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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Regionale
7 luglio 2015
, n. 5
Regolamento regionale relativo alle modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6
(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-07-07;5
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), definisce:
2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato “Garante”, nell'esclusivo interesse dei minori, coopera e raccorda la propria attività con il Garante nazionale e con i Garanti di altre Regioni e promuove il dialogo tra le istituzioni pubbliche e private, il terzo settore, le famiglie, comunque esercitando le funzioni previste all'articolo 2 della l.r. 6/2009.
Art. 2
(Struttura organizzativa)
1. Il Garante dispone di un ufficio presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 6/2009.
2. Il Garante, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi delle strutture individuate con appositi provvedimenti della Giunta regionale e, al fine di garantire idonei orari di apertura e spazi di ricevimento, può altresì avvalersi, previa intesa con la stessa Giunta regionale, delle sedi regionali decentrate e degli enti del sistema regionale.
Art. 3
(Commissione consultiva)
1. La Commissione consultiva:
- esprime pareri e formula proposte al Garante per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuove la piena applicazione dei diritti previsti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 25 maggio 1991, n. 176;
2. La Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante è composta da:
a) un rappresentante dei Tribunali per i minorenni e un rappresentante del Tribunale ordinario, previa intesa con i medesimi Tribunali;
b) un rappresentante della Procura della Repubblica per i minorenni, previa intesa con la medesima Procura;
3. Sono membri di diritto della Commissione consultiva di cui al comma 1 l'Assessore competente per materia e due consiglieri designati dal Consiglio regionale, con garanzia di partecipazione della minoranza. I componenti designati in seno alla Commissione durano in carica sino alla scadenza del mandato del Garante e partecipano a titolo gratuito. La Commissione è presieduta dal Garante.
4. Ai lavori della Commissione consultiva possono partecipare esterni invitati in relazione a specifiche tematiche oggetto di trattazione anche con riferimento a rappresentanti degli ordini e collegi professionali.
5. La Commissione consultiva promuove adeguate forme di concreto coinvolgimento e di partecipazione dei bambini e dei ragazzi minorenni, anche in relazione ai processi di protezione e tutela che li riguardano, attraverso l'utilizzo di appropriati e innovativi strumenti e canali di ascolto da realizzare, nell'ambito di specifiche attività progettuali, in collaborazione con gli enti che si occupano di minori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia