Legge Regionale 27 dicembre 2006 , N. 30

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007

(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 29 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-27;30

Art. 1
(Configurazione del sistema regionale. Interventi di razionalizzazione e semplificazione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema regionale. Contributo al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale. Modifiche alla l.r. 34/1978)(1)
1. In attuazione dell’articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli allegati in occasione dell’approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L’elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.(2)
1 bis. La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione al sistema regionale, il potere d’indirizzo della Regione, nonché i rapporti finanziari, i poteri e le modalità di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza.(3)
1 ter. I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al comma 1 individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite.(4)
1 quater. Le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma 1ter, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell’effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, dello Statuto d’autonomia, può stipulare le convenzioni di cui al presente comma, sentita la Giunta regionale.(5)
1 quinquies. Le società a partecipazione regionale che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati non fanno parte del sistema regionale di cui alla presente legge e, se soggette a controllo regionale, trasmettono al Consiglio regionale una relazione sull’andamento della gestione e sui risultati ottenuti nel periodo di riferimento contestualmente alla comunicazione al mercato di tali dati.(6)
2. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti:(7)
a) gli enti di cui all’allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Giunta regionale e Consiglio regionale le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;(8)
b) gli enti di cui al comma 1 comunicano alla presidenza della Giunta regionale ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, di interesse del sistema regionale, nonché l’apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possono derivare oneri a carico del sistema;(9)
c) la Giunta regionale adotta le misure volte a:
01) armonizzare le politiche del personale degli enti di cui all’allegato A1;(10)
1) razionalizzare e semplificare gli adempimenti, le procedure e i servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del sistema regionale, con lo scopo di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e favorire il monitoraggio della spesa per il personale, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche centralizzate. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni;
2) rendere quanto più possibile omogenei i sistemi informativi degli enti del sistema regionale. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati mediante apposite convenzioni.(11)
c bis) la Giunta regionale per la salvaguardia dei diritti e degli interessi della Regione, anche in relazione ai rapporti con la Commissione europea e le altre istituzioni dell’Unione europea, adotta misure di coordinamento, di collaborazione e di affiancamento, nei confronti degli enti indicati nell’elenco di cui al comma 1 per: (12)
1) prevenire o limitare le controversie, nonché assicurare la gestione efficace delle stesse anche con l’avvalimento del patrocinio dell’Avvocatura regionale da parte degli enti di cui all’allegato A1, sezione I;(13)
2) uniformare azioni e comportamenti per l'applicazione delle norme e dei provvedimenti comunitari.(14)
3. La Giunta regionale, nella definizione degli schemi delle convenzioni di cui al comma 2, lettera c), e nell’adozione delle misure di cui al comma 2, lettera cbis), provvede alle necessarie differenziazioni e graduazioni in ragione della collocazione degli enti di cui al comma 1.(15)
4 bis. In conformità al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), l’organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), coordina i nuclei di valutazione degli enti di cui all’allegato A1.(17)
5. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(18) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 9-bis è aggiunta la seguente:
"d bis) gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate.";
b) dopo l’articolo 79 sono inseriti i seguenti:
"Art. 79 bis
(Armonizzazione dei conti degli enti e aziende dipendenti)
1. Per assicurare l’armonizzazione dei conti regionali, gli enti e le aziende dipendenti forniscono alla Regione i dati finanziari e contabili, codificati con criteri uniformi di riclassificazione.
Art. 79 ter
(Concorso dei soggetti del sistema regionale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica)
1. I soggetti del sistema regionale, di cui all’allegato A alla legge regionale recante "Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007", contribuiscono al concorso della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal DPEFR e delle disposizioni normative concernenti il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuativi necessari.".
5 bis. (19)
5 ter. Ai componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori degli enti di cui all’allegato A1, sezione I, spetta un’indennità per l’espletamento delle funzioni in misura non superiore al dieci per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Ai presidenti degli stessi collegi spetta un’indennità in misura non superiore al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge.(20)
5 quater. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull’attività amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del sistema regionale. Con deliberazione della stessa Giunta regionale sono disciplinate le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza e controllo, compreso lo svolgimento dell’attività ispettiva.(21)
5 quinquies. La Giunta regionale procede allo scioglimento o revoca degli organi di amministrazione degli enti di cui all'allegato A1, sezione I, in caso di:(22)
a) gravi violazioni di disposizioni normative;
b) grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali;
c) mancata realizzazione delle priorità strategiche;
d) prolungata inattività o riscontrata inefficienza;
e) gravi irregolarità amministrative e contabili;
f) dissesto finanziario.
5 sexies. In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario per la temporanea gestione dell'ente.(23)
5 septies. Le disposizioni di cui ai commi 5quinquies e 5sexies trovano applicazione ove non sia diversamente disposto dalle discipline di settore.(24)
5 octies. I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori degli enti dipendenti sono costituiti rispettivamente da un numero di componenti non superiore a cinque e a tre. Per il consiglio di amministrazione dell'ERSAF le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore della presente legge.(25)
5 nonies. La partecipazione ad organismi consultivi degli enti dipendenti dà luogo soltanto alla corresponsione di un gettone di presenza.(26)
5 decies. Al personale degli enti dipendenti si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARPA).(27)
5 undecies. Per i direttori degli enti dipendenti la retribuzione non può essere superiore a quella prevista dall’articolo 29, comma 5, della l.r. 20/2008.(28)
5 duodecies. Ove non diversamente previsto da normative di settore, la Giunta regionale stabilisce criteri e modalità in base ai quali gli enti e le società di cui all’Allegato A1 provvedono alla determinazione dei compensi spettanti ai propri amministratori. Tali compensi, anche se stabiliti da specifiche discipline di settore, non possono comunque essere di importo superiore a quelli previsti per il Presidente della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce, altresì, i casi in cui sono riconosciuti, anche in via esclusiva, i rimborsi spese e le relative modalità di determinazione.(29)
5 terdecies. Al fine di agevolare e rafforzare il concreto esercizio del controllo analogo, nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione regionale, con esclusione di quelle quotate, operanti secondo il modello dell'in house providing possono essere nominati dirigenti della Giunta regionale. Al dirigente non può essere conferita la carica di Presidente o di amministratore delegato. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, l'incarico di amministratore è svolto dal dirigente a titolo gratuito. Non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società di cui al presente comma i dirigenti preposti a strutture con funzioni di vigilanza o controllo sulle società stesse.(30)
5 quaterdecies. [Nell'ambito dei processi di acquisizione di nuove professionalità con rapporto di lavoro subordinato, le società partecipate in modo totalitario di cui alla Sezione I dell'Allegato A1 e le società a partecipazione regionale, con esclusione di quelle quotate, di cui all'Allegato A2, effettuano preventivamente la ricerca tra il personale dipendente delle altre società di cui al presente comma. A tal fine, la società interessata invia apposita comunicazione scritta alle altre società che sono tenute a pubblicare sulla propria rete intranet la posizione vacante per favorire l'attivazione di eventuali mobilità volontarie. In caso di candidature con esito positivo, il trasferimento del personale avviene nel rispetto delle disposizioni statali e dei contratti collettivi.](31)
Art. 2
(Disposizioni in materia di attività produttive e di spese di gestione di fondi regionali. Modifiche alle ll. rr. 4/1979 e 36/1988)
1. Alla legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4 (Partecipazione e assistenza finanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi)(32)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell’articolo 1 le parole "piccole imprese industriali" sono sostituite dalle seguenti: "piccole e medie imprese".
3. Le spese di gestione dei seguenti fondi sono a carico dei fondi stessi:
a) Fondo per l’attuazione delle politiche regionali per lo sviluppo dell’eccellenza e della competitività dei metadistretti lombardi costituito in base all’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato);
b) Fondo contributi in conto capitale abbattimento interessi, di cui all’articolo 14 della l.r. 36/1988;
c) Fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di investimento attuati da piccole e medie imprese, di cui all’articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori);
d) Fondo per l’internazionalizzazione delle PMI costituito in base all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 35/1996;
e) Fondo di rotazione per interventi finanziari, Fondo di garanzia e Fondo per abbattimento tassi finalizzati allo sviluppo delle imprese artigiane, di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane);
f) Fondo di rotazione per le nuove attività imprenditoriali, di cui all’articolo 10, comma 7, lettera d), della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego);
f bis) Fondo per le infrastrutture di cui al Complemento di Programmazione DocUP Ob. 2 2000-2006, comprese le quote derivanti dal rimborso dei prestiti, con priorità di utilizzo degli interessi attivi maturati dalla movimentazione del fondo stesso;(34)
f ter) il Fondo di rotazione istituito con deliberazione della giunta regionale 7 febbraio 2005, n. VII/20474 (Istituzione del fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale ai sensi dell'art. 4-bis, lett) A, della l.r. 35/95 e schemi di convenzione con Finlombarda S.p.a. per la gestione del fondo stesso) ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali);(35)
f quater) ) il Fondo di rotazione di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 8 ottobre 2002 , n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia);(35)
f quinquies) il Fondo di rotazione per l’imprenditorialità istituito ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) con d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 e successive modificazioni;(36)
f sexies) Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 21 (Norme in materia di spettacolo);(37)
f septies) Fondo di garanzia di cui all’art. 6 della l.r. 21/2008;(38)
f octies) il fondo per l’innovazione e l’imprenditorialità del settore dei servizi alle imprese – FIMSER istituito ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) con d.g.r. VIII/9951 del 29 luglio 2009;(39)
f nonies) il Fondo per l'edilizia scolastica istituito presso Finlombarda s.p.a. ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 3 bis, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).(40)
Art. 3
(Disposizioni in materia di infrastrutture. Modifiche alla l.r. 9/2001)
1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale)(41) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 9è sostituito dal seguente:
" 1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo nella misura indicata nel bando di gara. Concorrono alla composizione del canone le voci di cui all’articolo 10, comma 4, lettere f) e g), nonché le spese sostenute dalla Regione per le attività di vigilanza, monitoraggio e coordinamento nel corso della esecuzione delle opere.";
b) dopo il comma 1 dell’articolo 9è inserito il seguente:
" 1 bis. Il concessionario deve riconoscere alla Regione una somma, nella misura indicata nel bando di gara, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla Regione per il rilascio della concessione.";
c) dopo il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 12 è inserito il seguente: "Il proponente o il promotore degli interventi di cui al Titolo III deve versare a favore dell’amministrazione competente, per lo svolgimento dell’attività istruttoria, una somma, in base al valore complessivo delle opere da realizzare, da determinarsi con apposito provvedimento dell’amministrazione competente; in tale provvedimento sono individuate le modalità di versamento.".
Art. 4
(Recupero delle somme anticipate per la tenuta dei libri genealogici)
1. A seguito di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzato il recupero delle somme anticipate dalla Regione in base all’articolo 7, comma 20, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) per l’attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e controlli funzionali del bestiame.
[Art. 5(42)
(Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)
1. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell’ambito del territorio di un solo comune, concernenti:
a) la convocazione della conferenza di servizi, l’approvazione del piano della caratterizzazione e l’autorizzazione all’esecuzione dello stesso, di cui all’articolo 242, commi 3 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) la convocazione della conferenza di servizi e l’approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all’articolo 242, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
c) l’approvazione del piano di monitoraggio, di cui all’articolo 242, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
d) la convocazione della conferenza di servizi, l’approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, nonché l’autorizzazione all’esecuzione dello stesso, di cui all’articolo 242, commi 7 e 13, del d.lgs. 152/2006;
e) l’accettazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi autorizzati, di cui all’articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006;
f) l’approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all’articolo 249 e all’allegato 4 del d.lgs. 152/2006.
2. E’ altresì trasferita ai comuni l’approvazione della relazione tecnica per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, di cui all’articolo 265, comma 4, del d.lgs. 152/2006.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli interventi di bonifica e/o di messa in sicurezza oggetto di strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).
4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione ha già concluso la conferenza di servizi, rimangono di competenza della Regione medesima limitatamente all’adozione del provvedimento conclusivo della singola fase del procedimento.]
Art. 6 (43)
Art. 7
(Disposizioni in materia socio-educativa. Modifiche alla l.r. 22/2001)
1. Alla legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori)(44)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5 bis
(Contributi per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative)
1. Possono essere assegnati contributi in capitale a rimborso ventennale, di cui all’articolo 28-septies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), per il finanziamento di opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative.
2. Per ognuna delle iniziative finanziate, la Giunta regionale definisce i seguenti elementi:
a) condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche e all’importo minimo delle opere, alla fattibilità ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalità di presentazione della domanda;
b) obiettivo ed indicatori di efficacia;
c) criteri di valutazione e selezione delle domande da ammettere al finanziamento;
d) modalità di erogazione dei contributi;
e) scadenza per la presentazione delle domande.".
Art. 8
(Soppressione dell’Azienda regionale per i porti di Cremona e di Mantova e riorganizzazione delle relative funzioni)
1. L’Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova, di cui alle leggi regionali 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell’azienda regionale del porto di Cremona) e 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna), il 1° gennaio 2007 è soppressa.
