Regolamento Regionale 17 marzo 2015 , n. 2

Criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 'Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso'

(BURL n. n 12, suppl. del 20 Marzo 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-03-17;2

Art. 1
(Finalità)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 'Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso', disciplina i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di valorizzazione e attività connesse relativi a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse, nel rispetto del programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, individuando:
a) la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria al rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso o dei compendi immobiliari delle miniere dismesse, nel rispetto della normativa statale in materia di miniere;
b) il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione regionale.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
a) miniere dismesse o compendi immobiliari di miniere dismesse: miniere o infrastrutture non più interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in corso e sezioni di miniere o di compendi immobiliari di cui la Regione ha dichiarato la cessazione dello sfruttamento minerario anche collocate in aree interessate da permessi di ricerca o da concessioni minerarie in corso;
b) operatore per l'attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato 'operatore': persona fisica o giuridica la cui attività sia finalizzata alla messa in sicurezza, al recupero funzionale e al riutilizzo a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali di miniere dismesse, di sezioni dismesse di miniere in esercizio o di compendi immobiliari di miniere dismesse;
c) progetto di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso: l'insieme di elaborati, relazioni e valutazioni tecniche finalizzato a determinare le attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, nel rispetto dei principi di salvaguardia della sicurezza dei territori interessati, nonché di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori dei siti minerari dismessi o dei compendi immobiliari di miniere dismesse oggetto di valorizzazione;
d) programma di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso: documentazione tecnica e amministrativa relativa alle azioni proposte dall'operatore per l'esercizio dell'attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;
e) intervento di valorizzazione: attività relativa alla messa in sicurezza di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse e al successivo esercizio nel rispetto del programma di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;
f) autorizzazione alla valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito 'autorizzazione': autorizzazione rilasciata dalla competente struttura regionale per l'esercizio di una attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso o di compendi immobiliari di miniere dismesse;
g) organo di vigilanza: il dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia delle miniere.
Art. 3
(Autorizzazione)
1. Gli interventi di valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali di cantieri di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse sono soggetti ad autorizzazione regionale, nel rispetto del programma regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 28/2009.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1è rilasciata anche per gli interventi di valorizzazione relativi a cantieri dismessi di miniere in fase di coltivazione o interessate da permessi di ricerca ancora vigenti, purché sia garantito l'isolamento tecnico e funzionale di tali cantieri dai restanti cantieri minerari in esercizio.
3. Qualora l'isolamento tecnico e funzionale non possa essere garantito, in sede di istanza di autorizzazione dovrà essere presentata, per l'approvazione, una proposta di convenzione tra il concessionario della miniera o il titolare del permesso di ricerca e l'operatore, contenente la regolazione dei rapporti tra le due attività, mineraria e di valorizzazione, a garanzia della sicurezza dei lavoratori e dei visitatori presenti.
4. Qualora non sia possibile una separazione delle attività minerarie e di valorizzazione dei cantieri dismessi oggetto di valorizzazione, la concessione mineraria, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 'Norme per la coltivazione delle miniere', per lo sfruttamento integrato, minerario e a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali del giacimento minerario può essere rilasciata al solo concessionario.
5. Qualora sia possibile la separazione delle attività minerarie e di valorizzazione di cui al comma 4, il concessionario, se interessato allo sfruttamento integrato del giacimento minerario, deve chiedere l'autorizzazione di cui al presente regolamento.
Art. 4
(Presentazione dell'istanza di autorizzazione)
1. Il richiedente l'autorizzazione deve presentare alla struttura regionale competente istanza in bollo, allegando la seguente documentazione:
a) attestazione della disponibilità delle aree e degli immobili destinati ad attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;
b) programma di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso comprendente:
1. documento organizzativo dell'attività di valorizzazione, comprensivo degli ordini di servizio per la gestione ordinaria degli accessi dei visitatori al sito minerario dismesso ed ai relativi compendi immobiliari in condizioni di sicurezza;
2. documento organizzativo per la gestione delle emergenze gestionali;
3. documento organizzativo per le emergenze antincendio;
4. schema degli impianti elettrici e di comunicazione in sotterraneo e con l'esterno;
5. schema dell'impianto di ventilazione;
6. obiettivi di formazione per il personale;
7. criteri per l'organizzazione del servizio di manutenzione delle gallerie e dei vuoti di coltivazione e per l'eduzione delle acque sotterranee;
8. schema di organizzazione dei trasporti del personale e dei visitatori;
9. elenco delle macchine utilizzate per l'attività di valorizzazione;
10. programma di monitoraggio relativo al mantenimento delle condizioni di progetto, con particolare riferimento alla ventilazione e alla stabilità dei vuoti sotterranei;
c) documentazione attestante l'appartenenza del sito e dei relativi compendi immobiliari dismessi oggetto di valorizzazione ad una attività mineraria dismessa;
d) relazione dalla quale risulti la fattibilità tecnico-economica dell'intervento di valorizzazione;
e) progetto di valorizzazione della miniera dismessa o del compendio immobiliare di una miniera dismessa, comprendente:
1. inquadramento territoriale;
2. relazione geologica e geomorfologica;
3. inquadramento storico;
4. inquadramento amministrativo e urbanistico;
5. inquadramento botanico-vegetazionale e paesaggistico per le aree esterne;
6. descrizione dello stato attuale della miniera dismessa o del compendio immobiliare di miniera dismessa oggetto di intervento di valorizzazione;
7. rilievo topografico aggiornato dell'area interessata alla valorizzazione in scala opportuna e dei percorsi utilizzabili a cielo aperto;
8. valutazione della stabilità globale e locale dei fronti relitti di scavo, dei vuoti minerari e delle gallerie, ai sensi della d.g.r. n. 8749 del 22 dicembre 2008;
9. collegamenti con la viabilità ordinaria;
10. piano delle opere infrastrutturali da realizzare o oggetto di sistemazione e relativo progetto, delle opere di recupero e miglioramento ambientale, con descrizione del recupero morfologico e delle opere botanico-vegetazionali, in funzione della tipologia prevista dell'intervento di valorizzazione e delle opere per la messa in sicurezza del sito ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi interessati, comprese le opere di consolidamento statico dei vuoti sotterranei;
11. verifica del potenziale accumulo di acqua nei cantieri minerari dismessi a quote superiori a quelle di intervento;
12. studio, per i soli siti estrattivi dismessi in sotterraneo, relativo al sistema di ventilazione;
13. progetto dell'impianto di ventilazione;
14. business plan: elenco degli investimenti relativi agli interventi di cui ai punti precedenti.
2. La documentazione tecnica di cui al comma 1, ove necessario, deve essere predisposta da tecnico abilitato.
3. Nel caso in cui l'attività di valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali di cantieri dismessi o di compendi immobiliari di miniere dismesse, ricada all'interno di aree interessate da permesso di ricerca o da concessione mineraria in corso, così come previsto all'articolo 6, comma 1, della l.r. 28/2009, l'operatore allega all'istanza di autorizzazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, il nulla osta del titolare del permesso di ricerca o della concessione mineraria, nonché una dichiarazione del direttore responsabile designato dal titolare della concessione mineraria o del permesso di ricerca, dell'isolamento tecnico e funzionale tra interventi di valorizzazione e quelli di coltivazione o ricerca mineraria in essere.
4. Qualora non sia possibile mantenere l'isolamento tecnico e funzionale tra l'intervento di valorizzazione e l'attività mineraria, l'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta anche dal titolare della concessione mineraria o del permesso di ricerca, e la documentazione di cui al comma 1 deve prevedere il necessario coordinamento tra le due attività.
Art. 5
(Procedimento amministrativo)
1. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di polizia delle miniere entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previo parere del comune o dei comuni interessati, che deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla data di richiesta. Decorsi inutilmente i trenta giorni il parere si intende favorevole.
Art. 6
(Obblighi dell'operatore)
1. Si applicano alle attività di valorizzazione di miniere dismesse o di compendi immobiliari di miniere dismesse le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 'Norme di polizia delle miniere e delle cave', ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della l.r. 28/2009. Le comunicazioni e le denunce previste dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dovranno essere trasmesse all'organo di vigilanza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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