LEGGE REGIONALE 4 luglio 1986 , N. 22

Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

(BURL n. 28, 1º suppl. ord. del 09 Luglio 1986 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1986-07-04;22

Art. 1.
1. La presente legge promuove programmi integrati di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata, di recupero del patrimonio edilizio esistente pubblico e privato e di ristrutturazione urbanistica, finalizzati a perseguire la più corretta riqualificazione dei tessuti urbani, in attuazione del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 , nonché ad assicurare il coordinamento e la razionale utilizzazione dei finanziamenti pubblici e privati. Tali programmi sono equiparati ai piani di recupero del patrimonio edilizio, di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
2. La regione Lombardia concede finanziamenti a valere sui fondi di edilizia sovvenzionata posti a disposizione del piano decennale per l’edilizia residenziale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e relativi al progetto biennale 1986/87 per interventi finalizzati:
a) all’attuazione del recupero edilizio e/o urbanistico ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 nonché all’attuazione delle relative urbanizzazioni del territorio regionale ed alla valorizzazione delle infrastrutture esistenti;
b) all’acquisto di immobili e delle loro pertinenze meritevoli di recupero edilizio e/o urbanistico.
Art. 2.
1. Ai fini dell’ammissione ai benefici dei finanziamenti previsti in edilizia sovvenzionata per il progetto biennale 1986/87 del piano decennale per l’edilizia, i comuni interessati possono deliberare uno o più programmi integrati di intervento riferiti ad immobili di proprietà pubblica, nonché a quelli di proprietà privata, elaborati secondo le esigenze di riqualificazione del tessuto urbano e destinati a soddisfare il fabbisogno abitativo.
2. I programmi integrati deliberati dai comuni possono comprendere:
a) immobili di proprietà comunale o di cui l’amministrazione abbia piena disponibilità, anche in forza di decreti di occupazione di urgenza, o immobili di proprietà degli I.A.C.P., di altri enti locali o di enti pubblici non economici;
b) immobili di proprietà di cooperative edilizie e loro consorzi, di imprese edilizie e loro consorzi e di soggetti privati;
3. Nel caso in cui gli immobili non siano di proprietà comunale costituirà parte integrante del progetto la dichiarazione irrevocabile di assenso da parte dei proprietari relativa a tutti i contenuti del programma.
4. I programmi devono contenere:
a) la documentazione relativa alla piena disponibilità delle aree e/o degli edifici interessati dagli interventi;
b) l’estratto degli strumenti urbanistici in vigore relativi agli interventi previsti nel programma;
c) lo schema planivolumetrico in scala non inferiore a 1: 500;
d) la progettazione edilizia in scala adeguata per interventi in aree assoggettate a vincolo ambientale e qualora siano previste e contemplate deroghe alle regolamentazioni vigenti;
e) la relazione descrittiva dello stato degli immobili da recuperare, che segnali anche l’esistenza dei vincoli monumentali o ambientali e presenze di occupanti;
f) il piano finanziario, con la ripartizione degli investimenti fra singoli soggetti attuatori;
g) una relazione tecnica con l’indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e quelle progettate;
h) gli estratti di mappe catastali o i certificati censuari;
i) la stima quantitativa dei nuclei familiari interessati al programma di recupero edilizio, nonché l’indicazione delle modalità di alloggiamento temporaneo degli stessi e della loro definitiva sistemazione;
l) la stima del numero degli alloggi di temporaneo trasferimento e di rotazione, per consentire lo spostamento degli attuali occupanti;
m) ogni altro elemento che serva a determinare le priorità per la concessione dei finanziamenti, di cui al successivo articolo 4 della presente legge;
5. La deliberazione del programma integrato da parte del comune costituisce titolo di priorità per l’attribuzione dei fondi di edilizia agevolata e convenzionata.
Art. 3.
1. Prima del 30 settembre ed entro la data dell’1 dicembre 1986 i programmi deliberati dai comuni sono trasmessi alla giunta regionale per l’approvazione e per l’eventuale assegnazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge.
2. La giunta regionale entro i 60 giorni successivi ai termini di cui al comma precedente, approva i programmi comunali qualora riconosca che gli interventi ivi previsti siano coerenti con le finalità della presente legge.
3. L’approvazione regionale dei programmi, qualora gli interventi programmti non risultino conformi alle previsioni urbanistico-edilizie ad essi applicabili, costituisce approvazione di specifica variante dei regolamenti edilizi, dei regolamenti di igiene e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, vigenti ed adottati, e ad essa non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 14 e 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 e successive integrazioni e modificazioni.
4. Gli interventi previsti dai programmi approvati dalla regione sono attuati senza necessità della preventiva approvazione di strumenti urbanistici attuativi, in forma di concessioni od autorizzazioni edilizie rilasciate in conformità alle previsioni dei programmi stessi e non sono subordinate alle previsioni dei programmi pluriennali di attuazione.
5. Qualora si tratti di interventi da realizzare su immobili assoggettati alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, l’approvazione regionale del programma ha valore di autorizzazione rilasciata ai sensi delle predette leggi.
6. Qualora si tratti di interventi da realizzare su aree soggette alla tutela del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 i programmi comunali devono conseguire l’autorizzazione della competente autorità, prima di essere inviati alla regione per l’approvazione.
7. Nel caso in cui detta autorità non assuma i provvedimenti di propria competenza entro 90 giorni dal ricevimento della relativa domanda corredata dall’inerente programma, ai sensi del 1º comma dell’articolo 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94, il comune può inviare il programma stesso alla regione, per l’approvazione, che in questa eventualità ha valore anche di autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 del predetto R.D. n. 3267 .
Art. 4.
1. La giunta regionale, sulla base delle localizzazioni disposte dal consiglio regionale dei fondi di cui al precedente art. 1 secondo comma, delibera la concessione dei contributi destinati al finanziamento dei programmi integrati previsti dalla presente legge.
2. Ai fini dell’approvazione del programma nonché della determinazione delle priorità per la concessione dei finanziamenti la giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:
a) valore complessivo ed esemplarità dell’intervento nell’ambito del tessuto urbano di cui è parte integrante, con inquadramento del sistema delle urbanizzazioni esistenti e dimostrazione del miglioramento della qualità urbanistica dell’insediamento;
b) lo stato di degrado degli immobili, l’urgenza e la fattibilità di recupero;
c) le risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi, messe a disposizione dal comune, da altri enti locali, dagli enti pubblici non economici, dallo I.A.C.P., dalle cooperative edilizie e loro consorzi, dai privati;
d) tipo di programma esemplare per tecniche costruttive, per qualità di progettazione e per qualità di risultati rispetto ai costi, ivi compreso il risparmio energetico;
e) efficacia del programma al fine di ridurre la tensione abitativa anche a fronte delle quote previste di edilizia economica e popolare;
f) coinvolgimento degli I.A.C.P., quale soggetto attuatore degli interventi di recupero, anche nei casi in cui a detti I.A.C.P. le esecuzioni delle opere siano affidate in concessione;
g) quando il programma si riferisce ad un centro storico compreso in riserve o parchi di interesse regionale ai sensi dell’art. 3 primo comma della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86.
3. I contributi sono concessi nei limiti del D.M. 23 maggio 1984, n. 257.
4. L’approvazione dei programmi o l’assegnazione dei contributi per l’acquisto degli immobili e loro pertinenze da parte dei comuni e degli I.A.C.P. comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza degli interventi di recupero degli immobili medesimi.
5. I contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) dell’art. 1 della presente legge sono concessi ai comuni che abbiano la proprietà, o comunque la disponibilità degli immobili oggetto di intervento.
6. La giunta regionale presenta pubblicamente i programmi approvati alle realtà istituzionali, professionali, culturali ed economiche interessate curando altresì la diffusione dei programmi più significativi.
Art. 5.
1. Ai fini dell’assegnazione degli alloggi che abbiano formato oggetto degli interventi di recupero di cui all’art. 1, primo comma della presente legge, in deroga a quanto previsto dagli artt. 3 e 9 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 , come modificata dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 92 , il comune può procedere alla emanazione di bandi destinati alla generalità dei cittadini che abbiano la residenza anagrafica, ovvero prestino la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel comune stesso.
Art. 6.
1. Per la pronta attuazione dei programmi, di cui all’art. 5 della presente legge, il comune ha facoltà di affidare in concessione la redazione dei programmi e/o l’esecuzione delle opere ad imprese di costruzione, ovvero, a loro consorzi o ad associazioni temporanee di imprese a società finanziarie, o alle cooperative edilizie o alle cooperative di produzione lavoro o loro consorzi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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