2 bis. Le funzioni e le attività concernenti i porti e le zone portuali di cui all’Allegato B e, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le funzioni e le attività relative alle aree di cui allo stesso Allegato B già svolte dall’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) sono esercitate dalle Province di Cremona e di Mantova, per quanto di rispettiva competenza, che possono avvalersi anche di altri soggetti pubblici o privati. Al fine di valorizzare le aree demaniali in gestione ai sensi del comma 6, la Regione può concedere alle Province di Cremona e di Mantova diritti reali di godimento sulle stesse aree.(46)
2 ter. I procedimenti eventualmente pendenti alla data del 1° gennaio 2023 riguardanti l’esercizio delle funzioni e delle attività relative alle aree, già di competenza dell’AIPO, di cui all’Allegato B, come modificato dalla legge regionale recante “Legge di semplificazione 2022”, sono conclusi dalle Province di Cremona e di Mantova per le aree di rispettiva di competenza.(46)
3. Le funzioni connesse alla gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, nonché alla gestione dei porti, delle banchine e delle infrastrutture per la navigazione, con esclusione delle funzioni nelle aree individuate nell'allegato B, sono esercitate dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO). Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, escluse quelle nelle aree di cui all'allegato B, restano confermate in capo all'AIPO le competenze relative all'accertamento delle violazioni delle norme sul demanio della navigazione e sulla navigazione interna, nonché all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione dei relativi proventi, di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti).(47)
4. Salvo quanto previsto dal comma 6, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 succedono in ogni rapporto facente capo alla soppressa Azienda, sulla base della ricognizione effettuata dal collegio commissariale ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" - Collegato 2006).
5. Il personale della soppressa Azienda, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è in parte trasferito alle Province di Cremona e di Mantova e in parte collocato in apposito ruolo speciale transitorio dell’AIPO, come indicato nell’allegato C.
5 bis. Il personale collocato nell'apposito ruolo speciale transitorio dell'AIPO, di cui al comma 5, è trasferito definitivamente nel ruolo dell'AIPO a decorrere dall'entrata in vigore delle previsioni di cui al comma 3, come sostituito dalla legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).(48)
6. I beni di proprietà dell’Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova dal 1° gennaio 2007 sono trasferiti alla Regione Lombardia. I beni necessari all’esercizio delle funzioni, come individuati con apposito atto, sono affidati in gestione ai soggetti di cui ai commi 2 bis e 3.(49)
7. Ai soggetti che esercitano le funzioni di cui ai commi 2 bis e 3 spettano gli introiti dei canoni e delle tariffe derivanti dall’esercizio delle funzioni medesime, nella misura del 90 per cento. Tali introiti devono essere destinati all’esercizio delle funzioni assegnate con il presente articolo. La rimanente parte è di competenza della Regione. I canoni sono applicati dalle Province di Cremona e di Mantova, nonché dall’AIPO, secondo le rispettive competenze.(50)
9. La Regione, ai sensi della legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto), provvede a programmare gli interventi sui porti di Cremona e Mantova e sul sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate, sentite la Provincia di Cremona, la Provincia di Mantova e AIPO, secondo le funzioni assegnate.
10. Al fine di assicurare la regolare transizione nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta regionale nomina un delegato, individuato tra il personale di ruolo della Giunta regionale, che, in raccordo con i soggetti di cui ai commi 2 e 3, cura il regolare e coerente svolgimento delle medesime funzioni. Il delegato provvede altresì, d’intesa con la direzione generale Infrastrutture e Mobilità, all’eventuale accertamento della titolarità dei rapporti giuridici oggetto della ricognizione del collegio commissariale, nonché a proporre alla Giunta regionale, ove occorra, gestioni liquidatorie residuali. Il delegato dura in carica centottanta giorni e trasmette i risultati finali alla Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Giunta, di nomina del delegato, stabilisce il compenso attribuito al delegato medesimo riconoscendo, in aggiunta al trattamento economico di spettanza, una quota di retribuzione di risultato aggiuntiva pari al 100% di quella in godimento.
11. Sono o restano abrogate, dal 1° gennaio 2007, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 22 febbraio 1980, n. 21 (Istituzione dell’azienda regionale del porto di Cremona)(52);
b) la legge regionale 4 gennaio 1983, n. 1 (Azienda regionale per i porti fluviali delle province di Cremona e Mantova ed interventi straordinari per lo sviluppo della navigazione interna)(53);
d) (55)
e) il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione)(56).
11 bis. La Giunta regionale, ove necessario, aggiorna, con proprio atto da pubblicarsi sul portale istituzionale della Regione, le cartografie dell’Allegato B, sezione ‘Porti e Zone portuali’. In prima applicazione di quanto previsto al precedente periodo, la Giunta regionale aggiorna le cartografie a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 15 della legge regionale recante “Legge di semplificazione 2022” entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.(57)
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegati(58)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-27;30#ann1

