Regolamento interno 18 luglio 2017 , n. X/1565(1)

Modifiche al Regolamento generale del Consiglio regionale

(BURL n. 31, s.o. del 01 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-07-18;1565

Art. 1
(Modifica all'articolo 5)
1. All'articolo 5, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: 'e ne deposita il testo.'.
Art. 2
(Modifica all'articolo 23)
1. All'articolo 23, comma 8, lettera c) le parole 'regionale comunitaria' sono sostituite dalle seguenti: 'europea regionale'.
Art. 3
(Modifica all'articolo 38)
1. All'articolo 38, comma 1, la lettera c) è così sostituita:
'c) in sede redigente, secondo quanto previsto dall'articolo 41;'.
Art. 4
(Modifica all'articolo 39)
1. All'articolo 39, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '; in ordine all'ammissibilità degli emendamenti si applica l'articolo 88, comma 2.'.
Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 41)
1. L'articolo 41 è così sostituito:
'Art. 41
(Commissioni in sede redigente)
1. Le commissioni si riuniscono in sede redigente per le proposte di legge di riordino normativo e dei testi unici compilativi di cui agli articoli 106 e 107, secondo le procedure e le modalità stabilite dai medesimi articoli.
2. Il Presidente del Consiglio può altresì assegnare alla commissione competente, anche su richiesta dell'ufficio di presidenza della commissione stessa, l'esame in sede redigente di un progetto di legge o regolamento, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari in occasione delle programmazione di cui all'articolo 23. Alla commissione in sede redigente compete l'istruttoria, l'esame degli emendamenti e la stesura definitiva degli articoli del progetto di legge o regolamento.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, fino all'esame conclusivo del provvedimento di cui al comma 2 da parte della commissione competente in sede redigente, se il Presidente della Regione o almeno cinque consiglieri richiedono che il progetto di legge o di regolamento sia assoggettato alla procedura ordinaria di esame, il Presidente del Consiglio dispone la fine dell'esame in sede redigente e la continuazione dei lavori in sede referente.
4. Il procedimento redigente non può essere adottato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alla legge europea regionale, alla legge di revisione normativa e di semplificazione, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto, dell'assestamento e alla legge di stabilità, alle leggi riguardanti i tributi, alle leggi e ai regolamenti per l'approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata, nonché per il regolamento generale del Consiglio regionale.
5. Il progetto di legge o regolamento assegnato alla commissione in sede redigente ai sensi del comma 2 è approvato dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, con la votazione articolo per articolo e la votazione finale. Non è ammessa la presentazione di emendamenti.
6. Nel procedimento redigente in commissione si osservano le medesime norme del procedimento referente, in quanto compatibili.'.
Art. 6
(Introduzione dell'articolo 44 quater)
1. Dopo l'articolo 44 ter è inserito il seguente:
'Art. 44 quater
(Espressione dei pareri da parte di organismi esterni al Consiglio regionale)
1. Nei casi in cui le leggi regionali prevedano l'espressione del parere da parte di un organismo esterno al Consiglio regionale in merito a determinati progetti di legge o altri atti assegnati alle commissioni consiliari, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla richiesta di parere sul testo presentato dai proponenti, contestualmente all'atto di assegnazione del provvedimento alla commissione consiliare competente a esclusione degli atti per i quali il parere è già stato richiesto ai sensi della normativa vigente.
2. Il parere di cui al comma 1 deve essere reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta o comunque nei diversi termini previsti dalla programmazione consiliare o dalla legge. Il parere è inviato al Presidente del Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente. Nel caso il parere non sia reso nei termini previsti si intende favorevole.
3. Gli organismi di cui al comma 1 possono altresì fornire indicazioni e pareri su qualsiasi progetto di legge o atto di proprio interesse, di propria iniziativa o su richiesta delle commissioni consiliari competenti.'.
