Regolamento Interno 8 aprile 2014 , n. X/356(1)

Modifica del regolamento contabile del Consiglio regionale della Lombardia

(BURL n. 17, s.o. del 24 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;356

Art. 1
1. Al Regolamento contabile del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 15 febbraio 2011, n. 143(2) , sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente:
'e) bilancio, il bilancio di previsione finanziario triennale del Consiglio, che comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto in conformità ai principi contabili e agli schemi di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011;';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
'1-bis. Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi.
1-ter. Nel bilancio è iscritto un fondo di riserva nella misura massima del due per cento delle spese correnti inizialmente previste. Il fondo è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni dei macroaggregati di spesa si rivelino insufficienti o per far fronte a spese non prevedibili. Sul fondo di riserva non possono essere assunti impegni di spesa.
1-quater. Nel bilancio è altresì iscritto il fondo pluriennale vincolato, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.';
c) al comma 1 dell'articolo 5 le parole 'Il bilancio' sono sostituite dalle seguenti: 'Lo schema di bilancio' e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ', entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato';
d) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
'2. Lo schema di bilancio è deliberato dall'Ufficio di presidenza ed è trasmesso per l'approvazione al Consiglio, previo passaggio illustrativo nella commissione consiliare competente in materia di programmazione, bilancio e tributi e nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Il Consiglio approva il bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione.';
e) al comma 3 dell'articolo 5 le parole 'comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 2, secondo periodo,' e le parole 'bilancio preventivo' sono sostituite dalle seguenti: 'bilancio di previsione';
f) prima del comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente :
'01. Nella prima seduta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, l'Ufficio di presidenza approva:
a) il documento tecnico di accompagnamento, che ripartisce, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, le tipologie di entrata in categorie e i programmi di spesa in macroaggregati;
b) il bilancio finanziario gestionale, che ripartisce, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, le categorie e i macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.';
g) al comma 1 dell'articolo 6 le parole 'del bilancio del Consiglio' sono sostituite dalle seguenti: 'del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale' e le parole 'una specifica quota di bilancio' sono sostituite dalle seguenti: 'specifiche risorse finanziarie,';
h) al comma 2 dell'articolo 6 le parole 'quote di bilancio' sono sostituite dalle seguenti: 'risorse finanziarie';
i) al comma 3 dell'articolo 6 le parole 'quote di bilancio, di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'risorse finanziarie di cui al comma 1';
j) al comma 1 dell'articolo 7 le parole 'che comportino aumento o diminuzione del fabbisogno di ogni singolo capitolo' sono sostituite dalle seguenti: 'diverse da quelle elencate ai commi 3 e 3-bis';
k) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
'3-bis. L'Ufficio di presidenza dispone altresì direttamente:
a) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
b) le variazioni compensative fra le categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i macroaggregati del medesimo programma di spesa;
c) le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di cassa;
d) i prelevamenti dal fondo di riserva;
e) le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.';
l) dopo il comma 4 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
'4-bis. I prelevamenti dal fondo di riserva sono comunicati al Consiglio entro novanta giorni dalla loro approvazione e, comunque, entro l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.';
m) al comma 1, dell'articolo 8 le parole 'Le variazioni fra articoli dello stesso capitolo' sono sostituite dalle seguenti: 'Le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio, ovvero le variazioni fra articoli dello stesso capitolo,';
n) al comma 2 dell'articolo 8 le parole 'può altresì disporre variazioni inerenti alle partite di giro' sono sostituite dalle seguenti: 'dispone altresì variazioni inerenti a uscite e entrate per conto terzi e a partite di giro';
o) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'1. Previa eventuale adozione di uno o più decreti di riaccertamento dei residui attivi e passivi, il segretario generale predispone lo schema di rendiconto e lo trasmette all'Ufficio di presidenza entro il 15 aprile, unitamente a una relazione sui risultati raggiunti nell'attività gestionale complessiva';
p) al comma 2 dell'articolo 9 le parole 'Il rendiconto' sono sostituite dalle seguenti: 'Lo schema di rendiconto, approvato dall'Ufficio di presidenza entro il 30 aprile, é illustrato in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ed';
q) al comma 3 dell'articolo 9 le parole '30 giugno' sono sostituite dalle seguenti: '31 maggio';
r) al comma 2 dell'articolo 13 le parole 'al Presidente' sono sostituite dalle seguenti: 'al Consiglio';
s) il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'4. Nel bilancio del Consiglio confluiscono entrate diverse, tra cui i proventi derivanti da vendita di beni, atti di liberalità, corrispettivi per contratti e convenzioni, sponsorizzazioni, nonché le quote di trattamento economico che i consiglieri regionali intendano restituire, su base volontaria, alle casse pubbliche.';
t) dopo il comma 5 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
'5-bis. L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo a una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.';
u) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:
'd) la tipologia cui è imputata l'entrata;';
v) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:
'g) la situazione della tipologia alla quale è riferita l'entrata.';
w) prima del comma 1 dell'articolo 15 è inserito il seguente:
'01. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente a un'obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa a un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.';
x) al comma 1 dell'articolo 15 le parole 'capitoli di bilancio' sono sostituite dalle seguenti: 'macroaggregati di bilancio';
y) al comma 2 dell'articolo 15 le parole 'sul relativo capitolo di bilancio' sono sostituite dalle seguenti: 'sul relativo macroaggregato di bilancio e sulle risorse finanziarie assegnate';
z) al comma 3 dell'articolo 15 le parole 'Se il capitolo è esaurito o insufficiente,' sono sostituite dalle seguenti: 'Se la disponibilitàè esaurita o insufficiente,' ;
aa) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
'Art. 16
1. I direttori generali o i dirigenti dispongono la liquidazione delle spese con apposito atto, con cui, in base ai documenti e ai titoli idonei a comprovare il diritto del creditore, da allegare al provvedimento, si determina la somma da pagare in esecuzione e nei limiti degli impegni adottati da loro stessi ai sensi dell'articolo 15.
2. In particolare, i proponenti la liquidazione verificano che:
a) i documenti di spesa prodotti siano conformi alla legge, formalmente e sostanzialmente corretti;
b) le prestazioni eseguite o le forniture rispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni contrattuali;
c) l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;
d) sia allegato al provvedimento e ivi menzionato il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
e) il provvedimento contenga i riferimenti richiesti dalle disposizioni in merito alla tracciabilità dei pagamenti e rechi in allegato i relativi documenti.

3. La liquidazione è registrata contabilmente solo a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta dai direttori generali o dai dirigenti proponenti, dell'idoneità della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, nonché del rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.';
bb) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 le parole 'il numero e la denominazione del capitolo e dell'articolo' sono sostituite dalle seguenti: 'il programma';
cc) al comma 3 dell'articolo 17 le parole 'a più capitoli o a più articoli della previsione' sono sostituite dalle seguenti: 'a più programmi';
dd) al comma 5 dell'articolo 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o, in caso di assenza o impedimento, da suo delegato.';
ee) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Qualora il sistema informativo contabile consenta di ricondurre al mandato i riferimenti dei documenti collegati, non è necessario allegare materialmente i documenti al mandato estinto.';
ff) al comma 2 dell'articolo 18 il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'Restano fermi i controlli previsti dall'articolo 16.' ;
gg) al comma 4 dell'articolo 18 dopo le parole 'Il Presidente' sono inserite le seguenti: ', attraverso la struttura competente in materia di cerimoniale,';
hh) al comma 3 dell'articolo 19 le parole 'sulla base delle indicazioni della struttura organizzativa destinataria del lavoro o della fornitura di beni o servizi' sono sostituite dalle seguenti: 'sulla base della scheda compilata dalla struttura organizzativa destinataria del lavoro o della fornitura di beni o servizi, contenente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché ogni ulteriore indicazione utile';
ii) dopo il comma 4 dell'articolo 19 è inserito il seguente:
'4-bis. Al termine dell'esercizio finanziario, il segretario generale trasmette all'Ufficio di presidenza un resoconto che attesti quali delle forniture sono state affidate, con quali modalità di scelta del fornitore e con i corrispettivi contrattuali.';
jj) il comma 5 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
'5. Le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in materia di acquisizione in economia di beni e servizi sono adottate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale.';
kk) il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
'1. I contratti sono stipulati nelle forme previste dall'articolo 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006 e in base ai criteri individuati dall'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti ed aziende da essi dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria).';
ll) al comma 5, dell'articolo 21 è abrogato il primo periodo;
mm) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
'Art. 23
1. La situazione delle entrate e delle spese è costantemente aggiornata, a cura del dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contabilità, nella sezione intranet denominata “Dati di bilancio in tempo reale”, che deve riportare, per ogni capitolo di entrata e di spesa, i dati relativi alle previsioni iniziali, alle variazioni intervenute nel corso dell’anno, alle previsioni attuali, agli importi accertati o impegnati e all’importo disponibile.”;
nn) l'articolo 27 è abrogato;
oo) dopo il comma 1 dell'articolo 28, sono aggiunti i seguenti:
'1-bis. Fino all'adozione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 19, comma 5, rimangono in vigore i decreti del segretario generale emanati in base al testo previgente del medesimo comma.
1-ter. Nelle more del complessivo riordino della materia contabile e in vigenza del periodo di sperimentazione, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e al d.p.c.m. 28 dicembre 2011.'.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia al regolamento interno 15 febbraio 2011, n. 143, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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