ALLEGATO A1(59)

SEZIONE I

ENTI DIPENDENTI
a) Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA);
b) Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (ERSAF);
c) Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia(PoliS-Lombardia).

SOCIETA' PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO
a) Finlombarda S.p.a.;
b) Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. (ARIA s.p.a.)

SEZIONE II

ENTI SANITARI
a) Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU);(60)
b) Agenzie di tutela della salute (ATS);(61)
c) Aziende ospedaliere (AO);
c bis) Aziende sociosanitarie territoriali (ASST);(62)
c ter) Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo;(63)
d ) Fondazioni IRCCS di diritto pubblico:
d.1) Policlinico San Matteo di Pavia;
d.2) Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta di Milano;
d.3) Istituto Nazionale dei Tumori di Milano;
d.4) Cà Granda — Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

ENTI PUBBLICI
a) Aziende lombarde per l’edilizia residenziale (ALER).

ALLEGATO A2(64)

ENTI PUBBLICI
a) Consorzi di bonifica;
b) Enti Parco regionali.

FONDAZIONI ISTITUITE DALLA REGIONE
a) Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Superiore (Fondazione Minoprio);
b) Fondazione Lombardia Film Commission;
c) Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA);
d) Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica.

ALLEGATO B
(articolo 8, comma 2 bis)

PORTI E ZONE PORTUALI(65)

Area di Cremona
- Porto di Cremona e aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale
- Bacino di Pizzighettone e aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale

- Banchina di Casalmaggiore

Area di Mantova
- Porto di Mantova - Valdaro e aree funzionali allo sviluppo dell'attività portuale (raccordo Frassine — Valdaro)

- Pontile pipeline di Viadana

- Porto Catena — Mantova - Valdaro
come riportato nelle relative cartografie.



FUNZIONI E ATTIVITA’(66)
1. Funzioni e attività esercitate in qualità di autorità demaniale e di autorità portuale, relativamente ai porti e alle zone portuali di cui al presente allegato, previste agli articoli 17, 39, 53, 54, comma 2, e da 56 a 61 del regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 (Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione).
2. Funzioni di riscossione e di introito dei canoni di cui agli articoli 38, 57, commi 6 e 7, e 60, comma 4, del r.r. 9/2015 e delle tariffe di cui all'articolo 8, comma 7, della presente legge e all'articolo 57, comma 6, del r.r. 9/2015.
3. Adozione, previa intesa con il comune o con i comuni territorialmente interessati, del piano regolatore portuale e di eventuali varianti secondo le procedure previste all’articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) e con i contenuti di cui all’articolo 54, comma 1, del r.r. 9/2015.(67)
4. Promozione di accordi con i soggetti competenti per la realizzazione e gestione dei raccordi ferroviari e stradali con i porti.

ALLEGATO C
(articolo 8, comma 5)

PERSONALE



Qualifica
AIPO
Provincia di Cremona
Provincia di Mantova
Dirigente
1
1
0
Categoria D
5
3
0
Categoria C
3
3
4
Categoria B
3
0
0
Totale
12
7
4

ALLEGATO D(68)

ALLEGATO E(68)

NOTE:
1. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
30. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
31. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. La Corte costituzionale ha dichiarato con sentenza 159/2020 l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della l.r. 6 giugno 2019, n. 9 nella parte in cui aggiunge il comma 5-quaterdecies. Torna al richiamo nota
32. Si rinvia alla l.r. 6 gennaio 1979, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
34. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 8, della l.r. 31 luglio 2007, n. 18 e successivamente sostituita dall'art. 7, comma 7, lett. a) della l.r. 3 agosto 2009, n. 14. Torna al richiamo nota
37. La lettera è stata aggiunta dall'art. 7, comma 7, lett. b) della l.r. 3 agosto 2009, n. 14. Torna al richiamo nota
38. La lettera è stata aggiunta dall'art. 7, comma 7, lett. b) della l.r. 3 agosto 2009, n. 14. Torna al richiamo nota
40. La lettera è stata aggiunta dall'art. 21, comma 1, lett. a) della l.r. 5 agosto 2014, n. 24. Torna al richiamo nota
41. Si rinvia alla l.r. 4 maggio 2001, n. 9 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
42. La Corte costituzionale, con sentenza n. 160/2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5. Torna al richiamo nota
44. Si rinvia alla l.r. 23 novembre 2001, n. 22 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
47. Il comma è stato sostituito dall'art. 31, comma 3, lett. a) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4. Successivamente il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. c) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
49. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. d) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
50. Il comma è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. e) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
52. Si rinvia alla l.r. 22 febbraio 1980, n. 21, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
53. Si rinvia alla l.r. 4 gennaio 1983, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
54. Si rinvia alla l.r. 16 ottobre 1998, n. 20 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
56. Si rinvia alla l.r. 22 luglio 2002, n. 15 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
58. L'allegato A è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
59. L'allegato A1 è stato aggiornato, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della presente legge, con: deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2014, n. X/1944 pubblicata sul BURL 18 giugno 2014, n. 25, s.o.; deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2018, n. XI/29 e comunicato regionale del 24 aprile 2018, n. 68 pubblicato sul BURL 3 maggio 2018, n. 18 s.o.; deliberazione della Giunta regionale n. X/I1852 del 2 luglio 2019 e comunicato regionale del 15 luglio 2019, n. 85 pubblicato sul BURL 19 luglio 2019, n. 29 s.o.; deliberazione della Giunta regionale n. XI/3818 del 9 novembre 2020 pubblicata sul BURL 13 novembre 2020 n. 46 s.o. e comunicato regionale del 13 novembre 2020, n. 111 pubblicato sul BURL 18 novembre 2020, n. 47 s.o. Torna al richiamo nota
60. La lettera è stata sostituita dall'art. 11, comma 3, lett. a) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
61. La lettera è stata sostituita dall'art. 2, comma 8, lett. i), numero 1 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Torna al richiamo nota
62. La lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 8, lett. i), numero 2 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Torna al richiamo nota
63. La lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 8, lett. i), numero 2 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 (successivamente modificata dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41). Ai sensi dell’art. 2, comma 8 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 la modifica è apportata alla data indicata nelle deliberazioni della Giunta regionale costitutive delle ATS e delle ASST di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Torna al richiamo nota
64. L'allegato A2 è stato aggiornato, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della presente legge, con: deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2014, n. X/1944 pubblicata sul BURL 18 giugno 2014, n. 25, s.o.; deliberazione della Giunta regionale n. X/4550 del 10 dicembre 2015 nonché comunicato regionale del 6 giugno 2016, n. 98 pubblicato sul BURL 9 giugno 2016, n. 23, s.o.; deliberazione della Giunta regionale n. X/6139 del 23 gennaio 2016, nonché comunicato regionale del 31 gennaio 2017, n. 17 pubblicato sul BURL 3 febbraio 2017, n. 5, s.o.; deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2018, n. XI/29 e comunicato regionale del 24 aprile 2018, n. 68 pubblicato sul BURL 3 maggio 2018, n. 18 s.o.; deliberazione della Giunta regionale n. XI/3818 del 9 novembre 2020 pubblicata sul BURL 13 novembre 2020 n. 46 s.o. e comunicato regionale del 13 novembre 2020, n. 111 pubblicato sul BURL 18 novembre 2020, n. 47 s.o.; comunicato regionale del 1 agosto 2022, n. 81 pubblicato sul BURL 4 agosto 2022, n. 31 s.o (vedi anche art. 4, comma 9, lett. b) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24eart. 4, comma 7, lett. c) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24) Torna al richiamo nota
65. L'elenco dei 'Porti e Zone portuali' è stato sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. h) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
66. L'elenco 'Funzioni e attività' dell'allegato B è stato sostituito dall'art. 6, comma 1 della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Torna al richiamo nota
67. Il punto 3 è stato sostituito dall'art. 17, comma 1 della l.r. 26 maggio 2017, n. 15e successivamente sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
68. L'allegato è stato abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. i) della l.r. 20 maggio 2022, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi