Legge Regionale 21 novembre 2011 , n. 17

Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea

(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-11-21;17

Art. 1
(Finalità e principi generali)
1. In attuazione dell’articolo 117, commi primo e quinto, della Costituzione, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), e degli articoli 6 e 39 dello Statuto d'autonomia, la presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e delle competenze stabilite dal Capo V della Costituzione.(1)
2. La partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea persegue gli obiettivi di qualità della legislazione ed è ispirata ai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.
Art. 2
(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, partecipano alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.
1 bis. La Giunta regionale e il Consiglio regionale regolano, d’intesa, gli assetti organizzativi interni al fine di garantire il raccordo, anche con analoghe strutture statali ed europee, necessario a una più efficace partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione del diritto dell’Unione europea anche tramite la costituzione di appositi tavoli tecnici permanenti.(2)
2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti europei(3) nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:
a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012;(4)
b) all'iter di formazione degli atti, sulla base di quanto comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione in ambito nazionale;
c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE aventi ad oggetto le proposte e gli atti sui quali la Giunta regionale o il Consiglio regionale hanno espresso una posizione;
d) agli atti adottati dalla Giunta regionale per l'attuazione in via amministrativa di obblighi europei(3);
e) all'esecuzione da parte della Giunta regionale delle decisioni della Commissione europea o del Consiglio UE, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso le decisioni.
Art. 3
(Sessione europea(3))
1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea(3) secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del Consiglio regionale per l'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea, della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario di cui all'articolo 5 e della legge europea(3) regionale, ai sensi dell'articolo 8.
2. Sui documenti facenti parte della sessione europea(3), il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.
Art. 4
(Relazione programmatica sulla partecipazione della regione alle politiche dell'Unione europea)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente della Regione presenta una relazione nella quale sono illustrati:
a) gli orientamenti e le priorità che la Giunta regionale intende perseguire nell'anno con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e alle politiche dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione;
b) gli orientamenti che la Giunta regionale ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
c) le strategie di comunicazione della Giunta regionale in merito all'attività dell'Unione europea.
Art. 5
(Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea)
1. Il Presidente della Regione, in occasione della sessione europea(3) di cui all'articolo 39, comma 3, dello Statuto, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio regionale una relazione nella quale:(5)
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione;
b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento regionale, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati.
Art. 6
(Partecipazione della Regione alla fase di formazione del diritto dell'Unione europea)
01. La Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nelle forme previste dall'ordinamento vigente e, per consentire l'espressione di una posizione unitaria, il Consiglio e la Giunta regionale condividono, anche avvalendosi delle modalità di cui all’articolo 2, la formulazione delle osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati all'adozione degli stessi, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012.(6)
1. Per le finalità previste dall’articolo 24, comma 3, della l. 234/2012e dal comma 01, il Consiglio regionale formula le osservazioni sugli atti ricevuti attraverso apposita risoluzione della commissione consiliare competente in materia di politiche europee approvata con le modalità previste dal Regolamento generale e nel rispetto dei tempi indicati dalla legge. A tal fine, e per favorire il raggiungimento di una posizione unitaria tra Giunta regionale e Consiglio regionale, l’assessore competente per materia, o suo delegato, è tenuto a partecipare alle sedute delle commissioni convocate per la trattazione della risoluzione.(7)
2. Il Consiglio regionale può esprimere indirizzi alla Giunta regionale anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della l. 234/2012.(8)
3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012, la Giunta regionale può richiedere il parere alla commissione competente che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta regionale per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente, le osservazioni stesse sono trasmesse alla medesima commissione.(9)
4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta regionale comunica all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale i nominativi degli esperti individuati dalla Regione che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE e della Commissione europea
Art. 7
(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)(10)
1. Il Consiglio regionale può esprimere osservazioni sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell’articolo 25 della l. 234/2012.
2. Le osservazioni, di cui al comma 1, possono essere approvate anche dalla commissione consiliare competente in materia di politiche europee ai sensi del Regolamento generale del Consiglio regionale.
3. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi individuate dalla normativa vigente, al Parlamento, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
4. La Giunta regionale effettua le valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza, in raccordo con il Consiglio regionale.
Art. 8
(Legge europea(3) regionale)
1. La legge europea(3) regionale, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, dello Statuto d'autonomia persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 5, tenendo conto degli indirizzi formulati nella sessione europea(3). Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge europea(3) regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento.(11)
2. La legge europea(3) regionale è presentata dal Presidente della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno e approvata dal Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
3. La legge europea(3) regionale:
a) provvede al recepimento delle direttive europee(3) nelle materie di competenza regionale, rinviando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, del Consiglio regionale o della Giunta regionale, per il completamento del recepimento;
b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti europei(3), qualora necessario, indicando i casi nei quali la Giunta regionale può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;
c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti europei(3) di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente per l'attuazione o l'applicazione degli atti europei(3) di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) individua gli atti normativi europei(3) alla cui attuazione o applicazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi;
g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative per l'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea;
h) dispone in via diretta qualora l'adempimento degli obblighi europei(3) comporti nuove spese o minori entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.
4. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa rinvia. La legge regionale indica inoltre gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.
5. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa europea(3) siano contenute in altre leggi regionali.
Art. 8 bis
(Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di infrazione e sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea)(12)
1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea, dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti in materie di competenza regionale, anche collegati tra loro, il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore competente, se delegato, sentiti gli enti locali inadempienti rispetto a funzioni amministrative conferite con legge regionale, assegna agli stessi enti termini congrui per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l'ente interessato, nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli enti inadempienti o, ove necessario, provvede direttamente. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Art. 9
(Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE)
1. Su richiesta delle commissioni consiliari competenti, la Giunta regionale riferisce alle stesse in merito alle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportano obbligo di adeguamento per la Regione e i tempi per l'esecuzione.
2. Il Consiglio regionale può formulare indirizzi alla Giunta regionale in riferimento all'esecuzione delle decisioni o alla eventuale impugnazione.
Art. 10
(Impugnazione di atti normativi europei(3))
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, informando preventivamente il Consiglio regionale che può approvare indirizzi, la Giunta regionale può richiedere al Governo e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo.
2. Con apposito atto di indirizzo, il Consiglio regionale può invitare la Giunta regionale a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
3. Resta salva la possibilità del Consiglio regionale di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.
Art. 11
(Partecipazione della Regione a progetti e programmi promossi dall'Unione europea)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
2. La Regione promuove altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
Art. 11 bis
(Aiuti di Stato)(13)
1. Le agevolazioni disposte con leggi regionali e gli interventi adottati in applicazione di tali leggi che si configurano come aiuti di Stato operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche se non espressamente richiamate nella specifica legge che dispone le agevolazioni di cui al primo periodo. È fatto salvo il caso in cui la stessa legge regionale che dispone le agevolazioni provveda anche al relativo inquadramento ai sensi della normativa europea in tema di aiuti di Stato.(14)
2. La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 52, comma 7, della legge 234/2012, dandone esplicito riferimento nei relativi atti.
Art. 11 ter
(Procedura per la costituzione e per l’adesione della Regione ai Gruppi europei di cooperazione territoriale)(15)
1. La Regione approva con legge la costituzione e la partecipazione tramite adesione a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1302/2013, del 17 dicembre 2013, e ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008).
2. Alle procedure di partecipazione o costituzione di un GECT si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e all’articolo 6, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017) in quanto compatibili.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione alle procedure di partecipazione avviate dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge europea regionale 2017. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea).
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 30 marzo 2017, n. 12. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata modificata dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. Torna al richiamo nota
3. La parola è stata sostituita dall'art. 1, comma 1 della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. Torna al richiamo nota
6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2 della l.r. 30 marzo 2017, n. 12. Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 3 della l.r. 30 marzo 2017, n. 12. Torna al richiamo nota
8. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. Torna al richiamo nota
9. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. Torna al richiamo nota
10. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
12. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1 della l.r. 30 marzo 2016, n. 8. Torna al richiamo nota
13. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1 della l.r. 30 marzo 2017, n. 12. Torna al richiamo nota
15. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1 della l.r. 30 marzo 2017, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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