REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2005 , N. 5

Regolamentazione ed omogeneizzazione dei costi per il conferimento dei rifiuti in discarica

(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;5

Art. 1.
Finalità e oggetto.
1. Il presente regolamento costituisce strumento atto ad identificare e comparare la totalità dei parametri costituenti tutti i costi che un impianto che effettua le operazioni di smaltimento rifiuti (D1 – discarica) sostiene dalla sua progettazione alla sua dismissione finale.
2. Il regolamento definisce, nel rispetto dei principi stabiliti dall’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) i criteri di determinazione dei costi per il conferimento dei rifiuti in discarica anche nel rispetto del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
3. Obiettivo del regolamento è la definizione della congruità dei costi di smaltimento in discarica dei rifiuti, la creazione di uno strumento atto alla valutazione dei piani finanziari relativi ai nuovi progetti di discarica, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 36/2003, nonché l’omogeneizzazione di tutte le voci di costo al fine della standardizzazione delle stesse.
Art. 2.
Definizione dei costi.
1. Con il termine costi si intendono tutte le diverse voci di spesa che concorrono alla realizzazione ed alla gestione di una discarica, dagli studi preliminari necessari alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione, al ripristino ambientale ed alla post-gestione con conseguente riutilizzo dell’area. La sommatoria dei costi, evidenziata nel presente regolamento, non costituisce tariffa ma rappresenta un termine di confronto per la determinazione dei costi di gestione e post-gestione minimi che devono essere coperti dalle relative garanzie finanziarie.
Art. 3.
Classificazione delle discariche.
1. Sino al recepimento di quanto previsto dalla Decisione del Consiglio 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE (Criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE), circa la possibile individuazione di sottoclassi di discarica, da attuarsi attraverso l’emanazione del regolamento regionale, previsto dall’articolo 23, comma 2, della L.R. 26/2003, di definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, come previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. 36/2003 , le discariche sono attualmente classificate nelle seguenti categorie:
- discarica per rifiuti inerti;
- discarica per rifiuti non pericolosi;
- discarica per rifiuti pericolosi.
2. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) in materia di deroga ai limiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Art. 4.
Voci di costo.
1. Le spese preliminari comprendono le seguenti voci di costo:
a) studio preliminare;
b) indagine idrogeologica con trivellazione e realizzazione di prova in situ (portanza, livello di falda e caratterizzazione terreni);
c) progettazione, piani di sicurezza ed emergenza e S.I.A.;
d) oneri istruttori;
e) garanzia finanziaria su gestione e post-gestione.
2. I costi di acquisizione comprendono la seguente voce di costo:
a) acquisto in conto proprio o in comodato d’uso dei terreni utilizzati per la realizzazione dell’impianto.
3. La costruzione comprende le seguenti voci di costo:
a) scavo e preparazione del fondo;
b) prove di portanza e di permeabilità del fondo;
c) prove elettromagnetiche del fondo;
d) acquisto argilla (con analisi di caratterizzazione);
e) acquisto ghiaietto/sabbia drenante;
f) acquisto tubazioni microfessurate per rete infratelo e rete captazione sovratelo del percolato;
g) acquisto teli in HDPE (con analisi per la conformità alla normativa);
h) acquisto geotessile non tessuto;
i) acquisto manto bentonitico;
j) posa in opera per strati successivi dell’argilla (con prove di permeabilità e test di proctor in situ );
k) posa manto bentonitico su fondo e doppio su parete;
l) posa teli in HDPE e del geotessile non tessuto;
m) prove di tenuta delle saldature (sparking test o prova in pressione);
n) posa tubazioni di drenaggio in HDPE;
o) posa del ghiaietto/sabbia drenante;
p) prove geolettriche;
q) acquisto e posa pozzi piezometrici e/o spurgo;
r) acquisto e posa pozzi con pompe sommerse per aspirazione del percolato dalla rete infratelo e dalla rete sovratelo;
s) acquisto e posa dei serbatoi di stoccaggio del percolato con bacino di contenimento;
t) acquisto impianti di smaltimento acque e/o percolato;
u) impianto (sottostazioni) per aspirazione percolato verso i serbatoi di raccolta;
v) recinzione dell’impianto con cancello e predisposizione viabilità;
w) cartelli segnaletici;
x) acquisto ed installazione degli uffici, della pesa e degli spogliatoi con relativa strumentazione;
