Stampa| Scarica PDF | Scarica RTF
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
REGOLAMENTO REGIONALE
24 aprile 1998
, N. 1
Regolamento regionale concernente le attribuzioni e il funzionamento della conferenza dei sindaci e del consiglio di rappresentanza dei sindaci, in attuazione dell’art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 6, commi 7 e 8 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31
(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 28 Aprile 1998 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-04-24;1
Titolo I
CONFERENZA DEI SINDACI
Art. 1.
Composizione della conferenza.
1. La conferenza è composta da tutti i sindaci dei comuni che fanno parte dell’ambito territoriale dell’azienda sanitaria locale (ASL).
Art. 2.
Attribuzioni della conferenza.
1. La conferenza dei sindaci della ASL esercita le proprie funzioni in attuazione dell’art. 3, comma 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicati come decreti di riordino, e dell’art. 6, commi 7 e 8 della L.R. 11 luglio 1997, n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali".
2. Alla conferenza dei sindaci competono:
a) la formulazione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività anche sulla scorta di proposte e pareri espressi dai comuni attraverso le assemblee dei sindaci dei distretti;
b) l’esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio e l’invio alla regione delle relative osservazioni;
3. La conferenza elegge altresì il consiglio di rappresentanza dei sindaci a norma dell’art. 6, comma 8 della L.R. 31/97.
Art. 3.
Elezione del presidente e del vicepresidente della conferenza.
1. La prima riunione della conferenza dei sindaci è convocata dall’Assessore regionale alla Sanità, non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dell’ASL, ed è presieduta, sino alla elezione del presidente, dal sindaco più anziano di età.
2. Il presidente viene eletto dalla conferenza tra i propri componenti nella prima seduta, con votazione segreta.
3. Il presidente è eletto a maggioranza dei componenti, secondo il metodo del voto unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata.
4. Qualora in due successive tornate di votazioni non si raggiunga la maggioranza prescritta, alla terza tornata, che può tenersi anche nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei presenti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate.
Art. 4.
Convocazione della conferenza.
1. Al presidente compete la formazione dell’ordine del giorno e la convocazione della conferenza, nonché la direzione della seduta.
2. Il presidente convoca la conferenza:
Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.
b) su richiesta di un terzo dei sindaci della conferenza o di un numero di sindaci corrispondente ad un terzo dei componenti, secondo le quote da ciascuno rappresentate;
Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.
3. La riunione della conferenza deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui alle lett. b) e c) del comma 2.
4. La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto che deve essere recapitato ai sindaci dei rispettivi comuni almeno tre giorni prima della seduta.
5. È ammessa la convocazione d’urgenza; in tale caso l’avviso deve pervenire almeno ventiquattro ore prima dell’ora fissata per la seduta, anche tramite fax.
Art. 6.
Pubblicità degli atti.
1. I componenti della conferenza hanno diritto di prendere visione, oltre che degli atti di cui all’art. 5, degli atti di ufficio in essi richiamati o citati, dei precedenti verbali della conferenza e di tutti gli atti del direttore generale soggetti a pubblicazione, anche se non direttamente connessi con gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Sono poste a disposizione, in copia, le deliberazioni adottate dal direttore generale, le deliberazioni e le osservazioni della giunta regionale sugli atti del direttore generale, le risoluzioni del collegio dei revisori, nonché leggi, direttive, disposizioni, circolari ministeriali e tutta la documentazione ritenuta utile e necessaria.
Sono poste a disposizione, in copia, le deliberazioni adottate dal direttore generale, le deliberazioni e le osservazioni della giunta regionale sugli atti del direttore generale, le risoluzioni del collegio dei revisori, nonché leggi, direttive, disposizioni, circolari ministeriali e tutta la documentazione ritenuta utile e necessaria.
2. L’elenco delle deliberazioni del direttore generale è trasmesso anche ai componenti del consiglio di rappresentanza dei sindaci, entro dieci giorni dalla data di registrazione al protocollo dall’ASL. In caso di atti urgenti, la trasmissione è immediata. Alle richieste di chiarimenti scritti, il direttore generale dà risposta scritta, entro dieci giorni.
Art. 7.
Validità delle sedute.
1. La conferenza è validamente riunita quando è presente un numero di componenti, secondo le quote a ciascuno assegnate, tali da rappresentare la maggioranza della popolazione dei comuni facenti parte della conferenza.
2. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un’ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale.
3. In seconda convocazione, la seduta è considerata valida con la presenza di un terzo dei componenti, secondo le quote rappresentate.
4. La seconda convocazione non può avvenire prima di quarantotto ore dalla seduta andata deserta ed è preannunciata nell’avviso di prima convocazione.
5. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza ma non nel numero dei votanti.
Art. 8.
Discussione e votazione.
1. Esaurite le formalità preliminari, il presidente invita alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e secondo l’ordine di iscrizione.
2. La conferenza dei sindaci può discutere solo sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all’unanimità dei presenti.
4. La conferenza, su richiesta motivata del presidente o di un suo componente, può decidere di invertire l’ordine della trattazione degli argomenti in discussione.
7. I componenti che intendono prendere la parola, devono farne richiesta al presidente, il quale dà facoltà di parlare secondo l’ordine di presentazione delle richieste.
8. Esaurita la discussione, si procede alla votazione, previa verifica da parte del presidente, del numero legale.
9. L’espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone; allora la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta.
10. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente.
11. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata a verbale.
13. Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate.
14. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
15. I processi verbali devono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle decisioni assunte e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
Art. 9.
Presentazione di mozioni ed interrogazioni.
1. La mozione consiste in un invito rivolto al presidente e diretto a promuovere un’ampia discussione su un argomento di particolare importanza di competenza dell’ASL anche se lo stesso sia già stato oggetto di interrogazione.
Art. 11.
Funzioni di verbalizzazione e pubblicazione degli atti.
Titolo II
CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI E ASSEMBLEA DEI SINDACI
Art. 13.
Composizione ed elezione dei componenti del consiglio di rappresentanza.
1. Il consiglio di rappresentanza dell’ambito territoriale della ASL è composto dal presidente della conferenza e da quattro membri eletti dalla conferenza stessa a scrutinio segreto, nella prima riunione, con unica votazione e con espressione di un’unica preferenza, su presentazione di una lista di candidati.
Art. 14.
Elezione del vice presidente del consiglio di rappresentanza.
Art. 15.
Validità delle sedute e delle deliberazioni.
Art. 16.
Convocazione del consiglio di rappresentanza.
Art. 17.
Esercizio delle funzioni del consiglio di rappresentanza.
1. Il consiglio di rappresentanza svolge le funzioni di cui all’art. 2, comma 2, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 14 dei decreti di riordino e dall’art. 6, comma 8, della L.R. 31/97 .
2. Il consiglio di rappresentanza può delegare a singoli componenti attività istruttorie utili all’espletamento del proprio mandato.
Art. 18.
Rapporti tra conferenza dei sindaci e consiglio di rappresentanza.
1. Il consiglio di rappresentanza ha l’obbligo di riferire sull’esercizio delle proprie attribuzioni alla conferenza dei Sindaci in seduta plenaria almeno due volte all’anno e di acquisire il parere preventivo della conferenza stessa in ordine alle determinazioni relative alle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività e al bilancio di previsione.
Art. 19.
Rapporti tra consiglio di rappresentanza e assemblea dei sindaci.
1. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Consiglio di rappresentanza consulta periodicamente i rappresentanti dell’assemblea dei sindaci del distretto istituita ai sensi dell’art. 9, comma 6, della L.R. 31/97 .
Art. 20.
Funzioni di segreteria.
1. L’ASL assicura l’attività del consiglio di rappresentanza dei sindaci e rende disponibile idoneo personale per le funzioni di segreteria e per l’assistenza alle riunioni programmate. Le adunanze possono essere tenute anche in sedi diverse da quella scelta in modo permanente.
2. Delle riunioni del consiglio di rappresentanza sono redatti i verbali, che sono conservati presso la sede legale della ASL; copia di ciascun verbale è trasmessa ai componenti del consiglio e della conferenza, nonché ai responsabili dei distretti e dei dipartimenti ed ai presidenti delle comunità montane presenti nell’ambito territoriale dell’ASL. I verbali sono sottoscritti, oltre che dal segretario verbalizzante, dal presidente del consiglio di rappresentanza o dal vice presidente.
Art. 21.
Obbligo di informazione.
1. Il Consiglio di rappresentanza ha diritto di ottenere dal direttore generale tutte le notizie ed i chiarimenti necessari e utili per l’esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto previsto all’art. 6.
Titolo III
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
Art. 22.
Diritto d’accesso.
1. I cittadini hanno diritto di ottenere copia degli atti adottati dalla conferenza e dal consiglio di rappresentanza con il solo rimborso delle spese di riproduzione e previo pagamento dell’imposta di bollo, quando dovuta, con esclusione degli atti di cui è vietato l’accesso ai sensi della normativa vigente.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia