REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2002 , N. 13

Attuazione dell’art. 1 comma 5 della l. 79/2000 in materia di revoca della qualifica di primo acquirente ai soggetti che operano ai sensi del Reg. CEE 3950/1992 e del Reg. CE 1392/2001

(BURL n. 53, 1º suppl. ord. del 31 Dicembre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-12-28;13

Art. 1.
Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento definisce le modalità operative necessarie all’attuazione dell’art. 1, comma 5, della l. 79/2000 disciplinanti la revoca della qualifica di primo acquirente in caso di mancata trattenuta ovvero in caso di mancata acquisizione di idonee garanzie.
Art. 2.
Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
a) Acquirente: è un’impresa o un’associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore per procedere al loro trattamento/trasformazione o per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari;
b) Albo acquirenti: è l’albo nel quale i soggetti che intendono acquistare latte direttamente dai produttori devono essere iscritti per poter operare, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria in materia. L’iscrizione all’albo regionale del soggetto che intende acquistare latte dai produttori viene effettuata dall’amministrazione regionale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
c) Revoca: per revoca si intende la cancellazione dall’albo regionale dei soggetti primi acquirenti;
d) Reiterazione: si rileva reiterazione quando nei cinque anni successivi alla prima infrazione accertata con provvedimento esecutivo, per violazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 5, della l. 79/2000, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa fattispecie.
Art. 3.
Revoca del riconoscimento.
1. In presenza di reiterazione della violazione di mancata trattenuta o di mancata acquisizione di idonee forme di garanzia, di cui all’art. 1, comma 5, della l. 79/2000, da parte di un soggetto primo acquirente, la Regione procede alla cancellazione dall’Albo Acquirenti.
2. La revoca del riconoscimento ha decorrenza dai sei mesi successivi alla data di notifica al soggetto interessato dell’atto di revoca.
3. Le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa nazionale e comunitaria in merito alla infrazione oggetto del presente regolamento sono in ogni caso dovute anche in caso di revoca del riconoscimento.
Art. 4.
Pubblicità della revoca.
1. Al fine di dare opportuna informazione a tutti gli operatori del settore e in prima istanza ai produttori conferenti dell’acquirente cui è stato revocato il riconoscimento in merito all’atto di revoca adottato, la Regione assume le seguenti iniziative:
a) Notifica il provvedimento di revoca al soggetto primo acquirente interessato;
b) pubblica il decreto di revoca del riconoscimento sul BURL;
c) invia a tutti i produttori, che al momento dell’adozione dell’atto di revoca risultavano conferenti dell’acquirente revocato, specifica nota informativa comunicando la data dalla quale avrà decorrenza l’atto di revoca.
Art. 5.
Ripristino del riconoscimento.
1. Trascorsi sei mesi di inattività dalla data di esecutività della revoca del riconoscimento il soggetto primo acquirente revocato può presentare nuova istanza per chiedere di essere nuovamente iscritto all’Albo acquirenti regionale.
2. La regione, espletata la necessaria attività istruttoria e in presenza degli specifici requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria, rilascia un nuovo riconoscimento e procede alla conseguente iscrizione all’albo acquirenti regionale.
Art. 6.
Applicazione.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dagli adempimenti previsti per la campagna 2002/2003.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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