LEGGE REGIONALE 21 maggio 1990 , N. 63

Piano territoriale di coordinamento del Parco Nord di Milano - Variante Generale

(BURL n. 21, 1º suppl. ord. del 26 Maggio 1990 )

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Art. 1.
Approvazione della variante generale del Piano Territoriale di coordinamento del Parco Nord Milano.
1. Ai sensi dell’art. 2 della l.r. 11 giugno 1975, n. 78 "Istituzione del Parco di interesse regionale Nord Milano", dell’art. 17 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale", dell’art. 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 "Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai Comuni" e dell’art. 1 bis del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, in Legge 8 agosto 1985, n. 431 "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", è approvata la variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord Milano, costituita dai seguenti elaborati:
A) Tavole di Piano: (1)
Tavola n. 1 - Il Parco Nord Milano nel quadro verde regionale (scala 1:100.000)
Tavola n. 2 - Inquadramento territoriale, mobilità ed accessibilità al Parco (scala 1:10.000)
Tavola n. 3 - Stato di fatto (scala 1:5.000)
Tavola n. 4 - Perimetro del Parco (scala 1:5.000)
Tavola n. 5 - Planimetria di piano (scala 1:5.000)
B) Norme tecniche di attuazione
2. Gli elaborati di cui al comma precedente costituiscono variante generale al Piano territoriale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 1977, n. II/633, pubblicata sul B.U.R. della Lombardia, I supplemento straordinario al n. 7 del 15 febbraio 1978.
Art. 2.(2)
Art. 3.
Clausola d’urgenza.
1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

Allegato

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE
Art. 1– Ambito, contenuti ed elaborati del Piano Territoriale
Art. 2– Effetti del Piano e rapporti con la pianificazione comunale e comprensoriale
Art. 3– Strumenti e procedure di attuazione
Art. 4 – Azzonamento e norme di salvaguardia ambientale
Art. 5 – Zona Paro Naturale Attrezzato di livello Metropolitano
Art. 6 – Subzona Parco Metropolitano Agricolo
Art. 7 – Zona Parco Attrezzato Urbano
Art. 8 – Zona Monumentale
Art. 9 – Zona Edificata
Art. 10 – Edifici incompatibili
Art. 11 – Viabilità e parcheggi
Art. 12 – Trasporti, infrastrutture e servizi pubblici
Art. 13 – Attività di tempo libero
Art. 14 – Incompatibilità, vincoli e indennizzi
Art. 15 – Vigilanza e sanzioni
Art. 16 – Poteri di deroga

Art. 1. Ambito, contenuti ed elaborati del piano territoriale.
1. Il Piano Territoriale del Parco di cintura metropolitana Nord Milano ha natura ed effetti di piano territoriale regionale ai sensi degli artt. 4 e 7, Legge Regionale 15 aprile 1975, n. 51, ed è approvato ai sensi e con i contenuti delle Leggi Regionali 23 aprile 1985, n. 41, 30 novembre 1983, n. 86, nonché delle Leggi Regionali 27 gennaio 1977, n. 9 ; 27 luglio 1977, n. 33; 27 maggio 1985, n. 57.
2. Il Piano delimita il territorio del Parco individuandone il perimetro, con le variazioni, rispetto al perimetro modificato con Legge Regionale 10 agosto 1982, n. 46, necessarie per il miglior assetto del Parco.
3. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:
- tavola 1. Il Parco Nord Milano, nel quadro del verde regionale (scala 1:100.000);
- tavola 2. Inquadramento territoriale, mobilità e accessibilità al Parco (scala 1:10.000);
- tavola 3. Stato di fatto (scala 1:5.000);
- tavola 4. Perimetro del Parco (scala 1:5.000);
- tavola 5. Planimetria di Piano (scala 1:5.000);
- norme di attuazione;
4. Gli elaborati di cui al comma precedente costituiscono Variante generale del Piano territoriale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 1977, n. II/633, pubblicata sul B.U.R.L., supplemento straordinario al n. 7 del 15 febbraio 1978, e modificato nel perimetro dalla Legge Regionale 10 agosto 1982, n. 46.

Art. 2. Effetti del Piano del Parco e rapporti con la pianificazione comunale.
I - Prevalenza sulla pianificazione territoriale
1. Le previsioni urbanistiche del P.T.C. del parco sono immediatamente efficaci e vincolanti per chiunque, prevalgono rispetto alla pianificazione territoriale e comunale sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali e sostituiscono con efficacia immediata eventuali previsioni difformi che vi siano contenute.
2. Tutte le disposizioni del Piano sono immediatamente vincolanti per i privati, ai sensi dell’art. 4 lett. h) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, secondo quanto disposto dall’art. 18 comma IV della L.R. 86/83.

II - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
1. I Comuni consorziati, il cui territorio è compreso nel Parco, devono entro 60 giorni recepire nel proprio strumento urbanistico le prescrizioni immediatamente prevalenti, per quanto riguarda le aree comprese nel Parco stesso.
2. I Comuni medesimi devono, entro due anni dall’entrata in vigore del piano territoriale, provvedere all’adozione di variante di adeguamento dei propri strumenti urbanistici, relativamente alle zone edificate.
3. Entro i termini di cui al precedente comma i Comuni medesimi dovranno provvedere alla adozione di una variante di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici per quanto riguarda le aree esterne al parco, relativamente agli indirizzi dettati nel presente piano territoriale ai sensi dell’art. 18 comma 5º della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

III - Standards urbanistici dei piani comunali
1. Le aree comprese nel territorio del Parco sono computabili ai sensi dell’art. 4, quinto comma, D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, salva l’applicazione della Legge Regionale 7 giugno 1985 n. 73. Le aree comprese in Zona Parco Attrezzato Urbano, per loro collocazione e caratteristiche, sono computabili quali standards comunali ai sensi dell’art. 22, 2º comma lett. c), L.R. 15 aprile 1975, n. 51. Nella Zona Edificata sono computabili ai sensi dell’art. 22, L.R. 15 aprile 1975, n. 51, solo le aree da destinarsi a standard interne ai comparti perimetrati.
2. I Comuni possono avvalersi della suddetta facoltà di prevedere standards comunali all’interno del Parco, con le procedure di cui all’art. 22 commi 8 bis, ter, quater Legge Regionale 15 aprile 1975, n. 51, in sede di variante di adeguamento di cui al precedente paragrafo; in tal caso, la realizzazione e la gestione delle relative opere è a carico del Comune. Il Consorzio ha comunque facoltà di procedere direttamente alla realizzazione o alla gestione delle opere.

IV - Indirizzi alla pianificazione comunale
1. In sede di adozione o revisione degli strumenti urbanistici comunali, i Comuni, per le aree esterne al Parco, debbono coordinare le proprie previsioni urbanistiche al Piano del Parco, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) parcheggi perimetrali;
b) viabilità di penetrazione;
c) accessi e permeabilità dei confini;
d) continuità delle piste ciclabili.
2. In particolare debbono essere recepite e risolte d’intesa con il Consorzio le indicazioni in proposito contenute nella planimetria del Piano del Parco.

Art. 3. Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano.
I - Strumenti e provvedimenti attuativi
1. Sono strumenti e provvedimenti attuativi del piano territoriale:
a) i piani di settore;
b) il piano di gestione;
c) i regolamenti d’uso;
d) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica del Consorzio e degli enti consorziati;
e) gli interventi esecutivi convenzionati;
f) i pareri obbligatori;
g) le autorizzazioni e le concessioni;
2. Collaborano all’attuazione del piano, con propri atti e progetti, la regione Lombardia, sia direttamente, sia per delega e subdelega delle funzioni, l’Amministrazione Provinciale di Milano e i Comuni consorziati, gli Enti pubblici.

II - Piani di settore
1. Il Consorzio predispone piani di attuazione per settori funzionali.
2. I settori funzionali, per i quali vengono predisposti tali piani, sono indicativamente:
- costruzione, tutela e potenziamento del verde;
- recupero ambientale delle aree degradate;
- valorizzazione del patrimonio di interesse storico ambientale;
- attrezzature per il tempo libero e l’uso sociale del Parco; accessi al Parco; percorsi pedonali, ciclabili, equestri; parcheggi, punti di ristoro e di svago;
- costituzione e regolamentazione degli orti ricreativi familiari.
3. Il Consorzio può approvare piani anche per settori più limitati, rispetto a quelli indicati.
4. In mancanza del piano di settore il Consorzio può realizzare interventi che rivestano carattere di urgenza.
5. Il piano di settore è adottato dall’Assemblea, quindi pubblicato per trenta giorni mediante deposito presso la Segreteria del Consorzio, la quale ne trasmette copia agli Enti consorziati e ne dà avviso al pubblico. L’avviso di deposito è pubblicato sul F.A.L. della Provincia e sul B.U.R.L. e affisso all’albo dei Comuni ed enti consorziati.
6. Nei trenta giorni successivi al deposito, gli Enti e i privati possono presentare le proprie osservazioni.
7. Il piano è approvato dall’Assemblea, con le modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento di osservazioni.
8. Il piano diventa esecutivo, dopo la ripubblicazione, per quindici giorni, all’albo consortile della deliberazione di definitiva approvazione ed è trasmessa in copia alla Giunta Regionale.
9. Dalla data della prima deliberazione assembleare si applicano al piano le misure di salvaguardia, fino alla data di intervenuta esecutività del piano stesso e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di decorrenza delle salvaguardie.

III - Piano di gestione
1. Per l’attuazione delle previsioni del piano territoriale il Consorzio propone con deliberazione dell’Assemblea alla Giunta Regionale un piano di gestione ai sensi dell’art. 17 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.
2. Il piano ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali.
3. Il piano e i suoi programmi attuativi annuali sono costituiti dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) elenco degli interventi da realizzare nel periodo considerato, con le relative modalità di attuazione;
c) descrizione e documentazione cartografica degli interventi;
d) relazione finanziaria, con indicazione delle spese a carico del Consorzio, degli Enti consorziati e dei privati, nonché delle fonti di finanziamento.

IV - Regolamenti d’uso
1. I regolamenti per l’uso del territorio e dei beni ed i regolamenti per la gestione dei servizi, sono approvati dall’Assemblea.
2. I regolamenti divengono esecutivi a seguito di ripubblicazione, per quindici giorni, da effettuarsi, dopo il favorevole controllo dell’organo regionale, all’Albo del Consorzio. I regolamenti sono altresì, pubblicati agli Albi pretori dei Comuni consorziati.
3. Entro venti giorni dalla intervenuta esecutività, i regolamenti sono trasmessi alla Giunta Regionale.

V - Interventi esecutivi di iniziativa pubblica e convenzionati
1. Gli interventi esecutivi del Consorzio sono approvati dall’Assemblea.
2. Ove gli interventi esecutivi comportino l’espropriazione e l’occupazione temporanea della proprietà privata, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
3. Gli interventi esecutivi degli Enti consorziati, all’interno del territorio del Parco, sono sottoposti al preventivo parere del Consiglio Direttivo del Consorzio, il quale potrà imporre modificazioni e prescrizioni esecutive vincolanti.
4. L’intervento esecutivo convenzionato, è approvato dall’Assemblea.

VI - Pareri obbligatori
1. Sono sottoposti a parere obbligatorio del Consiglio Direttivo del Consorzio i seguenti atti e provvedimenti:
a) strumenti urbanistici generali e loro varianti dei Comuni consorziati;
b) concessioni edilizie per la costruzione e il recupero di edifici all’interno del perimetro del Parco;
c) atti e provvedimenti, per i quali le Leggi, le norme di piano, i piani di settore, i regolamenti, prevedano il parere del Consorzio.
2. Per i piani attuativi inclusi nel perimetro del Parco si applica la norma di cui all’art. 7, 1º comma, della L.R. 12 marzo 1984, n. 14.
3. Per le opere pubbliche dello Stato che interessano il territorio del Parco la regione acquisisce il parere del Comune competente per il territorio e del Consorzio ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Il Consiglio Direttivo esprime il parere entro trenta giorni dalla richiesta della regione.

VII - Autorizzazioni e concessioni
1. Le autorizzazioni di competenza del Consorzio sono emesse dal Presidente del Consorzio, previa conforme deliberazione del Consiglio Direttivo. Con il provvedimento autorizzativo, il Presidente potrà imporre le prescrizioni e i vincoli necessari a garanzia della tutela ambientale della zona.
2. Il Consorzio può attuare le previsioni di Piano, mediante concessioni di costruzione, di costruzione e gestione, di gestione previste dalla L.R. 70/1983, anche mediante trasferimento del diritto di superficie. Nelle concessioni di gestione, in particolare, la relativa convenzione regola l’uso pubblico, e le modalità di gestione delle attrezzature e dei servizi, il controllo da parte del Consorzio dei prezzi e delle tariffe per il pubblico, la durata della concessione e dell’eventuale diritto di superficie, le modalità per la devoluzione al Consorzio delle attrezzature alla scadenza della concessione.

VIII - Garanzie
1. In caso di attività convenzionata il consorzio può richiedere la presentazione di idonee garanzie, in ordine ai lavori di recupero ambientale e in genere alle obbligazioni assunte dal privato nei confronti del Consorzio.

Art. 4. Azzonamento e norme di salvaguardia ambientale.
I - Disciplina delle zone del Parco
1. Il territorio del Parco è suddiviso nelle seguenti zone:
- Zona Parco Naturale Attrezzato di livello Metropolitano;
- Zona Parco Agricolo Forestale;
- Zona Parco Attrezzato Urbano;
- Zona Edificata;
- Zona Monumentale.
2. La normativa di ciascuna zona è integrata dalla disciplina dei vincoli di incompatibilità degli edifici di cui all’art. 10. Si applicano, inoltre, le norme di salvaguardia ambientale di cui al comma successivo.

II - Norme di salvaguardia ambientale e paesistica
1. La progettazione e l’attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni di zona, devono considerare le necessità di tutela degli orizzonti spaziali e paesaggistici propri del Parco, nel rispetto del carattere fondamentale di grande spazio aperto di pianura e delle predominanza e continuità delle aree verdi, a bosco o a prato.
2. La tutela della vegetazione e la tutela dell’ambiente sono disciplinate dalle Leggi Regionali 27 gennaio 1977, n. 9, e 27 luglio 1977, n. 33. Il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o parchi privati o pubblici è soggetto a denuncia ai sensi dell’art. 8, Legge Regionale 27 gennaio 1977, n. 9.
3. Ai fini della prevenzione incendi si applica l’art. 10, Legge Regionale 27 gennaio 1977, n. 9. Dal 15 novembre di ciascun anno al 15 maggio dell’anno successivo vige lo stato di grave pericolosità ai sensi ed agli effetti dell’art. 9, Legge 1 marzo 1975, n. 47, nei terreni boscati ed entro una fascia di 50 metri di distanza dai terreni stessi. Chiunque accenda fuochi nelle aree e nei periodi in cui è consentito deve curarne il totale perfetto spegnimento al termine dell’utilizzazione.
4. Sono vietati l’abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e la formazione di ammassi e depositi, anche temporanei, di stracci, rottami, auto in demolizione e simili.
5. Sono vietati i movimenti di terra, salvo autorizzazione del Consorzio. Non è ammessa l’apertura e l’esercizio di attività di cava.
6. È vietato il transito ed il pascolo degli ovini e dei caprini.

Art. 5. Zona Parco Naturale attrezzato di livello Metropolitano.
I - Destinazione funzionale
1. Le aree comprese nella zona sono prevalentemente destinate al recupero naturalistico ambientale, attraverso il potenziamento delle macchie boscate esistenti, i nuovi rimboschimenti e la salvaguardia e nuova costituzione di prati e radure calpestabili, nonché alla fruizione da parte del pubblico per il tempo libero e la ricreazione.
2. Con eccezione delle aree e insediamenti di cui ai commi 3 e 4 del successivo paragrafo II, le aree comprese nella zona per le quali il progetto di massima o i piani di settore, di cui al paragrafo III, prevedano la fruizione o l’attrezzatura pubblica, sono acquisite al patrimonio del Consorzio o degli Enti Consorziati entro il termine di cui al successivo art. 14.
3. La zona comprende altresì la subzona del Parco Metropolitano Agricolo, recante la disciplina particolare contenuta nel successivo art. 6.

II - Destinazioni consentite
1. Sono ammessi in quanto compatibili con le finalità di cui al paragrafo I e secondo le modalità di cui al seguente paragrafo III:
a) l’insediamento di attrezzature di livello metropolitano per il tempo libero, la cultura, il gioco e lo sport non agonistico, nonché i parcheggi e le altre attrezzature di supporto e collaterali;
b) l’insediamento di attrezzature per manifestazioni di carattere fieristico ed espositivo, di settori connessi all’ambiente ed alla natura, che comportino interesse e richiamo di larghe fascie di pubblico e che non siano riservate esclusivamente agli operatori del settore.
2. Sono inoltre consentite, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo III, 6º e 7º comma:
a) le opere di conservazione del suolo, ripristino e miglioramento delle canalizzazioni superficiali di drenaggio, la formazione di sentieri ciclopedonali;
b) la realizzazione di attrezzature minime di supporto per il gioco e la vita all’aria aperta, purché non comportino manufatti edilizi, salvo che per servizi igienici.
3. Con particolare perimetro sono contrassegnate le aree temporaneamente indisponibili, in quanto ancora occupate da attrezzature aeroportuali civili e militari. Per tali aree si applicano le disposizioni dell’art. 3, paragrafo VI, comma 3. Le aree stesse restano ad ogni effetto subordinate alla disciplina del presente articolo dalla data di cessazione del demanio statale. Resta fermo l’obbligo di osservare l’art. 2, Legge 8 agosto 1985, n. 431 nella realizzazione di interventi delle Amministrazioni statali. Non è ammessa l’esecuzione di nuovi volumi o superfici coperte da parte di privati concessionari.
4. Sono confermate con le destinazioni in atto le attrezzature di interesse sovra comunale esistenti (Centro Scolastico Parco Nord e Ospedale Bassini), nonché la Cascina del Parco, da destinarsi ad uso di interesse pubblico consortile, ivi compresa la eventuale conservazione di tradizionali funzioni agricole.
5. È consentita, fino all’acquisizione delle aree al patrimonio pubblico, la continuazione dell’esercizio dell’agricoltura secondo le norme e nel rispetto dei regolamenti di cui all’articolo successivo. Le aree già di proprietà pubblica alla data di entrata in vigore delle presenti norme sono destinate al servizio pubblico della fruizione del verde, anche se non ancora attrezzate, con cessazione di ogni eventuale anteriore uso non pubblico. La realizzazione in funzione sociale di orti familiari ricreativi è ammessa nei limiti e con le modalità di cui al successivo paragrafo III.
6. La realizzazione in funzione sociale di orti familiari ricreativi è ammessa solo su aree di proprietà del Consorzio, identificate dal progetto di cui al successivo paragrafo III, mediante concessione a termine, in ogni tempo revocabile ove occorra utilizzare le aree stesse per le destinazioni di cui al punto 1 del precedente paragrafo I.

III - Forme e modalità di intervento
1. I rimboschimenti, il recupero delle aree a verde e tutti gli altri interventi di recupero naturalistico ambientale sono disposti mediante piani di settore, piano di gestione e interventi esecutivi del Consorzio.
2. Gli interventi di cui al precedente comma devono tendere, di norma alla conservazione ed alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l’ambiente (climax), attraverso la diffusione e l’impianto delle specie tipiche locali. L’utilizzo di specie arboree ed arbustive esotiche è ammesso limitatamente alla realizzazione di filari lungo i percorsi ciclopedonali o per la formazione di barriere o recinzioni degli edifici e delle attrezzature consentite ovvero per esigenze didattiche ed espositive previste dal progetto di massima di cui al comma successivo.
3. La realizzazione delle attrezzature di cui al precedente paragrafo II, comma 1, è subordinata ad un progetto di massima esteso all’intera zona, che assume e coordina, contenuti complessivi, dei piani di settore previsti al precedente art. 3, II paragrafo.
4. Il progetto di massima è redatto sulla base dei criteri stabiliti nella norma di salvaguardia di cui all’art. 4, parte II e in particolare:
- stabilisce la tipologia e la collocazione delle attrezzature e delle attività da insediare, i relativi indici di volume, superficie ed altezza;
- definisce i relativi accessi,la percorribilità ed i parcheggi;
- verifica la compatibilità dalle attrezzature previste con la destinazione funzionale prevalente della zona;
- descrive la distribuzione del verde, da realizzare nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 2.
5. Il progetto di massima è adottato e pubblicato dal Consorzio secondo le procedure previste per i piani di settore ed è approvato dalla Giunta Regionale sentita la competente Commissione Consiliare.
6. Gli interventi sono attuati mediante progetti di intervento esecutivo del Consorzio, o degli Enti consorziati previa stipulazione con il Consorzio di convenzione che garantisca l’uso e la gestione consortile delle attrezzature.
7. Il Consorzio può attribuire mediante concessione l’esecuzione di interventi a Enti pubblici o a privati, anche in diritto di superficie.
8. Con regolamento d’uso sono stabilite le norme per la tutela del verde, per l’utilizzazione e la gestione delle attrezzature e dei servizi, le norme di comportamento da parte del pubblico nella fruizione delle attrezzature e dei servizi ed ogni altra disposizione relativa alla fruizione pubblica delle aree e immobili compresi nella zona.
9. Per le esistenti attrezzature di interesse pubblico sovra comunale sono ammessi tutti gli interventi edilizi, anche in ampliamento dell’esistente, necessari nel pubblico interesse. I relativi progetti sono sottoposti a preventivo parere del Consorzio, che potrà dare prescrizioni in ordine alla sistemazione delle aree esterne, alle recinzioni e agli eventuali collegamenti con il Parco. Per il Centro scolastico i progetti di ampliamento o di riuso di strutture esistenti sono finalizzati alla realizzazione, in quanto compatibile, anche di servizi di uso promiscuo per le attività scolastiche e per il Parco.
10. Gli interventi sulla Cascina del Parco sono estesi anche alla demolizione e ricostruzione e all’ampliamento degli edifici esistenti; sono realizzati mediante progetto di intervento esecutivo del Consorzio.

Art. 6. Subzona Parco Metropolitano Agricolo.
I - Destinazione funzionale
1. La subzona Parco Metropolitano Agricolo individua le aree per le quali l’attuazione delle destinazioni funzionali di cui all’articolo precedente, paragrafi I e II, è attuata mediante formazione di percorsi e collegamenti per la pubblica fruizione, per i servizi e le infrastrutture del Parco, restando differita nel tempo l’attuazione di interventi di recupero naturalistico ambientale e di più ampia fruizione pubblica. Per le aree non interessate dagli interventi, è destinazione principale la continuazione delle attività agricole, in funzione di salvaguardia territoriale e ambientale.
2. I piani di settore e il progetto di massima, di cui al precedente articolo, paragrafo III, o loro varianti, possono estendere le previsioni anche alle aree comprese nella subzona, necessarie per il completamento o il coordinamento degli interventi nella zona. Le aree per le quali i piani o il progetto medesimo prevedano il recupero naturalistico ambientale o l’attrezzatura pubblica, sono acquisite al patrimonio del Consorzio o degli Enti Consorziati entro termine da stabilirsi ai sensi del successivo art. 14.
3. I piani di settore di cui al precedente comma devono essere approvati dalla Giunta Regionale con la procedura di cui al precedente art. 5, par. III, V comma.

II - Prescrizioni e norme di tutela
1. L’attività agricola deve essere esercitata in modo da non comportare alterazione all’ambiente agrario. Non sono consentite le serre e le strutture, anche precarie e amovibili, per la custodia degli attrezzi e dei materiali per la commercializzazione, o la trasformazione, o la manipolazione dei prodotti.
2. Gli orti ricreativi familiari sono consentiti in aree appositamente attrezzate e localizzate secondo le modalità di cui al successivo paragrafo. Il provvedimento abilitativo del Consorzio, indica il numero, i limiti di superficie coperta, le caratteristiche costruttive delle strutture precarie di servizio.
3. Sono consentiti i soli allevamenti di bovini ed equini fino a un carico massimo di 20 q.li di bestiame vivo per ettaro o comunque fino a 100 capi di bestiame per azienda. L’allevamento di animali di bassa corte, comunque esclusi ovini, caprini e suini, è ammesso nei soli limiti del fabbisogno familiare e in adiacenza all’edificato. Gli orti annessi alla residenza sono consentiti nei limiti del fabbisogno familiare e in adiacenza all’edificato.
4. È vietata la recinzione dei fondi agricoli. È consentita la recinzione di protezione dell’edificato e degli orti e degli allevamenti di animali di bassa corte adiacenti. Per gli orti familiari ricreativi il parere del Consorzio specifica i limiti e le caratteristiche della recinzione.
5. Negli edifici di servizio all’agricoltura, ivi comprese le residenze annesse, è consentito ogni intervento migliorativo e di adeguamento tecnologico, ivi compresi interventi di ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione. In ogni caso, non è ammesso ampliamento volumetrico, né di superficie coperta.
6. Con regolamento d’uso sono stabilite le norme per la tutela del verde, le disposizioni a tutela dell’ambiente del parco per l’esercizio delle attività agricole, le norme di comportamento da parte del pubblico nonché ogni altra disciplina esecutiva relativa all’esercizio delle attività ammesse nella zona.

III - Forme e modalità d’intervento
1. Il Consorzio esprime parere su ogni richiesta di concessione o autorizzazione edilizia relativa agli edifici e alle recinzioni: nel parere possono essere indicate modalità esecutive da recepirsi nella concessione o autorizzazione edilizia. Ogni intervento edilizio deve essere finalizzato al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche ed architettoniche, che nella scelta dei materiali da costruzione.
2. Gli interventi edilizi sono ammessi solo da parte dei soggetti aventi i requisiti specificati dall’art. 3, L.R. 7 giugno 1980, n. 93, 1º comma, e sono subordinati agli accertamenti ed agli atti di impegno di cui al 2º comma del medesimo articolo. Il mutamento della destinazione d’uso, anche senza esecuzione di opere edilizie, comporta variazione essenziale ed è sanzionato ai sensi dell’art. 7, L. 28 febbraio 1985, n. 47.
3. Tutte le baracche, le strutture precarie e le recinzioni esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme debbono essere eliminate, ove non siano state realizzate in base a regolare titolo abilitativo o comunque amministrativamente sanate. In difetto si provvede con le procedure stabilite dall’art. 7, L. 28 febbraio 1985, n. 47.
4. Gli orti familiari ricreativi sono realizzati su aree localizzate da piano di settore e, in mancanza di questo, identificate con intervento esecutivo convenzionato. La realizzazione delle recinzioni e degli eventuali capanni per la custodia degli attrezzi e dei materiali è soggetta a provvedimenti abilitativi dall’amministrazione comunale previo parere del Consorzio che ne accerta la conformità alle norme del piano di settore o della convenzione, fatti salvi comunque i provvedimenti di competenza del Sindaco.
5. In caso di utilizzazione delle aree in modo difforme rispetto alle previsioni del Piano o dei regolamenti d’uso, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15, il Consorzio, previa diffida con assegnazione di congruo termine, può approvare progetto di intervento esecutivo per il ripristino delle coltivazioni ovvero per gli altri interventi di cui al paragrafo I.

Art. 7. Zona Parco Attrezzato Urbano.
I - Destinazione funzionale
1. Le aree comprese nella zona sono destinate ad attrezzature di livello urbano per il verde, il gioco e lo sport, nonché ai parcheggi e alle attrezzature pubbliche di supporto e collaterali. Nelle aree adiacenti ad insediamenti produttivi, direzionali o commerciali, sono ammesse attrezzature di servizio degli insediamenti stessi, come definito dall’art. 22, Legge Regionale 15 aprile 1975, n. 51.
2. Sono ammesse, previo parere favorevole del Consorzio, sulla localizzazione e sul progetto esecutivo, altre attrezzature pubbliche ai sensi dell’art. 22, L.R. 15 aprile 1975, n. 51, ivi compresi i cimiteri qualora sia dimostrata l’impossibilità di diversa localizzazione fuori dal perimetro del Parco. Sono conservate le attrezzature cimiteriali in atto, limitatamente alla estensione individuata dal Piano, nonché le attività insediate strettamente pertinenti alla loro funzionalità: parcheggi e aree per fioristi e marmisti. Sono confermate nei limiti della estensione esistente le aree occupate da impianti tecnologici pubblici.
3. Sono ammesse attrezzature private di interesse collettivo, nei settori del tempo libero, dello sport, dello spettacolo, della cultura e della ristorazione, esclusivamente su aree a tal fine date in concessione, anche in diritto di superficie previa acquisizione delle aree da parte del Consorzio. Le attrezzature per la ristorazione sono concesse a condizione che siano complementari ad altre attività insediate. Le esistenti attrezzature private di interesse collettivo sono confermate, fino ad eventuale loro acquisizione al patrimonio pubblico da realizzare entro i termini di cui al successivo art. 14.
4. Le aree comprese nella zona sono acquisite al patrimonio degli Enti Consorziati o del Consorzio entro i termini di cui al successivo art. 14.
5. È consentita, fino all’acquisizione delle aree al patrimonio pubblico, la continuazione dell’esercizio dell’agricoltura, secondo le norme e nel rispetto dei regolamenti di cui all’articolo precedente.

II - Forme e modalità di intervento
1. Gli interventi sono attuati mediante progetti di intervento esecutivo degli Enti consorziati o del Consorzio e, per gli interventi di cui al comma 3 del paragrafo I, mediante intervento convenzionato con il Consorzio e con il Comune, ove quest’ultimo sia il proprietario dell’area, ovvero sentito il Comune in ogni altro caso. Il Comune esprime il parere entro 60 giorni dalla richiesta del Consorzio; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.
2. Gli interventi sono attuati nell’osservanza dei seguenti indici, calcolati sull’area oggetto di intervento:
- superficie a verde permeabile: minimo 50%;
- superficie boscata: minimo 15%;
- superficie per attrezzature, edifici od impianti coperti in forma permanente: massimo 10%.
3. Nelle esistenti attrezzature private di interesse collettivo è consentito ogni intervento migliorativo e di adeguamento tecnologico, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, senza incremento di volumetria. L’insediamento di nuove o diverse attività rispetto a quelle in atto, anche se avvenga senza esecuzione di opere edilizie, necessita di parere da parte del Consorzio. Il mutamento della destinazione d’uso in attività diverse da quelle stabilite al comma 3 del paragrafo I, anche se attuato senza esecuzione di opere edilizie, costituisce variazione essenziale ed è sanzionato ai sensi dell’art. 7, L. 28 febbraio 1985, n. 47.
4. La realizzazione in funzione sociale di orti familiari ricreativi è ammessa solo su aree di proprietà del Consorzio, o degli Enti Consorziati mediante concessione a termine, comunque revocabile, ove occorra utilizzare le aree stesse per le destinazioni di cui al precedente paragrafo I.
5. Le recinzioni sono comunque soggette a parere da parte del Consorzio, al fine di garantire la continuità dei percorsi interni al Parco e per l’inserimento estetico ed ambientale.

Art. 8. Zona Monumentale.
1. La zona comprende i complessi di interesse storico e artistico esistenti nel parco: Villa Torretta in Comune di Sesto San Giovanni e il complesso Parco e Villa Manzoni in Comune di Cormano. I complessi debbono essere conservati in quanto già vincolati ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, e relativo regolamento, e valorizzati sia per quanto concerne l’inserimento architettonico, paesaggistico e ambientale nel parco, sia in funzione sociale, favorendone l’uso o l’accessibilità pubblica.
2. Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, fatto salvo quanto previsto nel successivo 3º comma. Sono vietate le opere finalizzate a frazionamento immobiliare all’interno dell’edificio o tra edificio e aree di pertinenza.
3. Negli immobili acquisiti alla proprietà pubblica sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, anche con mutamento della destinazione d’uso, ivi comprese le opere di ricostruzione di componenti dell’originario disegno architettonico cadute o comunque non recuperabili. Gli interventi possono essere effettuati anche per concessione a privati del diritto di superficie: la relativa convenzione assicura almeno parzialmente la funzione sociale di cui al primo comma.
4. Il Parco e gli spazi aperti della Villa Manzoni devono essere tutelati sia sotto il profilo del disegno architettonico, sia degli elementi di arredo, sia delle essenze. Per l’abbattimento di piante e la loro sostituzione si applicano le norme di tutela della vegetazione previste dall’articolo 8, L.R. 27 gennaio 1977, n. 9.
5. Restano ferme le concorrenti competenze degli Organi dello Stato preposti alla tutela del vincolo di interesse storico e artistico.
6. Ferme restando le norme di attuazione di cui ai commi precedenti, la variante di adeguamento allo strumento urbanistico comunale, di cui al precedente art. 2, paragrafo II, può attribuire agli immobili, compresi nella zona, destinazione a standards comunali ai sensi dell’art. 22, L.R. 15 aprile 1975, n. 51 ; in tal caso, si applicano le disposizione dell’art. 2, paragrafo III.

Art. 9. Zona edificata.
I - Destinazione funzionale
1. Gli immobili compresi nella zona sono destinati al mantenimento della residenza e delle attività insediate, compatibili con il Parco. Gli immobili individuati come incompatibili sono soggetti ai sensi dell’articolo successivo ad interventi di iniziativa pubblica o privata, per il recupero delle relative aree da integrare al Parco.
2. Gli immobili compresi in questa zona sono regolati dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali da adottarsi con variante di adeguamento di cui all’art. 2, in conformità ai criteri e alle disposizioni di cui al paragrafo successivo.
3. Tutti gli interventi ammessi debbono essere finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze, da verificarsi in ordine ai seguenti fattori: maggiore compatibilità della destinazione d’uso; miglioramento estetico e più positivo inserimento degli edifici e delle loro aree di pertinenza; incremento delle alberature e delle superfici a verde; riduzione dell’inquinamento acustico; riduzione dei flussi di traffico indotti; creazione di attrezzature compatibili (culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero).
4. È comunque escluso l’insediamento di nuove attività produttive insalubri o moleste e di depositi di materiali all’aperto.

II - Norme per la pianificazione comunale
1. Il P.R.G. comunale, nel dettare la disciplina edilizia e urbanistica stabilisce la destinazione d’uso degli edifici anche in difformità rispetto alla destinazione preesistente, definisce gli interventi consentiti e l’indice di edificabilità ammesso, quest’ultimo anche espresso in misura di incremento percentuale rispetto all’esistente; in ogni caso il P.R.G. non potrà ammettere edificabilità complessiva in misura superiore al 10% dell’edificazione preesistente in termini di volume o di superficie lorda di pavimento. Il P.R.G. può stabilire limitazioni più restrittive rispetto a quelle indicate al comma successivo, nonché il recupero degli edifici e delle aree edificate a parco o a servizi pubblici comunali.
2. Nella edificazione, salvo norme comunali più restrittive ai sensi del precedente comma, si osservano le seguenti prescrizioni:
a) ogni mutamento della destinazione d’uso, anche se effettuato senza esecuzione di opere edilizie, è soggetto ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Consorzio.
3. Le zone edificate assoggettate a pianificazione attuativa sono dichiarate di interesse regionale, pertanto i relativi piani attuativi sono approvati dalla Giunta Regionale con la procedura di cui all’art. 3 commi 2 - 3 - 4 della Legge Regionale 14 marzo 1984, n. 14 previa acquisizione del parere del Consorzio ai sensi dell’art. 7 della citata Legge; relativamente a tali zone il P.R.G.:
a) definisce il tipo di strumento attuativo;
b) definisce le destinazioni, anche in difformità rispetto alla destinazione preesistente; la tipologia degli interventi ammessi; l’entità in termini volumetrici (V.) o di superficie lorda di pavimento (Slp) dell’intervento, espressa in percentuale di recupero rispetto al V. o alla Slp esistente; la superficie massima copribile e l’altezza massima;
c) prevede norme di intervento che comportino accorpamento delle costruzioni e massimo recupero di aree da integrare al Parco;
d) può prevedere diversi indici edilizi per diversi tipi di intervento, premiando gli interventi che consentano il massimo accorpamento dell’edificato e il maggior recupero di aree da integrare al Parco;
e) può prevedere edificabilità complessiva in misura anche superiore al 10% di cui al precedente 1º comma e comunque non superiore al 25%, ove la convenzione di piano attuativo definisca le modalità e i tempi non prorogabili per il recupero al parco ovvero agli usi compatibili, di cui all’art. 5 II paragrafo, dell’intero comparto.
f) prevede che, salvo le aree di pertinenza degli edifici, tutte le aree libere siano cedute come standards e siano per tale effetto integrate al Parco; impone a tal fine standards di piano esecutivo anche in misura superiore ai minimi di Legge.
4. Nell’ipotesi in cui il Piano Territoriale comprenda entro unico perimetro di pianificazione esecutiva aree appartenenti al territorio di più Comuni, il piano esecutivo è approvato da ciascun Comune interessato per la parte di propria competenza, ivi compreso il calcolo degli standards o loro monetizzazione, restando per altro unitari il disegno e la convenzione. Il Consorzio provvede in sede di parere sulle varianti di adeguamento ai sensi del precedente art. 2 a garantire il coordinamento delle pianificazioni comunali per le aree stesse.

III - Norme transitorie
1. Fino all’approvazione della variante al P.R.G., prevista dal precedente art. 2, negli immobili non compresi in comparti perimetrati, sono consentiti interventi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con mutamento di destinazione d’uso, e nuove recinzioni.
2. Nei comparti perimetrati, in mancanza del piano attuativo sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, di adeguamento igienico, statico e tecnologico, nonché opere interne e di miglioramento esterno.

Art. 10. Edifici incompatibili.
1. Con apposito simbolo grafico sono individuati gli edifici incompatibili con le prioritarie finalità ambientali delle zone
2. Gli edifici individuati con simbolo di incompatibilità e non compresi in zona edificata e in perimetro di pianificazione attuativa sono soggetti ad acquisizione al patrimonio del Consorzio o degli Enti consorziati, ai sensi del successivo art. 14, al fine della realizzazione della destinazione prevista dal Piano o dal progetto di intervento attuativo.
3. Prima dell’acquisizione, a richiesta dal Consorzio, il Comune interessato verifica la legittimità edilizia dell’edificio e, in difetto, procede alla demolizione delle opere o parti abusivamente realizzate, salvo che le stesse risultino comunque sanate amministrativamente.
4. Gli edifici incompatibili compresi in zona edificata ed entro perimetro di pianificazione attuativa debbono essere demoliti in sede di attuazione del piano attuativo ancorché il relativo volume o superficie lorda di pavimento possa essere considerato agli effetti di cui all’articolo precedente par. II comma 3 lett. b e d. Il piano attuativo deve in ogni caso prevederne la demolizione e il recupero dell’area occupata da integrare al parco. In assenza di piano attuativo il Consorzio può comunque procedere all’acquisizione ai sensi dei commi precedenti.
5. Fino all’acquisizione del patrimonio pubblico o all’attuazione del piano attuativo sono consentiti sugli edifici incompatibili solo interventi di demolizione totale o parziale e di manutenzione ordinaria, sentito il Consorzio ove verificata l’immediata necessità per la conservazione dell’esistente. È vietata la realizzazione di opere interne, di nuove recinzioni, nonché qualsiasi modificazione allo stato di fatto che possa pregiudicare l’attuazione della destinazione di Piano.

Art. 11. Viabilità e parcheggi.
I - Strade di pubblico transito
1. Il Piano territoriale indica la maglia fondamentale della viabilità pubblica interna al Parco. Le rappresentazioni planimetriche sono indicative, per le strade di futura realizzazione, e possono essere meglio precisate in sede di intervento esecutivo.
2. La realizzazione delle nuove strade pubbliche previste dal piano e l’ampliamento o modificazione delle strade esistenti sono soggetti al parere del Consorzio, concernente in particolare:
- l’inserimento dell’opera nel Parco sotto il profilo architettonico e paesaggistico;
- le particolari cautele per la riduzione dell’effetto di barriera dell’opera prevista, sia sotto il profilo visuale che sotto il profilo funzionale, in particolare per quanto riguarda le necessità di collegamento tra le diverse parti del Parco indicate con apposito simbolo grafico nella planimetria di Piano;
- il tipo di finitura del ciglio stradale, in modo da escludere l’accesso veicolare delle aree verdi.
3. L’apertura di nuove strade non è consentita, se non di quelle di mero accesso da parte di privati per le quali deve essere acquisito il parere del Consorzio.
4. Il verde e le attrezzature del Parco di norma sono estese anche alle fasce di rispetto stradali, con esclusione comunque di opere edilizie in rilevato. Le relative recinzioni debbono essere realizzate in siepe o rete metallica
5. È vietata l’apposizione di cartelloni pubblicitari nonché l’impianto di distributori di carburante; le concessioni in atto, alla loro scadenza naturale, non possano essere rinnovate o prorogate.

II - Parcheggi
1. Il Consorzio e i Comuni consorziati realizzano i parcheggi in corrispondenza delle attrezzature e delle zone di maggiore accessibilità pubblica al Parco.
2. Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio si dovrà tener conto dell’inserimento ambientale nel Parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, preferibilmente di tipo permeabile così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso, nonché le piantumazioni interne e le cortine alberate di contorno.

Art. 12. Trasporti, infrastrutture e servizi pubblici.
I - Interscambio
1. Il Piano identifica con apposito simbolo grafico le aree di intercambio in corrispondenza alle previste Stazioni delle Ferrovie Nord Milano e della Metropolitana Milanese. I relativi progetti esecutivi sono sottoposti a preventivo parere del Consorzio, che potrà indicare prescrizioni e modalità esecutive, ai fini dell’inserimento e dei collegamenti con il Parco.
2. Fino all’attuazione dei progetti esecutivi, nelle aree destinate all’interscambio è consentita solo l’attività agricola nell’osservanza delle norme e dei regolamenti di cui all’art. 6. La destinazione di zona prevista dal Piano si applica alle eventuali aree residuali, dopo la realizzazione dei progetti esecutivi.

II - Infrastrutture e servizi pubblici
1. L’utilizzazione o l’attraversamento di terreni del Parco per la posa di linee o reti di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti e simili e relative centraline o cabine, nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o percorso di quelli esistenti sono ammessi solo con l’osservanza delle competenze e procedure previste dall’art. 16. Allo stesso regime sono sottoposti i nuovi impianti e la modificazione di impianti esistenti di opere di fognatura, opere per la depurazione, canali idrici e scolmatori. Tali opere ed impianti sono ammessi a condizione che non risultino diversamente realizzabili, se non mediante attraversamento o utilizzazione di aree comprese nel Parco.
2. Ove le opere di cui al comma precedente siano realizzabili nel sottosuolo delle strade esistenti di pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno ambientale alcuno, né aggravamento degli effetti di barriera, i lavori relativi sono autorizzati previo parere del Consorzio.
3. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano nella zona edificata.

Art. 13. Attività di tempo libero.
1. Le zone Parco Naturale Attrezzato di livello Metropolitano Agricolo Forestale e la zona Parco Attrezzato Urbano costituiscono ad ogni effetto di legge unico parco pubblico specificamente aperto all’esercizio di attività per il tempo libero, il gioco e lo sport, compatibilmente con le attrezzature esistenti e nel rispetto delle attività agricole, ove consentite
2. La realizzazione di manifestazioni o raduni all’aperto è subordinata ad autorizzazione del Consorzio, che può essere sottoposta a condizioni per la tutela del verde, nonché a prestazione di garanzia per gli eventuali danni. È fatta salva ogni competenza dell’Autorità di pubblica sicurezza.
3. Con regolamenti d’uso sono stabilite le norme di comportamento da parte del pubblico, le disposizioni per la tutela del verde, le limitazioni dell’uso pubblico delle aree di proprietà pubblica, ivi comprese le norme relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli.
4. Il piano di settore per il tempo libero coordina i sistemi di attrezzature per il tempo libero, gli accessi al Parco, i percorsi pedonali e ciclabili, i parcheggi, i punti di ristoro e di svago fissi o ambulanti.

Art. 14. Incompatibilità, vincoli e indennizzi.
1. In tutte le aree del Parco, fino alla concreta attuazione del Piano o all’acquisizione della proprietà pubblica, è consentita la normale utilizzazione agricola Per gli edifici e le Zone Monumentale ed Edificata si osservano le disposizioni relative.
2. La regione, il Consorzio e gli Enti consorziati, entro dieci anni dall’entrata in vigore delle presenti norme, ovvero entro il termine previsto da piano di settore o da progetto di intervento esecutivo, provvedono ad acquisire la proprietà delle aree comprese in Zona Parco Naturale attrezzato di livello Metropolitano e Parco Attrezzato Urbano, nonché gli edifici incompatibili e relative aree di pertinenza.
3. Alla scadenza dei termini di cui al comma precedente sulle aree libere per le quali non sia iniziato il procedimento di acquisizione al patrimonio pubblico, è consentita la realizzazione di attrezzature private di interesse collettivo, come definite all’art. 7, paragrafo I, comma 3, nel rispetto degli indici di fabbricabilità stabiliti dall’articolo medesimo, paragrafo II, comma 2. Alla scadenza stessa, sugli edifici incompatibili, per i quali non sia iniziato il procedimento di acquisizione al patrimonio pubblico, sono ammessi gli interventi di cui all’art. 10 comma V, fino a variante di adeguamento che il Comune dovrà assumere entro due anni dalla scadenza medesima.
4. Le indennità conseguenti ad espropriazione sono corrisposte nella misura e con le modalità previste dalla Legge. Con il privato proprietario possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell’art. 5 comma II della L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

Art. 15. Vigilanza e sanzioni.
I - Vigilanza
1. Nel territorio del Parco la vigilanza su tutti gli interventi privati e pubblici ai sensi dell’art. 26, Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86, è esercitata dal Presidente del Consorzio, che ne riferisce al Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente del Consorzio si avvale per l’esercizio della vigilanza dei Guardaparco consortili delle guardie ecologiche volontarie e dei tecnici del Consorzio incaricati. Collaborano con il Presidente del Consorzio, senza vincoli di subordinazione, nell’ambito delle proprie competenze, gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della regione, della Provincia e dei Comuni.

II - Repressione degli interventi abusivi di natura non edilizia
1. Il Presidente del Consorzio ordina la sospensione cautelativa di ogni intervento contrario ai divieti e alle prescrizioni del piano territoriale, dei piani di settore, dei regolamenti d’uso.
2. Il Presidente del Consorzio ordina, altresì, con esclusione dei provvedimenti di carattere urbanistico ed edilizio, la sospensione cautelativa di ogni intervento, per il quale, ai sensi della Legge, o per disposizione delle norme di piano territoriale, di piano di settore o di regolamento d’uso, occorra intervento convenzionato, parere, autorizzazione, concessione del Consorzio, quando risulti che l’esecutore dell’intervento non agisca in base a provvedimento emesso dal Consorzio o sul quale il Consorzio abbia espresso parere, ovvero quando risulti che l’esecutore dell’intervento agisca in difformità rispetto al provvedimento emesso.
3. Gli effetti dell’ordinanza cessano ove entro sessanta giorni dalla notificazione non sia emanato dal Consorzio o dall’Amministrazione competente il provvedimento definitivo di repressione dell’abuso o di remissione in pristino.
4. Salvo che la repressione dell’intervento abusivo spetti ad altra Amministrazione, il Presidente del Consorzio, su conforme parere del Consiglio Direttivo, emette ordinanza di remissione in pristino, contenente le eventuali prescrizioni vincolanti da osservarsi da parte del contravventore. Ove la remissione in pristino non sia possibile, il Presidente ordina al contravventore la esecuzione del recupero ambientale, eventualmente necessario, e lo diffida a desistere per il futuro.
5. Ove il contravventore, nel termine assegnato, non abbia provveduto alla remissione in pristino o al recupero ambientale, il Presidente del Consorzio, previo parere del Consiglio Direttivo, può ordinare l’esecuzione d’ufficio dei lavori occorrenti, con rivalsa di spese a carico del contravventore.

III - Sanzioni amministrative
1. Alla violazione dei divieti o delle prescrizioni contenuti nelle norme del piano territoriale, dei piani di settore o dei regolamenti d’uso, si applicano le sanzioni previste dal titolo III della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86.
2. Per le violazioni commesse all’interno del Parco, il Consorzio è altresì competente alla irrogazione delle sanzioni previste dalle Leggi Regionali 27 gennaio 1977, n. 9, e 27 luglio 1977, n. 33.
3. La sanzione è irrogata dal Presidente del Consorzio sentito il Consiglio Direttivo. Al Consorzio sono devoluti i relativi proventi.

Art. 16. Poteri di deroga.
1. Alle norme del piano è consentita deroga soltanto per la realizzazione di impianti, attrezzature e opere di rilevante interesse pubblico, che non possano essere diversamente localizzate
2. La deroga è assentita con deliberazione dell’Assemblea Consortile ed è autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale. La deliberazione assembleare stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale necessarie, nonché l’indennizzo per i danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.
3. Qualora l’opera sia soggetta al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia il Comune è tenuto previamente a recepire la deroga con deliberazione consiliare ai sensi del prece dente art. 2, paragrafo II comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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