Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 27

Istituzione del comune Colli Verdi mediante fusione dei comuni di Canevino, Ruino e Valverde, in provincia di Pavia

(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;27

Art. 1
(Finalità)
1. I comuni di Canevino, Ruino e Valverde, in provincia di Pavia, sono fusi in unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare di cui all'articolo 7 quater della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), il nuovo comune è denominato Colli Verdi.
3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Canevino, Ruino e Valverde alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)
1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 29/2006.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni per la consultazione popolare di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, quantificabili in euro 15.538,00 nell'anno 2019, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 07 'Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2019-2021.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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