Art. 7
(Modifiche all'articolo 49)
1. All'articolo 49 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è così sostituito:
'1. Per i progetti di legge che sono inseriti nella programmazione dei lavori ai sensi dell'articolo 23, le commissioni consiliari competenti richiedono, qualora non sia già presente, alla Giunta regionale la relazione tecnica prevista dalla legge regionale di contabilità. La relazione tecnica è trasmessa dalla Giunta regionale nel termine stabilito dalle commissioni consiliari in relazione alla programmazione dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta. La relazione tecnica è aggiornata sulla base degli eventuali emendamenti presentati nel corso dell'istruttoria segnalati dalla commissione consiliare competente che stabilisce, nel rispetto dei termini previsti dal programma e dal calendario dei lavori consiliari, il termine per l'aggiornamento, comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora la Giunta regionale non sia in grado di rispettare i termini fissati dal presente comma ne evidenzia le ragioni ed è tenuta comunque a trasmettere la relazione tecnica almeno due giorni lavorativi prima della seduta della commissione competente in materia di programmazione e bilancio fissata per l'espressione del parere di cui al comma 2.';
b) al comma 3, dopo le parole 'la relativa relazione tecnica di cui al comma 1' sono inserite le seguenti: ', se pervenuta,'.
Art. 8
(Modifica all'articolo 53 bis)
1. All'articolo 53 bis, comma 1, la parola 'riferisce' è sostituita dalle seguenti: 'può riferire'.
Art. 9
(Modifica all'articolo 73)
1. All'articolo 73, comma 1, dopo le parole 'con atto scritto motivato' è aggiunta la seguente frase: ', entro le ore dodici e trenta del giorno non festivo precedente a quello dell'inizio della seduta nella quale l'argomento viene trattato se si tratta di questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale o statutaria, mentre negli altri casi'.
Art. 10
(Modifiche all'articolo 77)
1. All'articolo 77 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è così sostituito:
'1. L'Assemblea vota per alzata di mano quando il regolamento prevede esplicitamente tale modalità di votazione.';
b) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. La votazione per alzata di mano è inoltre effettuata, salvo che in aula sorga opposizione da parte di almeno dieci consiglieri, quando il Presidente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti dei gruppi, dispone di adottare tale modalità di voto nella trattazione di determinati provvedimenti o durante determinate fasi del procedimento; la decisione del Presidente è comunicata all'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni.';
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Non possono essere sottoposte al voto per alzata di mano le deliberazioni da approvare con una maggioranza qualificata.'.
Art. 11
(Modifiche all'articolo 78)
1. All'articolo 78 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell'articolo 78 è cosi modificata : 'Votazione nominale';
b) il comma 1è così sostituito:
'1. La votazione nominale ha luogo mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e si effettua quando non sia altrimenti disposto dal regolamento; in caso di difetto dei relativi dispositivi ha luogo per chiamata.';
c) i commi 2 e 3 sono soppressi;
d) al comma 5 aggiungere alla fine le seguenti parole: 'e nel sito internet del Consiglio regionale.'.
Art. 12
(Modifica all'articolo 79)
1. All'articolo 79 è apportata la seguente modifica:
a) il comma 4 è soppresso.
Art. 13
(Modifiche all'articolo 88)
1. All'articolo 88, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole 'ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento' sono sostituite dalle seguenti: 'decide in ordine alla inammissibilità';
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
'd) contrari ai principi e alle norme costituzionali o statutarie;';
c) è aggiunta la seguente lettera:
'e bis) manifestamente privi di indicazioni riguardanti la copertura finanziaria in caso di spese o minori entrate.'.
Art. 14
(Modifica all'articolo 89)
1. All'articolo 89, il comma 2 bis è così sostituito:
'2 bis. Sugli emendamenti si esprimono il relatore e il rappresentante della Giunta regionale, che anticipano al Presidente, prima della chiusura della discussione di ciascun articolo, gli emendamenti che intendono accogliere.'.
Art. 15
(Modifiche all'articolo 92)
1. All'articolo 92 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 5 è aggiunta la seguente frase: 'Il Presidente può anche disporre, in tutto o in parte, la votazione degli emendamenti per alzata di mano ai sensi dell'articolo 77, comma 1 bis.';
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
'5 bis. Il Presidente, con il consenso unanime dell'Assemblea, può disporre la votazione in blocco di una pluralità di emendamenti sulla medesima disposizione normativa che il relatore e la Giunta abbiano dichiarato di accogliere.'.
Art. 16
(Sostituzione dell'articolo 107 bis)
1. L'articolo 107 bis è così sostituito:
'Art. 107 bis
(Modalità di trattazione della legge di revisione normativa e di semplificazione)
1. Il progetto di legge di revisione normativa e di semplificazione annuale e la relazione annuale sulla semplificazione sono presentati al Consiglio regionale dal Presidente della Regione, sono assegnati dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali in sede referente, e a tutte le altre commissioni consiliari in sede consultiva, con l'indicazione delle parti di rispettiva competenza.
2. Il Presidente del Consiglio accerta che, prima della presentazione del progetto di legge, sia stata approvata la risoluzione di cui al comma 7; prima dell'assegnazione verifica altresì che il medesimo progetto non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legge regionale e che non siano presenti disposizioni che operano interventi di revisione organica o complessiva di materia o di settori di legislazione regionale e, se del caso, ne dispone lo stralcio dandone comunicazione al Consiglio regionale e al Presidente della Regione. Per le disposizioni stralciate, assunta la forma di una o più autonome iniziative legislative, si procede secondo le modalità ordinarie di trattazione dei progetti di legge.
3. Le commissioni in sede consultiva esprimono il parere sulle disposizioni del progetto di legge di rispettiva competenza, indicate ai sensi del comma 1, e possono proporre emendamenti, anche di carattere aggiuntivo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale.
4. La commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali in sede referente esamina il progetto di legge solamente per le parti di propria specifica competenza, indicate ai sensi del comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale, recepisce gli eventuali emendamenti proposti, ai sensi del comma 3, dalle altre commissioni consiliari e procede all'approvazione della relazione sul progetto di legge ai sensi dell'articolo 39.
5. Sono ammissibili in Assemblea solo gli emendamenti che riguardano le materie oggetto degli specifici articoli del progetto di legge proposto dalla commissione referente.
6. Sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in aula decide il Presidente dell'Assemblea; sull'ammissibilità di quelli presentati nelle commissioni decidono i presidenti delle commissioni stesse. La dichiarazione di inammissibilità di un emendamento deve essere motivata e comunicata ai consiglieri.
7. In merito alla relazione annuale sulla semplificazione, il Consiglio regionale si esprime con una risoluzione volta a dettare gli indirizzi della Regione in materia di semplificazione.'.
Art. 17
(Modifica all'articolo 109)
1. All'articolo 109, comma 4, dopo le parole 'sulla propria attività' è aggiunta la seguente frase: ', corredata da una proposta di risoluzione in materia di controllo e valutazione. Il Consiglio ne discute in una apposita seduta.'.
Art. 18
(Introduzione dell'articolo 111 bis)
1. Dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:
'Art. 111 bis
(Esiti delle attività di controllo e valutazione delle politiche regionali)
1. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione esamina gli esiti del controllo sull'attuazione delle leggi regionali e della valutazione delle politiche regionali e formula osservazioni e proposte alle commissioni consiliari competenti per materia e alla Giunta regionale.
2. Le commissioni consiliari esaminano gli esiti del controllo sull'attuazione delle leggi regionali e della valutazione delle politiche regionali unitamente ai documenti inviati in merito dal Comitato paritetico di controllo e valutazione; in esito a tale esame possono proporre relazioni e risoluzioni per la discussione in Assemblea.
3. Su proposta del Comitato paritetico di controllo e valutazione e delle commissioni consiliari, la programmazione di cui all'articolo 23 prevede adeguati tempi da dedicare alla trattazione degli esiti dell'attività di controllo e valutazione.'.
Art. 19
(Modifica all'articolo 115)
1. All'articolo 115, comma 3, le parole 'almeno quarantotto ore prima dell'inizio della seduta' sono sostituite dalle seguenti: 'almeno tre giorni lavorativi prima della seduta'.
Art. 20
(Modifiche all'articolo 122)
1. All'articolo 122 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è così sostituito:
'2. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno le mozioni secondo una equilibrata ripartizione tra i gruppi consiliari e tra la maggioranza e le minoranze; di norma le mozioni sono trattate una volta al mese nella seduta dedicata agli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo secondo il calendario stabilito dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.';
b) il comma 4 è così sostituito:
'4. Il primo firmatario, o uno dei firmatari successivi, illustra la mozione all'aula per non più di sette minuti; nella discussione possono intervenire, per non più di sette minuti ciascuno, un solo consigliere per gruppo, diverso dal consigliere che ha illustrato la mozione, nonché il rappresentante della Giunta regionale; al termine, il consigliere che ha illustrato la mozione può replicare per non più di tre minuti. E' consentita la dichiarazione di voto da parte di un consigliere per gruppo per non più di tre minuti ciascuno. È sempre possibile la dichiarazione di voto in dissenso dal proprio gruppo, nei limiti di cui all'articolo 75, per non più di tre minuti.';
c) il primo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:
'Nel corso del dibattito il Consiglio, acquisito il consenso di tutti i proponenti, può votare l'invio della mozione alla commissione competente per l'esame in sede deliberante.'.
Art. 21
(Modifica all'articolo 123)
1. All'articolo 123, il comma 3 è così sostituito:
'3. Sono ammesse modifiche al testo di una mozione, purché tali da non stravolgerne il significato, con il consenso dei proponenti.'.
Art. 22
(Sostituzione dell'articolo 124)
1. L'articolo 124 è così sostituito:
'Art. 124
(Mozioni urgenti)
1. Sono urgenti le mozioni relative a fatti sui quali è indifferibile assumere iniziative da parte della Regione o le mozioni di attualità politica, determinata da fatti verificatisi o divenuti noti successivamente alla convocazione della seduta.
2. Possono essere trattate con urgenza, ai sensi dell'articolo 67, commi 4 e 6, le mozioni presentate da almeno otto consiglieri; ai soli fini del raggiungimento del numero di firme necessario per la presentazione, ciascun consigliere può sottoscrivere una sola mozione urgente, escluse le mozioni presentate ai sensi del comma 5.
3. Nelle sedute dedicate allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, di cui all'articolo 122, comma 2, possono essere ammesse alla trattazione non più di due mozioni urgenti, una per la maggioranza e una per le minoranze. È sempre fatto salvo quanto previsto al comma 5.
4. Sull'ammissione alla trattazione delle mozioni urgenti decide il Presidente dell'Assemblea, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione e dei limiti di cui al comma 3. Il Presidente può convocare la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, anche su richiesta di un presidente di gruppo, prima di decidere in merito. Se richiesto da almeno dieci consiglieri la decisione sulla trattazione è sottoposta al voto del Consiglio che delibera a maggioranza dei due terzi dei votanti.
5. Qualora la mozione sia sottoscritta dai presidenti di tutti i gruppi consiliari, la mozione è sempre considerata urgente e ammessa alla trattazione; il Presidente dell'Assemblea decide in merito alla sua collocazione nell'ordine dei lavori della seduta anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 67, comma 6.
6. Non sono ammissibili mozioni urgenti il cui contenuto riguardi le mozioni iscritte all'ordine del giorno.'.
Art. 23
(Modifica all'articolo 125)
1. La rubrica dell'articolo 125 è sostituita dalla seguente: 'Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze e interrogazioni a risposta immediata.'.
Art. 24
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e le modifiche e integrazioni apportate al Regolamento generale del Consiglio regionale entrano in vigore il 1° ottobre 2017.
NOTE:
1. Deliberazione del Consiglio regionale. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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