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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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REGOLAMENTO REGIONALE
21 maggio 1975
, N. 1
Regolamento per l’apertura e l’esercizio dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale
(BURL n. 21, Suppl. del 22 Maggio 1975 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1975-05-21;1
AUTORIZZAZIONI PER L’APERTURA E L’ESERCIZIO DEI COMPLESSI RICETTIVI COMPLEMENTARI A CARATTERE TURISTICO-SOCIALE
L’autorizzazione all’apertura di uno dei complessi di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326(1)è rilasciata secondo le modalità previste dalla stessa tenuto conto delle norme del presente regolamento.
Un’apposita commissione provinciale accerterà annualmente il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento e rilascerà ai gestori apposito attestato di agibilità.
COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA
È costituita un’apposita commissione provinciale di vigilanza composta da:
- un funzionario dell’assessorato regionale al turismo o un funzionario dell’E.P.T., designato dall’assessorato competente;
partecipano di volta in volta il sindaco o un suo delegato e l’ufficiale sanitario del comune nel cui territorio è compreso il complesso turistico, quali membri di diritto.
Partecipano a titolo consultivo: un rappresentante dell’associazione dei gestori di campeggi più rappresentativa a livello provinciale ed un rappresentante dell’associazione dei campeggiatori.
SERVIZI IDROSANITARI – UBICAZIONE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI
I servizi idrosanitari devono essere installati in unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini e alle donne.
Queste unità possono essere anche raggruppate in unico stabile, purché abbiano ingressi indipendenti e contrapposti per i servizi destinati agli uomini e quelli destinati alle donne.
Tali unità debbono essere in muratura o in altri materiali egualmente durevoli anche se prefabbricati.
L’areazione e l’illuminazione naturale possono essere ottenute mediante finestre esterne o con un’apertura adeguatamente sollevata dal margine superiore delle tramezzature.
SERVIZI IDROSANITARI
Devono essere installati vasi normali a chiusura idraulica con cassetta di lavaggio, preferibilmente fissati saldamente alla parete (e non sul pavimento) o del tipo alla turca con bordo rialzato.
- Orinatoi, 1 ogni 50/70 persone. Devono essere fissati a pareti, anche in locale unico con tramezzi di separazione;
- lavabi, 1 ogni 10/20 persone. Saranno esclusivamente del tipo singolo, ciascuno con specchio, mensola d’appoggio e presa elettrica;
- lavapiedi, 1 ogni 50/70 persone. Devono essere installati preferibilmente vicino alla porta di ingresso dei servizi igienici e devono essere in ceramica;
LAVELLI PER STOVIGLIE
- Lavelli per stoviglie, 1 ogni 20 persone. Possono essere installati in un locale coperto insieme ai lavabi per biancheria o anche all’aperto. Si richiedono lavelli da cucina di caratteristiche consuete, con scarichi ben dimensionati e protetti per evitare gli intasamenti. Si devono prevedere recipienti accessori per la raccolta dei rifiuti.
LAVATOI PER BIANCHERIA
- I lavatoi possono essere installati come indicato per i lavelli delle stoviglie. Possono essere scelti secondo le consuetudini locali e la disponibilità. Si preferisce la soluzione a vasche singole di piccole dimensioni; in tal caso il loro numero sarà di uno ogni 50 campeggiatori. È consigliata l’adozione di macchine lavatrici a gettone.
ALTRI SERVIZI
Le cucine, le dispense e le sale da pranzo, i bars, i caffè, le sale da gioco, in quanto esistenti, dovranno essere ben ventilate e avere luce diretta.
Esse dovranno essere protette con mezzi idonei dall’invasione delle mosche e altri insetti, in accordo col disposto dell’art. 263 del T.U. LL.SS.
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
L’acqua distribuita in tutti i rubinetti esterni ed interni dovrà essere potabile e in quantità sufficiente.
Se è necessario l’impiego di acqua non potabile destinata ai servizi, i relativi rubinetti dovranno recarne speciale indicazione grafica chiaramente visibile.
L’acqua potabile dovrà pervenire dall’acquedotto comunale; in mancanza di questo è ammesso l’approvvigionamento da pozzi o sorgenti, con opere di presa e rete idrica eseguita a regola d’arte. La potabilità dell’acqua dovrà essere accertata in occasione del rinnovo annuale della licenza di agibilità prevista dal presente regolamento.
ATTREZZATURE DI RISERVA E DI EMERGENZA
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI
Le acque luride dei complessi ricettivi complementari dovranno essere raccolte in una rete che, con unico collettore, le porti alla destinazione finale.
Solo nel caso che la destinazione sia una fognatura comunale, munita al terminale di depuratore funzionante, non si richiede trattamento depurativo, salvo eventuali prescrizioni del gestore della depurazione.
Se la destinazione dello scarico è un corpo d’acqua superficiale, i liquami devono essere depurati in modo da rispettare i limiti previsti dalla tabella A), secondo il disposto dell’art. 6 della L.R. 19 agosto 1974, n. 48 .
È ammesso, infine, lo smaltimento anche su terreno non agricolo, purché avvenga attraverso opportuni drenaggi e previa depurazione in modo da rispettare i limiti previsti dalla tabella B), in conformità all’art. 8 della L.R. 19 agosto 1974, n. 48, ed essere smaltito col sistema della sub irrigazione sempreché ne esistano le condizioni permissive (prova di percolazione) e non sussista il pericolo di inquinamento della falda idrica utilizzata.
La vigilanza e il controllo sul corretto sversamento delle acque usate spettano ai consorzi ed agli enti funzionalmente equiparati ai sensi dell’art. 4 della L.R. 19 agosto 1974, n. 48 e fino a quando non saranno costituite le strutture amministrative sopracitate le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dalle province.
IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Gli impianti di depurazione da adottare devono permettere, per ogni condizione di carico, il rispetto dei limiti di accettabilità previsti.
IMMISSIONE DELLE ACQUE DEPURATE IN SPECCHI D’ACQUA
Le acque depurate destinate a raggiungere i laghi devono essere di preferenza smaltite in terreno o in fosse perdenti distanti dallo specchio di acqua. Qualora non sia evitabile l’immissione diretta, essa deve avvenire attraverso un tubo immerso con bocca disperdente sita di norma a profondità non inferiore a m 3, salvo i casi di dimostrata impossibilità da accertarsi dalla commissione provinciale di vigilanza.
La zona intorno allo scarico deve essere permanentemente vietata alla balneazione e chiaramente segnalata.
Nel caso di recapito in corpi d’acqua superficiali, la carica batterica residua negli scarichi non dovrà superare i 12.000 germi coliformi fecali per 100 ml e i 2.000 germi streptococchi fecali per 100 ml; fermo restando che la carica batterica massima ammessa per le acque superficiali, utilizzate per la balneazione, è di 100 germi colifecali in 100 ml di acqua.
RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NEI CAMPEGGI
Per la raccolta dei rifiuti solidi si devono disporre appositi recipienti della capacità di 80-100 litri in numero tale che ogni 3 o 4 tende se ne possa avere uno a disposizione e comunque entro un raggio di 20 m.
Tali recipienti saranno formati preferibilmente da sacchi impermeabili a perdere che vengono fissati ad appositi anelli che ne tengono aperta l’imboccatura, su questi anelli devono essere incernierati dei coperchi che garantiscano la chiusura a tenuta dei sacchi. Possono essere usati anche recipienti rigidi di plastica o di ferro zincato purché facilmente lavabili.
Ogni qualvolta i recipienti o i sacchi sono pieni, devono essere asportati e sostituiti con quelli vuoti e puliti. La frequenza del ricambio dipenderà dal numero dei recipienti messi a disposizione dei campeggiatori e comunque non meno di una volta al giorno.
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
Lo smaltimento dei rifiuti solidi dovrà avvenire nell’ambito del servizio apposito realizzato dal comune di appartenenza, con l’osservanza delle norme igieniche e delle modalità previste dall’apposito regolamento comunale.
Per le attività ricettive complementari per le quali sussista l’accertata impossibilità di fruire di tale servizio, lo smaltimento dei materiali inerti potrà essere effettuato con messa a dimora nel terreno in apposita fossa, in luogo riconosciuto idoneo dall’ufficiale sanitario e secondo le istruzioni e prescrizioni dallo stesso impartite caso per caso; lo smaltimento dei prodotti putrescibili dovrà essere attuato per combustione in apposito inceneritore, collocato in luogo riconosciuto idoneo dall’ufficio sanitario e condotto a regola d’arte.
NORME TRANSITORIE
I complessi ricettivi di cui al presente regolamento, non di nuova istituzione, sono tenuti ad adeguare le loro strutture ed impianti alle disposizioni del presente regolamento entro 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento stesso; ferma restando la necessità che tutti i complessi siano rispondenti, ai fini della tutela della salute pubblica, alle vigenti disposizioni sanitarie.
NOTE:
1. La legge 326/1958è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia