Legge Regionale 30 ottobre 2018 , n. 14

Istituzione del comune di Borgocarbonara mediante fusione dei comuni Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, in provincia di Mantova

(BURL n. 44. suppl. del 02 Novembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-10-30;14

Art. 1
(Finalità)
1. I comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po, in provincia di Mantova, sono fusi in unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), il nuovo comune è denominato Borgocarbonara.
3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)
1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 29/2006.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni per la consultazione popolare di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, quantificabili in euro 11.000,00 nell'anno 2018, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 07 'Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2018-2020.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. L'articolo 3 si applica dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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