cifra è la risultante dei seguenti fatti contabili:
a) saldo negativo presunto dell’esercizio 2001, pari a € 1.084.559.488,09;
b) disavanzo dell’esercizio 2002 determinato in € 909.997.056,20.
7. Tali mutui saranno stipulati con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 4,5% annuo e per una durata massima di ammortamento di anni 15. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al punto precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
8. La Giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 6 e 7. Le condizioni dei mutui di cui ai commi precedenti e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche al fine della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a 30 anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione.
8-bis. Ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" le condizioni di rifinanziamento dovranno consentire una riduzione del valore finanziario delle passività totali al netto delle commissioni di collocamento e dell’eventuale retrocessione del gettito dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni. (1)
8-ter. La riduzione del valore finanziario delle passività di cui al comma precedente deve sussistere anche tenendo conto degli eventuali oneri relativi all’estinzione anticipata dei mutui in essere. (1)
8-quater. Il rimborso dei mutui di cui ai commi precedenti viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, anche delle somme occorrenti per gli eventuali oneri accessori legati alla loro estinzione anticipata (1) .
8-quinquies. Nel caso l’estinzione anticipata sia relativa a mutui assistiti da fondi provenienti dallo Stato, la Regione è autorizzata a far fronte sia agli oneri di cui al comma precedente, sia agli oneri relativi all’emissione obbligazionaria, utilizzando i fondi medesimi. (1)
9. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 6, non potrà decorrere da data anteriore al 1º luglio 2002; l’onere annuo derivante dall’ammortamento dei mutui sopraddetti, valutato in € 92.398,00 per ogni milione di prestito contratto, è posto a carico dell’UPB 200 per quanto riguarda la quota interessi e dell’UPB 207 per quanto riguarda la quota capitale iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.
10. La Regione, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) , è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai precedenti commi, prestiti obbligazionari.
11. In relazione a quanto sopra disposto, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell’operazione, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.
12. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze. Su tali somme verrà istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
13. In relazione a tale garanzia, la Regione dà mandato al Tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il Tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
14. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all’assegnazione di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.
15. All’onere valutato in € 65.000,00 di cui al comma 14, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse stanziate all’UPB 191 "Spese legali, contrattuali ed accessorie".
16. In relazione a quanto disposto dall’articolo 45 della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall’articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1992, n. 48 (Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali del fondo sanitario) , la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2002 a contrarre anticipazioni per un importo non superiore a € 258.229.000,00 di cui € 154.937.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all’erogazione dei finanziamenti per il servizio sanitario regionale. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte alle UPB 23 e 205.
17. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 16, è altresì autorizzata la spesa complessiva di € 2.532.000,00 di cui € 1.500.000,00 riguardante il settore sanitario stanziata all’UPB 200.
18. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l’anno 2002 in € 609.719.718,84 e stanziato all’UPB 301.
19. Per l’anno 2002, come dotazione propria da destinare al Servizio sanitario regionale, si considera il gettito dell’addizionale IRPEF, commisurato all’aliquota dello 0,5% ed il gettito dell’IRAP. Le spese per il finanziamento, per l’anno 2002, del servizio sanitario regionale sono iscritte in appositi capitoli che ne identificano la destinazione economica. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire dette risorse con proprie deliberazioni tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale.
20. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti mensili, in pendenza dei provvedimenti di cui al comma 19, comunque nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio sanitario regionale.
21. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l’anno 2002, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell’anno 2002 tali attività vengano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
22. In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzata per il finanziamento del Servizio sanitario l’iscrizione nello stato di previsione delle spese del Bilancio per l’esercizio finanziario 2002 di € 11.557.417.095,77 di cui:
1) € 11.487.695.414,39 per l’erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 229 e 87;
2) € 69.721.681,38 per l’effettuazione degli interventi diretti di cui all’ultimo periodo del comma 21 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257, 258, 259, 260 e 243. (2)
23. Tra le seguenti UPB 256, 257, 258, 259 e 87 sono autorizzate per l’esercizio 2002 variazioni compensative ai sensi dell’art 49, secondo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni. (2)
24. Per l’anno 2002 ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria) è, altresì, autorizzata la spesa di € 223.625.837,31 per la copertura del disavanzo della spesa sanitaria – anno 2001, così come stimato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 7086 del 23 novembre 2001.
25. Qualora entro il termine dell’esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio sanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all’impegno delle spese di cui al comma 22, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall’articolo 50 della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
26. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate per l’esercizio finanziario 2002 le spese indicate all’allegato elenco A.
27. Per la realizzazione dei programmi di utilizzo dei Fondi strutturali comunitari approvati dalla Commissione Europea, in attuazione del regolamento (CE) 21 giugno 1999, n. 1260 (Recante disposizioni generali sui Fondi strutturali) , la Regione assicura, con legge di bilancio e successive variazioni, il cofinanziamento di sua spettanza determinato conformemente ai piani finanziari contenuti nei documenti di programmazione di cui ai capi II, III, IV e VI del Titolo II, ed eventualmente variati secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento all’articolo 31.
28. Il cofinanziamento regionale concorre, congiuntamente alle risorse comunitarie e statali, al finanziamento dei programmi di cui al comma 27, anche cumulato negli stessi capitoli con fondi comunitari e statali eventualmente articolati per assi e misure.
29. Sono attuati, utilizzando capitoli di spesa che cumulano risorse comunitarie, statali e regionali i seguenti programmi:
a) Programma d’Iniziativa comunitaria "Equal"


Capitoli d’entrata
Provenienza risorsa
Capitolo di spesa
2.1.48.5683
CE
3.6.4.2.2.95.5686
2.1.48.5684
Stato
2.1.48.5685
Regione


Al finanziamento della quota regionale si provvede con il capitolo autonomo di spesa 5.0.4.0.2.237.5584;
b) Programma per gli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca


Capitoli d’entrata
Provenienza risorsa
Capitolo di spesa corrente
2.1.91.5677
CE
2.3.4.7.2.40.5687
2.1.91.5678
Stato
2.1.91.5679
Regione

Al finanziamento della quota regionale si provvede con il capitolo autonomo di spesa 2.3.4.7.2.40.5583.

Capitoli d’entrata
Provenienza risorsa
Capitolo di spesa per investimenti
4.3.92.5680
CE
2.3.4.7.3.41.5688
4.3.92.5681
Stato
4.3.92.5682
Regione

Al finanziamento della quota regionale si provvede con il capitolo autonomo di spesa 2.3.4.7.3.41.5582.
30. Qualora, entro il termine dell’esercizio nel corso del quale i finanziamenti di cui al comma 28, non siano impegnati completamente le disponibilità finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla competenza dell’esercizio finanziario in corso o immediatamente successivo, nei limiti delle scadenze poste dai provvedimenti comunitari di approvazione dei programmi di cui al comma 27, applicando le disposizioni della l.r. 34/1978 , articolo 50, e successive modificazioni ed integrazioni.
31. Le somme erogate ai soggetti beneficiari dei finanziamenti dei programmi di cui al comma 27, ed eventualmente recuperate, formano oggetto di contabilizzazione specifica in entrata e sono reiscritte in spesa nella competenza dei capitoli a valere sui quali sono state liquidate in origine.
32. Per i cofinanziamenti aggiuntivi dei progetti approvati in favore della Regione nell’ambito dell’iniziativa Interreg III B e per il cofinanziamento del programma Interreg III C, ai sensi del comma 27, si provvede con le risorse stanziate annualmente sui fondi istituiti ai sensi dell’articolo 27, comma 10, della legge regionale 8 settembre 1997, n. 35 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 1997 e al bilancio pluriennale 1997/1999 – III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) .
33. Con la legge di bilancio vengono determinati gli stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari.
34. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali di cui all’allegato elenco B autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l’anno 2002 nell’importo risultante nel medesimo elenco B.
35. Qualora entro il termine dell’esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi dei capitoli 2.3.4.4.3.35.5664, 4.11.1.1.3.117.3718, 3.6.9.1.2.239.5675, 4.9.2.2.2.142.5671 e 4.9.6.1.2.156.5710 non sia possibile impegnare completamente le somme stanziate, la parte non impegnata può essere reiscritta alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo, applicando le disposizioni e le procedure previste dall’articolo 50 della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
36. È allo stesso modo autorizzata, ai sensi dell’articolo 50 della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, la reiscrizione delle spese relative ad assegnazioni di fondi statali o della Unione Europea con vincolo di destinazione specifica e delle altre spese per le quali la reiscrizione è già espressamente prevista da leggi regionali.
37. È autorizzata ai sensi dell’articolo 50, comma 2, e dell’articolo 70-bis della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, la reiscrizione in conto competenza 2002 della somma complessiva di € 7.255.546,62 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti relative a contributi in annualità sui capitoli di spesa e per gli importi sottoindicati:

Capitoli
Economie da riscrivere
2.3.4.0.4.183.589
20.348,92
2.3.4.0.4.183.794
93.770,28
2.3.4.0.4.183.1101
21.499,70
2.3.4.0.4.183.1305
566.315,86
2.3.4.0.4.183.2120
21.943,84
2.3.4.0.4.183.2198
7.511,84
2.3.4.0.4.183.2296
1.504.249,98
2.3.4.0.4.183.2381
4.585.215,98
4.10.5.0.4.206.2577
1.965,66
4.10.5.0.4.206.2578
9.865,51
2.3.4.0.4.183.2944
22.875,82
2.3.4.0.4.183.3635
13.313,28
2.3.4.0.4.183.3875
633,21
2.3.4.0.4.183.3876
307,09
2.3.4.0.4.183.4073
131.066,71
2.3.4.0.4.183.4074
132.755,72
2.3.4.0.4.183.4207
27.188,73
2.3.4.0.4.183.4209
87.055,87
2.3.4.0.4.183.4358
7.662,62
TOTALE
7.255.546,62

38. Fra le Unità previsionali di base di cui all’allegato elenco E sono autorizzate per l’esercizio finanziario 2002 variazioni compensative ai sensi dell’articolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
39. Nello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2002/2004, è istituito all’UPB 5.0.4.0.2.247 un apposito fondo di € 2.895.603,70 per sopperire alle maggiori spese, dovute alla conversione dell’unità di conto, relative ai pagamenti a valere su impegni assunti negli esercizi precedenti. L’utilizzo del fondo è disciplinato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2002.


Allegati omessi.
NOTE:
1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 10 della l.r. 5 agosto 2002, n. 17. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 3 della l.r. 5 agosto 2002, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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