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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Interno
15 febbraio 2011
, n. IX/143(1)
Regolamento contabile del Consiglio regionale della Lombardia
(BURL n. 9, s.o. del 04 Marzo 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-02-15;IX/143
Capo I
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DEL CONSIGLIO
Art. 1
1. Per l'esercizio dell'autonomia di cui all'articolo 22 dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, fatti salvi gli atti di competenza dell'assemblea, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:
Art. 2
1. Nell'ambito del Regolamento s'intendono per:
d) L.r. 20/2008, la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale);
e) bilancio, il bilancio di previsione finanziario triennale del Consiglio, che comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto in conformità ai principi contabili e agli schemi di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011;(2)
Capo II
BILANCIO
Art. 4
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio utilizza le risorse finanziarie stanziate nel bilancio della Regione per il funzionamento dello stesso.
1 bis. Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, con l’esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi.(3)
1 ter. Nel bilancio è iscritto un fondo di riserva nella misura massima del due per cento delle spese correnti inizialmente previste. Il fondo è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni dei macroaggregati di spesa si rivelino insufficienti o per far fronte a spese non prevedibili. Sul fondo di riserva non possono essere assunti impegni di spesa.(3)
1 quater. Nel bilancio è altresì iscritto il fondo pluriennale vincolato, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.(3)
Art. 5
1. Lo schema di bilancio è predisposto dal segretario generale, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica e all'interno degli equilibri finanziari del bilancio regionale, secondo le indicazioni formulate dai direttori generali, ovvero, in mancanza, dai dirigenti per le materie di competenza, con riferimento alle esigenze funzionali e di gestione del Consiglio, ai progetti e agli obiettivi da attuare, entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato.(4)
2. Lo schema di bilancio è deliberato dall’Ufficio di presidenza ed è trasmesso per l’approvazione al Consiglio, unitamente al parere che il collegio dei revisori dei conti è tenuto a rendere entro quindici giorni dalla trasmissione degli atti, previo passaggio illustrativo nella commissione consiliare competente in materia di programmazione, bilancio e tributi e nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Il Consiglio approva il bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, prima dell’approvazione del bilancio di previsione della Regione.(5)
3. Della deliberazione consiliare di cui al comma 2, secondo periodo, il Presidente dà immediata comunicazione alla Giunta regionale ai fini della iscrizione degli stanziamenti necessari nel bilancio di previsione della Regione ai sensi dell'articolo 4.(6)
Art. 6
01. Nella prima seduta successiva all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio, l’Ufficio di presidenza approva il documento tecnico di accompagnamento, che ripartisce, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, le tipologie di entrata in categorie e i programmi di spesa in macroaggregati.(7)
01-bis. Compete al segretario generale l’approvazione del bilancio finanziario gestionale, che ripartisce, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, le categorie e i macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, entro i cinque giorni lavorativi successivi all’approvazione del documento tecnico di accompagnamento. I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario.(8)
1. In concomitanza con l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale e comunque entro i successivi sessanta giorni, l'Ufficio di presidenza esplicita, con specifico provvedimento, gli obiettivi e i progetti da attuare con le relative priorità e gli indirizzi generali. Entro lo stesso termine l'Ufficio di presidenza assegna al segretario generale o ai direttori generali o ai dirigenti di altre strutture assimilabili per autonomia decisionale ed operativa specifiche risorse finanziarie.(9)
2. Fino all'assegnazione delle risorse finanziarie, il segretario generale o i direttori generali o i dirigenti sono autorizzati ad utilizzare i fondi del bilancio in ragione di un dodicesimo al mese della spesa annua prevista, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese regolate da norme, obbligazioni e contratti non suscettibili di impegno e/o di pagamento frazionati in dodicesimi.(10)
Art. 7
1. Le variazioni di bilancio diverse da quelle elencate ai commi 3 e 3-bis sono deliberate dal Consiglio su proposta dell'Ufficio di presidenza, tenuto conto delle indicazioni formulate dal segretario generale o dai direttori generali e previo parere del collegio dei revisori dei conti da acquisire sulla proposta deliberata dall’Ufficio di presidenza entro quindici giorni dalla trasmissione. (12)
2. In caso di necessità ed urgenza le variazioni di bilancio possono essere deliberate, su proposta del segretario generale o dei direttori generali, dall'Ufficio di presidenza all'unanimità, e comunicate al Consiglio, unitamente al parere del collegio dei revisori dei conti da acquisire entro quindici giorni dalla trasmissione degli atti, nella prima seduta utile successiva alla relativa deliberazione; qualora manchi l'unanimità delibera il Consiglio.(13)