y) impianto elettrico;
z) impianto di illuminazione;
aa) opere per approvvigionamento idrico;
bb) impianto lavaggio gomme automezzi;
cc) acquisto e posa centralina meteorologica;
dd) impianto (pozzi e tubazioni) per aspirazione biogas verso torcia e/o motori di cogenerazione.
4. La gestione comprende le seguenti voci di costo:
a) custode;
b) legale rappresentante e/o direttore tecnico;
c) operatori addetti alla movimentazione rifiuti;
d) operatori tecnici di laboratorio;
e) operai addetti alla manutenzione;
f) impiegati;
g) formazione personale;
h) attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 concernente attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
i) smaltimento percolato:
1) presso impianto interno di depurazione;
2) presso impianto esterno (trasporto e depurazione);
j) smaltimento acque di drenaggio superficiale:
1) depurazione impianto interno;
2) depurazione impianto esterno;
3) scarico in acque superficiali;
k) separazione e smaltimento acque di prima pioggia;
l) opere di derattizzazione;
m) manutenzione ordinaria delle strutture operative generali mobili ed immobili;
n) manutenzione straordinaria delle strutture operative generali mobili ed immobili;
o) opere di mitigazione ambientale derivanti da V.I.A. e oneri accessori;
p) operazioni di manutenzione del verde;
q) operazioni di manutenzione ordinarie (decespugliamento e pulizia dell’accesso, viabilità interna);
r) manutenzione ordinaria programmata dei pozzi e delle pompe sommerse;
s) manutenzione ordinaria programmata del produttore (o in conto proprio) della centrale d’aspirazione del biogas;
t) manutenzione ordinaria programmata dal produttore (o in conto proprio) degli impianti di combustione/recupero del biogas con ispezione visiva dell’impianto;
u) noleggio o acquisto mezzi d’opera;
v) carburante per mezzi d’opera;
w) ecotassa;
x) fideiussioni;
y) capping provvisorio;
z) analisi percolato e infratelo (trimestrale);
aa) analisi acqua di falda (trimestrale);
bb) analisi biogas (mensile);
cc) analisi emissioni torcia del biogas (mensile);
dd) analisi emissioni motori (mensile);
ee) analisi acque di drenaggio superficiale (trimestrale);
ff) analisi rifiuti (un campione per ogni nuovo produttore e campioni casuali per produttori ricorrenti);
gg) rilevazioni morfologia:
1) struttura discarica: annuale;
2) assestamento corpo rifiuti: semestrale.
5. La sigillatura ed il recupero ambientale comprendono le seguenti voci di costo:
a) copertura superficiale finale:
1) acquisto e posa strato di regolarizzazione;
2) acquisto e posa ghiaietto/sabbia drenante;
3) acquisto e posa argilla;
4) acquisto e posa terreno coltivo;
5) acquisto e posa canalina raccolta acque di drenaggio superficiale;
6) acquisto e piantumazione essenze.
6. La post-chiusura (trenta anni) comprende le seguenti voci di costo:
a) ripristino ambientale;
b) operazioni di manutenzione del verde;
c) operazioni di manutenzione generiche (decespugliamento e pulizia dell’accesso, viabilità interna);
d) eventuale riprofilatura a seguito di cedimenti differenziati;
e) manutenzione ordinaria programmata dei pozzi e delle pompe sommerse;
f) manutenzione ordinaria programmata dal produttore (o in conto proprio) della centrale d’aspirazione del biogas;
g) manutenzione ordinaria programmata dal produttore (o in conto proprio) degli impianti di combustione/recupero del biogas con ispezione visiva dell’impianto;
h) smaltimento percolato:
1) presso impianto interno di depurazione;
2) presso impianto esterno (trasporto e depurazione);
i) smaltimento acque di drenaggio superficiale:
1) depurazione impianto interno;
2) depurazione impianto esterno;
3) allacciamento dello scarico in corso d’acqua superficiale o fognatura;
j) analisi percolato e infratelo (semestrale);
k) analisi acqua di falda (semestrale);
l) analisi biogas (semestrale);
m) analisi emissioni torcia del biogas (semestrale);
n) analisi emissioni motori (semestrale);
o) analisi acque di drenaggio superficiale (semestrale);
p) rilevazioni morfologia:
1) assestamento corpo rifiuti: semestrale per i primi tre anni;
2) annuale dopo i tre anni.
Art. 5.
Piani finanziari.
1. I piani finanziari previsti dall’articolo 8, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 36/2003 sono redatti tenendo conto delle voci di costo dell’articolo 4 relative alla specifica tipologia di discarica, fatte salve eventuali voci aggiuntive determinabili dalla contingenza dei fatti. In tali piani sono esplicitate tali voci, intese come preventive (due componenti fornite in pacchetti possono anche non essere separate).
Art. 6.
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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