Regolamento Interno 21 ottobre 2014 , n. 494

Modifiche al Regolamento generale del Consiglio regionale(1)(2)

(BURL n. 44, s.o. del 30 Ottobre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-10-21;494

Art. 1
(Modifica all'articolo 1)
1. All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
'1 bis. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle commissioni.'.
Art. 2
(Modifica all'articolo 3)
1. All'articolo 3, il comma 6 è così sostituito:
'6. Nell'Ufficio di presidenza sono rappresentati entrambi i generi.'.
Art. 3
(Modifiche all'articolo 7)
1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: '; dalla quarta votazione risulta eletto il candidato della minoranza che ottiene la maggioranza assoluta dei voti; dopo la sesta votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella sesta votazione.';
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
'5 bis. In caso di sostituzione di uno dei componenti eletti ovvero di variazione del numero dei gruppi consiliari in corso di legislatura si procede ai sensi del comma 1.'.
Art. 4
(Modifiche all'articolo 8)
1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la parola 'comunicano' è sostituita dalle parole: 'dichiarano, ai sensi di legge e';
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le parole: 'salvo diversa disposizione del presidente limitatamente ai lavori riguardanti l'illustrazione della relazione finale approvata.'.
Art. 5
(Introduzione dell'articolo 8 bis)
1. Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo:
'Art. 8 bis
(Adempimenti di inizio legislatura)
1. All'inizio della legislatura la Giunta delle elezioni procede all'esame delle posizioni dei consiglieri regionali ai fini della convalida dell'elezione e alla verifica delle posizioni degli assessori e dei sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio regionale.
2. La Giunta delle elezioni esaurisce gli adempimenti relativi alla posizione dei consiglieri regionali entro sessanta giorni dall'elezione del proprio ufficio di presidenza.
3. Su richiesta motivata della Giunta delle elezioni, il Consiglio può concedere una sola proroga per la conclusione degli adempimenti di cui al comma 1 per un tempo non superiore a sessanta giorni. Qualora la Giunta delle elezioni non concluda i propri lavori entro il nuovo termine, deve comunque rassegnare una relazione con le proprie valutazioni, anche parziali, al Consiglio regionale che delibera in merito; le deliberazioni sono assunte su iniziativa del Presidente del Consiglio.
4. In caso di impossibilità di funzionamento, il Consiglio dispone lo scioglimento della Giunta delle elezioni, procedendo a una nuova elezione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, nella prima seduta utile.'.
Art. 6
(Modifiche all'articolo 9)
1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: 'o rimuovere la causa di incompatibilità dandone comunicazione alla Giunta delle elezioni.';
b) dopo il comma 1è aggiunto il seguente comma:
'1 bis. Se le contestazioni riguardano cause di ineleggibilità originarie, il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, su motivata relazione della Giunta delle elezioni, ne accerta la sussistenza e in caso affermativo annulla l'elezione e provvede alla sostituzione del consigliere.';
c) il comma 2 è così sostituito:
'2. Se le contestazioni riguardano cause di incompatibilità, il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, su motivata relazione presentata dalla Giunta delle elezioni, accerta se sussiste la contestata causa di incompatibilità; in caso affermativo, il Presidente del Consiglio informa immediatamente il consigliere della decisione assunta e lo invita a esprimere in forma scritta la sua opzione entro i successivi dieci giorni dall'adozione della deliberazione.';
d) il comma 3 è così sostituito:
'3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 8 bis, il Consiglio regionale, su motivate relazioni della Giunta delle elezioni, convalida l'elezione dei consiglieri per i quali non sussistano cause di ineleggibilità e di incompatibilità; dichiara la decadenza dei consiglieri ritenuti incompatibili che non abbiano optato per il mandato regionale e che non abbiano compiuto, entro i termini stabiliti dalla legge, tutti gli atti necessari a rimuovere le cause di incompatibilità.';
e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
'4 bis. Spetta alla Giunta delle elezioni anche la verifica per la convalida dell'elezione dei consiglieri regionali subentrati, nel corso della legislatura, ivi compresi i supplenti. I consiglieri subentrati dichiarano in forma scritta, entro quindici giorni dalla proclamazione, gli uffici e le cariche da essi ricoperti. Entro i successivi trenta giorni la Giunta trasmette la propria motivata relazione al Consiglio. Il procedimento, le deliberazioni del Consiglio regionale e gli adempimenti consequenziali sono regolati dal presente articolo.'.
Art. 7
(Modifiche all'articolo 10)
1. All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è così sostituito:
'1. Spetta alla Giunta delle elezioni anche l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute nel corso del mandato.';
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 4 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: 'La Giunta delle elezioni riferisce al Consiglio regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 ovvero dalla data in cui dà inizio d'ufficio al procedimento.'.
Art. 8
(Modifiche all'articolo 11)
1. All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: 'informando contestualmente il Presidente del Consiglio.';
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
'3 bis. Agli assessori e ai sottosegretari nominati al di fuori del Consiglio si applica quanto disposto per i consiglieri regionali dall'articolo 10, comma 2.'.
Art. 9
(Introduzione dell'articolo 12 bis)
1. Dopo l'articolo 12è inserito il seguente articolo:
'Art. 12 bis
(Dimissioni contestuali dei consiglieri regionali)
1. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio regionale e le dimissioni della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 126, ultimo comma, della Costituzione a decorrere dal momento della presentazione delle dimissioni contestuali al Presidente del Consiglio regionale. A tale fine fa fede il protocollo dell'ente.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 dello Statuto e l'articolo 133 bis del presente regolamento. Il Presidente del Consiglio dà immediata comunicazione delle intervenute dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale sia al Presidente della Regione sia alla Prefettura per i successivi necessari adempimenti.'.
Art. 10
(Modifiche all'articolo 13)
1. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: ', che resta in carica per la durata della legislatura e comunque fino al giorno precedente la data della seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale.';
b) il comma 2 è così sostituito:
'2. La Giunta per il regolamento, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, è formata dai componenti dell'Ufficio di presidenza e da un consigliere effettivo e uno supplente per gruppo, nominati dal Presidente del Consiglio su indicazione dei rispettivi gruppi; tra i componenti effettivi nominati dal Presidente deve essere garantita la presenza di entrambi i generi.';
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
'2 bis. In caso di sostituzione di uno dei componenti ovvero di variazione del numero dei gruppi consiliari in corso di legislatura, si procede ai sensi del comma 2.';
d) il comma 4 è così sostituito:
'4. Le decisioni della Giunta per il regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. I componenti appartenenti all'Ufficio di presidenza esprimono un voto ciascuno; il numero dei voti degli altri componenti corrisponde al numero dei voti spettanti in Consiglio regionale al gruppo di appartenenza, decurtato del voto del componente dell'Ufficio di presidenza del medesimo gruppo.'.
Art. 11
(Modifica all'articolo 17)
1. All'articolo 17, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:
'h bis) adotta i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei consiglieri regionali nei casi previsti dall'articolo 64, comma 5;'.
Art. 12
(Modifiche all'articolo 20)
1. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo è anteposto il seguente periodo: 'All'inizio della legislatura i consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari, con propria denominazione e simbolo.';
b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Qualsiasi riduzione in corso di legislatura della consistenza numerica di un gruppo consiliare costituito all'inizio della legislatura da consiglieri eletti nello stesso gruppo di liste provinciali non ne determina lo scioglimento. Negli altri casi, quando un gruppo scende sotto la soglia dei tre componenti, si procede allo scioglimento.';
c) al comma 4, le parole 'entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio' sono sostituite dalle parole: 'entro la prima seduta del Consiglio';
d) il comma 5 è così sostituito:
'5. La nomina del presidente, altre cariche eventuali e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione, denominazione, simbolo o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicati immediatamente in forma scritta all'Ufficio di presidenza del Consiglio.';
e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
'7 bis. In caso di contestazioni circa l'uso della denominazione o del simbolo da parte dei gruppi, si fa riferimento a quanto attestato dal soggetto titolare della denominazione o del simbolo.'.
Art. 13
(Modifica all'articolo 23)
1. All'articolo 23, comma 8, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
'c bis) il progetto di legge di semplificazione annuale e la relazione annuale sulla semplificazione di cui all'articolo 107 bis;'.
Art. 14
(Modifica all'articolo 27)
1. All'articolo 27, comma 1, dopo le parole 'della Giunta regionale' sono aggiunte le parole: 'o che siano nominati sottosegretari non fanno parte delle commissioni consiliari e'.
Art. 15
(Modifica all'articolo 34)
1. All'articolo 34, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In caso di seduta segreta, la commissione decide in merito alla verbalizzazione e alla partecipazione del personale preposto all'assistenza; durante la seduta segreta non si procede alla registrazione né audio né video salvo diversa decisione della commissione.'.
Art. 16
(Modifiche all'articolo 40)
1. All'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1è così sostituito:
'1. Il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di presidenza, può disporre l'assegnazione alle commissioni consiliari in sede deliberante delle relazioni, delle risoluzioni e delle proposte di atto amministrativo, nonché di altri atti a valenza amministrativa.';
b) dopo il comma 1è aggiunto il seguente comma:
'1 bis. La commissione in sede deliberante non è in ogni caso ammessa per gli atti per i quali il presente regolamento disciplina speciali procedimenti o sessioni di approvazione, per i piani e i programmi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale della Regione, nonché per i regolamenti di competenza del Consiglio regionale. Per i regolamenti delegati si procede ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto.'.
Art. 17
(Modifiche all'articolo 42)
1. All'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è così sostituito:
'1. Le indagini conoscitive previste dall'articolo 20 dello Statuto sono deliberate dalle commissioni interessate ovvero attivate da un terzo dei componenti del Consiglio regionale.';
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
'1 bis. I soggetti di cui al comma 1 predispongono il programma organizzativo e finanziario dell'indagine conoscitiva da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio. Nel caso in cui il programma sia presentato da un terzo dei componenti del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza delibera sentito l'ufficio di presidenza della commissione interessata.'.
Art. 18
(Introduzione degli articoli 44 bis e 44 ter)
1. Dopo l'articolo 44 sono inseriti i seguenti articoli:
'Art. 44 bis
(Partecipazione del Consiglio delle autonomie locali all'istruttoria legislativa)
1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di cui all'articolo 54 dello Statuto.
2. Il Consiglio delle autonomie locali può altresì fornire indicazioni su qualsiasi progetto di legge di interesse per le autonomie locali, di propria iniziativa o su richiesta delle commissioni consiliari.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale al Consiglio delle autonomie locali, contestualmente all'assegnazione alle competenti commissioni consiliari.
4. Nel corso dell'istruttoria, il presidente della commissione referente valuta, d'intesa con l'ufficio di presidenza della commissione stessa, la convocazione di incontri o audizioni con il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 44 ter
(Espressione dei pareri da parte del Consiglio delle autonomie locali)
1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere di competenza entro il termine di trenta giorni dall'assegnazione, inviandolo direttamente al presidente della commissione referente e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto nel caso lo richieda la programmazione dei lavori di cui all'articolo 23.
3. Decorsi inutilmente i termini fissati, si producono gli effetti dell'articolo 54, comma 3, dello Statuto.
4. Conclusa l'istruttoria in commissione, il Consiglio delle autonomie locali può esprimere ulteriori osservazioni sul testo approvato ed eventualmente modificato nel termine di dieci giorni dall'acquisizione dello stesso. Detto termine è ridotto se la programmazione dei lavori a norma dell'articolo 23 lo richiede.
5. Il Presidente del Consiglio regionale invia il parere e le eventuali osservazioni pervenute dal Consiglio delle autonomie locali ai consiglieri regionali e, per conoscenza, alla Giunta regionale.'.
Art. 19
(Sostituzione dell'articolo 49)
1. L'articolo 49è così sostituito:
'Art. 49
(Relazione tecnica e parere obbligatorio sui progetti di legge aventi conseguenze finanziarie)
1. Per i progetti di legge che sono inseriti nella programmazione dei lavori ai sensi dell'articolo 23, le commissioni consiliari competenti richiedono, qualora non sia già presente, alla Giunta regionale la relazione tecnica prevista dalla legge regionale di contabilità. La relazione tecnica è trasmessa dalla Giunta regionale nel termine stabilito dalle commissioni consiliari in relazione alla programmazione dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta. Qualora la Giunta non sia in grado di rispettare i termini fissati, ne evidenzia le ragioni. La relazione tecnica è aggiornata sulla base degli eventuali emendamenti presentati nel corso dell'istruttoria segnalati dalla commissione consiliare competente che stabilisce, nel rispetto dei termini previsti dal programma e dal calendario dei lavori consiliari, i relativi termini per l'aggiornamento.
2. I progetti di legge comportanti spese o minori entrate, assegnati alle commissioni di merito, sono sottoposti anche al parere della commissione competente in materia di programmazione e bilancio per la valutazione della quantificazione e della copertura degli oneri e della conformità alla legge regionale di contabilità; il parere è espresso alla commissione di merito in forma scritta.
3. Ai fini di cui al comma 2, la commissione consiliare di merito trasmette il testo sul quale ha concluso l'istruttoria, la relativa relazione tecnica di cui al comma 1 e, nel caso si sia discostata da quanto in essa espresso, le motivazioni relative, alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio che si esprime entro quindici giorni e comunque nel rispetto dei termini previsti dal programma e dal calendario dei lavori consiliari; se il parere è favorevole e corredato dalla relativa norma finanziaria, il presidente della commissione di merito trasmette il progetto di legge, unitamente alla relazione tecnica, al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea; se il parere è negativo sottopone nuovamente il progetto all'esame della commissione.
4. Un progetto di legge, prima che siano decorsi i termini stabiliti per la trasmissione della relazione tecnica della Giunta regionale, nonché quelli assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio per l'espressione del parere di cui al comma 2, non può essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio.
5. Qualora la commissione referente si sia discostata da quanto espresso nella relazione tecnica di cui al comma 1, ovvero non si adegui ai rilievi o alle condizioni espresse nel parere di cui al comma 2, ne indica le ragioni nella relazione scritta al Consiglio.'.
