Regolamento Regionale 28 luglio 2017 , n. 3

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico(1)

(BURL n. 31, suppl. del 01 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-07-28;3

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento definisce:
a) i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche dei percorsi della rete escursionistica (REL) di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 5/2017;
a bis) i criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico e delle strade di montagna di interesse storico(2);
b) le modalità di tenuta e di aggiornamento del catasto regionale della REL e, in particolare, le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il sistema informativo territoriale (SIT);(3)
b bis) le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento della sezione speciale del catasto della REL e del registro delle strade di montagna di interesse storico;(4)
c) i limiti e le condizioni per la fruizione in sicurezza della REL.(5)
Art. 2
(Criteri di valutazione della sussistenza delle caratteristiche per l'inserimento dei percorsi nel catasto della REL e criteri di individuazione dei sentieri di montagna di interesse storico)(6)
1. Possono essere inseriti nel catasto regionale della REL i sentieri escursionistici, i sentieri alpinistici, le vie ferrate e i siti di arrampicata aventi almeno una delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 5/2017. Per la valutazione della sussistenza delle caratteristiche di cui alle suddette lettere b) e c) si utilizzano i seguenti criteri:
a) per l'interesse storico-culturale: in generale, il valore del percorso quale testimonianza di civiltà, storia e cultura ed in particolare l'utilizzo dello stesso nel passato per fini strategici, militari, commerciali o altri fini, l'impiego di antiche tecniche e materiali di costruzione o la connotazione storica del territorio di appartenenza;(7)
b) per l'interesse religioso: la presenza del percorso in luoghi caratterizzati da strutture architettoniche, quali chiese, monasteri, pievi, santuari, santelle, crocifissi, cappelle, luoghi di raccoglimento, già utilizzati nel passato dai pellegrini e che oggi fungono da itinerari devozionali di richiamo turistico;(8)
c) per l'interesse sportivo: la destinazione del percorso a modalità specifiche e multiple di fruizione nel corso dell'anno, per attività motorie, escursionistiche, ciclo escursionistiche, ippiche e di arrampicata;
d) per l'interesse paesaggistico-ambientale: la significativa presenza di flora e fauna o l'attraversamento di luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio e della natura;
e) per la funzionalità alla realizzazione del sistema a rete: il collegamento con percorsi o sentieri già esistenti o la connessione a itinerari di lunga percorrenza anch'essi inclusi nella REL o appartenenti a reti sentieristiche di altre regioni o stati.
1 bis. Possono essere altresì inseriti nella relativa sezione speciale del catasto della REL, istituita ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, della l.r. 5/2017, i sentieri di montagna di interesse storico secondo il criterio di cui al comma 1, lettera a), individuati ricostruendo i tracciati presenti lungo l’arco alpino riportati sulle carte dell’Istituto geografico militare o su altre carte antecedenti al 1950.(9)
Art. 3
(Modalità di tenuta e aggiornamento del catasto della REL e della relativa sezione speciale)(10)
1. Il catasto regionale della REL è costituito da una banca dati contenente le informazioni identificative, descrittive e geografiche dei percorsi distinti in:(11)
a) sentieri escursionistici;
b) sentieri alpinistici;
c) vie ferrate;
d) siti di arrampicata;
d bis) sentieri di montagna di interesse storico inseriti nella sezione speciale.(12)
2. Il catasto e la relativa sezione speciale sono tenuti e aggiornati con le modalità e le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente regolamento, nel quale sono altresì indicate, in particolare, le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il SIT.(13)
3. I percorsi sono distinti in base alla difficoltà di fruizione secondo le modalità indicate nell'allegato 2.
3 bis. In fase di prima applicazione sono inseriti nella sezione speciale del catasto della REL i sentieri di montagna di interesse storico già ricompresi fra quelli accatastati.(14)
4. Gli enti territorialmente competenti interessati all’inserimento di un percorso nel catasto regionale della REL o nella relativa sezione speciale trasmettono all’ERSAF, in forma singola o associata, la proposta attestante la sussistenza di una o più caratteristiche richieste corredata:(15)
a) dei dati cartografici vettoriali georeferenziati, secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato 1, recanti anche indicazioni sulle tipologie dei percorsi;
b) dell’eventuale attestazione dell’avvenuto raggiungimento degli accordi di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 5/2017 o dell’avvenuto espletamento delle procedure di cui all’articolo 3, comma 5 bis, della stessa l.r.;
c) di una scheda del percorso, corredata di documentazione fotografica e cartografica che consenta l’identificazione del tracciato secondo la disposizione di cui all’articolo 2, comma 1 bis, redatta sulla base di uno schema-tipo predisposto dall’ERSAF e reso disponibile sul sito dello stesso ente, nel caso di sentieri di montagna di interesse storico.
4 bis. Gli enti di cui al comma 4 forniscono, inoltre, informazioni utili ai fini della catalogazione dei percorsi accessibili a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.(16)
5. L’ERSAF, verificate la completezza della documentazione pervenuta e la sussistenza di una o più caratteristiche richieste per l’inserimento dei percorsi nel catasto della REL o nella relativa sezione speciale, trasmette gli esiti delle verifiche alla struttura regionale competente che provvede all’inserimento. La Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna è periodicamente informata sugli aggiornamenti del catasto e della relativa sezione speciale.(17)
7. Il catasto è messo a disposizione degli operatori per programmare e attuare le iniziative di valorizzazione della REL e per contribuire all'implementazione del catasto stesso.
8. I dati del catasto sono resi disponibili on line sul geoportale della Regione e possono essere utilizzati per iniziative di valorizzazione della REL.(19)
9. In nessun caso i dati inseriti nel catasto possono essere ceduti a terzi dietro compenso. L'utilizzo da parte di terzi è soggetto alle restrizioni di accesso secondo i criteri generali per l'Open Data, definiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico).
10. Gli enti territorialmente competenti di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 5/2017, nonché tutti gli altri soggetti detentori di dati utili all'implementazione quali province, Città metropolitana di Milano, Club alpino italiano e collegio regionale delle guide alpine, contribuiscono alla realizzazione del catasto fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione.(20)
Art. 4
(Modalità di fruizione in sicurezza della REL)
1. La fruizione in sicurezza della REL è assicurata da comportamenti responsabili, tenuto conto dell’ambiente naturale percorso e, in particolare, dall’osservanza della segnaletica. Per segnaletica si intendono le diverse tipologie di indicazione di un percorso della REL riportate nell'allegato 2 apposte su elementi naturali quali pietre, rocce, alberi o su supporti in materiale vario. Tali indicazioni sono realizzate secondo le prescrizioni e con le caratteristiche definite dal consiglio centrale del CAI e integrate da specifiche tecniche.(21)
2. La segnaletica fornisce agli escursionisti e alle guide le indicazioni:
a) per percorrere in sicurezza gli itinerari che compongono la REL;
b) sulle caratteristiche paesaggistico-ambientali, storico-culturali, religiose o sportive del territorio dove è localizzato l'itinerario;
c) sui punti tappa, sulle aree attrezzate per la sosta, sulle strutture ricettive, sui punti di ristoro, sui centri di accoglienza, informazione e documentazione della REL, nonché sui rifugi, sui bivacchi, sulle aree di soccorso e, ove possibile, sulle sorgenti di acqua potabile;
c bis) sull’accessibilità alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.(22)
3. I segnali collocati nei parchi, nelle aree protette o nelle aree facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale riportano il logo del parco, dell'area protetta o del patrimonio agricolo forestale regionale. Nelle aree appartenenti al patrimonio agricolo forestale la segnaletica della REL si aggiunge alla cartellonistica inerente al patrimonio stesso.
