REGOLAMENTO REGIONALE 8 agosto 2002 , N. 6

Regolamento sulle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi istituzionali della Giunta regionale

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 12 Agosto 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-08-08;6

Art. 1.
Finalità e definizioni.
1. Il presente regolamento disciplina il controllo degli accessi e della permanenza nelle sedi istituzionali della giunta, come previsto dall’art. 27, comma 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 che ammette la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici solo se previste da norme di legge o di regolamento.
2. Le norme di seguito esposte sono rivolte:
a) al personale in servizio presso la Giunta regionale;
b) ai visitatori abituali;
c) al personale delle ditte appaltatrici;
d) ai visitatori occasionali.
Art. 2.
Controllo degli accessi e della permanenza.
1. L’accesso e la permanenza nelle sedi regionali sono consentiti solo a coloro che siano legittimamente in possesso ed espongano il tesserino di identificazione personale.
2. L’ingresso dei veicoli, anche privati, nelle autorimesse regionali è consentito soltanto al personale ed ai veicoli muniti dell’apposito permesso. L’amministrazione si riserva la facoltà di assoggettare a particolari procedure di accesso il personale ed i veicoli destinati all’ingresso ed al parcheggio nelle autorimesse sotterranee.
Art. 3.
Caratteristiche dei tesserini.
1. I tesserini del personale in servizio presso la Giunta regionale recano la foto personale identificativa, il nome e il cognome del possessore e il relativo numero di matricola.
2. I tesserini dei visitatori abituali e del personale delle ditte appaltatrici recano la foto personale identificativa, il nome e il cognome del possessore, nonché una indicazione della D.G. di riferimento o della ditta di appartenenza.
3. I tesserini dei visitatori occasionali indicano solo un numero progressivo di identificazione collegato al documento di riconoscimento, da esibire obbligatoriamente per la sua fotoriproduzione o memorizzazione su supporto informatico. I dati personali dei visitatori occasionali, a cui viene fornita una informativa scritta delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati raccolti, vengono successivamente trattati con le modalità previste dal Decreto del Direttore Generale agli Affari Generali e Personale n. 2664 del 25 febbraio 2002 "Indicazioni sul trattamento dei dati personali per il servizio di accoglimento presso il Palazzo della Regione Lombardia via Filzi 22 Milano, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni".
Art. 4.
Uso dei tesserini.
1. L’utilizzo dei tesserini è strettamente personale ed esclusivo. I possessori sono responsabili della custodia.
2. All’uscita i visitatori occasionali riconsegnano il tesserino al servizio di accoglimento all’ingresso.
Art. 5.
Altri controlli all’ingresso.
1. Per accedere agli edifici della Giunta regionale è obbligatorio il controllo anche a campione dei bagagli, tramite apparecchiatura radiogena, certificata dall’ASL competente secondo la vigente normativa sanitaria.
2. Per i visitatori occasionali è d’obbligo, altresì, il controllo personale tramite metal detectors.
3. L’amministrazione si riserva la facoltà di estendere il controllo di cui al precedente comma anche ad altri soggetti.
4. Negli edifici sede della Giunta regionale, possono entrare armati, previa esibizione di idonea documentazione di identificazione, esclusivamente i rappresentanti delle forze dell’Ordine e gli addetti del servizio esterno di vigilanza, nonché gli addetti alla sicurezza personale in servizio di scorta ad autorità politiche, italiane e straniere, o a personalità rilevanti per i fini istituzionali in visita presso le sedi della Regione Lombardia.
5. Tali misure sono portate a conoscenza degli interessati attraverso l’esposizione di appositi cartelli agli ingressi.
Art. 6.
Videosorveglianza.
1. Per motivi di sicurezza, di tutela del patrimonio e di controllo di determinate aree, è autorizzato l’uso dei sistemi di video sorveglianza, secondo termini e modalità previsti dalla normativa vigente.
Art. 7.
Tutela della riservatezza.
1. Ai sensi della legge n. 675/96 , è autorizzato il trattamento dei dati personali di cui al presente regolamento per finalità di sicurezza delle sedi regionali, e in particolare è ammessa la diffusione di quelli contenuti nei tesserini allo scopo di rendere facilmente individuabili le persone che accedono o si trovano nelle sedi regionali.
2. La comunicazione è consentita solo alla Autorità giudiziaria competente, nei casi e nei modi disciplinati dal codice di procedura penale.
Art. 8.
Norma di rinvio.
1. Eventuali disposizioni di dettaglio del presente regolamento sono disciplinate con specifici atti dirigenziali.(1)
Art. 9.
Norma transitoria.
1. Fino alla installazione in ciascuna sede regionale di tutti i dispositivi di sicurezza di cui agli articoli precedenti, le norme del presente regolamento si osservano per le parti immediatamente applicabili.
NOTE:
1. Errata corrige pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 1º Suppl. Ord. al n. 40 del 1º ottobre 2002. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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