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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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REGOLAMENTO REGIONALE
28 febbraio 2005
, N. 5
Regolamentazione ed omogeneizzazione dei costi per il conferimento dei rifiuti in discarica
(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;5
Art. 1.
Finalità e oggetto.
1. Il presente regolamento costituisce strumento atto ad identificare e comparare la totalità dei parametri costituenti tutti i costi che un impianto che effettua le operazioni di smaltimento rifiuti (D1 – discarica) sostiene dalla sua progettazione alla sua dismissione finale.
2. Il regolamento definisce, nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) i criteri di determinazione dei costi per il conferimento dei rifiuti in discarica anche nel rispetto del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
3. Obiettivo del regolamento è la definizione della congruità dei costi di smaltimento in discarica dei rifiuti, la creazione di uno strumento atto alla valutazione dei piani finanziari relativi ai nuovi progetti di discarica, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 36/2003, nonché l’omogeneizzazione di tutte le voci di costo al fine della standardizzazione delle stesse.
Art. 2.
Definizione dei costi.
1. Con il termine costi si intendono tutte le diverse voci di spesa che concorrono alla realizzazione ed alla gestione di una discarica, dagli studi preliminari necessari alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, al ripristino ambientale ed alla post-gestione con conseguente riutilizzo dell’area. La sommatoria dei costi, evidenziata nel presente regolamento, non costituisce tariffa ma rappresenta un termine di confronto per la determinazione dei costi di gestione e post-gestione minimi che devono essere coperti dalle relative garanzie finanziarie.
Art. 3.
Classificazione delle discariche.
1. Sino al recepimento di quanto previsto dalla Decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE (Criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE), circa la possibile individuazione di sottoclassi di discarica, da attuarsi attraverso l’emanazione del regolamento regionale, previsto dall’articolo 23, comma 2, della L.R. 26/2003, di definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, come previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. 36/2003 , le discariche sono attualmente classificate nelle seguenti categorie:
Art. 4.
Voci di costo.
1. Le spese preliminari comprendono le seguenti voci di costo:
3. La costruzione comprende le seguenti voci di costo:
j) posa in opera per strati successivi dell’argilla (con prove di permeabilità e test di proctor in situ );
r) acquisto e posa pozzi con pompe sommerse per aspirazione del percolato dalla rete infratelo e dalla rete sovratelo;
4. La gestione comprende le seguenti voci di costo:
h) attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 concernente attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
q) operazioni di manutenzione ordinarie (decespugliamento e pulizia dell’accesso, viabilità interna);
s) manutenzione ordinaria programmata del produttore (o in conto proprio) della centrale d’aspirazione del biogas;
t) manutenzione ordinaria programmata dal produttore (o in conto proprio) degli impianti di combustione/recupero del biogas con ispezione visiva dell’impianto;
6. La post-chiusura (trenta anni) comprende le seguenti voci di costo:
c) operazioni di manutenzione generiche (decespugliamento e pulizia dell’accesso, viabilità interna);
f) manutenzione ordinaria programmata dal produttore (o in conto proprio) della centrale d’aspirazione del biogas;
g) manutenzione ordinaria programmata dal produttore (o in conto proprio) degli impianti di combustione/recupero del biogas con ispezione visiva dell’impianto;
Art. 5.
Piani finanziari.
1. I piani finanziari previsti dall’articolo 8, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 36/2003 sono redatti tenendo conto delle voci di costo dell’articolo 4 relative alla specifica tipologia di discarica, fatte salve eventuali voci aggiuntive determinabili dalla contingenza dei fatti. In tali piani sono esplicitate tali voci, intese come preventive (due componenti fornite in pacchetti possono anche non essere separate).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia