Legge Regionale 21 novembre 2011 , n. 18

Esposizione del crocifisso negli immobili regionali

(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-11-21;18

Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f), dello Statuto d'autonomia riconosce i valori storico-culturali e sociali delle sue radici giudaico-cristiane.
Art. 2
(Esposizione del crocifisso)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione espone il crocifisso nelle sale istituzionali e all'ingresso degli immobili regionali e di quelli in uso all'amministrazione regionale, secondo le modalità previste dal comma 2.
2. Ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) il servizio demanio e patrimonio provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla collocazione del crocifisso nei locali di cui al comma 1.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Per la realizzazione della finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2011, una spesa di 2.500,00 euro.
2. Agli oneri di 2.500,00 euro di cui al comma 1 si provvede con le risorse allocate all'UPB 4.2.1.181 'Amministrazione dei mobili e immobili regionali' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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