4. Sui percorsi della REL si osservano le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in quanto applicabili.(23)
Art. 5
(Fruizione multipla e specifica)
1. La fruizione dei percorsi inseriti nella REL è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali da sella e da soma e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni più restrittive di utilizzo disposte dagli enti territorialmente competenti:(25)
a) per ragioni di sicurezza, laddove i percorsi stessi presentino caratteristiche, quali, ad esempio, elevata pendenza, larghezza limitata o fondo scivoloso, tali da impedire o rendere difficoltosa la fruizione multipla;
b) per ragioni di salvaguardia del sedime laddove sussistano particolari condizioni del sedime stesso.
2. Possono essere individuati nel catasto della REL percorsi a fruizione specifica quali i percorsi invernali, cicloescursionistici, anche per e-bike, le ippovie e i percorsi per diversamente abili.
Art. 6(26)
Art. 6 bis(27)
(Criteri di individuazione delle strade di montagna di interesse storico - Modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento del relativo registro)
1. Le strade di montagna di interesse storico sono individuate considerando i percorsi viari di cui all’articolo 10 bis, comma 2, della l.r. 5/2017 riportati su documenti storici antecedenti al 1950 e percorribili con veicoli assiali a due o quattro ruote anche solo in alcuni tratti, purché riconoscibili per la presenza di caratteri costruttivi e materici originari. Sono escluse le strade statali e provinciali.
2. Il registro delle strade di montagna di interesse storico, di seguito denominato registro, è costituito da una banca dati contenente le relative informazioni identificative, descrittive e geografiche.
3. Il registro è tenuto ed aggiornato con le modalità e le specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 del presente regolamento, nel quale sono altresì indicate, in particolare, le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l’integrazione con il SIT.
4. Gli enti territorialmente interessati all’inserimento nel registro di una strada di montagna di interesse storico trasmettono all’ERSAF, in forma singola o associata, la proposta attestante la sussistenza delle caratteristiche richieste corredata:
a) dei dati cartografici vettoriali georeferenziati, secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato 1;
b) di una scheda redatta sulla base di uno schema-tipo predisposto dall’ERSAF e reso disponibile sul sito dello stesso ente;
c) di documentazione fotografica e cartografica che dimostri l’interesse storico e consenta l’identificazione del tracciato secondo la disposizione di cui al comma 1.
5. L’ERSAF, verificate la completezza della documentazione pervenuta e la sussistenza delle caratteristiche richieste per l’inserimento delle strade di montagna nel registro, trasmette gli esiti delle verifiche alla struttura regionale competente che provvede all’inserimento. La Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna è periodicamente informata sugli aggiornamenti del registro.
6. Il registro è messo a disposizione degli operatori per programmare e attuare le iniziative di valorizzazione delle strade di montagna di interesse storico e per contribuire all’implementazione del registro stesso.
7. I dati del registro sono resi disponibili on line sul geoportale della Regione e possono essere utilizzati per iniziative di valorizzazione.
8. In nessun caso i dati inseriti nel registro possono essere ceduti a terzi dietro compenso. L’utilizzo da parte di terzi è soggetto alle restrizioni di accesso secondo i criteri generali per l’Open Data definiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e dal decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva (UE) 2003/98/CE relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico).
9. Gli enti territorialmente competenti di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 5/2017, nonché tutti gli altri soggetti detentori di dati utili all’implementazione contribuiscono alla realizzazione del registro fornendo le informazioni contenute nelle banche dati a loro disposizione.
10. In fase di prima applicazione sono inseriti nel registro i tracciati delle strade militari ricomprese nella “linea Cadorna”.
Art. 7
(Modifiche agli allegati 1 e 2)
1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere apportate modifiche agli allegati 1 e 2.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
3. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
5. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
6. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. f) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
7. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2 Torna al richiamo nota
8. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
10. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
11. L'alinea è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
12. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. n) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. o) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. p) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
19. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. u) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
22. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. v) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
23. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
24. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. x) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
25. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. y) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
26. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. z) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
27. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
28. L'allegato è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. bb) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
29. L'allegato è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. cc) del r.r. 9 febbraio 2024, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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