3. L'Ufficio di presidenza dispone direttamente le variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione immediata e diretta di disposizioni di legge, dandone comunicazione al Consiglio, unitamente al parere del collegio dei revisori dei conti da acquisire entro quindici giorni dalla trasmissione degli atti, nella prima seduta utile successiva alla relativa deliberazione.(14)
3 bis. L’Ufficio di presidenza dispone altresì direttamente: (15)
a) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
4. I provvedimenti di variazione sono comunicati alla Giunta regionale per eventuali procedure di variazione al bilancio della Regione, secondo le norme vigenti in materia di contabilità regionale, nonché al collegio dei revisori dei conti qualora sugli stessi non sia già stato reso il parere.(16)
4 bis. I prelevamenti dal fondo di riserva sono comunicati al Consiglio entro novanta giorni dalla loro approvazione e, comunque, entro l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario al quale si riferiscono.(17)
Art. 8
1. Le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio, ovvero le variazioni fra articoli dello stesso capitolo, comprese quelle riguardanti i trasferimenti correnti, sono disposte dal segretario generale secondo le indicazioni formulate dai direttori generali o dai dirigenti per le materie di competenza.(18)
2. Il segretario generale dispone altresì variazioni inerenti a uscite e entrate per conto terzi e a partite di giro.(19)
Capo III
RENDICONTO
Art. 9
1. Previa eventuale adozione di uno o più decreti di riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi e previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza di riaccertamento ordinario dei residui, il segretario generale predispone lo schema di rendiconto e lo trasmette all’Ufficio di presidenza entro il 15 aprile, unitamente a una relazione sui risultati raggiunti nell’attività gestionale complessiva.(20)
1 bis. I decreti e la deliberazione di cui al comma 1 sono corredati del parere del collegio dei revisori dei conti da acquisire entro quindici giorni dalla trasmissione degli atti.(21)
2. Lo schema di rendiconto, approvato dall’Ufficio di presidenza entro il 30 aprile, è illustrato in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Unitamente al parere che il collegio dei revisori dei conti è tenuto a rendere entro quindici giorni dalla trasmissione degli atti, lo schema ed è sottoposto ogni anno alla commissione competente in materia di programmazione, bilancio e tributi, la quale, esaminati gli atti e le scritture contabili della gestione conclusa, ne riferisce al Consiglio.(22)
4. Intervenuta l'approvazione, il rendiconto è comunicato alla Giunta regionale con le risultanze finali.
5. L'Ufficio di presidenza verifica, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, lettera d), della l.r. 20/2008, la corrispondenza dell'attività di gestione e dei risultati ottenuti, con le modalità definite dal sistema di misurazione e valutazione della performance.
Capo IV
TESORERIA
Art. 10
Art. 11
Capo V
ENTRATE
Art. 13
1. Il Presidente della Giunta regionale mette a disposizione del Presidente, con cadenza mensile e comunque sulla base del fabbisogno, le risorse finanziarie stanziate per il funzionamento del Consiglio.
2. L'importo corrispondente è versato dalla Giunta regionale presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria del Consiglio in conto corrente intestato al Consiglio.(24)
3. In caso di esercizio provvisorio l'importo da versare è proporzionale alla durata dell'esercizio autorizzato.
4. Nel bilancio del Consiglio confluiscono entrate diverse, tra cui i proventi derivanti da vendita di beni, atti di liberalità, corrispettivi per contratti e convenzioni, sponsorizzazioni, nonché le quote di trattamento economico che i consiglieri regionali intendano restituire, su base volontaria, alle casse pubbliche.(25)
5. Dei versamenti il tesoriere dà immediata comunicazione al dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contabilità per le necessarie registrazioni contabili.
5 bis. L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo a una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.(26)
Capo VI
SPESE
Art. 15
01. L’impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente a un’obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa a un pagamento da effettuare, con imputazione all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza.(29)
1. Gli impegni di spesa sono determinati ed adottati dai direttori generali o dai dirigenti, per le materie di competenza, nei limiti degli stanziamenti dei macroaggregati di bilancio e delle relative assegnazioni.(30)
2. Ogni provvedimento che comporti impegno di spesa deve essere adottato, previa verifica della disponibilità di fondi sul relativo macroaggregato di bilancio e sulle risorse finanziarie assegnate, da parte del dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contabilità o, in caso di assenza od impedimento, da suo delegato.(31)
3. Se la disponibilitàè esaurita o insufficiente, il dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contabilità, sentito il segretario generale o i direttori generali interessati, formula proposte in ordine all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 7.(32)
1. I direttori generali o i dirigenti dispongono la liquidazione delle spese con apposito atto, con cui, in base ai documenti e ai titoli idonei a comprovare il diritto del creditore, da allegare al provvedimento, si determina la somma da pagare in esecuzione e nei limiti degli impegni adottati da loro stessi ai sensi dell’articolo 15.
2. In particolare, i proponenti la liquidazione verificano che:
b) le prestazioni eseguite o le forniture rispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni contrattuali;
3. La liquidazione è registrata contabilmente solo a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta dai direttori generali o dai dirigenti proponenti, dell’idoneità della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, nonché del rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 17
1. Al pagamento delle spese, liquidate ai sensi dell'articolo 16, si provvede con mandati individuali o collettivi ovvero a mezzo ruoli di spesa fissa, firmati dal dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contabilità o, in caso di assenza od impedimento, da suo delegato.
2. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:
3. I mandati devono essere emessi in ordine cronologico; con lo stesso mandato non possono essere disposti pagamenti inerenti a più programmi di spesa.(35)
5. I mandati sono trasmessi al tesoriere accompagnati da un elenco in duplice copia firmato dal dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contabilità o, in caso di assenza o impedimento, da suo delegato.(36)
6. I mandati inestinti a fine esercizio sono commutati in assegno di bonifico non trasferibile. L'assegno restituito per irreperibilità del beneficiario viene trasformato dal tesoriere in libretto di risparmio.
7. Il dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contabilità, ricevuti a fine esercizio i mandati estinti, in ordine cronologico, vi allega i titoli di impegno e di liquidazione con ogni altro documento giustificativo della spesa e ne cura la conservazione ai fini del rendiconto. Qualora il sistema informativo contabile consenta di ricondurre al mandato i riferimenti dei documenti collegati, non è necessario allegare materialmente i documenti al mandato estinto.(37)
Capo VII
SPESE DI RAPPRESENTANZA
Art. 18
1. Le spese di rappresentanza sono tutte le spese utili ad assolvere alle funzioni di rappresentatività del Consiglio all'esterno. Esse devono:
a) rispondere ad effettive esigenze del Consiglio di intrattenere pubbliche relazioni in rapporto ai propri fini istituzionali ed alla sfera di autonomia costituzionalmente attribuita ai consigli regionali e risultare idonee a soddisfare un pubblico interesse ovvero a mantenere o ad accrescere il prestigio del Consiglio;
b) riguardare forme di ospitalità ed atti di cortesia che si svolgono per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi espressa veste rappresentativa del Consiglio e soggetti esterni anch'essi dotati di analoga rappresentatività;
2. Le spese di rappresentanza devono essere motivate e sostenute da idonea documentazione giustificativa in ordine alle circostanze, alla causa ed alla natura delle erogazioni. Restano fermi i controlli previsti dall’articolo 16.(38)
3. Le spese previste dal presente articolo fanno capo al Presidente, ai sensi dell' articolo 15 dello Statuto d'autonomia e dell'articolo 14, comma 3, lettera d), del Regolamento generale del Consiglio . Il Presidente può autorizzare gli altri componenti dell'Ufficio di presidenza ad usufruire dei fondi per le spese di rappresentanza.
4. Il Presidente, attraverso la struttura competente in materia di cerimoniale, dispone l'erogazione delle spese di rappresentanza mediante ordinazione all'economo o al dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contabilità. La medesima struttura conserva la documentazione relativa.(39)
Capo VIII
CONTRATTI
Art. 19
1. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il segretario generale sottopone all'approvazione dell'Ufficio di presidenza uno specifico programma nel quale sono individuate le forniture di beni e di servizi necessari al funzionamento del Consiglio, completi della stima dei valori.
2. La struttura organizzativa competente in materia di contratti provvede agli adempimenti istruttori connessi alle procedure per l'acquisizione, l'alienazione di beni e di servizi e l'affidamento di lavori, nonché agli adempimenti necessari per l'esecuzione dei lavori, per l'acquisto e l'alienazione di beni e la prestazione di servizi riguardanti l'attività del Consiglio, nell'ambito del programma definito ai sensi del comma 1.
3. Il segretario generale o i direttori generali, in relazione alle competenze loro riservate, determinano, secondo le disposizioni vigenti, la procedura per l'individuazione degli offerenti ed approvano il capitolato speciale d'oneri predisposto dalla struttura competente in materia di contratti, sulla base della scheda compilata dalla struttura organizzativa destinataria del lavoro o della fornitura di beni o servizi, contenente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché ogni ulteriore indicazione utile.(40)
4. I contratti di appalto dei lavori, forniture e servizi sono stipulati con le imprese aggiudicatarie dal segretario generale, dai direttori generali o dal dirigente della struttura competente in materia di contratti se delegato.
4 bis. Al termine dell’esercizio finanziario, il segretario generale trasmette all’Ufficio di presidenza un resoconto che attesti quali delle forniture sono state affidate, con quali modalità di scelta del fornitore e con i corrispettivi contrattuali.(41)
5. Le disposizioni previste dall’articolo 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in materia di acquisizione in economia di beni e servizi sono adottate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale.(42)
Art. 20
1. I contratti sono stipulati nelle forme previste dall’articolo 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006 e in base ai criteri individuati dall’articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti ed aziende da essi dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria).(43)
Art. 21
2. Quando è richiesta una commissione di gara, ferme restando le norme vigenti, questa è nominata dal segretario generale e composta:
Art. 22
1. Prima di procedere alla gara possono essere effettuate, anche in via informale, indagini di mercato, al fine di acquisire informazioni ed elementi circa le caratteristiche e i modi di esecuzione delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e ogni altro elemento utile per stabilire i termini della gara o del contratto. L'indagine è svolta, di norma, dal dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contratti.
Capo IX
FUNZIONI CONTABILI ED ECONOMALI
1. La situazione delle entrate e delle spese è costantemente aggiornata, a cura del dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contabilità, nella sezione intranet denominata “Dati di bilancio in tempo reale”, che deve riportare, per ogni capitolo di entrata e di spesa, i dati relativi alle previsioni iniziali, alle variazioni intervenute nel corso dell’anno, alle previsioni attuali, agli importi accertati o impegnati e all’importo disponibile.
Art. 25
1. Con le disposizioni organizzative di cui all'articolo 27, comma 1, l'Ufficio di presidenza, su proposta del direttore generale competente, affida l'incarico di economo ad un dipendente regionale con qualifica non inferiore ad incaricato di posizione organizzativa.
Art. 26
1. L'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, stabilisce la misura, le modalità di funzionamento e il reintegro del fondo economale, nonché le categorie di beni e dei servizi acquistabili con il fondo medesimo.
2. L'erogazione di ogni spesa sul fondo economale è disposta mediante ordinazione dei dirigenti competenti per materia, escluse le spese di rappresentanza che sono disposte dal Presidente.
3. Per spese correnti di funzionamento i componenti dell'Ufficio di presidenza possono effettuare ordinazioni all'economo per esigenze proprie e della propria segreteria. Con apposita deliberazione l'Ufficio di presidenza detta disposizioni regolamentari riguardo alle medesime spese.
Capo X
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28
1. È abrogato il regolamento contabile del Consiglio regionale approvato con deliberazione 1° aprile 1998, n. VI/844(47).
1 bis. Fino all’adozione della deliberazione dell’Ufficio di presidenza di cui all’articolo 19, comma 5, rimangono in vigore i decreti del segretario generale emanati in base al testo previgente del medesimo comma. (48)
1 ter. Nelle more del complessivo riordino della materia contabile e in vigenza del periodo di sperimentazione, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e al d.p.c.m. 28 dicembre 2011.(48)
NOTE:
2. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
3. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
4. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del regolamento interno approvato con dcr 28 luglio 2015, n. X/751.
6. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
7. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del regolamento interno approvato con dcr 28 luglio 2015, n. X/751.
8. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del regolamento interno approvato con dcr 28 luglio 2015, n. X/751.
9. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. d) del regolamento interno approvato con dcr 28 luglio 2015, n. X/751.
10. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
11. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
12. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. e) del regolamento interno approvato con dcr 28 luglio 2015, n. X/751.
13. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del regolamento interno approvato con dcr 28 luglio 2015, n. X/751.
14. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del regolamento interno approvato con dcr 28 luglio 2015, n. X/751.
15. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. k) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h) del regolamento interno approvato con dcr 28 luglio 2015, n. X/751.
17. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
18. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. i) del regolamento interno approvato con dcr 28 luglio 2015, n. X/751.
19. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. j) del regolamento interno approvato con dcr 28 luglio 2015, n. X/751.
20. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. o) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. k) del regolamento interno approvato con dcr 28 luglio 2015, n. X/751.
21. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l) del regolamento interno approvato con dcr 28 luglio 2015, n. X/751.
22. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. p) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. m) del regolamento interno approvato con dcr 28 luglio 2015, n. X/751.
23. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. n) del regolamento interno approvato con dcr 28 luglio 2015, n. X/751.
24. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
25. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. s) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
26. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. t) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
27. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. u) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
28. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. v) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
29. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. w) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
30. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. x) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
31. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. y) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
32. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. z) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
33. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
34. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. bb) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
35. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. cc) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
36. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. dd) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
37. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ee) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
38. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ff) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
39. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. gg) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
40. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. hh) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
41. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ii) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
42. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. jj) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
43. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. kk) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
44. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ll) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
45. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. mm) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
46. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. nn) del regolamento interno approvato con dcr 8 aprile 2014, n. X/356.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia