Regolamento Regionale 12 maggio 2015 , n. 4

Modifica dell'articolo 14 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 - 'Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale''

(BURL n. 20, suppl. del 15 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-05-12;4

Art. 1
(Modifica dell'articolo 14 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 'Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale'')
1. All'articolo 14 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 (Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale')(1), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento, la contestazione delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e il ripristino dello stato dei luoghi competono all'autorità di polizia idraulica.';
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. L'autorità di polizia idraulica emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua. L'autorità di polizia idraulica individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, l'autorità procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore.';
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. Nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto, l'esecuzione d'ufficio può essere disposta immediatamente con spese a suo carico, se successivamente individuato.'.
Art. 2
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le previsioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Regione compie gli atti necessari a rendere effettiva la presa in carico, da parte dell'autorità di polizia idraulica, dei procedimenti di cui al primo periodo.
2. Qualora l'autorità di polizia idraulica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del r.r. 3/2010, ometta l'adozione degli atti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si applica quanto previsto dall'articolo 92, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale'.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono prevalenti sulle previsioni dei regolamenti consortili che risultino in contrasto con le stesse.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 8 febbraio 2010, n. 3 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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