Art. 20
(Modifica all'articolo 52)
1. All'articolo 52, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
'8 bis. Qualora i lavori della commissione cessino per qualsiasi causa e non si sia proceduto ai sensi dei commi 6 e 8, i consiglieri regionali possono accedere agli atti della commissione d'inchiesta ai sensi dell'articolo 112, secondo modalità e tempi indicati dagli uffici a supporto della commissione.'.
Art. 21
(Introduzione dell'articolo 53 bis)
1. Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente articolo:
'Art. 53 bis
(Relazioni e referti della Corte dei conti)
1. Le relazioni, i referti e altri atti consimili che la Corte dei conti trasmette al Consiglio regionale a norma delle vigenti disposizioni sono assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio che riferisce al Consiglio sull'esito dell'esame.'.
Art. 22
(Modifica all'articolo 54)
1. All'articolo 54, comma 2, le parole 'o da dieci consiglieri' sono sostituite dalle parole: 'o da almeno quindici consiglieri.'.
Art. 23
(Modifica all'articolo 59)
1. All'articolo 59, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e la deliberazione riguardante le richieste di congedo ai sensi dell'articolo 63, comma 2.'.
Art. 24
(Modifica all'articolo 63)
1. All'articolo 63, comma 1, dopo le parole 'al Presidente del Consiglio,' sono aggiunte le parole: 'prima dell'inizio della seduta.'.
Art. 25
(Modifica all'articolo 64)
1. All'articolo 64, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
'5 bis. Alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, tenute ai sensi del comma 5, partecipano, senza diritto di voto, i presidenti dei gruppi consiliari che non abbiano propri componenti in seno all'Ufficio stesso.'.
Art. 26
(Modifiche all'articolo 73)
1. All'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole 'devono essere proposte' sono aggiunte le parole: 'con atto scritto motivato';
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
'4 bis. L'approvazione di una questione pregiudiziale di legittimità costituzionale o statutaria comporta l'applicazione dell'articolo 81, comma 3, salvo che nel periodo di sei mesi cambi il contesto normativo di riferimento. L'articolo 81, comma 3, trova applicazione anche nel caso di approvazione di una questione pregiudiziale di merito, salvo che il Consiglio regionale non stabilisca un termine inferiore.

4 ter. Se il Consiglio approva una questione sospensiva, decide anche in merito alla scadenza della stessa.'.
Art. 27
(Modifiche all'articolo 79)
1. All'articolo 79, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
'a bis) la legge elettorale;';
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
'e bis) il bilancio del Consiglio regionale, le relative variazioni e il conto consuntivo del Consiglio;'.
Art. 28
(Modifiche all'articolo 81)
1. All'articolo 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è così sostituito:
'1. I progetti di legge sono presentati al Presidente del Consiglio regionale. Non sono ricevibili i progetti mancanti di loro parti, di allegati cui si fa riferimento nel testo, della relazione illustrativa, nonché della relazione tecnica, nei casi previsti dalla legge regionale di contabilità ovvero della scheda di cui al comma 2; sulla ricevibilità decide il Presidente del Consiglio che comunica tempestivamente ai presentatori i motivi della eventuale non ricevibilità.';
b) il comma 2 è così sostituito:
'2. Per i progetti di legge di iniziativa del Presidente della Regione deve essere predisposta una relazione tecnica secondo quanto previsto dalla legge regionale di contabilità; i progetti di legge di iniziativa consiliare o d'iniziativa del Consiglio delle autonomie locali che comportano conseguenze finanziarie sono corredati da una scheda, il cui fac-simile è predisposto dall'Ufficio di presidenza, in cui sono quantificate le risorse e indicati gli oneri relativi alle misure previste.';
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
'2 bis. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da leggi di riordino o da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica, l'integrazione o l'abrogazione delle disposizioni della legge di riordino o del testo unico. Non sono ricevibili i progetti di legge presentati che non rispettano tali condizioni.'.
Art. 29
(Modifiche all'articolo 85)
1. All'articolo 85 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è così sostituito:
'1. Ciascun consigliere può presentare, come primo firmatario, fino a cinque ordini del giorno sui contenuti di un progetto di legge, recanti impegni rivolti alla Giunta regionale, nell'ambito delle sue competenze, ad assumere determinate iniziative in relazione a specifiche disposizioni del progetto di legge, entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso. Nel corso della discussione generale possono ancora essere presentati ordini del giorno da parte dei presidenti dei gruppi consiliari in numero massimo di tre per ciascun gruppo.';
b) il comma 3 è abrogato;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
'4 bis. Gli ordini del giorno possono essere votati per parti separate a norma dell'articolo 93 sentito il proponente.';
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
'7 bis. Al testo degli ordini del giorno sono ammessi emendamenti purché tali da non stravolgerne il significato e con il consenso dei proponenti.'.
Art. 30
(Modifiche all'articolo 87)
1. All'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è così sostituito:
'1. Gli emendamenti devono essere presentati entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso. Gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale devono essere corredati da una relazione tecnica ai sensi della legge regionale di contabilità.';
b) il comma 2 è così sostituito:
'2. Copia degli emendamenti è trasmessa alla commissione referente, alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio, ai consiglieri e alla Giunta regionale.'.
Art. 31
(Modifica all'articolo 88)
1. All'articolo 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
'2 bis. Sull'ammissibilità degli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie, presentati ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3, decide il Presidente dell'Assemblea sentiti il proponente, il rappresentante della Giunta regionale e il Presidente della commissione competente in materia di programmazione e bilancio, anche in considerazione della relazione tecnica laddove prevista.'.
Art. 32
(Modifica all'articolo 89)
1. All'articolo 89, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
'2 bis. Sugli emendamenti si esprimono il relatore e il rappresentante della Giunta regionale.'.
Art. 33
(Modifica all'articolo 96)
1. All'articolo 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
'1 bis. Ai soli fini dell'invio delle proposte di legge alle Camere, tali proposte, se approvate dal Consiglio regionale, devono essere corredate della relazione tecnico-finanziaria predisposta dalla Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.'.
Art. 34
(Modifiche all'articolo 99)
1. All'articolo 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole 'per appello nominale' sono sostituite dalle parole: 'con votazione nominale mediante procedimento elettronico.';
b) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Gli altri emendamenti non inseriti nell'elenco sono ritenuti ammissibili.'.
Art. 35
(Modifica all'articolo 100)
1. All'articolo 100, comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Gli altri emendamenti non inseriti nell'elenco sono ritenuti ammissibili.'.
Art. 36
(Introduzione dell'articolo 101 bis)
1. Nel Capo IX, dopo l'articolo 101 è inserito il seguente articolo:
'Art. 101 bis
(Atti di programmazione pluriennale di rilevanza europea)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale in merito agli atti di programmazione pluriennale degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e alle eventuali modifiche sostanziali degli stessi.
2. Al fine di consentire al Consiglio regionale di definire indirizzi o manifestare orientamenti in merito agli atti di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette la relativa documentazione al Consiglio regionale almeno trenta giorni prima della loro deliberazione e trasmissione alle competenti istituzioni europee.'.
Art. 37
(Sostituzione della rubrica del Capo X)
1. La rubrica del Capo X è così sostituita:
'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA E PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI EUROPEI'.
Art. 38
(Modifica all'articolo 102)
1. All'articolo 102, nella rubrica e nel comma 2 la parola 'comunitaria' è sostituita dalla parola: 'europea'.
Art. 39
(Modifiche all'articolo 103)
1. All'articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola 'comunitari' è sostituita dalla parola: 'europei';
b) al comma 1 le parole 'comunitaria' e 'comunitarie' sono sostituite rispettivamente dalle parole: 'europea' ed 'europee';
c) al comma 2 la parola 'comunitaria' è sostituita dalla parola: 'europea'.
Art. 40
(Modifiche all'articolo 104)
1. All'articolo 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica la parola 'comunitario' è sostituita dalla parola: 'europeo';
b) il comma 1 è così sostituito:
'1. Alla commissione competente in materia di politiche europee sono assegnati i progetti e gli atti europei.';
c) al comma 2 le parole 'comunitari' e 'comunitarie' sono sostituite rispettivamente dalle parole: 'europei' ed 'europee';
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
'2 bis. Le risoluzioni riguardanti le osservazioni di cui al comma 2 possono essere trattate con le modalità di cui all'articolo 40.';
e) al comma 3 sono soppresse le parole ', trasmessi alla stessa dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni';
f) al comma 4 la parola 'comunitario' è sostituita dalla parola: 'europeo'.
Art. 41
(Introduzione del Capo X bis)
1. Dopo l'art. 104 è inserito il seguente Capo X bis:
'CAPO X bis
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 104 bis
(Riunioni congiunte del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali)
1. Il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali possono riunirsi annualmente in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali della Regione. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta sono stabiliti dal Presidente del Consiglio, sentiti il Presidente del Consiglio delle autonomie locali e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
2. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed è regolata dal presente regolamento in quanto applicabile.'.
Art. 42
(Modifica all'articolo 105)
1. All'articolo 105, il comma 4 è così sostituito:
'4. Le commissioni consiliari possono chiedere alle strutture a ciò preposte pareri formali su progetti di legge e altri affari in esame. La richiesta è trasmessa dal presidente della commissione all'Ufficio di presidenza del Consiglio che dispone in ordine alla trasmissione alle strutture consiliari competenti al fine di garantire l'adempimento nei tempi più brevi e nelle modalità più funzionali, tenendo conto anche della programmazione dei lavori. Il parere reso alla commissione è comunicato all'Ufficio di presidenza.'.
Art. 43
(Modifica del Capo XI - Introduzione dell'articolo 107 bis)
1. La rubrica del Capo XI è così sostituita:
'QUALITÀ DELLA NORMAZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI RIORDINO NORMATIVO, DEI TESTI UNICI COMPILATIVI E DELLA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE ANNUALE'.
2. Dopo l'articolo 107 è inserito il seguente articolo:
'Art. 107 bis
(Modalità di trattazione della legge di semplificazione annuale)
1. Il progetto di legge di semplificazione annuale e la relazione annuale sulla semplificazione presentati dal Presidente della Regione sono assegnati alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali e, per l'espressione del parere di competenza, alle altre commissioni consiliari.
2. La commissione referente esamina il progetto di legge di semplificazione e verifica che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, dandone comunicazione nella relazione al Consiglio.
3. Il progetto di legge di semplificazione può contenere esclusivamente disposizioni rivolte alla semplificazione amministrativa organizzativa o procedimentale, nonché disposizioni volte alla delegificazione, alla deregolamentazione, all'analisi di impatto della regolamentazione o allo sfoltimento legislativo. Le disposizioni devono trovare congrua motivazione nella relazione allegata al progetto di legge.
4. Non sono ammissibili nella commissione referente emendamenti e articoli aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto del progetto di legge.
5. Le commissioni in sede consultiva esprimono parere in merito alle misure previste dal progetto di legge annuale di semplificazione e possono proporre emendamenti e articoli aggiuntivi nel rispetto dei criteri di cui al comma 3. Si esprimono altresì sulla relazione annuale di semplificazione.
6. Sono ammissibili in Assemblea solo gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardano le materie oggetto degli specifici articoli del progetto di legge licenziato dalla commissione.
7. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati in commissione decide il presidente della commissione stessa.
8. L'elenco degli emendamenti dichiarati inammissibili in Assemblea, con l'indicazione delle relative motivazioni, è comunicato ai consiglieri prima della trattazione del relativo progetto di legge. Gli altri emendamenti non inseriti nell'elenco sono ritenuti ammissibili.
9. In merito alla relazione annuale sulla semplificazione il Consiglio regionale si esprime con una risoluzione volta a dettare gli indirizzi della Regione in materia di semplificazione.'.
Art. 44
(Modifica all'articolo 112)
1. All'articolo 112, comma 11 le parole 'provvede ad acquisire la documentazione richiesta ed a metterla a disposizione del consigliere interessato' sono sostituite dalle parole: 'adotta le opportune iniziative per consentire l'acquisizione degli atti'.
Art. 45
(Modifiche all'articolo 115)
1. All'articolo 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è così sostituito:
'1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in un'unica domanda, formulata in modo chiaro e conciso, su un fatto connotato da particolare urgenza o attualità politica, rientrante nell'ambito delle competenze del Presidente della Regione o della Giunta regionale.';
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
'1 bis. Le interrogazioni a risposta immediata possono essere presentate:
a) da cinque consiglieri regionali, anche appartenenti a gruppi consiliari diversi;
b) da tutti i componenti di uno stesso gruppo consiliare, qualora il gruppo sia composto da meno di cinque consiglieri.

Ai soli fini del raggiungimento del numero di firme necessario per la presentazione, ciascun consigliere può sottoscrivere una sola interrogazione.'.
Art. 46
(Modifiche all'articolo 122)
1. All'articolo 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '; di norma sono trattate una volta al mese.';
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In tal caso si svolge un'unica discussione.';
c) al comma 4 le parole 'cinque minuti' sono sostituite dalle parole: 'tre minuti.';
d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
'6 bis. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono più mozioni, il Presidente, sentiti i proponenti, può stabilire che si svolga per tutte un'unica discussione.'.
Art. 47
(Modifica all'articolo 123)
1. All'articolo 123, il comma 3 è così sostituito:
'3. Sono ammessi emendamenti al testo di una mozione purché tali da non stravolgerne il significato, con il consenso dei proponenti; non sono ammessi emendamenti interamente sostitutivi del dispositivo della mozione.'.
Art. 48
(Modifiche all'articolo 124)
1. All'articolo 124 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è così sostituito:
'1. Possono essere trattate con urgenza, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, le mozioni presentate da almeno otto consiglieri su un fatto connotato da particolare urgenza o attualità politica.';
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
'1 bis. Il Presidente può convocare la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari anche su richiesta di un presidente di gruppo, prima di decidere in merito alla trattazione urgente.

1 ter. Qualora la mozione urgente sia sottoscritta dai presidenti di tutti i gruppi consiliari, la trattazione è sempre ammessa e il Presidente decide in merito alla sua collocazione nell'ordine dei lavori della seduta, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 67, comma 6.'.
Art. 49
(Modifica all'articolo 125)
1. All'articolo 125, il comma 1 è così sostituito:
'1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interpellanze, interrogazioni a risposta immediata e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione; intervengono per primi i proponenti delle mozioni e poi i presentatori delle interpellanze e delle interrogazioni a risposta immediata.'.
Art. 50
(Introduzione dell'articolo 127 bis)
1. Dopo l'articolo 127 è inserito il seguente articolo:
'Art. 127 bis
(Esame delle risoluzioni)
1. Le risoluzioni di cui all'articolo 38 sono illustrate dal relatore all'aula per non più di dieci minuti; nella discussione può intervenire un solo consigliere per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno, nonché un rappresentante della Giunta regionale; è consentita la dichiarazione di voto da parte di un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.
2. Per la presentazione degli emendamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 87.'.
Art. 51
(Introduzione dell'articolo 128 bis)
1. Nel Capo XIII, dopo l'articolo 128 è inserito il seguente articolo:
'Art. 128 bis
(Contenzioso costituzionale. Informazione e seguiti)
1. Il Presidente della Regione informa il Presidente del Consiglio regionale:
a) degli atti di promovimento, da parte della Giunta regionale, dei giudizi di legittimità costituzionale contro una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di altre Regioni;
b) degli atti di promovimento, da parte del Governo o di altre Regioni, dei giudizi di legittimità costituzionale contro una legge della Regione Lombardia;
c) degli atti che sollevano un conflitto di attribuzione promossi dalla Giunta regionale o aventi ad oggetto atti della Regione Lombardia.

2. Se è stata dichiarata, a norma dell'articolo 136 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale di una norma di legge regionale, il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Assemblea la decisione della Corte costituzionale e trasmette la relativa sentenza alla commissione consiliare competente.'.
Art. 52
(Introduzione del Capo XIII bis)
1. Dopo l'articolo 128 bis è inserito il seguente Capo XIII bis:
'CAPO XIII bis
INDIRIZZO E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE INTERNAZIONALE E INTERNA DELLA REGIONE
Art. 128 ter
(Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale e interna della Regione)
1. Il Presidente della Regione informa il Consiglio regionale sui progetti di accordo con altri Stati o di intesa con enti territoriali interni ad altri Stati, nonché sui progetti di accordo o intesa con altre Regioni con cadenza almeno annuale e, comunque, prima della comunicazione agli organi governativi o della adozione del provvedimento definitivo della Giunta regionale con cui si autorizza la sottoscrizione dell'accordo o dell'intesa.
2. I progetti di legge di ratifica degli accordi o intese sottoscritti dal Presidente della Regione sono assegnati alla commissione consiliare competente.
3. Il Presidente della Regione informa con cadenza almeno annuale il Consiglio regionale degli accordi e delle intese raggiunti con altri Stati o enti territoriali interni ad altri Stati, degli accordi o intese raggiunti con altre Regioni non soggetti a ratifica. Le informazioni e i documenti sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale a tutti i consiglieri.'.
Art. 53
(Modifica all'articolo 129)
1. All'articolo 129, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
'4 bis. Fermo quanto previsto al comma 4, nei casi in cui la legge prevede per la designazione o nomina una riserva di posti garantita al genere meno rappresentato, risultano eletti i candidati, di genere diverso dai primi eletti, nell'ordine dei voti riportati fino a raggiungere la riserva dei posti. '.
Art. 54
(Introduzione dell'articolo 130 bis)
1. Nel Capo XIV, dopo l'articolo 130 è inserito il seguente articolo:
'Art. 130 bis
(Conferenza dei presidenti dei gruppi di minoranza)
1. Le funzioni di presidente della conferenza dei gruppi consiliari di minoranza sono svolte dai componenti con rotazione annuale; il presidente di turno coordina e dirige la conferenza e mantiene i rapporti con il Presidente del Consiglio regionale.
2. Quando sia necessario procedere alla designazione dei rappresentanti della minoranza ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h) dello Statuto, il Presidente del Consiglio regionale informa il presidente di turno della conferenza e lo invita a convocare la conferenza, indicando i termini entro i quali adottare le decisioni.
3. Il presidente di turno convoca la conferenza, la presiede e comunica le decisioni adottate al Presidente del Consiglio.
4. Le sedute della conferenza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Ciascun componente della conferenza esprime un numero di voti pari a quello del gruppo di appartenenza.
6. Le decisioni sono assunte all'unanimità dei presenti fino alla terza votazione. Dalla quarta votazione le decisioni sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Il presidente di turno dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio della decisione, che trasmette al Presidente della Regione il nominativo del candidato indicato dalle minoranze. Qualora non si formi una deliberazione, il presidente di turno comunica al Presidente del Consiglio una lista di nomi da trasmettere al Presidente della Regione, il quale sceglie tra i candidati indicati.'.
Art. 55
(Modifiche all'articolo 132)
1. All'articolo 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera g) è soppressa;
b) al comma 3, la lettera h) è così sostituita:
'h) una tabella riepilogativa delle presenze di ogni consigliere regionale alle sedute dell'Assemblea, delle commissioni e degli altri organi consiliari di cui è componente.';
c) il comma 4 è così sostituito:
'4. Di norma, le sedute dell'Assemblea e delle commissioni sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio o della commissione.';
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
'4 bis. Le sedute di altri organismi possono essere trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale previa decisione del proprio ufficio di presidenza.';
e) il comma 5 è così sostituito:
'5. Di norma, le audizioni e le consultazioni delle commissioni sono trasmesse in diretta sul sito del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione dell'ufficio di presidenza della commissione. Il presidente della commissione, prima dell'audizione o della consultazione, informa gli interessati della trasmissione in diretta dei lavori e, per i soggetti diversi da quelli previsti dagli articoli 32 e 45, nonché per il personale regionale, provvede ad acquisirne il consenso.';
f) il comma 6 è così sostituito:
'6. Non sono consentite altre forme di pubblicità dei lavori diverse da quelle previste dal presente articolo.';
g) al comma 7, dopo le parole 'L'Ufficio di presidenza del Consiglio' sono aggiunte le parole 'può prevedere forme ulteriori di pubblicizzazione dei lavori e'.
Art. 56
(Introduzione dell'articolo 133 bis)
1. Dopo l'articolo 133 è inserito il seguente articolo:
'Art. 133 bis
(Adempimenti urgenti ed indifferibili in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale)
1. In caso di scioglimento anticipato per ogni caso diverso da quello dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione, le attività del Consiglio regionale ammesse devono rientrare nella categoria degli adempimenti e rispettare contemporaneamente i requisiti di urgenza e indifferibilità, la cui sussistenza deve essere valutata in sede di programmazione dei lavori consiliari ai sensi dell'articolo 23 ed emergere dall'istruttoria degli atti.
2. Rientrano nella categoria degli atti ammessi alla trattazione e approvazione i progetti di legge concernenti la finanziaria e il bilancio di previsione, nonché gli atti individuati al comma 3.
3. Presentano i requisiti dell'urgenza e dell'indifferibilità:
a) gli adempimenti derivanti da norme o trattati internazionali e dalla normativa dell'Unione europea il cui mancato rispetto espongono lo Stato italiano e la Regione a procedure d'infrazione;
b) gli adempimenti imposti da norme di carattere costituzionale;
c) gli adempimenti previsti dalla normativa statale la cui mancata adozione entro un determinato termine comporta l'applicazione di sanzioni a carico della Regione;
d) gli atti di nomina, previsti dalla legge in capo al Consiglio regionale, degli organi la cui decadenza si verifica nel periodo di depotenziamento, in considerazione delle conseguenze che la mancata nomina potrebbe comportare ai fini del funzionamento degli enti dipendenti o partecipati dalla Regione;
e) gli adempimenti connessi alle disposizioni di legge concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei consiglieri regionali;
f) ulteriori adempimenti che presentino inequivocabilmente i requisiti prescritti dal comma 1.

4. Fatti salvi i procedimenti relativi ad atti urgenti e indifferibili, cessa ogni funzione istruttoria, referente, redigente o consultiva delle commissioni consiliari connessa agli altri procedimenti legislativi o amministrativi pendenti. L'attività consultiva prevista dagli articoli 46, 47 e 50 prosegue per i soli atti che la Giunta regionale ha ritenuto rientranti, dandone motivazione, nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lett. b), dello Statuto . L'attività delle commissioni di inchiesta è interrotta.
5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale continua a esercitare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, le proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale nei limiti degli atti necessari ad assicurare la funzionalità del Consiglio, a garantire l'autonomia finanziaria e la transizione alla nuova legislatura.
6. La Giunta delle elezioni continua a esercitare i propri compiti.
7. La Giunta per il regolamento può essere convocata per l'esame delle questioni di interpretazione del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera a), nonché per altri adempimenti che dovessero risultare urgenti e indifferibili.
8. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione può proseguire l'attività ordinaria già programmata, con il limite connesso alla programmazione dei lavori consiliari e al principio della neutralità degli atti e dei comportamenti da porre in essere nel periodo considerato.
9. L'iniziativa dei consiglieri regionali è ammessa unicamente con riferimento agli atti di cui ai commi da 1 a 3 e nel rispetto delle previsioni statutarie relative a iniziative riservate; le attività di indirizzo politico e di sindacato ispettivo non sono ammesse. Il diritto di informazione di cui all'articolo 112 è ammesso solo se connesso all'esercizio delle funzioni consiliari esercitabili nel periodo di depotenziamento.'.
Art. 57
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e le modifiche e integrazioni apportate al Regolamento generale del Consiglio regionale entrano in vigore il 1° gennaio 2015.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale 21 ottobre 2014 , n. X/ 494 . Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/840 del 9 giugno 2009, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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