REGOLAMENTO REGIONALE 26 novembre 2002 , N. 11

Regolamento per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi sulla rete ferroviaria regionale in concessione a norma dell’art. 23 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 29 Novembre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-11-26;11

Titolo I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Art. 1.
Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per la gestione tecnica e finanziaria degli interventi infrastrutturali sulla rete ferroviaria regionale in regime di concessione.
In particolare sono disciplinate le modalità e le procedure per l’approvazione e la realizzazione dei progetti relativi agli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 2.
Art. 2.
Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica agli interventi infrastrutturali individuati nel contratto di programma relativo agli investimenti sulla rete ferroviaria regionale finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione della rete.
2. Per sviluppo e valorizzazione della rete infrastrutturale si intende il singolo intervento o il complesso di interventi i quali, agendo sulle infrastrutture, determinano effetti apprezzabili di miglioramento in termini di utilizzo delle stesse sotto il profilo del potenziamento del servizio, del miglioramento qualitativo della mobilità e della salvaguardia dell’ambiente.
3. Agli effetti dell’ambito di applicazione sono altresì considerati quegli interventi di manutenzione straordinaria che sono riconducibili alle finalità previste dal comma 2.
Titolo II
RUOLI E ATTIVITÀ
Art. 3.
Attività della Regione.
1. La Regione svolge il ruolo di soggetto titolare della rete ferroviaria data in concessione attraverso le seguenti attività:
la determinazione degli interventi infrastrutturali e l’individuazione delle relative priorità nel contratto di programma per gli investimenti sulla rete regionale in concessione e nei suoi aggiornamenti annuali;
il coordinamento della programmazione finanziaria degli investimenti relativi alla rete ferroviaria in concessione in rapporto alle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali medesimi;
la concertazione ed acquisizione del consenso degli enti locali territorialmente interessati tramite la promozione degli strumenti della programmazione negoziata e degli strumenti di semplificazione e accelerazione procedurale, quali la conferenza dei servizi, per la valutazione ed approvazione delle progettazioni inerenti gli interventi infrastrutturali;
la verifica della congruità tecnica ed economica delle progettazioni degli interventi infrastrutturali medesimi;
il monitoraggio delle fasi di realizzazione degli interventi infrastrutturali e dell’erogazione delle relative risorse finanziarie sulla base degli stati di avanzamento della progettazione e della esecuzione dei lavori;
l’acquisizione al patrimonio indisponibile regionale dei beni immobili derivanti dagli interventi infrastrutturali e l’attribuzione del valore catastale ai fini del conto patrimoniale.
Art. 4.
Attività del soggetto concessionario della rete ferroviaria regionale.
1. Al soggetto concessionario della rete ferroviaria regionale compete lo svolgimento delle attività di progettazione, stazione appaltante, direzione lavori, collaudo degli interventi infrastrutturali previsti nel contratto di programma per gli investimenti sulla rete regionale in concessione e nei suoi aggiornamenti annuali. Lo svolgimento di dette attività comporta l’assunzione delle relative responsabilità sotto i seguenti profili:
applicazione della normativa professionale e della normativa tecnica vigente nel settore dei lavori pubblici;
applicazione della normativa tecnica vigente riguardante la sicurezza nelle fasi sia di progettazione sia di esecuzione;
valutazione tecnica del livello di redditività degli interventi infrastrutturali per la dimostrazione dell’incidenza sui costi di gestione della rete ferroviaria;
raccolta, elaborazione ed implementazione dei dati da sottoporre a monitoraggio;
redazione di proposte per l’aggiornamento annuale del Contratto di programma per gli investimenti;
proposta di individuazione giuridica dei beni immobili derivanti dagli interventi infrastrutturali come patrimonio indisponibile regionale, formalizzazione di verbale di consegna dal quale evincere il titolo di acquisizione al patrimonio regionale ai fini delle conseguenti volture catastali e trascrizioni immobiliari.
Titolo III
MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI
Art. 5.
Modalità per la verifica degli studi di fattibilità.
1. Gli studi di fattibilità sono programmati in apposito allegato al Contratto di Programma per gl’investimenti, sono soggetti alla valutazione di merito contemplata al successivo articolo 11, al fine di consentire le conseguenti determinazioni di investimento e l’ulteriore sviluppo della progettazione.
2. La validazione degli studi di fattibilitàè comunicata con nota del responsabile del procedimento al soggetto concessionario.
3. La validazione degli studi di fattibilità si esprime anche sulla finanziabilità delle successive fasi progettuali, sia in termini di opportunità, sia in termini di disponibilità dei relativi fondi.
Art. 6.
Modalità per la verifica dei progetti preliminari.
1. I progetti preliminari degli interventi previsti in allegato al Contratto di Programma per gl’investimenti sono soggetti alla verifica contemplata al successivo articolo 12 al fine di individuare le condizioni per lo sviluppo della progettazione definitiva.
2. La validazione dei progetti preliminari è comunicata con nota del responsabile del procedimento al soggetto concessionario.
Art. 7.
Modalità per l’approvazione tecnico-economica dei progetti definitivi.
1. I progetti definitivi degli interventi previsti in allegato al Contratto di Programma per gl’investimenti sono soggetti alla verifica contemplata al successivo articolo 11.
2. In sede istruttoria per l’approvazione dei progetti definitivi si verifica l’esito favorevole della valutazione in ordine alla sicurezza ferroviaria a norma del D.P.R. 753/1980 resa a cura degli uffici preposti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
3. In sede istruttoria per l’approvazione dei progetti definitivi di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro, finanziati per almeno il 50% dallo Stato, il responsabile di fase autorizza il soggetto concessionario ad acquisire il parere obbligatorio della Commissione interministeriale prevista dalla legge n. 1221/1952, il cui parere tiene luogo di quello del Consiglio dei lavori pubblici.
4. L’approvazione dei progetti definitivi è assunta con decreto del Dirigente responsabile del procedimento, anche per gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.
Art. 8.
Articolazioni generali del procedimento.
1. Le progettazioni inerenti gli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 2 sono presentate alla Regione Lombardia, Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Unità Organizzativa Infrastrutture Ferroviarie.
2. È nominato responsabile del procedimento un dirigente dell’Unità Organizzativa competente: con decreto del Direttore Generale competente si procede alla nomina, alla declaratoria delle responsabilità connesse e alla decorrenza di tale attribuzione.
3. Al responsabile del procedimento competono gli adempimenti previsti all’articolo 11, legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare gli accertamenti istruttori e l’adozione delle determinazioni previste per gli studi di fattibilità, le progettazioni di livello preliminare e di livello definitivo.
4. Il Responsabile del procedimento può assegnare le responsabilità di fase istruttoria e di fase di monitoraggio ad altro funzionario della medesima struttura organizzativa.
5. Al responsabile del procedimento compete, altresì, l’indizione delle Conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 19 della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 , ai fini dell’approvazione dei progetti preliminari e definitivi degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 2. Qualora l’indizione di Conferenza di servizi intervenga durante il decorso temporale dei procedimenti di cui al presente atto, i termini di conclusione procedimentale previsti al comma 8 sono sospesi fino alla assunzione delle determinazioni di Conferenza di servizi.
6. Al responsabile del procedimento compete, caso per caso, la facoltà di richiedere al soggetto concessionario l’acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni e assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente per l’approvazione dei progetti definitivi.
7. Il responsabile del procedimento, per supportare le risultanze delle istruttorie tecniche derivanti dall’esame di studi di fattibilità, di progettazioni preliminari e di progettazioni definitive inerenti gli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 2 può avvalersi di apporti tecnico-specialistici provenienti sia da strutture regionali competenti sia da strutture esterne, qualora le specifiche professionalità richieste non siano rinvenibili nell’ambito delle strutture regionali.
8. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in sessanta (60) giorni sia per l’approvazione tecnico-economica delle progettazioni definitive, sia per la validazione degli studi di fattibilità e delle progettazioni preliminari.
9. Il decorso del termine di cui al comma 8 resta sospeso dalla data di richiesta di elementi istruttori da parte del responsabile del procedimento e fino alla data di presentazione degli stessi.
10. Nel decorso del termine per l’approvazione tecnico-economica delle progettazioni definitive di cui al comma 8 non sono ricompresi gli adempimenti procedurali finalizzati allo stanziamento finanziario regionale.
11. Nel decorso del termine per l’approvazione tecnico-economica delle progettazioni definitive di cui al comma 8 non sono ricompresi gli adempimenti procedurali necessari per l’acquisizione del parere obbligatorio della Commissione interministeriale prevista dalla legge n. 1221/1952.
Titolo IV
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FERROVIARI
Art. 9.
Fasi e livelli di valutazione.
1. Gli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 2 rispondono a criteri di coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, perseguono gli obiettivi annualmente declinati con il DPEFR e risultano individuati nell’aggiornamento annuale del contratto di programma per gli investimenti sulla rete regionale data in concessione.
2. La valutazione degli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 2 si articola nei livelli dello studio di fattibilità, del progetto preliminare e del progetto definitivo.
3. È ammissibile caso per caso la valutazione di interventi infrastrutturali sulla base di livelli di progettazione preliminare o definitiva.
4. Nella predisposizione e presentazione delle singole fasi progettuali il soggetto concessionario assicura la rispondenza alle prescrizioni di elaborazione e composizione proprie della normativa tecnica vigente nel settore dei lavori pubblici.
Art. 10.
Valutazione programmatica e di fattibilità tecnico-economica.
1. La valutazione degli studi di fattibilità relativi agli interventi infrastrutturali di cui all’articolo 2 è finalizzata alla assunzione delle decisioni di investimento, e costituisce base del processo progettuale degli interventi medesimi.
2. Ai fini della elaborazione e valutazione degli studi di fattibilità le linee guida delineate nel Documento "Studi di fattibilità delle opere pubbliche – Guida per la certificazione da parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV)", adottato nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 8 marzo 2001, costituiscono il riferimento per contenuti e metodologie da adottare negli studi medesimi, fino alla emanazione di nuove disposizioni.
Art. 11.
Valutazione dei progetti preliminare e definitivo.
1. L’istruttoria tecnico-economica per la valutazione del progetto procede in via preliminare alla verifica di coerenza con i contenuti del contratto di programma per gli investimenti operante in quella data, alla verifica di coerenza con gli esiti di valutazione delle fasi di studio o di progetto antecedenti, alla valutazione delle eventuali necessità di ricorso alle procedure di concertazione ed acquisizione del consenso degli enti locali territorialmente interessati.
2. L’istruttoria tecnico-economica per la valutazione del progetto procede in via secondaria alla verifica di ottemperanza della normativa tecnica vigente nel settore dei lavori pubblici riferita ai livelli di dettaglio prescritti per le differenti tipologie progettuali ed esamina:
la rispondenza del progetto agli indirizzi di programmazione regionale;
il rispetto dei criteri di priorità;
le fonti di finanziamento, la loro disponibilità ed adeguatezza ai fini della copertura dell’intervento infrastrutturale;
l’assunzione di responsabilità del progetto da parte del progettista e la sua idoneità;
la completezza e adeguatezza della documentazione sotto il profilo tecnico, economico e amministrativo;
la presenza di relazioni geologiche, geotecniche a base delle scelte progettuali, di relazioni di calcolo di strutture e impianti, con riferimento alle normative adottate;
la correlazione delle scelte progettuali alla funzionalità, gestione e manutenzione dell’intervento;
l’effettiva adozione delle misure e dei criteri di sicurezza nella fase progettuale e nella fase esecutiva;
l’adeguatezza del computo metrico-estimativo e dei prezzi unitari adottati;
il quadro economico dell’intervento;
la completezza dello studio di impatto ambientale, ove prescritto;
l’effettiva acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni e assensi comunque denominati richiesti dalla normativa vigente e le dichiarazioni inerenti il rispetto di normative applicabili alle progettazioni;
la necessità di ricorso alla dichiarazione di pubblica utilità e di predisposizione dei piani di esproprio.
3. Per una sintesi delle risultanze istruttorie derivanti dall’esame del progetto preliminare e definitivo e per l’espressione della valutazione conclusiva da parte del responsabile dell’istruttoria è compilata apposita scheda.
Titolo V
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
Art. 12.
Monitoraggio delle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi.
1. L’attività di monitoraggio procede dalle fasi di studio e di progettazione, anche in forma esecutiva, alle fasi di appalto e consegna lavori fino all’esecuzione integrale dell’intervento infrastrutturale ed al suo collaudo.
2. Per lo svolgimento dell’attività di monitoraggio il responsabile del procedimento individua il responsabile specifico di attività, il cui nominativo risulta a conoscenza del concessionario.
3. Il monitoraggio si fonda su apposita base informativa e documentale redatta a cura del soggetto concessionario, dalla quale devono risultare:
i tempi di progettazione e di attuazione dell’intervento infrastrutturale;
le procedure di affidamento dell’appalto, il rilevamento dei ribassi d’asta conseguiti, le eventuali varianti in corso d’opera, compresi gli oneri relativi;
le procedure di affidamento della direzione lavori e le procedure di attuazione delle norme in materia di sicurezza nella fase esecutiva;
le eventuali modifiche del quadro economico raffrontate al quadro economico approvato in esito all’istruttoria tecnico-economica sul progetto definitivo;
l’andamento dei flussi finanziari appostati, con particolare riguardo alle procedure di svincolo dei fondi;
gli stati di avanzamento lavori e la predisposizione dei relativi certificati di pagamento da inoltrare ai fini della liquidazione;
il rilevamento delle cause di ritardo o di interruzione delle realizzazioni, comprese le vertenze con l’appaltatore o terzi;
i tempi e le modalità di collaudo delle opere.
4. Il responsabile della fase di monitoraggio organizza i dati documentali ricevuti dal concessionario e propone al responsabile di procedimento un rapporto periodico trimestrale sull’andamento delle fasi oggetto di monitoraggio. Il rapporto segnala gli ostacoli amministrativi, finanziari o tecnici e propone i provvedimenti e/o le azioni correttive adottabili; individua altresì i progetti non più attivabili o completabili e la conseguente disponibilità di risorse non utilizzate ai fini di rimodulare la programmazione finanziaria degli interventi. Ogni evento di ostacolo alla realizzazione degli interventi deve essere oggetto di tempestiva segnalazione, indipendentemente dalla periodicità del rapporto.
Art. 13.
Modalità di erogazione delle risorse finanziarie.
1. Il responsabile del procedimento provvede, sulla base degli stati di avanzamento lavori e dei relativi certificati di pagamento, e previe le opportune verifiche, all’avvio della procedura di liquidazione entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla data della relativa richiesta.
2. Il pagamento interviene, in subordine all’avvenuto introito delle risorse statali corrispondenti, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della nota di liquidazione da parte della Ragioneria regionale.
3. Ostacoli o ritardi nelle procedure di erogazione delle risorse finanziarie sono tempestivamente segnalati alla concessionaria ai fini dell’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Art. 14.
Attività di collaudo dei lavori e delle forniture.
1. Il concessionario, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti, comunica alla Regione la tipologia delle operazioni di collaudo (certificato di regolare esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo in corso d’opera) che ritiene appropriata alla realizzazione.
2. Nel caso di collaudo tecnico-amministrativo, la Regione può richiedere la nomina di componente tecnico nella commissione di collaudo, da reperire nell’Albo regionale dei collaudatori a norma dell’articolo 32 della legge regionale 70/1983 .
Art. 15.
Procedure finali.
1. A seguito del Verbale di collaudo avente ad esito la regolare esecuzione delle opere, la Regione acquisisce al patrimonio indisponibile regionale i beni immobili derivanti dagli interventi infrastrutturali eseguiti sulla base di verbale di consegna formalizzato dal soggetto concessionario ai fini delle volture catastali e delle trascrizioni immobiliari.
2. A collaudo eseguito il concessionario è tenuto ad effettuare la valutazione delle ricadute derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio degli interventi infrastrutturali eseguiti sul bilancio di gestione della rete nel successivo quinquennio. Tale valutazione può costituire oggetto di adeguamento dei corrispettivi per la gestione della infrastruttura ferroviaria nel relativo Contratto di programma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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