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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
30 aprile 2009
, n. 7
Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica
(BURL n. 18, 1° suppl. ord. del 05 Maggio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-04-30;7
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Lombardia redige il Piano regionale della mobilità ciclistica, tenendo conto delle indicazioni del Piano paesaggistico regionale, parte integrante del P iano Territoriale Regionale, e anche della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), allo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete ciclabile regionale, obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del territorio e di garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano.
Art. 2
(Piano regionale della mobilità ciclistica)
1. Il Piano regionale della mobilità ciclistica, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori, individua il sistema ciclabile di scala regionale.
2. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali di cui all'articolo 3.
3. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:
4. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ed è aggiornato di norma ogni tre anni.
5. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è elaborato attraverso forme di concertazione con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l'utilizzo della bicicletta.
6. Il Piano regionale della mobilità ciclistica individua, mediante intese con gli enti interessati, l'utilizzo per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali dei seguenti manufatti, favorendone il recupero conservativo:
7. Nell'ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse, previste dal Piano regionale della mobilità ciclistica, la Regione promuove, mediante apposite intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per l'ospitalità dei cicloturisti. La Regione promuove altresì accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli sui mezzi ferroviari e metropolitani.
8. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti attuatori, le associazioni di categoria ed il sistema scolastico, attività di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al benessere fisico ed al miglioramento degli stili di vita.
Art. 3
(Piani di province e comuni)
1. Le province redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del Piano regionale della mobilità ciclistica, ove vigente. I piani provinciali programmano gli interventi a livello sovracomunale e sono approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e successivi provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili.
2. I piani provinciali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, quali i centri scolastici, i centri commerciali, i distretti industriali ed il sistema della mobilità pubblica.
3. Gli obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono quelli indicati all'articolo 2, comma 3.
4. I comuni redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del piano regionale della mobilità ciclistica e del Piano provinciale, ove vigenti. I piani comunali programmano gli interventi a livello locale e sono approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e della l.r. 12/2005 e successivi provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili.
5. I piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico di livello locale, quali il sistema scolastico, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica e, in generale, gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.
Art. 4
(Tipologie degli interventi)
1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, anche tenuto conto delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili) sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:
2. Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere:
c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico e presso strutture pubbliche;
d) messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili;
e) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
f) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
g) intese con le aziende di trasporto pubblico per l'integrazione con l'uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
Art. 5
(Soggetti attuatori)
1. Province, comuni, enti gestori dei parchi regionali e locali, comunità montane adottano ogni iniziativa utile per realizzare e promuovere, anche con la collaborazione di privati, gli interventi previsti dalla presente legge, ricorrendo ad adeguate forme di concertazione, compresi gli accordi di programma.
Art. 6
(Disposizioni particolari per i comuni)
1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni di corrispondenza o di stazioni metropolitane prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la realizzazione di velostazioni, ovvero di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli, con eventuale annesso servizio di noleggio biciclette, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c).
2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni stipulano convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane od automobilistiche.
3. I comuni che non gestiscono direttamente le velostazioni assegnano prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative sociali, di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia).
4. I comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive per il deposito di biciclette.
Art. 7
(Gestione e manutenzione)
1. La manutenzione dei tracciati e dei percorsi attuati a seguito delle scelte definite dal Piano regionale della mobilità ciclistica, così come dei percorsi e dei tracciati preesistenti, è a carico degli enti proprietari nel cui territorio insiste il percorso. Gli accordi di programma che definiscono tracciati che insistono sul territorio di più comuni devono prevedere anche la ripartizione dei costi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. La Regione assicura l'erogazione di contributi secondo un piano prestabilito dalla Giunta.
Art. 8
(Finanziamento ed agevolazioni)
1. La Regione determina annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, i programmi attuativi di intervento e di finanziamento.
2. La Giunta regionale determina le modalità di assegnazione dei contributi, riconoscendo priorità agli interventi previsti nel Piano regionale e nei piani provinciali e comunali di cui agli articoli 2 e 3. Con lo stesso atto sono definite le modalità di erogazione, in relazione alla tipologia di intervento.
3. Il finanziamento da parte della Regione è subordinato alla compartecipazione dei soggetti attuatori.
4. La Regione promuove interventi di settore che prevedono il potenziamento della rete ciclopedonale e l'aumento dell'uso della bicicletta.
5. La Regione favorisce l'utilizzo della bicicletta per i propri dipendenti e per quelli degli enti costituenti il sistema regionale di cui all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007).
Art. 9
(Abrogazioni)
1. A far tempo dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 novembre 1989, n. 65 (Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico)(1).
Art. 10
(Norma finanziaria)
1. Per la realizzazione degli interventi in conto capitale di cui agli articoli della presente legge è autorizzata per l'esercizio 2009 la spesa di euro 4.500.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di euro 4.500.000,00 delle disponibilità di competenza e di cassa per l'esercizio 2009 dell'UPB 6.1.99.3.353 'Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale'.
3. Alle spese di comunicazione di cui agli articoli della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente all'UPB 7.2.0.2.187 'Azione di comunicazione interna ed esterna'.
4. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, allo stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia