REGOLAMENTO REGIONALE 21 maggio 1975 , N. 1

Regolamento per l’apertura e l’esercizio dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale

(BURL n. 21, Suppl. del 22 Maggio 1975 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1975-05-21;1

AUTORIZZAZIONI PER L’APERTURA E L’ESERCIZIO DEI COMPLESSI RICETTIVI COMPLEMENTARI A CARATTERE TURISTICO-SOCIALE
L’autorizzazione all’apertura di uno dei complessi di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326(1)è rilasciata secondo le modalità previste dalla stessa tenuto conto delle norme del presente regolamento.
Un’apposita commissione provinciale accerterà annualmente il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e rilascerà ai gestori apposito attestato di agibilità.
Ove siano riscontrate deficienze o irregolarità, il sindaco, su proposta della commissione, ordina i lavori necessari stabilendo i tempi di esecuzione.
Dell’avvenuta esecuzione dei lavori, o comunque dell’eliminazione delle irregolarità riscontrate, dovrà prendere atto la commissione per il rilascio del necessario attestato di agibilità. In caso di inadempienza il sindaco, previa diffida, ne dispone la chiusura.
COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA
È costituita un’apposita commissione provinciale di vigilanza composta da:
- il presidente dell’amministrazione provinciale o un suo delegato che la presiede;
- il medico provinciale in rappresentanza degli assessorati regionali alla sanità e all’ecologia;
- un funzionario dell’assessorato regionale al turismo o un funzionario dell’E.P.T., designato dall’assessorato competente;
partecipano di volta in volta il sindaco o un suo delegato e l’ufficiale sanitario del comune nel cui territorio è compreso il complesso turistico, quali membri di diritto.
Partecipano a titolo consultivo: un rappresentante dell’associazione dei gestori di campeggi più rappresentativa a livello provinciale ed un rappresentante dell’associazione dei campeggiatori.
La commissione:
- accerta il rispetto delle norme dettate dal presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione;
- propone l’adozione di provvedimenti necessari ad adeguare i complessi turistici alle norme del presente regolamento;
- interviene ove siano segnalate irregolarità per i necessari accertamenti;
- propone alla giunta regionale eventuali aggiornamenti della normativa vigente.
Gli assessorati regionali alla sanità e al turismo, di concerto, provvederanno al coordinamento delle attività delle commissioni provinciali di vigilanza.
SERVIZI IDROSANITARI – UBICAZIONE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI
I servizi idrosanitari devono essere installati in unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne.
Queste unità possono essere anche raggruppate in unico stabile, purché abbiano ingressi indipendenti e contrapposti per i servizi destinati agli uomini e quelli destinati alle donne.
Tali unità debbono essere in muratura o in altri materiali egualmente durevoli anche se prefabbricati.
L’areazione e l’illuminazione naturale possono essere ottenute mediante finestre esterne o con un’apertura adeguatamente sollevata dal margine superiore delle tramezzature.
Tutti i locali nei quali sono installati degli apparecchi igienici (gabinetti, lavabi, lavapiedi, docce, ecc.) debbono avere le pareti fino a m 2,00 di altezza, rivestiti con materiali impermeabili e lavabili.
I pavimenti debbono essere impermeabili, preferibilmente in gres, ed avere uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto di acqua.
SERVIZI IDROSANITARI
I servizi idrosanitari devono comprendere almeno:
- gabinetti, 1 ogni 20 persone; il vano deve avere le dimensioni minime di m 1,20_1,20, con porta chiudibile dall’interno.
Devono essere installati vasi normali a chiusura idraulica con cassetta di lavaggio, preferibilmente fissati saldamente alla parete (e non sul pavimento) o del tipo alla turca con bordo rialzato.
- Orinatoi, 1 ogni 50/70 persone. Devono essere fissati a pareti, anche in locale unico con tramezzi di separazione;
- lavabi, 1 ogni 10/20 persone. Saranno esclusivamente del tipo singolo, ciascuno con specchio, mensola d’appoggio e presa elettrica;
- lavapiedi, 1 ogni 50/70 persone. Devono essere installati preferibilmente vicino alla porta di ingresso dei servizi igienici e devono essere in ceramica;
- docce, 1 ogni 20/40 persone. Devono essere installate in locali con porta chiudibile dall’interno e possibilmente essere muniti di antidoccia per riporre gli indumenti. Sul pavimento deve essere posta una griglia in materiale plastico asportabile e lavabile.
- Docce all’aperto. Sono richieste specialmente nei luoghi interessati alla balneazione.
Possono essere situate insieme agli altri servizi o in installazioni separate vicino alle spiagge.
LAVELLI PER STOVIGLIE
- Lavelli per stoviglie, 1 ogni 20 persone. Possono essere installati in un locale coperto insieme ai lavabi per biancheria o anche all’aperto. Si richiedono lavelli da cucina di caratteristiche consuete, con scarichi ben dimensionati e protetti per evitare gli intasamenti. Si devono prevedere recipienti accessori per la raccolta dei rifiuti.
LAVATOI PER BIANCHERIA
- I lavatoi possono essere installati come indicato per i lavelli delle stoviglie. Possono essere scelti secondo le consuetudini locali e la disponibilità. Si preferisce la soluzione a vasche singole di piccole dimensioni; in tal caso il loro numero sarà di uno ogni 50 campeggiatori. È consigliata l’adozione di macchine lavatrici a gettone.
ALTRI SERVIZI
Le cucine, le dispense e le sale da pranzo, i bars, i caffè, le sale da gioco, in quanto esistenti, dovranno essere ben ventilate e avere luce diretta.
Esse dovranno essere protette con mezzi idonei dall’invasione delle mosche e altri insetti, in accordo col disposto dell’art. 263 del T.U. LL.SS.
Se è previsto l’esercizio di spacci di generi alimentari, questi dovranno essere provvisti di adatte celle o armadi frigorifero di sufficiente capacità per l’idonea conservazione delle derrate alimentari.
Non è ammessa l’eliminazione dei residui di cucina attraverso gli scarichi di fognatura.
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
L’acqua distribuita in tutti i rubinetti esterni ed interni dovrà essere potabile e in quantità sufficiente.
Se è necessario l’impiego di acqua non potabile destinata ai servizi, i relativi rubinetti dovranno recarne speciale indicazione grafica chiaramente visibile.
L’acqua potabile dovrà pervenire dall’acquedotto comunale; in mancanza di questo è ammesso l’approvvigionamento da pozzi o sorgenti, con opere di presa e rete idrica eseguita a regola d’arte. La potabilità dell’acqua dovrà essere accertata in occasione del rinnovo annuale della licenza di agibilità prevista dal presente regolamento.
ATTREZZATURE DI RISERVA E DI EMERGENZA
Quando l’approvvigionamento avviene da acquedotto comunale e l’acqua viene concessa in qualsiasi quantità a contatore, devono essere previsti serbatoi di riserva della capacità complessiva pari ad almeno il consumo di una giornata, calcolato sulla base di 50 l/giorno per persona ospitata.
Nel caso di approvvigionamento da pozzi, si devono installare pompe di riserva.
Nell’eventualità di mancanza di energia elettrica, specie quando questo evento si verifica frequentemente, è opportuno installare una motopompa o meglio un gruppo elettrogeno che, d’altra parte, potrebbe servire pure per l’illuminazione.
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI
Le acque luride dei complessi ricettivi complementari dovranno essere raccolte in una rete che, con unico collettore, le porti alla destinazione finale.
Solo nel caso che la destinazione sia una fognatura comunale, munita al terminale di depuratore funzionante, non si richiede trattamento depurativo, salvo eventuali prescrizioni del gestore della depurazione.
Se la destinazione dello scarico è un corpo d’acqua superficiale, i liquami devono essere depurati in modo da rispettare i limiti previsti dalla tabella A), secondo il disposto dell’art. 6 della L.R. 19 agosto 1974, n. 48 .
È ammesso, infine, lo smaltimento anche su terreno non agricolo, purché avvenga attraverso opportuni drenaggi e previa depurazione in modo da rispettare i limiti previsti dalla tabella B), in conformità all’art. 8 della L.R. 19 agosto 1974, n. 48, ed essere smaltito col sistema della sub irrigazione sempreché ne esistano le condizioni permissive (prova di percolazione) e non sussista il pericolo di inquinamento della falda idrica utilizzata.
La vigilanza e il controllo sul corretto sversamento delle acque usate spettano ai consorzi ed agli enti funzionalmente equiparati ai sensi dell’art. 4 della L.R. 19 agosto 1974, n. 48 e fino a quando non saranno costituite le strutture amministrative sopracitate le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dalle province.
IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Gli impianti di depurazione da adottare devono permettere, per ogni condizione di carico, il rispetto dei limiti di accettabilità previsti.
Essi devono avere i seguenti requisiti:
a) essere di tipo semplice, in modo da richiedere minima manutenzione;
b) avere semplice e rapida messa in esercizio, dovendo funzionare, in alcuni casi, per pochi mesi all’anno;
c) non esalare odori molesti, non essere ricettacolo ne favorire la moltiplicazione di insetti.
IMMISSIONE DELLE ACQUE DEPURATE IN SPECCHI D’ACQUA
Le acque depurate destinate a raggiungere i laghi devono essere di preferenza smaltite in terreno o in fosse perdenti distanti dallo specchio di acqua. Qualora non sia evitabile l’immissione diretta, essa deve avvenire attraverso un tubo immerso con bocca disperdente sita di norma a profondità non inferiore a m 3, salvo i casi di dimostrata impossibilità da accertarsi dalla commissione provinciale di vigilanza.
La zona intorno allo scarico deve essere permanentemente vietata alla balneazione e chiaramente segnalata.
Nel caso di recapito in corpi d’acqua superficiali, la carica batterica residua negli scarichi non dovrà superare i 12.000 germi coliformi fecali per 100 ml e i 2.000 germi streptococchi fecali per 100 ml; fermo restando che la carica batterica massima ammessa per le acque superficiali, utilizzate per la balneazione, è di 100 germi colifecali in 100 ml di acqua.
Le suddette prescrizioni dovranno essere applicate sentito l’ufficiale sanitario.
RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NEI CAMPEGGI
Per la raccolta dei rifiuti solidi si devono disporre appositi recipienti della capacità di 80-100 litri in numero tale che ogni 3 o 4 tende se ne possa avere uno a disposizione e comunque entro un raggio di 20 m.
Tali recipienti saranno formati preferibilmente da sacchi impermeabili a perdere che vengono fissati ad appositi anelli che ne tengono aperta l’imboccatura, su questi anelli devono essere incernierati dei coperchi che garantiscano la chiusura a tenuta dei sacchi. Possono essere usati anche recipienti rigidi di plastica o di ferro zincato purché facilmente lavabili.
Ogni qualvolta i recipienti o i sacchi sono pieni, devono essere asportati e sostituiti con quelli vuoti e puliti. La frequenza del ricambio dipenderà dal numero dei recipienti messi a disposizione dei campeggiatori e comunque non meno di una volta al giorno.
I recipienti pieni vanno portati in apposito locale fuori dal campo, da cui i rifiuti vanno allontanati.
Nello stesso posto vanno poste le attrezzature per il lavaggio e la disinfezione dei recipienti di plastica o di ferro zincato.
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
Lo smaltimento dei rifiuti solidi dovrà avvenire nell’ambito del servizio apposito realizzato dal comune di appartenenza, con l’osservanza delle norme igieniche e delle modalità previste dall’apposito regolamento comunale.
Per le attività ricettive complementari per le quali sussista l’accertata impossibilità di fruire di tale servizio, lo smaltimento dei materiali inerti potrà essere effettuato con messa a dimora nel terreno in apposita fossa, in luogo riconosciuto idoneo dall’ufficiale sanitario e secondo le istruzioni e prescrizioni dallo stesso impartite caso per caso; lo smaltimento dei prodotti putrescibili dovrà essere attuato per combustione in apposito inceneritore, collocato in luogo riconosciuto idoneo dall’ufficio sanitario e condotto a regola d’arte.
Il servizio di incenerimento per i prodotti putrescibili potrà anche essere svolto o in consorzio tra i complessi ricettivi interessati, oppure preferibilmente attraverso l’utilizzo di un inceneritore comunale o consortile su parere dell’ufficiale sanitario del luogo.
Non è ammesso l’accumulo del materiale da eliminare per più di 48 ore; per tale periodo si prescrive la tenuta in sacchetti impermeabili, chiudibili ermeticamente.
ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI COMUNALI D’IGIENE
I regolamenti d’igiene dei comuni interessati dovranno recepire il disposto del presente regolamento.
NORME TRANSITORIE
I complessi ricettivi di cui al presente regolamento, non di nuova istituzione, sono tenuti ad adeguare le loro strutture ed impianti alle disposizioni del presente regolamento entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso; ferma restando la necessità che tutti i complessi siano rispondenti, ai fini della tutela della salute pubblica, alle vigenti disposizioni sanitarie.
Per quanto riguarda i soli impianti di depurazione, l’adeguamento dovrà avvenire entro 2 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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