Legge Regionale 7 maggio 2020 , n. 10

Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi

(BURL n. 19 suppl del 08 Maggio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-07;10

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 26/2014 in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera k) del comma 2 dell'articolo 3, dopo la parola 'riqualificazione' sono inserite le seguenti: 'anche ai fini della sicurezza' e dopo le parole 'opere in ambito montano' sono inserite le seguenti: ', al mantenimento degli stessi, all'innovazione tecnologica, agli interventi finalizzati a migliorare le possibilità di fruizione da parte delle persone diversamente abili, nonché alla formazione e all'addestramento del personale che vi opera';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
'1 bis. I contributi in conto capitale a fondo perduto per la realizzazione, riqualificazione anche ai fini della sicurezza, gestione sostenibile e accessibilità di rifugi e bivacchi possono essere concessi fino all'ammontare dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile in deroga al comma 2 dell'articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).';
c) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
'4 bis. La deroga prevista dall'articolo 4, comma 1 bis, si applica anche ai bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) in tema di interventi relativi a rifugi e bivacchi' per i quali non sia già avvenuta la completa erogazione dei finanziamenti.'.
2. Alle spese derivanti dall'attuazione del comma 1 bis dell'articolo 4 e del comma 4 bis dell'articolo 17 della l.r. 26/2014, come introdotti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della presente legge, quantificate in euro 1.300.000,00 nel 2020 e in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2021-2022, si fa fronte con le risorse stanziate alla missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
3. Per gli esercizi successivi al 2022 alle spese di cui al comma 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2014, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi